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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 18.12.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
DA viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele DA
Rg n. 652/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele DA ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 652/2025
TRA
, società costituita secondo le leggi ungheresi, con sede legale in Pt_1
Kőér street 2/A, Building B, H-1103, Budapest, Ungheria, partita IVA e sede secondaria per l'Italia in Terminal 1 Terzo Piano P.IVA_1
SU , frazione aeroporto Malpensa, CAP 21010, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 amente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura
[...]
. ZO RA e dell'avv. Francesco Paolo Ballirano, sito in Roma viale Liegi n. 28, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. Pt_1
77/2025 notificata il 11.02.2025 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 22.222,22 sulla scorta del verbale di accertamento n. 29/2024 elevato dalla Direzione territoriale Lazio di in data 26.01.2014 a carico CP_1 del vettore per il mancato riconosciment diritto alla compensazione pecuniaria e del diritto all'assistenza in occasione della cancellazione del volo W6 8176 del 12.07.2022, operato dalla compagnia aerea con Pt_1 partenza prevista il 12.07.2022 da Roma Fiumicino a Catania con “violazione da parte della compagnia aerea dell'art 5 in combinato disposto con Pt_1
l'art 7 comma 1 lett. a) e dell'art. . n. 261/2004”. Contestava, in particolare, che il pagamento della compensazione pecuniaria era avvenuto prima dell'adozione del verbale di accertamento, sicché era venuto meno il presupposto dell'illecito.
2.Nessuno si costituiva in giudizio per la quale, nonostante la rituale CP_1 notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, rimaneva contumace.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale.
4.Secondo l'art. 4 del D.Lgs n. 69/2006 “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”. L'art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in particolare prevede che spetta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento in caso di cancellazione del volo, fatte salve alcune ipotesi specificamente indicate. L'art. 5, però, in ipotesi della cancellazione del volo impone espressamente al vettore anche di prestare in favore dei passeggeri “l'assistenza a norma dell'articolo 8”, e, quindi, il diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo, nonché “l'assistenza a norma dell'articolo 9” e, dunque, il diritto del passeggero a ricevere, a titolo gratuito, tra le altre cose, pasti e bevande, la sistemazione in albergo qualora necessaria, il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, obblighi che gravano comunque sul vettore, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, in quanto la presenza di eventuali circostanze eccezionali esimono la compagnia aerea solo dal pagamento della compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 Reg. CE 261/2004. Il verbale di accertamento fa riferimento anche alla violazione di cui all'art. 9 quindi richiamando espressamente la violazione per mancata assistenza, non solo per diniego della compensazione pecuniaria. Infatti, dalla lettura del verbale si trae che l' chiedeva la documentazione comprovante CP_1
l'avvenuta assistenza d ai passeggeri secondo l'art. 9 del Reg. n. 261/2004, profilo pur questo lamentato con il reclamo all' dai CP_1 passeggeri. Documentazione che non veniva dal vettore inviata all'ente. Stesso richiamo è contenuto anche nell'ordinanza di ingiunzione sicché la violazione per mancata assistenza è recepita anche nell'ordinanza impugnata.
5.Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
6.Tra l'altro deve aggiungersi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr Cass. Civ. Sez. II, n. 32226/2022; Cass. Civ. n. 2018/9545; Cass. Civ. n. 25671/2018; Cass. Civ. n. 16853/2016). Nel caso di specie, pur se non prodotto da è senz'altro ammissibile e CP_1 utilizzabile il verbale di accertamento de o dalla stessa compagnia aerea. Dal verbale di accertamento e dall'ordinanza di ingiunzione si evince che l'illecito contestato riguarda anche la mancata prestazione di assistenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 261/2004, sulla cui violazione l'opposizione nulla deduce e contesta. Pertanto, i motivi posti a base dell'opposizione per cui è processo sull'avvenuto pagamento della compensazione pecuniaria risultano ininfluenti ed, inoltre, parte opponente non ha fornito alcuna prova volta a dimostrare l'adempimento degli obblighi di assistenza ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004 in favore dei due passeggeri che avevano proposto reclamo a seguito della cancellazione del volo.
7.In conclusione, l'opposizione va respinta e l'ordinanza di ingiunzione confermata.
8.Nulla sulle spese in ragione della contumacia di CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione n. 77/2025;
-NULLA sulle spese di lite. Si comunichi.
Il giudice
Daniele DA