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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 5657/2022, ivi riunito N.RG. 6290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5657 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro (ivi riunita la causa iscritta al N.RG. 6290/2022) e vertente tra:
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difeso dagli Avv.ti PAOLO ZINZI e C.F._2
ANTONIO ROSARIO BONGARZONE
ricorrente e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv.Alessandra
Molfese e Avv. Emilia Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente
FATTO
Con due distinti ricorsi, i due ricorrenti in epigrafe indicati – entrambi docenti precari rispettivamente in servizio, al momento dell'introduzione dei giudizi, presso l' di Subiaco e presso il di Palestrina Controparte_2 Controparte_3
– hanno dedotto essere stati assegnatari, negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, di incarichi di supplenza di almeno 180 giorni, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed hanno pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il CP_1
convenuto a corrispondergli, a tale titolo, l'importo di euro 1.000,00 ciascuno (euro
500,00 per ogni anno scolastico).
Nel costituirsi in entrambi i giudizi, il convenuto ha eccepito, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda, eccependo, in subordine, la prescrizione delle somme relative al quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
L'amministrazione resistente ha inoltre richiesto la riunione “dei procedimenti vertenti su medesima materia e promossi da ricorrenti tutti patrocinati dallo stesso legale”.
Le cause, istruite mediante le produzioni documentali delle parti, sono state entrambe discusse all'odierna udienza del 6.02.2025, sostituite da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, previa riunione dei due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, vengono decise mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'amministrazione convenuta, non avendo la domanda formulata dai ricorrenti ad oggetto l'annullamento dei D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e del 28 novembre 2016, bensì l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad usufruire della “carta docente”.
La causa, pertanto, rientra dunque nella giurisdizione dell'a.g.o., posto che “il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al Giudice Ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante:
Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276).
Nel merito, le domande formulate dai ricorrenti sono fondate e devono pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite
[...] delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_4
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti
[...]
di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Controparte_4
Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel
caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_4
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del
[...]
rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della
Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto determini una sorta CP_1 di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_4 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, i ricorrenti abbiano provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti a tempo determinato annuali (con scadenza al 31 agosto) o aventi scadenza al termine delle attività didattiche (v. all.1 di entrambi i ricorsi).
Entrambi i ricorrenti, inoltre, hanno dimostrato di essere ancora interni “al sistema delle docenze scolastiche”, avendo il primo, stipulato con Parte_1
l'amministrazione convenuta un ulteriore contratto a termine per l'anno scolastico attualmente in corso (2024/2025), ed essendo la seconda, , tuttora inserita Parte_2
nelle GPS della provincia di Roma.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che i ricorrenti non abbiano né allegato né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Cont Deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal .
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, nella suindicata sentenza n. 29961 del
27.10.2023, che il termine di prescrizione del diritto alla carta docente è quinquennale e inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale è domandato il beneficio.
Nel caso di specie, tuttavia, entrambi i ricorsi sono stati iscritti dai ricorrenti nell'anno 2022 e i contratti relativi agli anni scolastici per i quali i medesimi hanno richiesto il beneficio dedotto in lite sono stati stipulati, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. È evidente, pertanto, come nessuna prescrizione sia maturata con riferimento alle somme azionate.
Deve pertanto dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere la c.d.
carta docente in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi. Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come i ricorrenti non possano conseguire il corrispondente valore economico della Carta, spettandogli la stessa in quanto tale,
a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione dei ricorrenti della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite, da distrarsi, devono essere poste a carico dell'amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'aumento previsto per la riunione, ma con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- dichiara che hanno diritto di ottenere il Parte_1 Parte_2 beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di
€ 500,00 per ciascun anno scolastico;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire a ciascun ricorrente il suddetto CP_1
beneficio;
- condanna il convenuto alla rifusione della restante metà in favore dei CP_1
procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 417,30, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 06/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5657 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro (ivi riunita la causa iscritta al N.RG. 6290/2022) e vertente tra:
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difeso dagli Avv.ti PAOLO ZINZI e C.F._2
ANTONIO ROSARIO BONGARZONE
ricorrente e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv.Alessandra
Molfese e Avv. Emilia Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente
FATTO
Con due distinti ricorsi, i due ricorrenti in epigrafe indicati – entrambi docenti precari rispettivamente in servizio, al momento dell'introduzione dei giudizi, presso l' di Subiaco e presso il di Palestrina Controparte_2 Controparte_3
– hanno dedotto essere stati assegnatari, negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, di incarichi di supplenza di almeno 180 giorni, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed hanno pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il CP_1
convenuto a corrispondergli, a tale titolo, l'importo di euro 1.000,00 ciascuno (euro
500,00 per ogni anno scolastico).
Nel costituirsi in entrambi i giudizi, il convenuto ha eccepito, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda, eccependo, in subordine, la prescrizione delle somme relative al quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
L'amministrazione resistente ha inoltre richiesto la riunione “dei procedimenti vertenti su medesima materia e promossi da ricorrenti tutti patrocinati dallo stesso legale”.
Le cause, istruite mediante le produzioni documentali delle parti, sono state entrambe discusse all'odierna udienza del 6.02.2025, sostituite da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, previa riunione dei due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, vengono decise mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'amministrazione convenuta, non avendo la domanda formulata dai ricorrenti ad oggetto l'annullamento dei D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e del 28 novembre 2016, bensì l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad usufruire della “carta docente”.
La causa, pertanto, rientra dunque nella giurisdizione dell'a.g.o., posto che “il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al Giudice Ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante:
Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276).
Nel merito, le domande formulate dai ricorrenti sono fondate e devono pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite
[...] delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_4
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti
[...]
di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Controparte_4
Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel
caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_4
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del
[...]
rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della
Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto determini una sorta CP_1 di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_4 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, i ricorrenti abbiano provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti a tempo determinato annuali (con scadenza al 31 agosto) o aventi scadenza al termine delle attività didattiche (v. all.1 di entrambi i ricorsi).
Entrambi i ricorrenti, inoltre, hanno dimostrato di essere ancora interni “al sistema delle docenze scolastiche”, avendo il primo, stipulato con Parte_1
l'amministrazione convenuta un ulteriore contratto a termine per l'anno scolastico attualmente in corso (2024/2025), ed essendo la seconda, , tuttora inserita Parte_2
nelle GPS della provincia di Roma.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che i ricorrenti non abbiano né allegato né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Cont Deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal .
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, nella suindicata sentenza n. 29961 del
27.10.2023, che il termine di prescrizione del diritto alla carta docente è quinquennale e inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale è domandato il beneficio.
Nel caso di specie, tuttavia, entrambi i ricorsi sono stati iscritti dai ricorrenti nell'anno 2022 e i contratti relativi agli anni scolastici per i quali i medesimi hanno richiesto il beneficio dedotto in lite sono stati stipulati, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. È evidente, pertanto, come nessuna prescrizione sia maturata con riferimento alle somme azionate.
Deve pertanto dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere la c.d.
carta docente in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi. Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come i ricorrenti non possano conseguire il corrispondente valore economico della Carta, spettandogli la stessa in quanto tale,
a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione dei ricorrenti della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite, da distrarsi, devono essere poste a carico dell'amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'aumento previsto per la riunione, ma con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- dichiara che hanno diritto di ottenere il Parte_1 Parte_2 beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale di
€ 500,00 per ciascun anno scolastico;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire a ciascun ricorrente il suddetto CP_1
beneficio;
- condanna il convenuto alla rifusione della restante metà in favore dei CP_1
procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 417,30, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 06/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli