Sentenza 21 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01677/2026REG.PROV.COLL.
N. 07755/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7755 del 2023, proposto da Bagni Lido di TI AU & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e Luca Leonardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Sestri Levante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 21 febbraio 2023, n. 234, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere SS EN IC e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante ha impugnato l’ordinanza n. 5 del 17 gennaio 2017 con cui il Comune di Sestri Levante ha intimato la demolizione delle seguenti opere, rappresentate nelle planimetrie allegate alla concessione demaniale suppletiva rilasciata nel 2004, ma realizzate nel suo stabilimento balneare in difformità dai titoli abilitativi edilizi e paesaggistici conseguiti tra il 1991 e il 1992:
- una maggior altezza “lorda” di 20 cm. del corpo di fabbrica principale (dovuta alla realizzazione di una intercapedine di areazione e quindi senza aumento del volume); modifiche degli spazi e delle tramezzature divisorie interne al corpo di fabbrica principale;
- difformità nella superficie dei battuti in calcestruzzo e dei tavolati lignei presenti sulle aree esterne;
- installazione di una canna fumaria;
- maggior larghezza di 0,50 mt della rampa di accesso e del diverso livello tra pavimentazione interna del corpo principale ed arenile a sud est (a fronte dello stesso livello rappresentato nelle tavole approvate nel 1992) nonché posa di rampe amovibili in legno per superare il dislivello;
- maggior numero (10) di cabine stagionali e delle asserite maggiori dimensioni di altre non individuate cabine.
2. Con sentenza 21 febbraio 2023, n. 234, il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, senza pronunciarsi sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
3. La società ha proposto appello contro la decisione.
Il Comune non si è costituito nel giudizio di secondo grado, nonostante il gravame sia stato regolarmente notificato.
L’appellante ha depositato una memoria il 10 dicembre 2025.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
4. L’appello si fonda su quattro motivi.
4.1. Con il primo si deduce: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 L. reg. 16/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità. Infrapetizione ».
Secondo l’appellante, il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sul sesto motivo del ricorso di primo grado, con cui si è denunciata l’indeterminatezza dell’ordinanza impugnata in ordine all’incompatibilità delle opere con la disciplina urbanistico-edilizia.
4.2. Con il secondo motivo si deduce: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 L. reg. 16/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità. Infrapetizione ».
In particolare, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, vi sarebbe prova della realizzazione delle opere in epoca remota, comunque anteriore al 2004, quando è stata rilasciata la concessione demaniale nelle cui planimetrie sono rappresentate, così ingenerando un legittimo affidamento sul loro mantenimento.
4.3. Con il terzo motivo si deduce: « Violazione dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004. Difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposto. Illogicità. Infrapetizione ».
Secondo l’appellante, molte delle opere non sarebbero soggette al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e comunque potrebbero essere oggetto di accertamento di compatibilità in sanatoria.
4.4. Con il quarto motivo si deduce: « Violazione degli artt. 47 e 56 L.R. 16/2008. Difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposto. Illogicità. Infrapetizione ».
In particolare, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il Comune avrebbe dovuto qualificare le difformità e individuare le opere da ripristinare.
Inoltre, l’art. 32, comma 3, del t.u. dell’edilizia considera essenziali le difformità relativi agli immobili vincolati, non a quelli in area vincolata.
Infine, le opere sarebbero ascrivibili alla manutenzione straordinaria e sanzionabili con una pena pecuniaria, invece che con il ripristino.
5. I motivi sono infondati.
5.1. In primo luogo si deve osservare che, al contrario di quanto sostiene l’appellante, gli abusi sono identificati in maniera sufficientemente precisa da consentire il ripristino così come la difesa in giudizio, essendo chiaro che si tratta di difformità dai titoli, descritte anche mediante rinvio al confronto tra questi e la concessione del 2004.
5.2. In secondo luogo, occorre ribadire che la sussistenza dell’abuso va accertata seguendo « un approccio globale e non atomistico, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni » (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 702).
5.3. Inoltre, trovandosi l’immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico, le difformità rispetto al titolo comportano l’obbligo di ripristino (in questi termini, tra le tante, anche Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n .2814).
5.4. Non conduce a una diversa conclusione il tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, il quale non esime dalla repressione dell’illecito (come argomentato da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), né il fatto che sia stata rilasciata la concessione demaniale, la quale non può compensare la mancanza del titolo edilizio né fondare un legittimo affidamento sulla liceità delle opere (in questi termini, anche Cons. Stato, sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3312).
5.5. Infine, se anche vi siano i presupposti per l’accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica, questo non può di per sé inibire la demolizione, perché il rilascio dei titoli in sanatoria non avviene d’ufficio, ma presuppone comunque un’istanza del privato (la quale, come ricordato dallo stesso T.a.r., può ancora essere presentata).
6. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
7. L’esito del giudizio, insieme alla mancata costituzione del Comune, implica che non occorre pronunciarsi sulle spese, restando a carico dell’appellante solo quelle da lui sostenute per la propria difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
SS EN IC, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS EN IC | IO CO |
IL SEGRETARIO