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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12558 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 61586 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona del legale TE P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Orzinuovi
(BS) alla via Galileo Galilei n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Tinelli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_1 in Roma al Viale degli Eroi di Rodi n. 89, presso lo studio dell'Avv.
Aurora Malvoni che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Silvana Panebianco in forza di procura in atti convenuto
oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: - IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: respingere in toto le eccezioni preliminari del convenuto perché infondate in fatto e in diritto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata la responsabilità del convenuto per grave inadempimento contrattuale, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data
12.07.2017 per fatto e colpa del medesimo e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro
8.000,00 - versata dal convenuto quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 34.621,34 e condannare il SI.
a risarcire alla la residua somma CP_1 TE di Euro 26.621,34 a titolo di danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance, o la diversa somma che eventualmente verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare intervenuto ex art. 1671 c.c. il recesso unilaterale dal contratto
d'appalto sottoscritto dalle parti in data 12.07.2017 da parte del
SI. e, per l'effetto, dichiarare il diritto CP_1 dell'attrice a trattenere la somma di Euro 8.000,00 - versata dal convenuto quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute pari ad Euro 34.621,34 e condannare il SI. a CP_1 rifondere alla la residua somma di Euro 26.621,34 TE
a titolo di spese sostenute e lavori eseguiti, mancato guadagno e danno da perdita di chance, o la diversa somma che eventualmente verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo adito Giudice ritenesse non essersi concluso un contratto d'appalto tra le parti e quindi in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare
e dichiarare la responsabilità precontrattuale del SI.
[...]
per violazione dell'art. 1337 c.c. e, per l'effetto, CP_1 dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro
8.000,00 - versata dal convenuto quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 34.621,34 e condannare il SI.
a risarcire alla la residua somma CP_1 TE di Euro 26.621,34 a titolo di danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance, o la diversa somma che eventualmente verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A.
e C.p.a. e successive occorrende ….”
per il convenuto:
“Il signor come in atti rappresentato e difeso, si CP_1 riporta al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, ivi da intendersi integralmente trascritti e riportati, e ne chiede
l'accoglimento.
Impugna a contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto e, chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attorea, …
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. La società ha citato in giudizio innanzi al TE
Tribunale di Roma il sig. esponendo che: CP_1
- in data 12 luglio 2017 le parti, sottoscrivendo l'offerta n.
15XA, avevano stipulato un contratto d'appalto, con il quale la
[...]
- società leader nel settore delle costruzioni TE industriali, agricole e civili, realizzate mediante innovative strutture prefabbricate lignee antisismiche ad elevato risparmio energetico - si era impegnata alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di una casa prefabbricata a struttura lignea (Modello
Sophia 133) in Vittorino (AQ) in favore del sig. per CP_1 il corrispettivo di euro 110.700,00 oltre IVA;
- nel predetto contratto le parti avevano definito tutte le clausole relative alla realizzazione dell'opera appaltata ed il giorno stesso della stipula il sig. aveva versato a titolo CP_1 di caparra l'importo di euro 8.000,00 mediante bonifico bancario;
- con e-mail del 5 ottobre 2017, l'ing. tecnico Persona_1 incaricato dal convenuto, aveva rappresentato alla società attrice che, per ottenere il permesso di costruire, era necessario richiedere l'autorizzazione sismica presso il Genio civile di Sulmona e che a tal fine erano necessari i disegni architettonici, i disegni esecutivi con i relativi particolari costruttivi e il calcolo delle strutture portanti e dei collegamenti;
- con successiva e-mail del 9 ottobre 2017 la società attrice aveva precisato che, per avviare la pratica dei calcoli strutturali era necessario il progetto definitivo con le modifiche concordate con il committente;
- con e-mail del 17 ottobre 2017, l'Ing. aveva Persona_1 inviato all'attrice gli elaborati grafici con i cambiamenti richiesti dal committente;
- con e-mail del 25 gennaio 2018, il tecnico del convenuto aveva chiesto all'attrice i disegni architettonici aggiornati e lo schema degli impianti con una relazione sintetica, necessari per poter presentare il progetto al Comune di Vittorito;
- pertanto, con e-mail del 26 gennaio 2018, l'attrice aveva inviato all'Arch. e al SI. il disegno esecutivo Persona_1 CP_1 modificato secondo le richieste di quest'ultimo;
- con e-mail del 2 febbraio 2018, l'Ing. aveva Persona_1 confermato che il disegno esecutivo modificato era corretto;
- con e-mail del 23 maggio 2018, la aveva TE ricevuto il Permesso di costruire n. 1 del 27 aprile 2018 rilasciato al SI. dal Comune di Vittorito;
CP_1
- in data 4 giugno 2018, il SI. aveva accettato e CP_1 sottoscritto la richiesta dell'attrice relativa al Sovraprezzo rifacimento pratica strutturale per l'importo di Euro 300,00 (oltre
IVA) dovuto in conseguenza della nuova normativa intervenuta dopo l'invio della pratica strutturale;
- con e-mail del 4 giugno 2018, inviata al SI. con i CP_1 relativi allegati, la aveva fissato la data del TE
12 giugno 2018 per effettuare, con collegamento tramite Skype,
l'informativa di cantiere e, tuttavia, avendo il convenuto richiesto il rinvio di tale informativa, con e-mail di pari data, l'attrice aveva precisato al medesimo di restare in attesa di sue notizie per poterla riprogrammare;
- con e-mail del 15 giugno 2018, inviata al SI. e pec di CP_1 pari data inviata al suo tecnico, Ing. l'attrice aveva Per_1 trasmesso il fascicolo di calcolo strutturale per il successivo deposito al Servizio Genio Civile;
- in data 5 ottobre 2018, la aveva ricevuto TE dalla Regione Abruzzo la pec con attestazione di avvenuto deposito sismico che consentiva l'inizio lavori;
- nonostante le intervenute autorizzazioni alla costruzione della propria casa, il SI. aveva riferito al SI. CP_1 Testimone_1
- Agente commerciale di - che per la realizzazione TE dell'opera era necessario attendere che si risolvessero i problemi di salute della madre e, in seguito, che si doveva ancora attendere l'approvazione del mutuo;
- in data 9 maggio 2022, la ed il proprio TE dipendente Ing. - in qualità, rispettivamente, di ditta CP_2 costruttrice e di progettista - avevano ricevuto una pec della
Regione Abruzzo, con la quale erano stati invitati a partecipare al sopralluogo per effettuare i controlli su quanto realizzato e, in tal modo, la società attrice aveva appreso, con sorpresa e disappunto, che il SI. , nonostante la stipulazione del CP_1 contratto d'appalto con la per la realizzazione TE della propria casa in struttura lignea in località Vittorito, ne aveva invece affidato la realizzazione ad altra impresa e, anzi, che l'aveva già realizzata, senza mai nulla comunicarle;
- al fine di realizzare la casa prefabbricata in struttura lignea ordinata dal SI. , la aveva svolto CP_1 TE attività tecnico-progettuale, nonché attività commerciale ed amministrativa, tramite il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, sostenendo un costo complessivo di Euro 6.509,08 dimostrato anche dalle buste paga dipendenti relative al mese di giugno 2018, dalle fatture compensi 2018 dell'Arch. Per_2
, dalla tabella costo medio orario dipendenti e dal
[...] riepilogo costi dipendenti/collaboratori;
- con raccomandata a/r del 20 maggio 2022, la società attrice, per il tramite del suo legale, aveva chiesto al sig. il CP_1 risarcimento dei danni per l'inadempimento contrattuale in cui era incorso e/o comunque le indennità previste dalla legge per il recesso unilaterale ex art. 1671 c.c.;
- il convenuto per il tramite del proprio legale con Pec del 3 giugno 2022 aveva contestato e respinto le richieste dell'attrice;
- successivamente le parti avevano sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita che tuttavia si era conclusa con una dichiarazione di mancato accordo.
Tutto ciò premesso in fatto, la società attrice, assumendo di aver concluso un contratto di appalto completo di tutti gli elementi essenziali, ne ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento del committente qui convenuto, il quale del tutto illegittimamente ed ingiustificatamente e, anzi, in totale spregio delle regole di correttezza e buona fede contrattuale, aveva rappresentato falsamente all'attrice circostanze non veritiere (riferendo all'Agente della che non poteva procedere TE celermente alla costruzione della casa, dapprima per problemi di salute della madre e poi perché vi erano problemi di approvazione del mutuo) ed aveva poi affidato la costruzione della propria casa ad altra impresa senza mai nulla comunicare all'attrice.
Quest'ultima ha poi chiesto di accertare il suo diritto a trattenere l'importo di Euro 8.000,00 - versato dal committente a titolo di caparra confirmatoria - a garanzia dell'effettivo risarcimento e/o comunque come acconto del maggior danno quantificato in complessivi euro 34.621,34 di cui: euro 6.509,08 quale danno emergente corrispondente al costo complessivo dei collaboratori liberi professionisti e del personale dipendente degli uffici di progettazione e degli uffici amministrativi della TE impegnato direttamente a seguire la pratica del SI. Euro CP_1
18.741,51 quale lucro cessante e/o mancato guadagno conseguente al venir meno dell'affare, importo ottenuto applicando al corrispettivo pattuito di Euro 110.700,00 (Iva esclusa) la percentuale del 16,93%, quale margine di contribuzione desumibile dalla Tabella Gross Margin anno 2019, dal Prospetto Conto Economico 2019 e dal Bilancio
d'esercizio al 31.12.2019; Euro 9.370,75 quale danno da perdita di chance consistente nella perdita di ulteriori occasioni di stipulazione di altri contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi e determinato in via equitativa prendendo quale riferimento al ribasso l'ammontare del lucro cessante (parametrato sul gross margin 2019) ridotto della metà e ciò anche tenuto conto dell'elevato numero di commesse della società TE leader nel settore. La società attrice ha quindi chiesto la condanna del SI. a risarcire la residua somma di Euro CP_1
26.621,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata la ha chiesto di dichiarare TE
l'intervenuto recesso unilaterale dal contratto d'appalto esercitato dal committente ex art. 1671 c.c. anche mediante comportamento concludente e il conseguente diritto dell'impresa appaltatrice ad essere indennizzata per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno in misura pari ai danni sopra indicati.
In via ulteriormente gradata, ove si ritenesse non conclusa la stipulazione di un contratto d'appalto tra le parti, la TE
ha chiesto di accertare la responsabilità precontrattuale del
[...] convenuto per violazione della buona fede ex art. 1337 c.c. e, al contempo, ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati nella stessa misura, pari ad euro 34.621,34, sul presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione di intese non qualificabili come contratto dava comunque luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento con conseguente risarcibilità non solo dei danni da interesse negativo, ma anche di quelli per mancato guadagno.
L'attrice ha quindi concluso formulando le domande riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 30 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato tutte le CP_1 domande proposte dall'attrice.
Il convenuto in punto di fatto ha precisato che:
- il sig. , dopo aver sottoscritto il preventivo di offerta CP_1 predisposto dalla e versato la somma di euro TE
8.000,00, per diversi problemi economici e vicende personali aveva dovuto abbandonare l'idea di costruirsi una casa in legno, non essendo riuscito ad ottenere né l'erogazione del mutuo presso la banca , né la fideiussione bancaria a cui era stata subordinata CP_3 la produzione e la consegna dei materiali;
- pertanto, nel mese di agosto 2018, il convenuto aveva contattato il signor - agente commerciale della Testimone_1 TE
, con il quale fin dall'inizio aveva sempre intrattenuto
[...] rapporti – e gli aveva rappresentato le sopravvenute problematiche e, quindi, la sua impossibilità di poter procedere nelle trattative contrattuali;
- durante la prima conversazione telefonica intercorsa con il signor quest'ultimo, comprendendo le ragioni del Testimone_1 convenuto, aveva riferito che per risolvere la situazione bonariamente la si sarebbe trattenuta la somma TE versata a titolo di caparra e non avrebbe avuto nient'altro a pretendere;
- tale proposta era stata accettata dal sig. , che, per CP_1 eccesso di zelo, nel mese di ottobre 2018, aveva nuovamente ricontattato telefonicamente il signor il quale lo aveva Tes_1 rassicurava sul fatto che il rapporto era stato definitivamente risolto e che proprio per tale ragione la si era TE trattenuta la somma già versata a titolo di caparra confirmatoria;
- un anno e mezzo dopo la risoluzione del rapporto con la
[...]
, intervenuta nel 2018, e cioè nell'inoltrato 2019, il TE sig. aveva deciso di realizzare il suo progetto e, in totale CP_1 buona fede, facendo affidamento su quanto concordato con il signor per ben due volte, aveva affidato l'incarico ad un'altra Tes_1 impresa avente ad oggetto non già la costruzione di una casa in legno, bensì la realizzazione di un'opera diversa, ovvero, la costruzione di una casa in cemento armato;
- a distanza di quasi 4 anni e mezzo dal giorno dell'interruzione dei rapporti, la aveva inoltrato al convenuto una TE diffida, datata 20.05.2022, intimandogli di risarcire in modo del tutto generico e non meglio precisati i danni dalla stessa subiti;
- lo stesso sig. , che quattro anni prima, in nome e per Tes_1 conto della , aveva assicurato al signor TE CP_1 che la questione si era risolta bonariamente, in quanto parte attrice si era trattenuta la caparra, aveva chiesto poi nell'anno 2022 al convenuto di corrispondere ulteriori € 9.000,00 per chiudere definitivamente la questione;
- tale richiesta sprovvista di qualsivoglia fondamento era stata rifiutata dal convenuto che aveva successivamente partecipato alla procedura di negoziazione assistita senza tuttavia raggiungere alcun accordo con la società attrice.
Ciò premesso il sig. in via preliminare di merito ha CP_1 eccepito: 1) l'intervenuta estinzione del diritto di credito azionato dalla quale conseguenza di una rinuncia TE tacita dello stesso diritto desumibile dall'inerzia del presunto creditore, che per quasi 4 anni e mezzo non aveva mai avanzato alcuna pretesa e tantomeno aveva manifestato il suo disappunto per la mancata esecuzione del preventivo di offerta del 12.07.2017 e soltanto con la lettera di diffida del 20.05.2022 aveva repentinamente richiesto il risarcimento dei danni, senza che vi fosse alcuna giustificazione per il ritardo nell'esercizio del diritto;
2) l'inammissibilità della domanda attrice per violazione del divieto di venire contra factum proprium, dal momento che il comportamento della risultava contrario al canone TE della buona fede ex art. 1175 c.c.
Nel merito il sig. ha escluso ogni responsabilità a lui CP_1 ascritta da controparte deducendo che:
- la scrittura privata del 17.07.2017, posta da parte attrice a fondamento delle sue pretese, non poteva essere qualificata alla stregua di un contratto di appalto, ma era un semplice “preventivo” e quindi un atto meramente preparatorio di un futuro contratto mai concluso;
detta scrittura non conteneva un regolamento definitivo del rapporto, essendo stati indicati solo gli eventuali materiali da impiegare per la produzione dell'opera e le modalità di pagamento del corrispettivo senza ulteriori elementi di dettaglio quali la descrizione analitica di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera; la natura della scrittura del 17.07.2017 quale negozio preparatorio era desumibile anche dal comportamento delle parti e in particolare della stessa parte attrice che con e-mail del
4.06.2018 aveva inoltrato al signor il testo del contratto CP_1 definitivo di appalto datato 04.06.2018, mai firmato dalle parti;
- non era configurabile neanche la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. del convenuto, la cui condotta non poteva considerarsi contraria ai canoni di buona fede e correttezza proprio perché lo stesso con ben due telefonate, nel lontano 2018, non solo aveva comunicato al signor che le trattative dovevano Testimone_1 ritenersi interrotte per le sue difficoltà ad ottenere il mutuo e la fideiussione, ma aveva ricevuto dallo stesso Tes_1 rassicurazioni in merito alla risoluzione bonaria del rapporto;
- nessun inadempimento contrattuale era imputabile al sig.
, il quale non era tenuto a comunicare alla CP_1 TE
il fatto di aver incaricato una nuova impresa per la
[...] realizzazione dell'opera, posto che sussisteva un accordo inter partes per la risoluzione del rapporto contrattuale e la parte attrice, trattenendo la caparra confirmatoria, aveva liberato il signor dalle sue obbligazioni. CP_1
Con riferimento alla prima domanda subordinata il convenuto ha poi evidenziato che quando aveva incaricato la nuova impresa era già trascorso un anno e mezzo dall'interruzione dei rapporti con la
[...]
sicché la condotta del sig. non poteva TE CP_1 considerarsi alla stregua di un comportamento concludente dal quale desumere l'esercizio del diritto di recesso come invece sostenuto da controparte.
Il convenuto ha poi contestato le domande avversarie anche sotto il profilo del quantum debeatur eccependo che: - il riferimento all'anno 2019 per la quantificazione dei danni appariva del tutto arbitrario, non essendo previsto da alcuna parte né quando i lavori sarebbero iniziati e neppure quando sarebbero dovuti essere ultimati;
- il risarcimento del lucro cessante non era dovuto posto che l'intesa raggiunta dalle parti con il preventivo di offerta del 2017 non aveva ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo, da cui far discendere una responsabilità da inadempimento contrattuale;
- in ogni caso parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio in ordine al danno emergente e al lucro cessante;
- restava altresì indimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra i presunti danni e la condotta imputata al signor
; CP_1
- per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance non era sufficiente allegare che la operava nel TE settore delle costruzioni, ma l'attrice aveva l'onere di provare la realizzazione in concreto di tutti i presupposti per il risultato sperato ed impedito dalla condotta ascritta al convenuto quali, in particolare, la concreta probabilità di stipulare ulteriori contratti in luogo di quello oggetto di causa.
Il sig. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare, nel merito:
- accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del presunto diritto della quale conseguenza di una rinuncia TE tacita dello stesso e per l'effetto respingere e/o dichiarare inammissibile le domande proposte da parte attrice;
- in subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte della
delle regole di correttezza e buona fede, ai sensi TE degli artt. 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto respingere e/o dichiarare inammissibile le domande proposte da parte attrice.
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla perché infondate, in fatto e in diritto e, TE comunque, non provate per tutti i motivi di cui in narrativa, ritenendo la caparra versata dal convenuto integralmente satisfattoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
3. In seguito al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e l'escussione di sette testimoni.
All'udienza del 25 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
************
4. Anzitutto vanno esaminate le eccezioni preliminari di merito sollevate dal convenuto CP_1
Quest'ultimo ha eccepito l'intervenuta estinzione del diritto di credito azionato dalla sul presupposto di una TE rinuncia tacita del diritto stesso desumibile dall'inerzia prolungata nel tempo della società attrice, presunta creditrice, che avrebbe per la prima volta richiesto il risarcimento dei danni soltanto dopo oltre 4 anni dall'accordo contrattuale intercorso tra le parti (la cui efficacia vincolante è comunque contestata dal sig.
). Il convenuto ha poi prospettato un abuso del diritto CP_1 assumendo che l'improvvisa richiesta di risarcimento danni sarebbe contraria a buona fede con conseguente inammissibilità dell'azione promossa da controparte.
Le eccezioni sono infondate.
In proposito è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione che anche di recente si è così pronunciata sulla questione: “Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita
a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso
- e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung"
(tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come
"rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali
e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte” (così Cass. 07/02/2025 n. 3172).
La stessa Suprema Corte ha altresì escluso che l'inerzia prolungata del creditore possa di per sé integrare un abuso del diritto, avendo statuito che “il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.” (cfr. Cass. Ordinanza n.
11219 del 26/04/2024)
Nella specie va, quindi, escluso che il ritardo, con il quale la ha fatto valere le proprie pretese in relazione TE al contratto di appalto stipulato con il convenuto, abbia comportato la perdita del diritto di credito vantato dall'appaltatrice.
Non è infatti configurabile né una rinuncia tacita a siffatto diritto, né tanto meno un suo abuso, posto che, per quanto sarà di seguito illustrato, l'inerzia iniziale della TE trova giustificazione nel comportamento del committente qui convenuto che ha preteso la sospensione dell'esecuzione del contratto, sicché non può ritenersi contraria a buona fede la ritardata richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice non appena quest'ultima ha appreso che il sig. aveva poi CP_1 realizzato l'opera con altra impresa. In ogni caso la pretesa creditoria qui azionata dall'attrice risponde ad un concreto interesse di quest'ultima e non si traduce in un danno per il convenuto diverso ed ulteriore dall'ammontare del debito.
5. Venendo al merito le domande proposte in via principale dalla sono parzialmente fondate e devono essere accolte TE nei limiti di seguito precisati.
5.1 E' provato per tabulas che nel luglio del 2017 le due parti in causa hanno concluso un contratto, con il quale ha CP_1 affidato all'odierna attrice la progettazione esecutiva e la realizzazione di una casa prefabbricata a struttura lignea (Modello
Sophia 133) su un terreno sito in Vittorito (AQ).
Il perfezionamento del contratto è comprovato dall'offerta- preventivo recante n. 15XA sottoscritta per accettazione dal sig.
in data 12 luglio 2017 e prodotta in copia da entrambe le CP_1 parti (doc. 1 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto la scrittura in esame non è un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, ma è qualificabile come vero e proprio contratto di appalto, in quanto la proposta accettata dal sig. presenta tutti gli CP_1 elementi essenziali di siffatto contratto ed in particolare contiene, oltre alla pattuizione del corrispettivo, determinato in euro 110.700,00 oltre IVA, anche le seguenti indicazioni: la descrizione dell'opera appaltata con le caratteristiche strutturali ed in particolare la tipologia del modello di prefabbricato e le misure delle superfici lorde corredate da appositi disegni e planimetrie allegate al preventivo;
le modalità di esecuzione con le descrizioni tecniche di dettaglio e il tipo di montaggio sia della parete esterna che delle pareti divisorie interne, del tetto e del manto di copertura, degli infissi, delle porte e persiane, della predisposizione degli impianti, del trasporto e gru, degli optional;
l'indicazione delle opere comprese ed escluse;
le garanzie richieste al committente;
le modalità di pagamento.
La volontà del sig. di vincolarsi giuridicamente è CP_1 dimostrata non solo dall'avvenuta sottoscrizione del suddetto preventivo, ma anche dal pagamento della caparra confirmatoria di euro 8.000,00 da lui contestualmente versata all'impresa appaltatrice mediante bonifico bancario del 12 luglio 2017 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) e dal fatto che in data 10 luglio 2017 il convenuto ha sottoscritto un altro contratto – collegato a quello oggetto di causa – con il quale ha affidato alla i lavori di Parte_2 completamento “chiavi in mano” della realizzanda casa prefabbricata in legno al “grezzo avanzato” appaltata, due giorni dopo, alla
[...]
La scrittura negoziale sottoscritta con la TE Pt_2
, denominata “contratto per lavori di completamento struttura
[...]
Wolf Haus”, prodotta in copia dall'attrice (doc. 29), prevede, infatti, la realizzazione degli impianti (elettrico e idrico), la posa dei massetti, dei pavimenti interni e dei rivestimenti, i lavori di spatolatura e pittura interna, la fornitura e il montaggio dei sanitari e delle porte interne ecc..
Va, quindi, ribadito che, con la sottoscrizione avvenuta in data
12 luglio 2017 della proposta contrattuale predisposta dalla
[...]
e completa di tutti gli elementi essenziali, le parti TE hanno concluso un accordo da considerare a tutti gli effetti vincolante e ciò indipendentemente dalla mancata sottoscrizione della successiva scrittura denominata “contratto d'appalto sottoposto a condizione risolutiva” prodotta dal convenuto (doc. 8).
L'intervenuta conclusione di un vero e proprio contratto di appalto
- che, peraltro, non richiede quale requisito di perfezionamento la forma scritta - è comprovata anche dalle numerose e-mail scambiate tra le parti ed i rispettivi tecnici e dalle attività tecnico- progettuali ed amministrative eseguite dall'attrice in favore del
SI. . CP_1
In particolare è documentato che: con E-mail del 5 ottobre 2017,
l'Ing. tecnico incaricato dal SI. ha Persona_1 CP_1 richiesto all'attrice “i disegni architettonici, i disegni esecutivi con i relativi particolari costruttivi e il calcolo delle strutture portanti e dei collegamenti in modo da poter completare il calcolo delle sotto strutture in cemento armato”, quali documenti necessari per richiedere l'autorizzazione sismica presso il Genio civile propedeutica all'ottenimento del permesso di costruire (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 9 ottobre 2017 il sig. , per conto della , ha precisato Testimone_1 TE che per avviare la pratica dei calcoli strutturali del convenuto era necessario il progetto definitivo con le modifiche concordate con il committente (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); con successiva e-mail del 17 ottobre 2017, l'Ing. ha Persona_1 inviato all'attrice gli elaborati grafici con i cambiamenti richiesti dal committente (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 25 gennaio 2018, il tecnico del convenuto ha poi chiesto all'attrice i disegni architettonici aggiornati e lo schema degli impianti con una relazione sintetica, in quanto necessari per poter presentare il progetto al Comune di Vittorito
(cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice); conseguentemente, con
E-mail del 26 gennaio 2018, l'attrice ha inviato all'ing.
[...]
e al SI. il disegno esecutivo modificato secondo Per_1 CP_1 le richieste di quest'ultimo (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 2 febbraio 2018, l'Ing. Persona_1 ha confermato che il disegno esecutivo modificato era corretto e che, quindi, parte attrice poteva procedere con la pratica in corso
(cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 23 maggio 2018, la ha ricevuto il Permesso di TE costruire n. 1 del 27.04.2018 rilasciato al SI. dal Comune CP_1 di Vittorito (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice); in data
4 giugno 2018, il SI. ha accettato e sottoscritto la CP_1 richiesta dell'attrice relativa al Sovraprezzo di Euro 300,00 (oltre
IVA) dovuto per il rifacimento della pratica strutturale in base alla nuova normativa intervenuta dopo l'avvio della stessa pratica
(cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice); con due distinte E- mail inviate in data 4 giugno 2018, l'attrice ha dapprima trasmesso al convenuto la documentazione per l'informativa di cantiere fissata, con collegamento tramite Skype, per il giorno 12 giugno
2018 e poi, dando atto di aver ricevuto dal sig. una CP_1 richiesta di rinvio, ha comunicato a quest'ultimo di rimanere in attesa di ulteriori notizie per poter riprogrammare l'informativa di cantiere (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 15 giugno 2018 inviata al SI. e pec di pari data CP_1 inviata al suo tecnico, Ing. , l'attrice ha trasmesso il Per_1 fascicolo di calcolo strutturale per il successivo deposito presso gli uffici competenti (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice); con e-mail datata 6 settembre 2018 l'ing. ha chiesto Per_1 all'ing. dipendente della la Tes_2 TE trasmissione di due distinti elaborati necessari al completamento della pratica amministrativa in corso e segnatamente la Relazione di accettabilità dei risultati e gli Elaborati grafici sintetici
(cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attrice); con E-mail sempre del
6 settembre 2018 l'ing. ha provveduto ad inviare al tecnico Tes_2 del convenuto i documenti richiesti da quest'ultimo (cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attrice); in data 5 ottobre 2018 la
[...] ha ricevuto dalla Regione Abruzzo - Giunta Regionale TE
- Servizio Genio Civile, la Pec con l'attestazione di avvenuto deposito sismico relativo alla pratica del sig. (cfr. doc. CP_1
10 del fascicolo di parte attrice).
La documentazione sopra menzionata dimostra, quindi, che il contratto di appalto stipulato inter partes ha avuto un principio di esecuzione e che l'odierna attrice, in adempimento degli obblighi preliminari assunti con il medesimo contratto, ha svolto tutta l'attività tecnico-progettuale, commerciale ed amministrativa propedeutica alla realizzazione della casa prefabbricata in struttura lignea ordinata dal SI. CP_1
Lo svolgimento di tale attività da parte della TE per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori è comprovato anche dalle testimonianze raccolte durante l'istruttoria, dalle quali è emerso che: l'Arch. quale libera Persona_2 professionista, ha svolto attività di redazione del progetto esecutivo integrato, impiegando a tal fine n. 65 ore di lavoro;
l'Ing. e l'Ing. dipendenti Tes_2 Persona_3 dell'attrice, hanno svolto attività di redazione del progetto strutturale e dei disegni per la produzione impiegando a tal fine rispettivamente n. 36 ore di lavoro e n. 20 ore di lavoro;
la sig.ra dipendente addetta agli uffici di contabilità, Testimone_3 segreteria e marketing, ha svolto attività amministrativa dedicando alla pratica del sig. n. 12 ore di lavoro. Tutti i CP_1 lavoratori sopra menzionati, sentiti in qualità di testimoni, hanno confermato il lavoro da loro svolto. Ed infatti all'udienza del 6 febbraio 2024 l'Arch. Per_2
ha dichiarato: “Ho redatto io personalmente il progetto
[...] esecutivo per il sig. . Io stessa ho comunicato alla società CP_1 le ore che poi sono state fatturate”.
Alla successiva udienza del 9 aprile 2024 l'Ing. ha Tes_2 riferito: ”… confermo di aver redatto il progetto e i disegni relativi al contratto di appalto che mi viene mostrato… posso dire che considerato la natura del progetto è verosimile che il numero di ore impiegate corrisponda a quelle indicate ovvero a 36”.
Alla stessa udienza l'Ing. ha dichiarato: “… Persona_3 confermo di essermi occupato del progetto strutturale e dei disegni relativi al contratto che mi viene mostrato. Ricordo che ho eseguito il lavoro insieme all'Ing. . Confermo di avere impiegato circa Tes_2 venti ore lavorative. Preciso che io percepisco uno stipendio fisso che prescinde dal numero di ore lavorate”.
Infine la SI.ra ha così dichiarato: “… confermo di Testimone_3 aver svolto attività amministrativa per il contratto di appalto che mi viene mostrato ed in particolare mi sono occupata dei contatti con il cliente, dell'avvio della progettazione iniziale, del coordinamento dei vari passaggi interni e dell'organizzazione dell'incontro con il cliente che poi non si è tenuto. Confermo di aver dedicato circa 12 ore di lavoro per questa pratica. Preciso che io percepisco uno stipendio fisso e non vengo pagata ad ore, tuttavia confermo il costo orario di circa 38,38 euro che viene sopportato dal datore di lavoro”.
5.2 L'odierna attrice lamenta in primo luogo il grave inadempimento del committente qui convenuto, affermando che quest'ultimo, all'esito del completamento delle attività progettuali ed amministrative strumentali alla realizzazione dell'opera appaltata, ha dapprima preteso la sospensione dell'esecuzione del contratto, adducendo problemi familiari e la necessità di attendere l'approvazione del mutuo bancario da lui richiesto, e poi ha ingiustificatamente affidato la costruzione della propria casa ad altra impresa senza mai nulla comunicare all'attrice. Il convenuto, pur ammettendo di essersi rivolto ad altra impresa per la realizzazione della propria casa, nega l'inadempimento a lui ascritto da controparte sostenendo che: nel mese di agosto 2018 aveva contattato telefonicamente l'agente commerciale della TE
, signor al quale aveva rappresentato i suoi
[...] Testimone_1 problemi economici e familiari e con il quale aveva concordato la risoluzione bonaria del rapporto in cambio della trattenuta da parte della della somma di euro 8.000,00 precedentemente TE versata a titolo di caparra confirmatoria;
nel mese di ottobre 2018 aveva nuovamente ricontattato telefonicamente il signor il Tes_1 quale lo aveva rassicurava sul fatto che il rapporto era stato definitivamente risolto e che proprio per tale ragione la TE
aveva trattenuto la somma già versata a titolo di caparra
[...] confirmatoria.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi raggiunta la prova circa l'inadempimento del convenuto.
In particolare dalle prove documentali e testimoniali raccolte è emerso che il sig. ha contattato telefonicamente il SI. CP_1
quale Agente commerciale di zona della Testimone_1 TE
, per chiedere il rinvio dell'informativa di cantiere fissata
[...] con collegamento tramite Skype per il giorno 12.06.2018.
Ed infatti, il SI. , sentito in qualità di testimone, Testimone_1 ha espressamente confermato le circostanze di cui al primo capitolo della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 di parte attrice (“Vero che, all'inizio del mese di giugno 2018, il SI. La CP_1 contattava telefonicamente, nella sua qualità di agente commerciale di zona di per il Contratto per cui è causa, per TE comunicare che, per problemi familiari e di approvazione del mutuo richiesto, aveva necessità di rinviare l'informativa di cantiere fissata dall'attrice per il 12.06.2018?”) ed in particolare ha dichiarato: “Ricordo che il sig. mi rappresentò l'esistenza CP_1 di problemi di natura familiare per cui chiese il rinvio della data fissata per l'informativa di cantiere”. Lo stesso teste ha inoltre aggiunto: “il sig. mi contattò nuovamente (non ricordo CP_1 esattamente la data) e mi disse che persistevano i problemi di natura familiare per cui ancora non era in grado di dare una nuova data per
l'informativa di cantiere … ci fu una terza telefonata con il sig.
, il quale disse che continuava ad avere problemi familiari CP_1
e che non era in grado di fissare una data per l'informativa di cantiere”.
Il sig. ha espressamente escluso di aver concordato con il Tes_1 sig. la cessazione del rapporto contrattuale da CP_1 quest'ultimo intrattenuto con la previo TE riconoscimento della facoltà dell'appaltatrice di trattenere la caparra confirmatoria di euro 8.000,00 precedentemente versata dal committente. Sul punto il teste ha così dichiarato:“…escludo che io abbia parlato con il sig. della caparra che la CP_1 TE avrebbe trattenuto in quanto tale eventualità si poneva soltanto nell'ipotesi di recesso;
ma, ribadisco, il sig. non CP_1 manifestò mai la volontà di recedere dal contratto”. Ed ancora:
“Ribadisco che anche in questa terza telefonata non si parlò della cessazione dei rapporti … escludo di aver parlato con il sig.
della caparra confirmatoria e di averlo rassicurato circa CP_1 eventuali pretese della ”. TE
La testimonianza resa dal sig. smentisce radicalmente le Tes_1 dichiarazioni testimoniali di segno contrario rilasciate da TE
(amico e collega di ) e da
[...] CP_1 Testimone_5
(padre del convenuto), i quali hanno invece riferito di aver ascoltato nell'ottobre del 2018 una telefonata a viva voce tra il sig. e il sig. il quale avrebbe CP_1 Testimone_1 affermato che attraverso la trattenuta della caparra il contratto poteva ritenersi cessato.
Al di là dell'equivocità delle dichiarazioni rese dal sig.
[...]
(il quale non ha saputo precisare se il contratto da ritenere TE cessato fosse quello con la o con altra società, TE non potendosi così escludere che il sig. si riferisse al Tes_1 contratto con la di cui era legale rappresentante) e Parte_2 dei dubbi sull'attendibilità del teste in ragione Testimone_5 del rapporto di stretta parentela con il convenuto, si osserva che le circostanze di fatto riferite dai due testimoni non trovano alcun elemento di riscontro e, anzi, sono smentite dalla documentazione acquisita in atti che invece conferma i fatti così come riferiti dal teste sig. . Tes_1
Ed invero la richiesta del committente di differire l'incontro fissato per l'informativa di cantiere trova puntuale riscontro nella email datata 4 giugno 2018, sopra menzionata, inviata dal sig.
al sig. , nella quale si legge testualmente: Tes_1 CP_1
“Buonasera , Come da tua richiesta abbiamo rinviato la data CP_1 della tua informativa di cantiere che era stata fissata per il 12
Giugno. Aspettiamo quindi tue notizie per poterla riprogrammare.
Saluti e buona serata. ” (doc. 8 del fascicolo di parte Tes_1 attrice).
La volontà del committente di sospendere l'esecuzione del contratto e la sua consapevolezza di rimanerne comunque vincolato trova risconto documentale anche nell'Atto di transazione stragiudiziale datato 14 luglio 2022 sottoscritto dal SI. CP_1
e dal SI. nella sua qualità di amministratore e legale Tes_1 rappresentante della Ed infatti nelle premesse di tale Parte_2 contratto, prodotto in copia dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (doc. 3), le due parti contraenti, dopo aver dato atto dell'intervenuta stipula sia del “Contratto per i lavori di completamento struttura Wolf Haus” sottoscritto in data
10.07.2017, sia del secondo Contratto per la fornitura al grezzo avanzato della casa prefabbricata modello “Sophia” sottoscritto in data 12.07.2017 oggetto della presente causa, hanno espressamente dichiarato: “Tuttavia, l'inizio del cantiere rimaneva, però momentaneamente sospeso a seguito della volontà attendista verbalmente manifestata dal Committente”.
Detta dichiarazione, contenuta nella transazione sottoscritta dal
SI. , dunque conferma che il contratto di appalto oggetto CP_1 di causa era stato soltanto momentaneamente sospeso e non anche risolto come infondatamente sostenuto dal convenuto.
Le osservazioni mosse da quest'ultimo con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. non sono idonee a scalfire l'efficacia probatoria dell'atto di transazione sopra menzionato. In particolare è del tutto privo di rilievo giuridico e comunque sfornito di supporto probatorio l'assunto del sig. secondo cui egli CP_1 non avrebbe letto con la dovuta attenzione il testo della transazione predisposto unilateralmente dalla e lo avrebbe Parte_2 firmato, confidando sulla riservatezza dell'accordo e sulle rassicurazioni del sig. circa l'avvenuta risoluzione anche Tes_1 del rapporto con la Deve, infatti, escludersi che TE una persona di normale diligenza possa essere indotta a sottoscrivere un documento senza leggerne il contenuto, facendo soltanto affidamento su una semplice rassicurazione verbale della controparte. Nel caso di specie poi il sig. , tenuto conto CP_1 anche della sua qualifica professionale di agente di polizia, era certamente dotato di una preparazione sufficiente a comprendere che la transazione conclusa in relazione al contratto stipulato con la non poteva estendersi anche al diverso ed autonomo Parte_2 rapporto contrattuale intrattenuto con la TE
Ciò anche in considerazione del fatto che il sig. non era Tes_1 munito del potere di rappresentanza della società attrice e, quindi, era privo del potere di impegnare la in ordine TE allo scioglimento del contratto di appalto oggetto di causa.
La tesi di parte convenuta, secondo cui il rapporto contrattuale con l'attrice era stato bonariamente risolto sin dall'agosto del
2018 all'esito del primo colloquio telefonico asseritamente intercorso tra il sig. e il sig. , è ulteriormente CP_1 Tes_1 smentita dallo scambio di e-mail avvenuto in data 6 settembre 2018, tra l'Ing. tecnico incaricato dal convenuto, e Persona_1
l'ing. dipendente della Risulta, Tes_2 TE infatti, documentato che con una prima email datata, appunto, 6 settembre 2018 l'ing. , al fine del completamento della Per_1 pratica amministrativa in corso, ha chiesto la trasmissione di due distinti elaborati (la Relazione di accettabilità dei risultati e gli Elaborati grafici sintetici), che la dipendente della società attrice ha subito provveduto ad inviargli con E-mail di pari data
(cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attrice). Alla luce di quanto fin qui esposto deve ritenersi definitivamente provato il grave inadempimento del sig. , il quale, dopo CP_1 aver richiesto ed ottenuto la sospensione del contratto di appalto stipulato con l'attrice, ha affidato la costruzione della propria casa ad altra impresa (circostanza pacificamente ammessa dal convenuto) senza mai nulla comunicare alla TE
5.3 Una volta accertato il grave inadempimento del committente deve essere pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto così come richiesta in via principale dall'attrice.
5.4 Quest'ultima ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del convenuto ed in particolare ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per tutta l'attività tecnico- progettuale, commerciale ed amministrativa svolta al fine di realizzare la casa prefabbricata in struttura lignea ordinata dal
SI. . CP_1
Per quanto già sopra evidenziato lo svolgimento di siffatta attività è comprovato dalle testimonianze rilasciate dai singoli lavoratori che hanno eseguito prestazioni progettuali e amministrative relative al rapporto in esame.
Il costo dell'attività svolta può essere desunto - tenuto conto delle ore di lavoro impiegate da ciascuno lavoratore e del relativo costo medio orario - dalle buste paga dipendenti della TE
relative al mese di giugno 2018 (doc. 15 del fascicolo di
[...] parte attrice), dalle fatture compensi 2018 dell'Arch. Per_2
(doc. 16 del fascicolo di parte attrice), dalla Tabella
[...] costo medio orario dipendenti (doc. 17 del fascicolo di parte attrice) e dal Riepilogo costi dipendenti/collaboratori (doc. 15 del fascicolo di parte attrice).
Sulla base di dette prove documentali la spesa sostenuta dall'attrice può essere quantificata in complessivi Euro 6.509,08 e precisamente: euro 4.030,00 per il lavoro svolto dall'Arch. Per_2
(n. 65 ore di lavoro al costo medio orario di euro 62,00);
[...] euro 1.420,92 per il lavoro svolto dall'Ing. (n. 36 ore Tes_2 di lavoro al costo medio orario di euro 39,47); euro 597,60 per il lavoro svolto dall'Ing. (n. 20 ore di lavoro al Persona_3 costo medio orario di euro 29,88); euro 460,56 per il lavoro svolto dalla SI.ra (n. 12 ore al costo medio orario di euro Testimone_3
38,38).
La ha poi chiesto il risarcimento del danno da TE lucro cessante che ha quantificato in Euro 18.741,51 applicando al corrispettivo pattuito per il contratto di appalto (Euro 110.700,00) la percentuale di profitto (c.d. Gross Margin) asseritamente conseguita nel 2019 (16,93%) per tutta l'attività di impresa svolta nel medesimo settore relativo al contratto oggetto di causa
(realizzazione case prefabbricate). A tal fine l'attrice ha prodotto la Tabella Gross Margin anno 2019 (doc. 26 del fascicolo di parte attrice), il Prospetto Conto Economico 2019 (doc. 27 del fascicolo di parte attrice) e il Bilancio d'esercizio al 31.12.2019 (doc. 28 del fascicolo di parte attrice).
Le prove documentali prodotte non sono sufficienti a provare il mancato guadagno relativo allo specifico contratto oggetto di causa.
Ed invero, al di là di ogni considerazione sull'idoneità probatoria della Tabella Gross Margin anno 2019 e del Prospetto Conto Economico
2019, quali documenti formati unilateralmente dalla stessa parte attrice, il parametro scelto da quest'ultima (ovvero il Gross Margin) non appare adeguato a determinare l'utile che l'appaltatrice avrebbe conseguito dalla completa esecuzione del contratto. Era, infatti, onere dell'odierna attrice documentare, oltre al costo del lavoro, anche gli altri costi fissi (quali in particolare i costi dei materiali) specificamente riferibili all'opera commissionata dal sig. , in mancanza dei quali non è possibile determinare il CP_1 mancato profitto inteso come differenza tra il corrispettivo pattuito e le spese complessive per l'adempimento della prestazione promessa.
Tale carenza probatoria non può essere supplita attraverso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice che, allo stato e in mancanza della necessaria documentazione di supporto, appare del tutto esplorativa.
D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).
Va, pertanto, disattesa la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante.
Analoghe considerazioni valgono per il danno da perdita di chance, rispetto al quale la si è limitata a sollecitare TE
“l'apprezzamento equitativo del Giudice” indicando ancora una volta quale parametro il gross margin 2019 che, per quanto sopra evidenziato, appare del tutto inadeguato.
Non essendo stata offerta alcuna prova in ordine alle occasioni contrattuali in concreto perdute con altri contraenti tale voce di danno non può ritenersi dimostrata nella sua ontologica esistenza e, dunque, non può farsi ricorso neanche alla liquidazione equitativa.
In definitiva, quindi, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, deve essere dichiarato il diritto di quest'ultima a trattenere dalla caparra versata dal committente soltanto la somma di Euro 6.509,08 con conseguente diniego della richiesta di condanna del convenuto al pagamento di ulteriori somme di denaro.
Dovendosi pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del committente rimangono assorbite tutte le altre domande proposte in via subordinata dall'attrice.
6. In considerazione dell'esito della lite e della notevole riduzione dei danni qui accertati rispetto a quelli denunciati dall'attrice le spese di lite devono essere compensate per un mezzo, riversando il residuo mezzo sul convenuto comunque prevalentemente soccombente. Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM
n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei TE confronti di , ogni altra istanza, difesa ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 12 luglio 2017 per il grave inadempimento del committente e, per l'effetto, dichiara il CP_1 diritto della a trattenere la somma di Euro TE
6.509,08 a titolo di risarcimento del danno emergente;
- respinge le domande di risarcimento del danno per mancato guadagno e per perdita di chance;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice il restante mezzo liquidato in complessivi euro 2.538,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 15 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 61586 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona del legale TE P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Orzinuovi
(BS) alla via Galileo Galilei n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Tinelli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_1 in Roma al Viale degli Eroi di Rodi n. 89, presso lo studio dell'Avv.
Aurora Malvoni che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Silvana Panebianco in forza di procura in atti convenuto
oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: - IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: respingere in toto le eccezioni preliminari del convenuto perché infondate in fatto e in diritto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata la responsabilità del convenuto per grave inadempimento contrattuale, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data
12.07.2017 per fatto e colpa del medesimo e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro
8.000,00 - versata dal convenuto quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 34.621,34 e condannare il SI.
a risarcire alla la residua somma CP_1 TE di Euro 26.621,34 a titolo di danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance, o la diversa somma che eventualmente verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare intervenuto ex art. 1671 c.c. il recesso unilaterale dal contratto
d'appalto sottoscritto dalle parti in data 12.07.2017 da parte del
SI. e, per l'effetto, dichiarare il diritto CP_1 dell'attrice a trattenere la somma di Euro 8.000,00 - versata dal convenuto quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute pari ad Euro 34.621,34 e condannare il SI. a CP_1 rifondere alla la residua somma di Euro 26.621,34 TE
a titolo di spese sostenute e lavori eseguiti, mancato guadagno e danno da perdita di chance, o la diversa somma che eventualmente verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo adito Giudice ritenesse non essersi concluso un contratto d'appalto tra le parti e quindi in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare
e dichiarare la responsabilità precontrattuale del SI.
[...]
per violazione dell'art. 1337 c.c. e, per l'effetto, CP_1 dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro
8.000,00 - versata dal convenuto quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 34.621,34 e condannare il SI.
a risarcire alla la residua somma CP_1 TE di Euro 26.621,34 a titolo di danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance, o la diversa somma che eventualmente verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A.
e C.p.a. e successive occorrende ….”
per il convenuto:
“Il signor come in atti rappresentato e difeso, si CP_1 riporta al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, ivi da intendersi integralmente trascritti e riportati, e ne chiede
l'accoglimento.
Impugna a contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto e, chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attorea, …
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. La società ha citato in giudizio innanzi al TE
Tribunale di Roma il sig. esponendo che: CP_1
- in data 12 luglio 2017 le parti, sottoscrivendo l'offerta n.
15XA, avevano stipulato un contratto d'appalto, con il quale la
[...]
- società leader nel settore delle costruzioni TE industriali, agricole e civili, realizzate mediante innovative strutture prefabbricate lignee antisismiche ad elevato risparmio energetico - si era impegnata alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di una casa prefabbricata a struttura lignea (Modello
Sophia 133) in Vittorino (AQ) in favore del sig. per CP_1 il corrispettivo di euro 110.700,00 oltre IVA;
- nel predetto contratto le parti avevano definito tutte le clausole relative alla realizzazione dell'opera appaltata ed il giorno stesso della stipula il sig. aveva versato a titolo CP_1 di caparra l'importo di euro 8.000,00 mediante bonifico bancario;
- con e-mail del 5 ottobre 2017, l'ing. tecnico Persona_1 incaricato dal convenuto, aveva rappresentato alla società attrice che, per ottenere il permesso di costruire, era necessario richiedere l'autorizzazione sismica presso il Genio civile di Sulmona e che a tal fine erano necessari i disegni architettonici, i disegni esecutivi con i relativi particolari costruttivi e il calcolo delle strutture portanti e dei collegamenti;
- con successiva e-mail del 9 ottobre 2017 la società attrice aveva precisato che, per avviare la pratica dei calcoli strutturali era necessario il progetto definitivo con le modifiche concordate con il committente;
- con e-mail del 17 ottobre 2017, l'Ing. aveva Persona_1 inviato all'attrice gli elaborati grafici con i cambiamenti richiesti dal committente;
- con e-mail del 25 gennaio 2018, il tecnico del convenuto aveva chiesto all'attrice i disegni architettonici aggiornati e lo schema degli impianti con una relazione sintetica, necessari per poter presentare il progetto al Comune di Vittorito;
- pertanto, con e-mail del 26 gennaio 2018, l'attrice aveva inviato all'Arch. e al SI. il disegno esecutivo Persona_1 CP_1 modificato secondo le richieste di quest'ultimo;
- con e-mail del 2 febbraio 2018, l'Ing. aveva Persona_1 confermato che il disegno esecutivo modificato era corretto;
- con e-mail del 23 maggio 2018, la aveva TE ricevuto il Permesso di costruire n. 1 del 27 aprile 2018 rilasciato al SI. dal Comune di Vittorito;
CP_1
- in data 4 giugno 2018, il SI. aveva accettato e CP_1 sottoscritto la richiesta dell'attrice relativa al Sovraprezzo rifacimento pratica strutturale per l'importo di Euro 300,00 (oltre
IVA) dovuto in conseguenza della nuova normativa intervenuta dopo l'invio della pratica strutturale;
- con e-mail del 4 giugno 2018, inviata al SI. con i CP_1 relativi allegati, la aveva fissato la data del TE
12 giugno 2018 per effettuare, con collegamento tramite Skype,
l'informativa di cantiere e, tuttavia, avendo il convenuto richiesto il rinvio di tale informativa, con e-mail di pari data, l'attrice aveva precisato al medesimo di restare in attesa di sue notizie per poterla riprogrammare;
- con e-mail del 15 giugno 2018, inviata al SI. e pec di CP_1 pari data inviata al suo tecnico, Ing. l'attrice aveva Per_1 trasmesso il fascicolo di calcolo strutturale per il successivo deposito al Servizio Genio Civile;
- in data 5 ottobre 2018, la aveva ricevuto TE dalla Regione Abruzzo la pec con attestazione di avvenuto deposito sismico che consentiva l'inizio lavori;
- nonostante le intervenute autorizzazioni alla costruzione della propria casa, il SI. aveva riferito al SI. CP_1 Testimone_1
- Agente commerciale di - che per la realizzazione TE dell'opera era necessario attendere che si risolvessero i problemi di salute della madre e, in seguito, che si doveva ancora attendere l'approvazione del mutuo;
- in data 9 maggio 2022, la ed il proprio TE dipendente Ing. - in qualità, rispettivamente, di ditta CP_2 costruttrice e di progettista - avevano ricevuto una pec della
Regione Abruzzo, con la quale erano stati invitati a partecipare al sopralluogo per effettuare i controlli su quanto realizzato e, in tal modo, la società attrice aveva appreso, con sorpresa e disappunto, che il SI. , nonostante la stipulazione del CP_1 contratto d'appalto con la per la realizzazione TE della propria casa in struttura lignea in località Vittorito, ne aveva invece affidato la realizzazione ad altra impresa e, anzi, che l'aveva già realizzata, senza mai nulla comunicarle;
- al fine di realizzare la casa prefabbricata in struttura lignea ordinata dal SI. , la aveva svolto CP_1 TE attività tecnico-progettuale, nonché attività commerciale ed amministrativa, tramite il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, sostenendo un costo complessivo di Euro 6.509,08 dimostrato anche dalle buste paga dipendenti relative al mese di giugno 2018, dalle fatture compensi 2018 dell'Arch. Per_2
, dalla tabella costo medio orario dipendenti e dal
[...] riepilogo costi dipendenti/collaboratori;
- con raccomandata a/r del 20 maggio 2022, la società attrice, per il tramite del suo legale, aveva chiesto al sig. il CP_1 risarcimento dei danni per l'inadempimento contrattuale in cui era incorso e/o comunque le indennità previste dalla legge per il recesso unilaterale ex art. 1671 c.c.;
- il convenuto per il tramite del proprio legale con Pec del 3 giugno 2022 aveva contestato e respinto le richieste dell'attrice;
- successivamente le parti avevano sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita che tuttavia si era conclusa con una dichiarazione di mancato accordo.
Tutto ciò premesso in fatto, la società attrice, assumendo di aver concluso un contratto di appalto completo di tutti gli elementi essenziali, ne ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento del committente qui convenuto, il quale del tutto illegittimamente ed ingiustificatamente e, anzi, in totale spregio delle regole di correttezza e buona fede contrattuale, aveva rappresentato falsamente all'attrice circostanze non veritiere (riferendo all'Agente della che non poteva procedere TE celermente alla costruzione della casa, dapprima per problemi di salute della madre e poi perché vi erano problemi di approvazione del mutuo) ed aveva poi affidato la costruzione della propria casa ad altra impresa senza mai nulla comunicare all'attrice.
Quest'ultima ha poi chiesto di accertare il suo diritto a trattenere l'importo di Euro 8.000,00 - versato dal committente a titolo di caparra confirmatoria - a garanzia dell'effettivo risarcimento e/o comunque come acconto del maggior danno quantificato in complessivi euro 34.621,34 di cui: euro 6.509,08 quale danno emergente corrispondente al costo complessivo dei collaboratori liberi professionisti e del personale dipendente degli uffici di progettazione e degli uffici amministrativi della TE impegnato direttamente a seguire la pratica del SI. Euro CP_1
18.741,51 quale lucro cessante e/o mancato guadagno conseguente al venir meno dell'affare, importo ottenuto applicando al corrispettivo pattuito di Euro 110.700,00 (Iva esclusa) la percentuale del 16,93%, quale margine di contribuzione desumibile dalla Tabella Gross Margin anno 2019, dal Prospetto Conto Economico 2019 e dal Bilancio
d'esercizio al 31.12.2019; Euro 9.370,75 quale danno da perdita di chance consistente nella perdita di ulteriori occasioni di stipulazione di altri contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi e determinato in via equitativa prendendo quale riferimento al ribasso l'ammontare del lucro cessante (parametrato sul gross margin 2019) ridotto della metà e ciò anche tenuto conto dell'elevato numero di commesse della società TE leader nel settore. La società attrice ha quindi chiesto la condanna del SI. a risarcire la residua somma di Euro CP_1
26.621,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata la ha chiesto di dichiarare TE
l'intervenuto recesso unilaterale dal contratto d'appalto esercitato dal committente ex art. 1671 c.c. anche mediante comportamento concludente e il conseguente diritto dell'impresa appaltatrice ad essere indennizzata per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno in misura pari ai danni sopra indicati.
In via ulteriormente gradata, ove si ritenesse non conclusa la stipulazione di un contratto d'appalto tra le parti, la TE
ha chiesto di accertare la responsabilità precontrattuale del
[...] convenuto per violazione della buona fede ex art. 1337 c.c. e, al contempo, ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati nella stessa misura, pari ad euro 34.621,34, sul presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione di intese non qualificabili come contratto dava comunque luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento con conseguente risarcibilità non solo dei danni da interesse negativo, ma anche di quelli per mancato guadagno.
L'attrice ha quindi concluso formulando le domande riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 30 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato tutte le CP_1 domande proposte dall'attrice.
Il convenuto in punto di fatto ha precisato che:
- il sig. , dopo aver sottoscritto il preventivo di offerta CP_1 predisposto dalla e versato la somma di euro TE
8.000,00, per diversi problemi economici e vicende personali aveva dovuto abbandonare l'idea di costruirsi una casa in legno, non essendo riuscito ad ottenere né l'erogazione del mutuo presso la banca , né la fideiussione bancaria a cui era stata subordinata CP_3 la produzione e la consegna dei materiali;
- pertanto, nel mese di agosto 2018, il convenuto aveva contattato il signor - agente commerciale della Testimone_1 TE
, con il quale fin dall'inizio aveva sempre intrattenuto
[...] rapporti – e gli aveva rappresentato le sopravvenute problematiche e, quindi, la sua impossibilità di poter procedere nelle trattative contrattuali;
- durante la prima conversazione telefonica intercorsa con il signor quest'ultimo, comprendendo le ragioni del Testimone_1 convenuto, aveva riferito che per risolvere la situazione bonariamente la si sarebbe trattenuta la somma TE versata a titolo di caparra e non avrebbe avuto nient'altro a pretendere;
- tale proposta era stata accettata dal sig. , che, per CP_1 eccesso di zelo, nel mese di ottobre 2018, aveva nuovamente ricontattato telefonicamente il signor il quale lo aveva Tes_1 rassicurava sul fatto che il rapporto era stato definitivamente risolto e che proprio per tale ragione la si era TE trattenuta la somma già versata a titolo di caparra confirmatoria;
- un anno e mezzo dopo la risoluzione del rapporto con la
[...]
, intervenuta nel 2018, e cioè nell'inoltrato 2019, il TE sig. aveva deciso di realizzare il suo progetto e, in totale CP_1 buona fede, facendo affidamento su quanto concordato con il signor per ben due volte, aveva affidato l'incarico ad un'altra Tes_1 impresa avente ad oggetto non già la costruzione di una casa in legno, bensì la realizzazione di un'opera diversa, ovvero, la costruzione di una casa in cemento armato;
- a distanza di quasi 4 anni e mezzo dal giorno dell'interruzione dei rapporti, la aveva inoltrato al convenuto una TE diffida, datata 20.05.2022, intimandogli di risarcire in modo del tutto generico e non meglio precisati i danni dalla stessa subiti;
- lo stesso sig. , che quattro anni prima, in nome e per Tes_1 conto della , aveva assicurato al signor TE CP_1 che la questione si era risolta bonariamente, in quanto parte attrice si era trattenuta la caparra, aveva chiesto poi nell'anno 2022 al convenuto di corrispondere ulteriori € 9.000,00 per chiudere definitivamente la questione;
- tale richiesta sprovvista di qualsivoglia fondamento era stata rifiutata dal convenuto che aveva successivamente partecipato alla procedura di negoziazione assistita senza tuttavia raggiungere alcun accordo con la società attrice.
Ciò premesso il sig. in via preliminare di merito ha CP_1 eccepito: 1) l'intervenuta estinzione del diritto di credito azionato dalla quale conseguenza di una rinuncia TE tacita dello stesso diritto desumibile dall'inerzia del presunto creditore, che per quasi 4 anni e mezzo non aveva mai avanzato alcuna pretesa e tantomeno aveva manifestato il suo disappunto per la mancata esecuzione del preventivo di offerta del 12.07.2017 e soltanto con la lettera di diffida del 20.05.2022 aveva repentinamente richiesto il risarcimento dei danni, senza che vi fosse alcuna giustificazione per il ritardo nell'esercizio del diritto;
2) l'inammissibilità della domanda attrice per violazione del divieto di venire contra factum proprium, dal momento che il comportamento della risultava contrario al canone TE della buona fede ex art. 1175 c.c.
Nel merito il sig. ha escluso ogni responsabilità a lui CP_1 ascritta da controparte deducendo che:
- la scrittura privata del 17.07.2017, posta da parte attrice a fondamento delle sue pretese, non poteva essere qualificata alla stregua di un contratto di appalto, ma era un semplice “preventivo” e quindi un atto meramente preparatorio di un futuro contratto mai concluso;
detta scrittura non conteneva un regolamento definitivo del rapporto, essendo stati indicati solo gli eventuali materiali da impiegare per la produzione dell'opera e le modalità di pagamento del corrispettivo senza ulteriori elementi di dettaglio quali la descrizione analitica di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera; la natura della scrittura del 17.07.2017 quale negozio preparatorio era desumibile anche dal comportamento delle parti e in particolare della stessa parte attrice che con e-mail del
4.06.2018 aveva inoltrato al signor il testo del contratto CP_1 definitivo di appalto datato 04.06.2018, mai firmato dalle parti;
- non era configurabile neanche la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. del convenuto, la cui condotta non poteva considerarsi contraria ai canoni di buona fede e correttezza proprio perché lo stesso con ben due telefonate, nel lontano 2018, non solo aveva comunicato al signor che le trattative dovevano Testimone_1 ritenersi interrotte per le sue difficoltà ad ottenere il mutuo e la fideiussione, ma aveva ricevuto dallo stesso Tes_1 rassicurazioni in merito alla risoluzione bonaria del rapporto;
- nessun inadempimento contrattuale era imputabile al sig.
, il quale non era tenuto a comunicare alla CP_1 TE
il fatto di aver incaricato una nuova impresa per la
[...] realizzazione dell'opera, posto che sussisteva un accordo inter partes per la risoluzione del rapporto contrattuale e la parte attrice, trattenendo la caparra confirmatoria, aveva liberato il signor dalle sue obbligazioni. CP_1
Con riferimento alla prima domanda subordinata il convenuto ha poi evidenziato che quando aveva incaricato la nuova impresa era già trascorso un anno e mezzo dall'interruzione dei rapporti con la
[...]
sicché la condotta del sig. non poteva TE CP_1 considerarsi alla stregua di un comportamento concludente dal quale desumere l'esercizio del diritto di recesso come invece sostenuto da controparte.
Il convenuto ha poi contestato le domande avversarie anche sotto il profilo del quantum debeatur eccependo che: - il riferimento all'anno 2019 per la quantificazione dei danni appariva del tutto arbitrario, non essendo previsto da alcuna parte né quando i lavori sarebbero iniziati e neppure quando sarebbero dovuti essere ultimati;
- il risarcimento del lucro cessante non era dovuto posto che l'intesa raggiunta dalle parti con il preventivo di offerta del 2017 non aveva ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo, da cui far discendere una responsabilità da inadempimento contrattuale;
- in ogni caso parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio in ordine al danno emergente e al lucro cessante;
- restava altresì indimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra i presunti danni e la condotta imputata al signor
; CP_1
- per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance non era sufficiente allegare che la operava nel TE settore delle costruzioni, ma l'attrice aveva l'onere di provare la realizzazione in concreto di tutti i presupposti per il risultato sperato ed impedito dalla condotta ascritta al convenuto quali, in particolare, la concreta probabilità di stipulare ulteriori contratti in luogo di quello oggetto di causa.
Il sig. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare, nel merito:
- accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del presunto diritto della quale conseguenza di una rinuncia TE tacita dello stesso e per l'effetto respingere e/o dichiarare inammissibile le domande proposte da parte attrice;
- in subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte della
delle regole di correttezza e buona fede, ai sensi TE degli artt. 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto respingere e/o dichiarare inammissibile le domande proposte da parte attrice.
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla perché infondate, in fatto e in diritto e, TE comunque, non provate per tutti i motivi di cui in narrativa, ritenendo la caparra versata dal convenuto integralmente satisfattoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
3. In seguito al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e l'escussione di sette testimoni.
All'udienza del 25 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
************
4. Anzitutto vanno esaminate le eccezioni preliminari di merito sollevate dal convenuto CP_1
Quest'ultimo ha eccepito l'intervenuta estinzione del diritto di credito azionato dalla sul presupposto di una TE rinuncia tacita del diritto stesso desumibile dall'inerzia prolungata nel tempo della società attrice, presunta creditrice, che avrebbe per la prima volta richiesto il risarcimento dei danni soltanto dopo oltre 4 anni dall'accordo contrattuale intercorso tra le parti (la cui efficacia vincolante è comunque contestata dal sig.
). Il convenuto ha poi prospettato un abuso del diritto CP_1 assumendo che l'improvvisa richiesta di risarcimento danni sarebbe contraria a buona fede con conseguente inammissibilità dell'azione promossa da controparte.
Le eccezioni sono infondate.
In proposito è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione che anche di recente si è così pronunciata sulla questione: “Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita
a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso
- e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung"
(tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come
"rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali
e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte” (così Cass. 07/02/2025 n. 3172).
La stessa Suprema Corte ha altresì escluso che l'inerzia prolungata del creditore possa di per sé integrare un abuso del diritto, avendo statuito che “il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.” (cfr. Cass. Ordinanza n.
11219 del 26/04/2024)
Nella specie va, quindi, escluso che il ritardo, con il quale la ha fatto valere le proprie pretese in relazione TE al contratto di appalto stipulato con il convenuto, abbia comportato la perdita del diritto di credito vantato dall'appaltatrice.
Non è infatti configurabile né una rinuncia tacita a siffatto diritto, né tanto meno un suo abuso, posto che, per quanto sarà di seguito illustrato, l'inerzia iniziale della TE trova giustificazione nel comportamento del committente qui convenuto che ha preteso la sospensione dell'esecuzione del contratto, sicché non può ritenersi contraria a buona fede la ritardata richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice non appena quest'ultima ha appreso che il sig. aveva poi CP_1 realizzato l'opera con altra impresa. In ogni caso la pretesa creditoria qui azionata dall'attrice risponde ad un concreto interesse di quest'ultima e non si traduce in un danno per il convenuto diverso ed ulteriore dall'ammontare del debito.
5. Venendo al merito le domande proposte in via principale dalla sono parzialmente fondate e devono essere accolte TE nei limiti di seguito precisati.
5.1 E' provato per tabulas che nel luglio del 2017 le due parti in causa hanno concluso un contratto, con il quale ha CP_1 affidato all'odierna attrice la progettazione esecutiva e la realizzazione di una casa prefabbricata a struttura lignea (Modello
Sophia 133) su un terreno sito in Vittorito (AQ).
Il perfezionamento del contratto è comprovato dall'offerta- preventivo recante n. 15XA sottoscritta per accettazione dal sig.
in data 12 luglio 2017 e prodotta in copia da entrambe le CP_1 parti (doc. 1 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto la scrittura in esame non è un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, ma è qualificabile come vero e proprio contratto di appalto, in quanto la proposta accettata dal sig. presenta tutti gli CP_1 elementi essenziali di siffatto contratto ed in particolare contiene, oltre alla pattuizione del corrispettivo, determinato in euro 110.700,00 oltre IVA, anche le seguenti indicazioni: la descrizione dell'opera appaltata con le caratteristiche strutturali ed in particolare la tipologia del modello di prefabbricato e le misure delle superfici lorde corredate da appositi disegni e planimetrie allegate al preventivo;
le modalità di esecuzione con le descrizioni tecniche di dettaglio e il tipo di montaggio sia della parete esterna che delle pareti divisorie interne, del tetto e del manto di copertura, degli infissi, delle porte e persiane, della predisposizione degli impianti, del trasporto e gru, degli optional;
l'indicazione delle opere comprese ed escluse;
le garanzie richieste al committente;
le modalità di pagamento.
La volontà del sig. di vincolarsi giuridicamente è CP_1 dimostrata non solo dall'avvenuta sottoscrizione del suddetto preventivo, ma anche dal pagamento della caparra confirmatoria di euro 8.000,00 da lui contestualmente versata all'impresa appaltatrice mediante bonifico bancario del 12 luglio 2017 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) e dal fatto che in data 10 luglio 2017 il convenuto ha sottoscritto un altro contratto – collegato a quello oggetto di causa – con il quale ha affidato alla i lavori di Parte_2 completamento “chiavi in mano” della realizzanda casa prefabbricata in legno al “grezzo avanzato” appaltata, due giorni dopo, alla
[...]
La scrittura negoziale sottoscritta con la TE Pt_2
, denominata “contratto per lavori di completamento struttura
[...]
Wolf Haus”, prodotta in copia dall'attrice (doc. 29), prevede, infatti, la realizzazione degli impianti (elettrico e idrico), la posa dei massetti, dei pavimenti interni e dei rivestimenti, i lavori di spatolatura e pittura interna, la fornitura e il montaggio dei sanitari e delle porte interne ecc..
Va, quindi, ribadito che, con la sottoscrizione avvenuta in data
12 luglio 2017 della proposta contrattuale predisposta dalla
[...]
e completa di tutti gli elementi essenziali, le parti TE hanno concluso un accordo da considerare a tutti gli effetti vincolante e ciò indipendentemente dalla mancata sottoscrizione della successiva scrittura denominata “contratto d'appalto sottoposto a condizione risolutiva” prodotta dal convenuto (doc. 8).
L'intervenuta conclusione di un vero e proprio contratto di appalto
- che, peraltro, non richiede quale requisito di perfezionamento la forma scritta - è comprovata anche dalle numerose e-mail scambiate tra le parti ed i rispettivi tecnici e dalle attività tecnico- progettuali ed amministrative eseguite dall'attrice in favore del
SI. . CP_1
In particolare è documentato che: con E-mail del 5 ottobre 2017,
l'Ing. tecnico incaricato dal SI. ha Persona_1 CP_1 richiesto all'attrice “i disegni architettonici, i disegni esecutivi con i relativi particolari costruttivi e il calcolo delle strutture portanti e dei collegamenti in modo da poter completare il calcolo delle sotto strutture in cemento armato”, quali documenti necessari per richiedere l'autorizzazione sismica presso il Genio civile propedeutica all'ottenimento del permesso di costruire (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 9 ottobre 2017 il sig. , per conto della , ha precisato Testimone_1 TE che per avviare la pratica dei calcoli strutturali del convenuto era necessario il progetto definitivo con le modifiche concordate con il committente (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); con successiva e-mail del 17 ottobre 2017, l'Ing. ha Persona_1 inviato all'attrice gli elaborati grafici con i cambiamenti richiesti dal committente (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 25 gennaio 2018, il tecnico del convenuto ha poi chiesto all'attrice i disegni architettonici aggiornati e lo schema degli impianti con una relazione sintetica, in quanto necessari per poter presentare il progetto al Comune di Vittorito
(cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice); conseguentemente, con
E-mail del 26 gennaio 2018, l'attrice ha inviato all'ing.
[...]
e al SI. il disegno esecutivo modificato secondo Per_1 CP_1 le richieste di quest'ultimo (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 2 febbraio 2018, l'Ing. Persona_1 ha confermato che il disegno esecutivo modificato era corretto e che, quindi, parte attrice poteva procedere con la pratica in corso
(cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 23 maggio 2018, la ha ricevuto il Permesso di TE costruire n. 1 del 27.04.2018 rilasciato al SI. dal Comune CP_1 di Vittorito (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice); in data
4 giugno 2018, il SI. ha accettato e sottoscritto la CP_1 richiesta dell'attrice relativa al Sovraprezzo di Euro 300,00 (oltre
IVA) dovuto per il rifacimento della pratica strutturale in base alla nuova normativa intervenuta dopo l'avvio della stessa pratica
(cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice); con due distinte E- mail inviate in data 4 giugno 2018, l'attrice ha dapprima trasmesso al convenuto la documentazione per l'informativa di cantiere fissata, con collegamento tramite Skype, per il giorno 12 giugno
2018 e poi, dando atto di aver ricevuto dal sig. una CP_1 richiesta di rinvio, ha comunicato a quest'ultimo di rimanere in attesa di ulteriori notizie per poter riprogrammare l'informativa di cantiere (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice); con E-mail del 15 giugno 2018 inviata al SI. e pec di pari data CP_1 inviata al suo tecnico, Ing. , l'attrice ha trasmesso il Per_1 fascicolo di calcolo strutturale per il successivo deposito presso gli uffici competenti (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice); con e-mail datata 6 settembre 2018 l'ing. ha chiesto Per_1 all'ing. dipendente della la Tes_2 TE trasmissione di due distinti elaborati necessari al completamento della pratica amministrativa in corso e segnatamente la Relazione di accettabilità dei risultati e gli Elaborati grafici sintetici
(cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attrice); con E-mail sempre del
6 settembre 2018 l'ing. ha provveduto ad inviare al tecnico Tes_2 del convenuto i documenti richiesti da quest'ultimo (cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attrice); in data 5 ottobre 2018 la
[...] ha ricevuto dalla Regione Abruzzo - Giunta Regionale TE
- Servizio Genio Civile, la Pec con l'attestazione di avvenuto deposito sismico relativo alla pratica del sig. (cfr. doc. CP_1
10 del fascicolo di parte attrice).
La documentazione sopra menzionata dimostra, quindi, che il contratto di appalto stipulato inter partes ha avuto un principio di esecuzione e che l'odierna attrice, in adempimento degli obblighi preliminari assunti con il medesimo contratto, ha svolto tutta l'attività tecnico-progettuale, commerciale ed amministrativa propedeutica alla realizzazione della casa prefabbricata in struttura lignea ordinata dal SI. CP_1
Lo svolgimento di tale attività da parte della TE per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori è comprovato anche dalle testimonianze raccolte durante l'istruttoria, dalle quali è emerso che: l'Arch. quale libera Persona_2 professionista, ha svolto attività di redazione del progetto esecutivo integrato, impiegando a tal fine n. 65 ore di lavoro;
l'Ing. e l'Ing. dipendenti Tes_2 Persona_3 dell'attrice, hanno svolto attività di redazione del progetto strutturale e dei disegni per la produzione impiegando a tal fine rispettivamente n. 36 ore di lavoro e n. 20 ore di lavoro;
la sig.ra dipendente addetta agli uffici di contabilità, Testimone_3 segreteria e marketing, ha svolto attività amministrativa dedicando alla pratica del sig. n. 12 ore di lavoro. Tutti i CP_1 lavoratori sopra menzionati, sentiti in qualità di testimoni, hanno confermato il lavoro da loro svolto. Ed infatti all'udienza del 6 febbraio 2024 l'Arch. Per_2
ha dichiarato: “Ho redatto io personalmente il progetto
[...] esecutivo per il sig. . Io stessa ho comunicato alla società CP_1 le ore che poi sono state fatturate”.
Alla successiva udienza del 9 aprile 2024 l'Ing. ha Tes_2 riferito: ”… confermo di aver redatto il progetto e i disegni relativi al contratto di appalto che mi viene mostrato… posso dire che considerato la natura del progetto è verosimile che il numero di ore impiegate corrisponda a quelle indicate ovvero a 36”.
Alla stessa udienza l'Ing. ha dichiarato: “… Persona_3 confermo di essermi occupato del progetto strutturale e dei disegni relativi al contratto che mi viene mostrato. Ricordo che ho eseguito il lavoro insieme all'Ing. . Confermo di avere impiegato circa Tes_2 venti ore lavorative. Preciso che io percepisco uno stipendio fisso che prescinde dal numero di ore lavorate”.
Infine la SI.ra ha così dichiarato: “… confermo di Testimone_3 aver svolto attività amministrativa per il contratto di appalto che mi viene mostrato ed in particolare mi sono occupata dei contatti con il cliente, dell'avvio della progettazione iniziale, del coordinamento dei vari passaggi interni e dell'organizzazione dell'incontro con il cliente che poi non si è tenuto. Confermo di aver dedicato circa 12 ore di lavoro per questa pratica. Preciso che io percepisco uno stipendio fisso e non vengo pagata ad ore, tuttavia confermo il costo orario di circa 38,38 euro che viene sopportato dal datore di lavoro”.
5.2 L'odierna attrice lamenta in primo luogo il grave inadempimento del committente qui convenuto, affermando che quest'ultimo, all'esito del completamento delle attività progettuali ed amministrative strumentali alla realizzazione dell'opera appaltata, ha dapprima preteso la sospensione dell'esecuzione del contratto, adducendo problemi familiari e la necessità di attendere l'approvazione del mutuo bancario da lui richiesto, e poi ha ingiustificatamente affidato la costruzione della propria casa ad altra impresa senza mai nulla comunicare all'attrice. Il convenuto, pur ammettendo di essersi rivolto ad altra impresa per la realizzazione della propria casa, nega l'inadempimento a lui ascritto da controparte sostenendo che: nel mese di agosto 2018 aveva contattato telefonicamente l'agente commerciale della TE
, signor al quale aveva rappresentato i suoi
[...] Testimone_1 problemi economici e familiari e con il quale aveva concordato la risoluzione bonaria del rapporto in cambio della trattenuta da parte della della somma di euro 8.000,00 precedentemente TE versata a titolo di caparra confirmatoria;
nel mese di ottobre 2018 aveva nuovamente ricontattato telefonicamente il signor il Tes_1 quale lo aveva rassicurava sul fatto che il rapporto era stato definitivamente risolto e che proprio per tale ragione la TE
aveva trattenuto la somma già versata a titolo di caparra
[...] confirmatoria.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi raggiunta la prova circa l'inadempimento del convenuto.
In particolare dalle prove documentali e testimoniali raccolte è emerso che il sig. ha contattato telefonicamente il SI. CP_1
quale Agente commerciale di zona della Testimone_1 TE
, per chiedere il rinvio dell'informativa di cantiere fissata
[...] con collegamento tramite Skype per il giorno 12.06.2018.
Ed infatti, il SI. , sentito in qualità di testimone, Testimone_1 ha espressamente confermato le circostanze di cui al primo capitolo della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 di parte attrice (“Vero che, all'inizio del mese di giugno 2018, il SI. La CP_1 contattava telefonicamente, nella sua qualità di agente commerciale di zona di per il Contratto per cui è causa, per TE comunicare che, per problemi familiari e di approvazione del mutuo richiesto, aveva necessità di rinviare l'informativa di cantiere fissata dall'attrice per il 12.06.2018?”) ed in particolare ha dichiarato: “Ricordo che il sig. mi rappresentò l'esistenza CP_1 di problemi di natura familiare per cui chiese il rinvio della data fissata per l'informativa di cantiere”. Lo stesso teste ha inoltre aggiunto: “il sig. mi contattò nuovamente (non ricordo CP_1 esattamente la data) e mi disse che persistevano i problemi di natura familiare per cui ancora non era in grado di dare una nuova data per
l'informativa di cantiere … ci fu una terza telefonata con il sig.
, il quale disse che continuava ad avere problemi familiari CP_1
e che non era in grado di fissare una data per l'informativa di cantiere”.
Il sig. ha espressamente escluso di aver concordato con il Tes_1 sig. la cessazione del rapporto contrattuale da CP_1 quest'ultimo intrattenuto con la previo TE riconoscimento della facoltà dell'appaltatrice di trattenere la caparra confirmatoria di euro 8.000,00 precedentemente versata dal committente. Sul punto il teste ha così dichiarato:“…escludo che io abbia parlato con il sig. della caparra che la CP_1 TE avrebbe trattenuto in quanto tale eventualità si poneva soltanto nell'ipotesi di recesso;
ma, ribadisco, il sig. non CP_1 manifestò mai la volontà di recedere dal contratto”. Ed ancora:
“Ribadisco che anche in questa terza telefonata non si parlò della cessazione dei rapporti … escludo di aver parlato con il sig.
della caparra confirmatoria e di averlo rassicurato circa CP_1 eventuali pretese della ”. TE
La testimonianza resa dal sig. smentisce radicalmente le Tes_1 dichiarazioni testimoniali di segno contrario rilasciate da TE
(amico e collega di ) e da
[...] CP_1 Testimone_5
(padre del convenuto), i quali hanno invece riferito di aver ascoltato nell'ottobre del 2018 una telefonata a viva voce tra il sig. e il sig. il quale avrebbe CP_1 Testimone_1 affermato che attraverso la trattenuta della caparra il contratto poteva ritenersi cessato.
Al di là dell'equivocità delle dichiarazioni rese dal sig.
[...]
(il quale non ha saputo precisare se il contratto da ritenere TE cessato fosse quello con la o con altra società, TE non potendosi così escludere che il sig. si riferisse al Tes_1 contratto con la di cui era legale rappresentante) e Parte_2 dei dubbi sull'attendibilità del teste in ragione Testimone_5 del rapporto di stretta parentela con il convenuto, si osserva che le circostanze di fatto riferite dai due testimoni non trovano alcun elemento di riscontro e, anzi, sono smentite dalla documentazione acquisita in atti che invece conferma i fatti così come riferiti dal teste sig. . Tes_1
Ed invero la richiesta del committente di differire l'incontro fissato per l'informativa di cantiere trova puntuale riscontro nella email datata 4 giugno 2018, sopra menzionata, inviata dal sig.
al sig. , nella quale si legge testualmente: Tes_1 CP_1
“Buonasera , Come da tua richiesta abbiamo rinviato la data CP_1 della tua informativa di cantiere che era stata fissata per il 12
Giugno. Aspettiamo quindi tue notizie per poterla riprogrammare.
Saluti e buona serata. ” (doc. 8 del fascicolo di parte Tes_1 attrice).
La volontà del committente di sospendere l'esecuzione del contratto e la sua consapevolezza di rimanerne comunque vincolato trova risconto documentale anche nell'Atto di transazione stragiudiziale datato 14 luglio 2022 sottoscritto dal SI. CP_1
e dal SI. nella sua qualità di amministratore e legale Tes_1 rappresentante della Ed infatti nelle premesse di tale Parte_2 contratto, prodotto in copia dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (doc. 3), le due parti contraenti, dopo aver dato atto dell'intervenuta stipula sia del “Contratto per i lavori di completamento struttura Wolf Haus” sottoscritto in data
10.07.2017, sia del secondo Contratto per la fornitura al grezzo avanzato della casa prefabbricata modello “Sophia” sottoscritto in data 12.07.2017 oggetto della presente causa, hanno espressamente dichiarato: “Tuttavia, l'inizio del cantiere rimaneva, però momentaneamente sospeso a seguito della volontà attendista verbalmente manifestata dal Committente”.
Detta dichiarazione, contenuta nella transazione sottoscritta dal
SI. , dunque conferma che il contratto di appalto oggetto CP_1 di causa era stato soltanto momentaneamente sospeso e non anche risolto come infondatamente sostenuto dal convenuto.
Le osservazioni mosse da quest'ultimo con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. non sono idonee a scalfire l'efficacia probatoria dell'atto di transazione sopra menzionato. In particolare è del tutto privo di rilievo giuridico e comunque sfornito di supporto probatorio l'assunto del sig. secondo cui egli CP_1 non avrebbe letto con la dovuta attenzione il testo della transazione predisposto unilateralmente dalla e lo avrebbe Parte_2 firmato, confidando sulla riservatezza dell'accordo e sulle rassicurazioni del sig. circa l'avvenuta risoluzione anche Tes_1 del rapporto con la Deve, infatti, escludersi che TE una persona di normale diligenza possa essere indotta a sottoscrivere un documento senza leggerne il contenuto, facendo soltanto affidamento su una semplice rassicurazione verbale della controparte. Nel caso di specie poi il sig. , tenuto conto CP_1 anche della sua qualifica professionale di agente di polizia, era certamente dotato di una preparazione sufficiente a comprendere che la transazione conclusa in relazione al contratto stipulato con la non poteva estendersi anche al diverso ed autonomo Parte_2 rapporto contrattuale intrattenuto con la TE
Ciò anche in considerazione del fatto che il sig. non era Tes_1 munito del potere di rappresentanza della società attrice e, quindi, era privo del potere di impegnare la in ordine TE allo scioglimento del contratto di appalto oggetto di causa.
La tesi di parte convenuta, secondo cui il rapporto contrattuale con l'attrice era stato bonariamente risolto sin dall'agosto del
2018 all'esito del primo colloquio telefonico asseritamente intercorso tra il sig. e il sig. , è ulteriormente CP_1 Tes_1 smentita dallo scambio di e-mail avvenuto in data 6 settembre 2018, tra l'Ing. tecnico incaricato dal convenuto, e Persona_1
l'ing. dipendente della Risulta, Tes_2 TE infatti, documentato che con una prima email datata, appunto, 6 settembre 2018 l'ing. , al fine del completamento della Per_1 pratica amministrativa in corso, ha chiesto la trasmissione di due distinti elaborati (la Relazione di accettabilità dei risultati e gli Elaborati grafici sintetici), che la dipendente della società attrice ha subito provveduto ad inviargli con E-mail di pari data
(cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attrice). Alla luce di quanto fin qui esposto deve ritenersi definitivamente provato il grave inadempimento del sig. , il quale, dopo CP_1 aver richiesto ed ottenuto la sospensione del contratto di appalto stipulato con l'attrice, ha affidato la costruzione della propria casa ad altra impresa (circostanza pacificamente ammessa dal convenuto) senza mai nulla comunicare alla TE
5.3 Una volta accertato il grave inadempimento del committente deve essere pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto così come richiesta in via principale dall'attrice.
5.4 Quest'ultima ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del convenuto ed in particolare ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per tutta l'attività tecnico- progettuale, commerciale ed amministrativa svolta al fine di realizzare la casa prefabbricata in struttura lignea ordinata dal
SI. . CP_1
Per quanto già sopra evidenziato lo svolgimento di siffatta attività è comprovato dalle testimonianze rilasciate dai singoli lavoratori che hanno eseguito prestazioni progettuali e amministrative relative al rapporto in esame.
Il costo dell'attività svolta può essere desunto - tenuto conto delle ore di lavoro impiegate da ciascuno lavoratore e del relativo costo medio orario - dalle buste paga dipendenti della TE
relative al mese di giugno 2018 (doc. 15 del fascicolo di
[...] parte attrice), dalle fatture compensi 2018 dell'Arch. Per_2
(doc. 16 del fascicolo di parte attrice), dalla Tabella
[...] costo medio orario dipendenti (doc. 17 del fascicolo di parte attrice) e dal Riepilogo costi dipendenti/collaboratori (doc. 15 del fascicolo di parte attrice).
Sulla base di dette prove documentali la spesa sostenuta dall'attrice può essere quantificata in complessivi Euro 6.509,08 e precisamente: euro 4.030,00 per il lavoro svolto dall'Arch. Per_2
(n. 65 ore di lavoro al costo medio orario di euro 62,00);
[...] euro 1.420,92 per il lavoro svolto dall'Ing. (n. 36 ore Tes_2 di lavoro al costo medio orario di euro 39,47); euro 597,60 per il lavoro svolto dall'Ing. (n. 20 ore di lavoro al Persona_3 costo medio orario di euro 29,88); euro 460,56 per il lavoro svolto dalla SI.ra (n. 12 ore al costo medio orario di euro Testimone_3
38,38).
La ha poi chiesto il risarcimento del danno da TE lucro cessante che ha quantificato in Euro 18.741,51 applicando al corrispettivo pattuito per il contratto di appalto (Euro 110.700,00) la percentuale di profitto (c.d. Gross Margin) asseritamente conseguita nel 2019 (16,93%) per tutta l'attività di impresa svolta nel medesimo settore relativo al contratto oggetto di causa
(realizzazione case prefabbricate). A tal fine l'attrice ha prodotto la Tabella Gross Margin anno 2019 (doc. 26 del fascicolo di parte attrice), il Prospetto Conto Economico 2019 (doc. 27 del fascicolo di parte attrice) e il Bilancio d'esercizio al 31.12.2019 (doc. 28 del fascicolo di parte attrice).
Le prove documentali prodotte non sono sufficienti a provare il mancato guadagno relativo allo specifico contratto oggetto di causa.
Ed invero, al di là di ogni considerazione sull'idoneità probatoria della Tabella Gross Margin anno 2019 e del Prospetto Conto Economico
2019, quali documenti formati unilateralmente dalla stessa parte attrice, il parametro scelto da quest'ultima (ovvero il Gross Margin) non appare adeguato a determinare l'utile che l'appaltatrice avrebbe conseguito dalla completa esecuzione del contratto. Era, infatti, onere dell'odierna attrice documentare, oltre al costo del lavoro, anche gli altri costi fissi (quali in particolare i costi dei materiali) specificamente riferibili all'opera commissionata dal sig. , in mancanza dei quali non è possibile determinare il CP_1 mancato profitto inteso come differenza tra il corrispettivo pattuito e le spese complessive per l'adempimento della prestazione promessa.
Tale carenza probatoria non può essere supplita attraverso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice che, allo stato e in mancanza della necessaria documentazione di supporto, appare del tutto esplorativa.
D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).
Va, pertanto, disattesa la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante.
Analoghe considerazioni valgono per il danno da perdita di chance, rispetto al quale la si è limitata a sollecitare TE
“l'apprezzamento equitativo del Giudice” indicando ancora una volta quale parametro il gross margin 2019 che, per quanto sopra evidenziato, appare del tutto inadeguato.
Non essendo stata offerta alcuna prova in ordine alle occasioni contrattuali in concreto perdute con altri contraenti tale voce di danno non può ritenersi dimostrata nella sua ontologica esistenza e, dunque, non può farsi ricorso neanche alla liquidazione equitativa.
In definitiva, quindi, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, deve essere dichiarato il diritto di quest'ultima a trattenere dalla caparra versata dal committente soltanto la somma di Euro 6.509,08 con conseguente diniego della richiesta di condanna del convenuto al pagamento di ulteriori somme di denaro.
Dovendosi pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del committente rimangono assorbite tutte le altre domande proposte in via subordinata dall'attrice.
6. In considerazione dell'esito della lite e della notevole riduzione dei danni qui accertati rispetto a quelli denunciati dall'attrice le spese di lite devono essere compensate per un mezzo, riversando il residuo mezzo sul convenuto comunque prevalentemente soccombente. Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM
n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei TE confronti di , ogni altra istanza, difesa ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 12 luglio 2017 per il grave inadempimento del committente e, per l'effetto, dichiara il CP_1 diritto della a trattenere la somma di Euro TE
6.509,08 a titolo di risarcimento del danno emergente;
- respinge le domande di risarcimento del danno per mancato guadagno e per perdita di chance;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice il restante mezzo liquidato in complessivi euro 2.538,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 15 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo