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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 559/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Ivana Accia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 559/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “l' ”, con gli avv.ti ANNA Parte_1
TA (C.F. ) e NN TA (C.F. C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , titolare dell'impresa individuale DI DO CP_1 C.F._3
(P.I. ), con l'avv. MICHELE IARIA (C.F. P.IVA_2 CodiceFiscale_4
Email_2
(C.F. , in persona del Sindaco p.t. e Parte_2 P.IVA_3 qui di seguito anche solo “ o , con l'avv. PASQUALE Parte_2 Parte_3
CONDELLO (C.F. CodiceFiscale_5 Email_3
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 833/2020, pubblicata in data 28.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 382/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha adito il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 382/2017 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) la risultava interessata da fenomeni infiltrativi Controparte_2
(dipendenti da fuoriuscita di acqua fognaria che, infiltratasi nel suolo, aveva raggiunto le fondamenta della chiesa e le mura della cripta sotto l'aula liturgica);
(2) nonostante il sollecitato intervento del e l'incarico a una ditta (la DI DO di Pt_2
) di effettuare i lavori di riparazione, permanevano ancora le infiltrazioni e CP_1
le fuoriuscite di acqua fognaria;
(3) in ragione di ciò sussisteva la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e della ditta, con Pt_2 danno da quantificarsi in misura pari a € 250.000,00, oltre accessori.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 7.06.2017 si è poi costituito il convenuto CP_1
, titolare della ditta DI DO, contestando le altrui prospettazioni e in particolare
[...]
eccependo:
(a) il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo custode della res);
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(c) il rituale svolgimento, in ogni caso, dei lavori effettuati (non già di riparazione, ma meramente volti a consentire di conoscere l'entità del danno sulla rete fognaria).
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 19.06.2019), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 833/2020 del 28/09/2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza l' ha poi proposto l'odierno appello (proc. n. Parte_1
559/2020), ivi in particolare contestando:
(1) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
(2) l'erroneità altresì del regolamento delle spese.
I.2.2.- Con comparsa del 5.01.2021 si è costituito l'appellato , titolare della CP_1
ditta DI DO, contestando le prospettazioni dell'appellante e chiedendo pertanto di dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame o, in subordine, comunque contenere al minimo l'eventuale risarcimento.
I.2.3.- Con comparsa del 20.05.2021 si è poi costituito anche il Parte_2 anch'esso contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito.
I.2.4.- Con provvedimento del 3.-4.06.2021, preso atto della richiesta in tal senso delle parti, il giudizio di gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 26.06.2025 e con provvedimento del 27.06.2025 (comunicato alle parti in data
30.06.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.3., punto (A)], considerando che nel gravame proposto l'appellante
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risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e altresì formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) può ovviamente tenersi conto del solo compendio documentale di prime cure – con la conseguenza che:
(a) sono pacificamente valutabili tutti i documenti già tempestivamente prodotti in 1° grado –
e ciò anche “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo”, in ossequio al “principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova”, alla conseguente “definitività dell'acquisizione processuale del documento prodotto” e al logico corollario per cui “affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va … nuovamente provato dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n.
4835)];
(b) i documenti prodotti solo in questa sede [e specificamente la visura ipotecaria esibita sub all. 3) all'atto di appello] sono invece pacificamente inammissibili [poiché, come noto, in sede d'appello “non possono essere prodotti nuovi documenti” (cfr. art. 345, comma III,
c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile - risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 28.09.2020 e dunque trovando applicazione il D.L. n.
83/2012 (cfr. Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ.,
14/03/2017, n. 6590), essendo poi pacifico che si tratti di documento di cui non risulti dimostrata la previa non producibilità oggettiva e assoluta (afferendo a vincolo trascritto il
25.01.2005 e dunque a formalità pubblicitaria già sussistente e già dimostrabile nel corso del
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giudizio di 1° grado - instaurato nel 2017, e pertanto più di 12 anni dopo la predetta trascrizione, pacificamente documentabile, dunque, anche tramite ispezione ipotecaria tempestiva e precedente a quella qui tardivamente effettuata), ricadendosi, pertanto, nel
“divieto” “assoluto” “di produzione di documenti nuovi” previsto, senza eccezione alcuna, da tale norma [“senza” peraltro “che assuma rilevanza” alcuna, nella formulazione qui da applicarsi, neanche l'eventuale “indispensabilità” dei predetti nuovi documenti, sempre e comunque inammissibili (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ.,
24/10/2023, n. 29506; Cass. n. 26522/2017, cit.)];
(C) possono inoltre qui scrutinarsi solo le questioni di cui al gravame proposto dall' , considerando che: Parte_1
(i) non risultano proposte impugnative incidentali né da parte del né da Parte_2 parte dell'appellato [avendo anche quest'ultimo esclusivamente chiesto di CP_1
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare … l'appello proposto dall' ” Parte_1
(cfr. pag. 8 della comparsa del 5.01.2021), senza dunque proporre alcuna istanza di modifica o riforma della sentenza di 1° grado – ciò ovviamente precludendo qualsivoglia possibilità di valutare, anche in senso ri-qualificatorio, le deduzioni critiche svolte in narrativa con riguardo alla quantificazione delle spese di lite (cfr. pag. 7, 3° cpv., della medesima comparsa), occorrendo rammentare che “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” e che ove la parte
“appellata”, “costituendosi”, si sia “limitata a chiedere il rigetto dell'appello”, non avanzando alcuna istanza di riforma, essa “non propon[e] appello incidentale” “neppure in ordine alla pronuncia” relativa alle “spese processuali” (atteso che “colui che”, una volta
“esposte determinate circostanze”, poi omette “di proporre le domande conseguenti a queste”, pacificamente “non propone” “alcuna domanda”), mancando l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e l'“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, e dunque lo stesso presupposto imprescindibile per “attivare il potere di riqualificazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906; Cass. civ.,
1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456; Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751; Cass. civ., 5/06/2007, n.
13086)];
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(ii) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con
l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088], risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure, poiché qui non puntualmente gravata, insuscettibile di delibazione alcuna, in quanto passata in giudicato (ciò appunto integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, anche “incidentale”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole”, ovviamente su essa “si forma il giudicato”: cfr. Cass. civ., 19/03/2018, n. 6716) e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Muovendo dal 1° motivo di gravame, relativo al difetto di legittimazione attiva e comunque di titolarità (atteso l'intervenuto rigetto nel merito - cfr.
P.Q.M.
a pag. 3 della sentenza) della parte attrice e odierna appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], quest'ultima ha in particolare sostenuto:
(a) la spettanza del diritto al risarcimento, secondo il dictum di Cass. civ., 29/05/2012, n.
8554, anche al soggetto non proprietario della res danneggiata;
(b) l'erroneità delle considerazioni svolte dal primo giudicante con riguardo al carattere non concreto e attuale e pertanto non ristorabile dei danni lamentati;
(c) la violazione dell'onere probatorio gravante sul eccipiente ex art. 2697, comma Pt_2
II, c.c.;
(d) l'invocabilità, inoltre e a sostegno della sua titolarità, sia della formalità pubblicitaria
(trascrizione di vincolo sul bene) emergente dal nuovo documento prodotto in questa sede, sia di altre pronunce della Corte, sia, infine, della non contestazione da parte dell'altro convenuto
( , titolare della DI DO) e altresì da parte del nell'interlocuzione CP_1 Pt_2
intervenuta prima del giudizio.
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Tali complessive deduzioni, come qui di seguito distintamente esaminate, risultano da integralmente disattendere.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (a), occorre rammentare che:
(A) “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta”, senz'altro e principaliter,
“a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso” [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2016, n. 2951, ribadendo la tesi già maggioritaria - Cass. civ., 16/06/1987, n.
5287; Cass. civ., 29/11/1999, n. 13334; Cass. civ., 3/07/2009, n. 15744; Cass. civ.,
14/06/2007, n. 13960; Cass. civ., 10/07/2014, n. 24146];
(B) un tale diritto, oltre che al proprietario, potrebbe in thesi riconoscersi “anche a colui il quale esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e, dal danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio”, purché, tuttavia: (a) “il titolo dedotto a fondamento dell'… azione risarcitoria” sia costituito proprio e solo dalla siffatta “qualità di detentore” o possessore;
(b) “l'attore abbia [poi] rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso” (“non” potendo
“limitarsi ad allegar[la]”), “nonché” la concreta e specifica “incidenza” “del danno” “sul suo patrimonio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 5/11/1997, n. 10843; Cass. civ., 17/12/1999, n. 14232;
Cass. civ., 23/02/2006, n. 4003, nonché la già menzionata Cass. n. 8554/2012, cit.].
V.1.1.- Onere, quest'ultimo e come già correttamente e condivisibilmente evidenziato in 1° grado [cfr. spec. pag. 2, ult. cpv., della sentenza impugnata], qui pacificamente non ottemperato, non avendo la parte attrice invero né posto a fondamento della propria azione alcuna situazione possessoria [cfr. atto introduttivo di 1° grado], né in alcun modo dimostrato tanto quest'ultima, quanto il nocumento patrimoniale da sé concretamente patito [riferibilità a sé poi chiaramente non comprovata, né evincibile, tanto dalla C.T.U. del 19.06.2019, quanto dalle allegazioni di parte (C.T.P. e corredo fotografico sub all. 2 e 3 all'atto di citazione di prime cure, nonché punto 12) di quest'ultima), riguardando tale approfondimento e tali documenti, come evidente, solo lo stato oggettivo dell'immobile e non già il profilo della sua titolarità ovvero della riferibilità subiettiva dei pregiudizi proprio e solo alla parte istante], a ciò non potendo che conseguire il rigetto, anche in questa sede, della deduzione difensiva fondata sull'arresto di Cass. n. 8554/2012, cit. [v. supra, sub V., punto (a)].
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V.2.- Venendo poi al rilievo compendiato supra, sub V., punto (b), esso è qui insuscettibile di scrutinio, vertendo su argomentazione chiaramente adiecta e svolta meramente ad abundantiam.
E infatti, tale rilievo pacificamente riguarda il passaggio, a pag. 2 della sentenza di 1° grado, relativo alla “sussistenza di danni concreti e attuali” [cfr. spec. dal 3° al 7° rigo del 4° cpv. a pag. 2 della pronuncia], la cui natura solo ad abundantiam tuttavia chiaramente emerge sia dal suo carattere di inciso meramente parentetico e del tutto autonomo [trattandosi di obiter (“- considerato …”) privo di alcuna dipendenza o correlazione, anche logico-sintattica, rispetto alle ulteriori considerazioni (essendo del resto posto dopo la c.d. lineetta orizzontale - segno paragrafematico costituito da un “trattino”, i.e. un breve tratto orizzontale posto ad altezza media rispetto al rigo -, e dunque un segno di punteggiatura volto a contrassegnare l'inciso e il suo carattere parentetico in modo marcato e più intenso rispetto, e.g., alle virgole correlative)], sia, soprattutto, dalla sua esposizione solo dopo aver chiarito la natura pregiudiziale della carenza di legittimazione e la sua idoneità ad assorbire ogni ulteriore questione, ivi compresa l'effettiva sussistenza di danni risarcibili [“Dev'essere accolta
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte attrice, rimanendo assorbita ogni altra questione e segnatamente quella relativa alla sussistenza di danni …” (cfr. pag. 2, 4° cpv., della pronuncia impugnata)].
A fronte di ciò, trattandosi di mera argomentazione adiecta e “non costituente una ratio decidendi”, è evidente che essa risulti insuscettibile di alcuna impugnazione, difettando, ante omnia e in termini del tutto assorbenti, “alcun interesse a contestare” “ragioni svolte solo ad abundantiam” e “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ., 8/06/2022, n. 18429; Cass. civ.,
10/04/2018, n. 8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635; nonché, in linea generale, Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016, n. 2091)].
V.3.- Muovendo poi al profilo dell'onus probandi [v. supra, sub V., punto (c)], è pacifico che:
(A) “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona”, essendo “la titolarità del diritto fatto valere in giudizio”, in definitiva, “un elemento costitutivo della [sua] domanda” [cfr. Cass.,
Pagina 8 di 17 R.G. 559/2020.
Sez. un., n. 2951/2016, cit., nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., 22/06/2025, n. 16666;
Cass. civ., 22/04/2025, n. 10435; Cass. civ., 27/09/2024, n. 25860];
(B) “la titolarità del diritto”, pertanto, “è un fatto” “che della domanda costituisce il fondamento”, con la conseguenza che nei casi, analoghi a quello di specie, ove “il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile”, “tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato” e pertanto, “per chiedere in giudizio il risarcimento del danno”, è proprio e solo “la parte” attrice che “deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare” del “bene danneggiato”, essendo “il diritto reale” su quest'ultimo un “fatto- diritto” integrante “elemento costitutivo” del “diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria” azionata [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit.];
(C) “l'onere della prova” della “titolarità”, dunque, chiaramente grava sull'istante, poiché
“spetta all'attore allegarla e provarla”, mentre “può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa”, non operando affatto, in tal caso,
l'art. 2697, comma II, c.c.: quest'ultimo, infatti, è invocabile solo nel caso in cui, a fronte dei
“fatti prospettati dall'attore”, intervenga da parte del convenuto la “contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto” e non anche per le “prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto” (come la titolarità), non rientrandosi nell'“operazione difensiva” ex art. 2697, comma
II, c.c. e dunque non operando affatto il relativo “onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi”; e infatti, se è “la parte che promuove un giudizio” che “deve … provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva”, è allora evidente che il
“convenuto”, “qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto”, “può limitarsi a negarla” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit.; Cass. n.
25860/2024, cit.; Cass. n. 10435/2025, cit.; Cass. n. 16666/2025, cit.].
V.3.1.- A fronte di ciò, è evidente che, gravando l'onere probatorio proprio e solo sulla parte attrice e non già sui convenuti [neanche a titolo ex art. 2697, comma II, c.c., trattandosi di
“mera difesa” (v. supra, sub V.3., punto (C)) e dunque potendo il convenuto “limitarsi a negare” l'altrui prospettazione (negazione qui senz'altro intervenuta, avendo il in Pt_2
particolare, immediatamente contestato la legittimazione e titolarità attorea – cfr. pag. 2,
Pagina 9 di 17 R.G. 559/2020.
punto 1), della comparsa del 17.05.2017, nonché successivi scritti difensivi)], anche tale terzo rilievo [v. supra, sub V., punto (c)] risulta senz'altro da disattendere.
V.4.- Né in senso contrario a quanto precede possono invocarsi le deduzioni dell'appellante complessivamente compendiate supra, sub V., punto (d).
V.4.1.- E infatti, ferma la già evidenziata radicale inammissibilità del documento prodotto solo in questa sede e di cui non può ovviamente tenersi conto in alcun modo [in ossequio al
“divieto assoluto” di cui all'art. 345, comma III, c.p.c. (v. supra, sub III., punto (B))] e la non utile invocabilità di altre pronunce di questa Corte [anche perché solo richiamate e non prodotte e dunque, poiché non sottoposte ad alcuna forma di dialettica processuale (con conseguente preclusione di qualsivoglia possibilità delle controparti di interloquire e contraddire a tal riguardo), evidentemente insuscettibili di valutazione alcuna in questa sede], quanto poi alla dedotta “non contestazione” occorre qui osservare che:
(A) “il semplice difetto di contestazione” “in ordine alla titolarità del diritto” è senz'altro irrilevante; e ciò considerando che il meccanismo istruttorio ex art. 115, comma I, c.p.c., come noto, “può operare in relazione a fatti” “e non anche rispetto a fattispecie giuridiche”
(le quali “devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice”), con la conseguenza che, vertendosi qui in tema di “titolarità” e dunque in “fatto costitutivo ascrivi[bi]le alla categoria dei fatti-diritto” (v. supra, sub V.3., punto (B)), non v'è dubbio che “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione”, atteso che “il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., nonché Cass. civ., 19/08/2019, n. 21460;
Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181 e Cass. civ., Sez. un., 3/06/2015, n. 11377];
(B) al fine di “rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto” non è dunque qui sufficiente, come di consueto, “il semplice difetto di contestazione”, ma occorre un vero e proprio univoco “riconoscimento” “da parte del convenuto” (“riconoscimento espresso” o tramite “una difesa che” necessariamente “suppone il riconoscimento … della titolarità”, non essendo comunque sufficiente l'omessa contestazione, atteso che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento”) [cfr. Cass., Sez. un.,
Pagina 10 di 17 R.G. 559/2020.
n. 2951/2016, cit.; Cass. n. 25860/2024, cit.; Cass. n. 10435/2025, cit.; Cass. n. 16666/2025, cit.];
(C) un tale univoco “riconoscimento” è poi da ritenersi senz'altro insussistente ogniqualvolta si tratti di fatto estraneo al convenuto e di cui non può presumersi la sua sicura conoscenza
[essendo “l'onere di contestazione” sotteso al riconoscimento di per sé “prospettabile solo in relazione a fatti noti al convenuto, e non anche a fatti ignoti” “o non precisamente noti” (cfr.
Cass. civ., 4/01/2019, n. 87; Cass. civ., 18/07/2016, n. 14652; Cass. civ.,13/02/2013, n. 3576)] si fondi non già su univoche deduzioni processuali, ma su atti stragiudiziali [atteso che “il principio di non contestazione opera esclusivamente in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali”, venendo altrimenti ad “interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr.,
Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214; Cass. civ., 11/07/2023, n. 19774; Cass. civ., 4/12/2019, n.
31704)] ovvero il fatto sia ancora controverso per l'intervenuta negazione di una delle controparti [permanendo il suo carattere non riconosciuto e non potendo del resto ammettersi, anche “in ottemperanza al principio di non contraddizione” e “in presenza di un unico fatto generatore di responsabilità”, un accertamento diversificato ratione subiecti, ammettendo solo per alcuni “una pronuncia che riconosce un diritto a chi … non aveva titolo per farlo valere in giudizio”: cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., nonché, riportando principi generali ovviamente operanti per tutti i rapporti dipendenti e i giudizi di responsabilità derivanti da un'unica fonte, arg. ex Cass. civ., Sez. un., 5/05/2006, n. 10311)], occorrendo in ogni caso evidenziare che qualsivoglia “atteggiamento” non contestativo o persino
“acquiescente” “non determina di per sé la decisione della controversia” e “non impone un vincolo di meccanica conformazione”, poiché “non” preclude al “giudice” di “rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata”, pur se “non contestata”, essendo “la valutazione della mancata contestazione” rimessa al “suo prudente apprezzamento” e dunque sempre suscettibile di essere “superata” ove non corroborata da altre risultanze, in particolare ove verta su questione (la carenza di titolarità) che “può essere proposta in ogni fase del giudizio”
e che in ogni caso “il giudice può rilevare dagli atti” “anche d'ufficio” [cfr. Cass., Sez. un., n.
2951/2016, cit., e Cass. n. 10435/2025, cit., nonché, ex aliis, Cass. civ., 13/03/2012, n. 3951 e
Cass. civ., 30/09/2019, n. 24360].
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V.4.2.- Ciò detto, è evidente che nel caso di specie la titolarità attorea non sia stata
“riconosciuta” e non possa ritenersi tale:
(A) né sulla scorta dell'interlocuzione previamente intervenuta in sede stragiudiziale, poiché non utilmente invocabile a tal fine [v. supra, sub V.4.1., punto (C)];
(B) né sulla base della condotta processuale del convenuto (titolare della CP_1
DI DO), considerando, al contempo, l'insufficienza del “semplice difetto di contestazione”
[inidoneo a integrare il predetto “riconoscimento”, atteso che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento” (v. supra, sub V.4.1., punto (B))], la posizione di tale parte [trattandosi dell'impresa appaltatrice incaricata dal di (giusta determina n. 13 del Pt_2 Pt_2
22.01.2016), e dunque di parte del tutto estranea ed evidentemente priva di alcuna sicura conoscenza e/o conoscibilità rispetto alla circostanza de qua (proprietà del bene)], il carattere comunque controverso del profilo [poiché già chiaramente contestato dal (cfr. pag. 2, Pt_2
punto 1), della comparsa del 17.05.2017, nonché successivi scritti difensivi)] e la persistente rilevabilità, anche ex officio e in difetto di alcun “vincolo di meccanica conformazione”, della carenza della circostanza allegata [qui pacificamente non supportata da alcun elemento e pertanto del tutto correttamente esclusa dal giudice di 1° grado].
V.5.- Non risultando complessivamente accoglibili, pertanto, le contestazioni avanzate a tal riguardo dalla parte appellante [v. supra, sub V.-V.4.2.] ed essendo pacifico che, come correttamente sottolineato in 1° grado, la parte attrice non abbia puntualmente prospettato e rigorosamente provato né gli eccezionali presupposti di Cass. n. 8554/2012 (v. supra, sub
V.2.-V.2.1.), né il fatto-diritto specificamente necessario a dimostrarne, con riguardo alla domanda proposta, la legittimazione e titolarità [atteso che, come detto, se “il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile”, “tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato” (cfr. ancora Cass.,
Sez. un., n. 2951/2016, cit.)], è evidente che occorra confermare la sentenza di prime cure e rigettare il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza, relativa alle spese di lite di 1° grado [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], avendo la parte appellante e già attrice in prime cure contestato la propria condanna e invocato, ai fini di una compensazione anche in parte qua (con riguardo, in particolare, alla ), l'intervenuto rigetto Controparte_3
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della sua domanda sulla scorta di un'unica eccezione processuale sollevata esclusivamente dal
Parte_2
VI.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che:
(A) la regolazione delle spese processuali ex artt. 91 e ss. c.p.c. può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
(B) essendo poi pacifico che “il criterio della soccombenza deve essere riferito” all'“esito finale della lite”, non v'è dubbio che “è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta”, “a nulla rilevando” che ciò sia avvenuto per ragioni di “merito” ovvero per “eccezioni di carattere processuale”, atteso che “il rigetto della domanda in rito” è evenienza comune a “qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento” e non è pacificamente “ragione” “per compensare le spese”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 8/03/2024, n. 6424; Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061;
Cass. civ., 4/09/2020, n. 18348; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21172; Cass. civ., 23/03/2016, n.
5820; Cass. civ., 28/09/2015, n. 19122; Cass. civ., 12/05/2015, n. 9587; Cass. civ., 2/09/2014,
n. 18503Cass. civ., 18/03/2014, n. 6259];
(C) la “condanna” “alle spese processuali”, poi e in coerenza a quanto precede, “è conseguenza obiettiva della soccombenza”, da ciò discendendo che “ai relativi fini non rilevano” né “i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso”, né
“la situazione soggettiva della parte che abbia agito o resistito in giudizio confidando sulla fondatezza della propria pretesa” [trattandosi del resto di statuizione che “non avviene a titolo di risarcimento dei danni” e “non ha natura sanzionatoria” (“non” essendo “riconducibile ad una condotta illecita della parte a carico della quale viene pronunciata”), ma chiaramente
“indennitaria”, rispondendo alla “necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” ed essendo esclusivamente legata “al dato obiettivo della soccombenza”, risultando “quindi” del tutto “svincolata” “dalla valutazione
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dell'elemento soggettivo”] e che “la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata … neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”, atteso che invero “nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 16/10/2023, n. 28700; Cass. civ., 19/09/2023, n. 26847; Cass., Sez. un., n. 32061/2022, cit.; Cass. n. 3641/2020, cit.; Cass. n. 11329/2019, cit.; Cass. civ., 7/08/2018, n. 20617; Cass.
n. 12412/2014, cit.; Cass. civ., 27/11/2006, n. 25141; Cass. civ., 31/03/2006, n. 7607; Cass. civ., Sez. un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. civ., 28/03/2001, n. 4485, nonché Cons. Stato,
18/09/2024, n. 7643 e Cons. Stato, 12/02/2025, n. 1170].
VI.2.- Alla luce di ciò, è evidentemente da escludersi che la regolazione delle spese di lite di prime cure sia suscettibile di rimeditazione.
E infatti, è evidente che essa sia stata operata non già in violazione, ma in coerenza e in perfetto ossequio al principio di soccombenza [essendo state le domande attoree integralmente disattese e pertanto risultando non già l'attrice, ma proprio i convenuti le uniche
“parti totalmente vittoriose” e dunque da tenere “indenni” da qualsiasi esborso (v. supra, sub
VI.1., punti (A) e (B))], non potendo chiaramente invocarsi in senso contrario né il carattere
“processuale” dell'eccezione accolta [contingenza del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del principio ex art. 91 c.p.c. (v. supra, sub VI.1., punto (B)], né l'asserita “inerzia” sul punto del titolare della DI DO [evenienza del tutto ininfluente ai fini del decidere (trattandosi del resto di questione rilevabile anche ex officio) e comunque priva di alcuna significatività
(anche alla luce della sua pacifica estraneità a tale questione: v. supra, sub V.4.-V.4.2.), nonché inidonea a giustificare alcuno scostamento dal principio della soccombenza (da valutarsi in chiave obiettiva e in base all'esito finale della lite, a prescindere dalle ragioni determinanti la stessa ovvero da ogni valutazione subiettiva: v. supra, sub VI.1., punti (B) e
(C)], avendo il Tribunale dunque correttamente provveduto, come necessario, “a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.”, con “statuizione di condanna” poi non richiedente
“nessuna motivazione”, poiché di per sé “necessitata”, “senza alcun margine di discrezionalità”, “dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex multis, Cass. n.
3641/2020, cit.].
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VII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.2.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (C)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
VIII.- Venendo, infine, alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, pur con rifermento al regolamento delle spese ivi disposto (attesa la non accoglibilità neanche a tal proposito del gravame avanzato - v. supra, sub VI.-VI.2.- e la non ravvisabilità di alcuna impugnativa incidentale – v. supra, sub III., punto (C)), risultando in questa sede conseguentemente precluso ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) sul piano subiettivo-solutorio: (a) alla pluralità di parti appellate, ciascuna delle quali autonomamente difesa, con conseguente necessità di provvedere a distinte liquidazioni [atteso che, come noto, “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)]; (b) all'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore dell'appellato , titolare della CP_1
DI DO [distrazione alla quale pacificamente provvedere sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario, ex se del tutto “sufficiente” e in ordine alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando del resto il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202;
Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)];
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(B) sul piano determinativo-quantificatorio: (1) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm.
(tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis vigente); (2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato in appello e pari all'importo domandato (€ 250.000,00) - trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque
“dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025,
n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984;
Cass. civ., 9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n.
25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381; Cass. civ., 15/07/2004, n. 13113)]; (3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)]; (4) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della procedura di gravame, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle due parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando, come già in prime cure
[giusto “riferimento”, anche in tal caso e del tutto condivisibilmente, ai “valori minimi” (cfr. pag. 3, 2° cpv., spec. 3° rigo, dell pronuncia impugnata)], la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.1.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 559/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 833/2020,
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pubblicata in data 28.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 382/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate, spese liquidate (per ciascuna e con distrazione ex art. 93
c.p.c., per la somma dovuta alla parte appellata , titolare della DI CP_1
DO, al suo difensore dichiaratosi anticipatario), in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 28 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Ivana Accia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 559/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “l' ”, con gli avv.ti ANNA Parte_1
TA (C.F. ) e NN TA (C.F. C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , titolare dell'impresa individuale DI DO CP_1 C.F._3
(P.I. ), con l'avv. MICHELE IARIA (C.F. P.IVA_2 CodiceFiscale_4
Email_2
(C.F. , in persona del Sindaco p.t. e Parte_2 P.IVA_3 qui di seguito anche solo “ o , con l'avv. PASQUALE Parte_2 Parte_3
CONDELLO (C.F. CodiceFiscale_5 Email_3
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 833/2020, pubblicata in data 28.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 382/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha adito il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 382/2017 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) la risultava interessata da fenomeni infiltrativi Controparte_2
(dipendenti da fuoriuscita di acqua fognaria che, infiltratasi nel suolo, aveva raggiunto le fondamenta della chiesa e le mura della cripta sotto l'aula liturgica);
(2) nonostante il sollecitato intervento del e l'incarico a una ditta (la DI DO di Pt_2
) di effettuare i lavori di riparazione, permanevano ancora le infiltrazioni e CP_1
le fuoriuscite di acqua fognaria;
(3) in ragione di ciò sussisteva la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e della ditta, con Pt_2 danno da quantificarsi in misura pari a € 250.000,00, oltre accessori.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 7.06.2017 si è poi costituito il convenuto CP_1
, titolare della ditta DI DO, contestando le altrui prospettazioni e in particolare
[...]
eccependo:
(a) il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo custode della res);
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(c) il rituale svolgimento, in ogni caso, dei lavori effettuati (non già di riparazione, ma meramente volti a consentire di conoscere l'entità del danno sulla rete fognaria).
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 19.06.2019), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 833/2020 del 28/09/2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza l' ha poi proposto l'odierno appello (proc. n. Parte_1
559/2020), ivi in particolare contestando:
(1) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
(2) l'erroneità altresì del regolamento delle spese.
I.2.2.- Con comparsa del 5.01.2021 si è costituito l'appellato , titolare della CP_1
ditta DI DO, contestando le prospettazioni dell'appellante e chiedendo pertanto di dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame o, in subordine, comunque contenere al minimo l'eventuale risarcimento.
I.2.3.- Con comparsa del 20.05.2021 si è poi costituito anche il Parte_2 anch'esso contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito.
I.2.4.- Con provvedimento del 3.-4.06.2021, preso atto della richiesta in tal senso delle parti, il giudizio di gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 26.06.2025 e con provvedimento del 27.06.2025 (comunicato alle parti in data
30.06.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.3., punto (A)], considerando che nel gravame proposto l'appellante
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risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e altresì formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) può ovviamente tenersi conto del solo compendio documentale di prime cure – con la conseguenza che:
(a) sono pacificamente valutabili tutti i documenti già tempestivamente prodotti in 1° grado –
e ciò anche “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo”, in ossequio al “principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova”, alla conseguente “definitività dell'acquisizione processuale del documento prodotto” e al logico corollario per cui “affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va … nuovamente provato dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n.
4835)];
(b) i documenti prodotti solo in questa sede [e specificamente la visura ipotecaria esibita sub all. 3) all'atto di appello] sono invece pacificamente inammissibili [poiché, come noto, in sede d'appello “non possono essere prodotti nuovi documenti” (cfr. art. 345, comma III,
c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile - risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 28.09.2020 e dunque trovando applicazione il D.L. n.
83/2012 (cfr. Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ.,
14/03/2017, n. 6590), essendo poi pacifico che si tratti di documento di cui non risulti dimostrata la previa non producibilità oggettiva e assoluta (afferendo a vincolo trascritto il
25.01.2005 e dunque a formalità pubblicitaria già sussistente e già dimostrabile nel corso del
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giudizio di 1° grado - instaurato nel 2017, e pertanto più di 12 anni dopo la predetta trascrizione, pacificamente documentabile, dunque, anche tramite ispezione ipotecaria tempestiva e precedente a quella qui tardivamente effettuata), ricadendosi, pertanto, nel
“divieto” “assoluto” “di produzione di documenti nuovi” previsto, senza eccezione alcuna, da tale norma [“senza” peraltro “che assuma rilevanza” alcuna, nella formulazione qui da applicarsi, neanche l'eventuale “indispensabilità” dei predetti nuovi documenti, sempre e comunque inammissibili (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ.,
24/10/2023, n. 29506; Cass. n. 26522/2017, cit.)];
(C) possono inoltre qui scrutinarsi solo le questioni di cui al gravame proposto dall' , considerando che: Parte_1
(i) non risultano proposte impugnative incidentali né da parte del né da Parte_2 parte dell'appellato [avendo anche quest'ultimo esclusivamente chiesto di CP_1
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare … l'appello proposto dall' ” Parte_1
(cfr. pag. 8 della comparsa del 5.01.2021), senza dunque proporre alcuna istanza di modifica o riforma della sentenza di 1° grado – ciò ovviamente precludendo qualsivoglia possibilità di valutare, anche in senso ri-qualificatorio, le deduzioni critiche svolte in narrativa con riguardo alla quantificazione delle spese di lite (cfr. pag. 7, 3° cpv., della medesima comparsa), occorrendo rammentare che “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” e che ove la parte
“appellata”, “costituendosi”, si sia “limitata a chiedere il rigetto dell'appello”, non avanzando alcuna istanza di riforma, essa “non propon[e] appello incidentale” “neppure in ordine alla pronuncia” relativa alle “spese processuali” (atteso che “colui che”, una volta
“esposte determinate circostanze”, poi omette “di proporre le domande conseguenti a queste”, pacificamente “non propone” “alcuna domanda”), mancando l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e l'“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, e dunque lo stesso presupposto imprescindibile per “attivare il potere di riqualificazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906; Cass. civ.,
1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456; Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751; Cass. civ., 5/06/2007, n.
13086)];
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(ii) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con
l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088], risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure, poiché qui non puntualmente gravata, insuscettibile di delibazione alcuna, in quanto passata in giudicato (ciò appunto integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, anche “incidentale”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole”, ovviamente su essa “si forma il giudicato”: cfr. Cass. civ., 19/03/2018, n. 6716) e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Muovendo dal 1° motivo di gravame, relativo al difetto di legittimazione attiva e comunque di titolarità (atteso l'intervenuto rigetto nel merito - cfr.
P.Q.M.
a pag. 3 della sentenza) della parte attrice e odierna appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], quest'ultima ha in particolare sostenuto:
(a) la spettanza del diritto al risarcimento, secondo il dictum di Cass. civ., 29/05/2012, n.
8554, anche al soggetto non proprietario della res danneggiata;
(b) l'erroneità delle considerazioni svolte dal primo giudicante con riguardo al carattere non concreto e attuale e pertanto non ristorabile dei danni lamentati;
(c) la violazione dell'onere probatorio gravante sul eccipiente ex art. 2697, comma Pt_2
II, c.c.;
(d) l'invocabilità, inoltre e a sostegno della sua titolarità, sia della formalità pubblicitaria
(trascrizione di vincolo sul bene) emergente dal nuovo documento prodotto in questa sede, sia di altre pronunce della Corte, sia, infine, della non contestazione da parte dell'altro convenuto
( , titolare della DI DO) e altresì da parte del nell'interlocuzione CP_1 Pt_2
intervenuta prima del giudizio.
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Tali complessive deduzioni, come qui di seguito distintamente esaminate, risultano da integralmente disattendere.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (a), occorre rammentare che:
(A) “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta”, senz'altro e principaliter,
“a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso” [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2016, n. 2951, ribadendo la tesi già maggioritaria - Cass. civ., 16/06/1987, n.
5287; Cass. civ., 29/11/1999, n. 13334; Cass. civ., 3/07/2009, n. 15744; Cass. civ.,
14/06/2007, n. 13960; Cass. civ., 10/07/2014, n. 24146];
(B) un tale diritto, oltre che al proprietario, potrebbe in thesi riconoscersi “anche a colui il quale esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e, dal danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio”, purché, tuttavia: (a) “il titolo dedotto a fondamento dell'… azione risarcitoria” sia costituito proprio e solo dalla siffatta “qualità di detentore” o possessore;
(b) “l'attore abbia [poi] rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso” (“non” potendo
“limitarsi ad allegar[la]”), “nonché” la concreta e specifica “incidenza” “del danno” “sul suo patrimonio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 5/11/1997, n. 10843; Cass. civ., 17/12/1999, n. 14232;
Cass. civ., 23/02/2006, n. 4003, nonché la già menzionata Cass. n. 8554/2012, cit.].
V.1.1.- Onere, quest'ultimo e come già correttamente e condivisibilmente evidenziato in 1° grado [cfr. spec. pag. 2, ult. cpv., della sentenza impugnata], qui pacificamente non ottemperato, non avendo la parte attrice invero né posto a fondamento della propria azione alcuna situazione possessoria [cfr. atto introduttivo di 1° grado], né in alcun modo dimostrato tanto quest'ultima, quanto il nocumento patrimoniale da sé concretamente patito [riferibilità a sé poi chiaramente non comprovata, né evincibile, tanto dalla C.T.U. del 19.06.2019, quanto dalle allegazioni di parte (C.T.P. e corredo fotografico sub all. 2 e 3 all'atto di citazione di prime cure, nonché punto 12) di quest'ultima), riguardando tale approfondimento e tali documenti, come evidente, solo lo stato oggettivo dell'immobile e non già il profilo della sua titolarità ovvero della riferibilità subiettiva dei pregiudizi proprio e solo alla parte istante], a ciò non potendo che conseguire il rigetto, anche in questa sede, della deduzione difensiva fondata sull'arresto di Cass. n. 8554/2012, cit. [v. supra, sub V., punto (a)].
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V.2.- Venendo poi al rilievo compendiato supra, sub V., punto (b), esso è qui insuscettibile di scrutinio, vertendo su argomentazione chiaramente adiecta e svolta meramente ad abundantiam.
E infatti, tale rilievo pacificamente riguarda il passaggio, a pag. 2 della sentenza di 1° grado, relativo alla “sussistenza di danni concreti e attuali” [cfr. spec. dal 3° al 7° rigo del 4° cpv. a pag. 2 della pronuncia], la cui natura solo ad abundantiam tuttavia chiaramente emerge sia dal suo carattere di inciso meramente parentetico e del tutto autonomo [trattandosi di obiter (“- considerato …”) privo di alcuna dipendenza o correlazione, anche logico-sintattica, rispetto alle ulteriori considerazioni (essendo del resto posto dopo la c.d. lineetta orizzontale - segno paragrafematico costituito da un “trattino”, i.e. un breve tratto orizzontale posto ad altezza media rispetto al rigo -, e dunque un segno di punteggiatura volto a contrassegnare l'inciso e il suo carattere parentetico in modo marcato e più intenso rispetto, e.g., alle virgole correlative)], sia, soprattutto, dalla sua esposizione solo dopo aver chiarito la natura pregiudiziale della carenza di legittimazione e la sua idoneità ad assorbire ogni ulteriore questione, ivi compresa l'effettiva sussistenza di danni risarcibili [“Dev'essere accolta
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte attrice, rimanendo assorbita ogni altra questione e segnatamente quella relativa alla sussistenza di danni …” (cfr. pag. 2, 4° cpv., della pronuncia impugnata)].
A fronte di ciò, trattandosi di mera argomentazione adiecta e “non costituente una ratio decidendi”, è evidente che essa risulti insuscettibile di alcuna impugnazione, difettando, ante omnia e in termini del tutto assorbenti, “alcun interesse a contestare” “ragioni svolte solo ad abundantiam” e “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ., 8/06/2022, n. 18429; Cass. civ.,
10/04/2018, n. 8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635; nonché, in linea generale, Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016, n. 2091)].
V.3.- Muovendo poi al profilo dell'onus probandi [v. supra, sub V., punto (c)], è pacifico che:
(A) “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona”, essendo “la titolarità del diritto fatto valere in giudizio”, in definitiva, “un elemento costitutivo della [sua] domanda” [cfr. Cass.,
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Sez. un., n. 2951/2016, cit., nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., 22/06/2025, n. 16666;
Cass. civ., 22/04/2025, n. 10435; Cass. civ., 27/09/2024, n. 25860];
(B) “la titolarità del diritto”, pertanto, “è un fatto” “che della domanda costituisce il fondamento”, con la conseguenza che nei casi, analoghi a quello di specie, ove “il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile”, “tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato” e pertanto, “per chiedere in giudizio il risarcimento del danno”, è proprio e solo “la parte” attrice che “deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare” del “bene danneggiato”, essendo “il diritto reale” su quest'ultimo un “fatto- diritto” integrante “elemento costitutivo” del “diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela giudiziaria” azionata [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit.];
(C) “l'onere della prova” della “titolarità”, dunque, chiaramente grava sull'istante, poiché
“spetta all'attore allegarla e provarla”, mentre “può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa”, non operando affatto, in tal caso,
l'art. 2697, comma II, c.c.: quest'ultimo, infatti, è invocabile solo nel caso in cui, a fronte dei
“fatti prospettati dall'attore”, intervenga da parte del convenuto la “contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto” e non anche per le “prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto” (come la titolarità), non rientrandosi nell'“operazione difensiva” ex art. 2697, comma
II, c.c. e dunque non operando affatto il relativo “onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi”; e infatti, se è “la parte che promuove un giudizio” che “deve … provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva”, è allora evidente che il
“convenuto”, “qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto”, “può limitarsi a negarla” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit.; Cass. n.
25860/2024, cit.; Cass. n. 10435/2025, cit.; Cass. n. 16666/2025, cit.].
V.3.1.- A fronte di ciò, è evidente che, gravando l'onere probatorio proprio e solo sulla parte attrice e non già sui convenuti [neanche a titolo ex art. 2697, comma II, c.c., trattandosi di
“mera difesa” (v. supra, sub V.3., punto (C)) e dunque potendo il convenuto “limitarsi a negare” l'altrui prospettazione (negazione qui senz'altro intervenuta, avendo il in Pt_2
particolare, immediatamente contestato la legittimazione e titolarità attorea – cfr. pag. 2,
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punto 1), della comparsa del 17.05.2017, nonché successivi scritti difensivi)], anche tale terzo rilievo [v. supra, sub V., punto (c)] risulta senz'altro da disattendere.
V.4.- Né in senso contrario a quanto precede possono invocarsi le deduzioni dell'appellante complessivamente compendiate supra, sub V., punto (d).
V.4.1.- E infatti, ferma la già evidenziata radicale inammissibilità del documento prodotto solo in questa sede e di cui non può ovviamente tenersi conto in alcun modo [in ossequio al
“divieto assoluto” di cui all'art. 345, comma III, c.p.c. (v. supra, sub III., punto (B))] e la non utile invocabilità di altre pronunce di questa Corte [anche perché solo richiamate e non prodotte e dunque, poiché non sottoposte ad alcuna forma di dialettica processuale (con conseguente preclusione di qualsivoglia possibilità delle controparti di interloquire e contraddire a tal riguardo), evidentemente insuscettibili di valutazione alcuna in questa sede], quanto poi alla dedotta “non contestazione” occorre qui osservare che:
(A) “il semplice difetto di contestazione” “in ordine alla titolarità del diritto” è senz'altro irrilevante; e ciò considerando che il meccanismo istruttorio ex art. 115, comma I, c.p.c., come noto, “può operare in relazione a fatti” “e non anche rispetto a fattispecie giuridiche”
(le quali “devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice”), con la conseguenza che, vertendosi qui in tema di “titolarità” e dunque in “fatto costitutivo ascrivi[bi]le alla categoria dei fatti-diritto” (v. supra, sub V.3., punto (B)), non v'è dubbio che “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione”, atteso che “il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., nonché Cass. civ., 19/08/2019, n. 21460;
Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181 e Cass. civ., Sez. un., 3/06/2015, n. 11377];
(B) al fine di “rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto” non è dunque qui sufficiente, come di consueto, “il semplice difetto di contestazione”, ma occorre un vero e proprio univoco “riconoscimento” “da parte del convenuto” (“riconoscimento espresso” o tramite “una difesa che” necessariamente “suppone il riconoscimento … della titolarità”, non essendo comunque sufficiente l'omessa contestazione, atteso che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento”) [cfr. Cass., Sez. un.,
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n. 2951/2016, cit.; Cass. n. 25860/2024, cit.; Cass. n. 10435/2025, cit.; Cass. n. 16666/2025, cit.];
(C) un tale univoco “riconoscimento” è poi da ritenersi senz'altro insussistente ogniqualvolta si tratti di fatto estraneo al convenuto e di cui non può presumersi la sua sicura conoscenza
[essendo “l'onere di contestazione” sotteso al riconoscimento di per sé “prospettabile solo in relazione a fatti noti al convenuto, e non anche a fatti ignoti” “o non precisamente noti” (cfr.
Cass. civ., 4/01/2019, n. 87; Cass. civ., 18/07/2016, n. 14652; Cass. civ.,13/02/2013, n. 3576)] si fondi non già su univoche deduzioni processuali, ma su atti stragiudiziali [atteso che “il principio di non contestazione opera esclusivamente in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali”, venendo altrimenti ad “interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr.,
Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214; Cass. civ., 11/07/2023, n. 19774; Cass. civ., 4/12/2019, n.
31704)] ovvero il fatto sia ancora controverso per l'intervenuta negazione di una delle controparti [permanendo il suo carattere non riconosciuto e non potendo del resto ammettersi, anche “in ottemperanza al principio di non contraddizione” e “in presenza di un unico fatto generatore di responsabilità”, un accertamento diversificato ratione subiecti, ammettendo solo per alcuni “una pronuncia che riconosce un diritto a chi … non aveva titolo per farlo valere in giudizio”: cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., nonché, riportando principi generali ovviamente operanti per tutti i rapporti dipendenti e i giudizi di responsabilità derivanti da un'unica fonte, arg. ex Cass. civ., Sez. un., 5/05/2006, n. 10311)], occorrendo in ogni caso evidenziare che qualsivoglia “atteggiamento” non contestativo o persino
“acquiescente” “non determina di per sé la decisione della controversia” e “non impone un vincolo di meccanica conformazione”, poiché “non” preclude al “giudice” di “rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata”, pur se “non contestata”, essendo “la valutazione della mancata contestazione” rimessa al “suo prudente apprezzamento” e dunque sempre suscettibile di essere “superata” ove non corroborata da altre risultanze, in particolare ove verta su questione (la carenza di titolarità) che “può essere proposta in ogni fase del giudizio”
e che in ogni caso “il giudice può rilevare dagli atti” “anche d'ufficio” [cfr. Cass., Sez. un., n.
2951/2016, cit., e Cass. n. 10435/2025, cit., nonché, ex aliis, Cass. civ., 13/03/2012, n. 3951 e
Cass. civ., 30/09/2019, n. 24360].
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V.4.2.- Ciò detto, è evidente che nel caso di specie la titolarità attorea non sia stata
“riconosciuta” e non possa ritenersi tale:
(A) né sulla scorta dell'interlocuzione previamente intervenuta in sede stragiudiziale, poiché non utilmente invocabile a tal fine [v. supra, sub V.4.1., punto (C)];
(B) né sulla base della condotta processuale del convenuto (titolare della CP_1
DI DO), considerando, al contempo, l'insufficienza del “semplice difetto di contestazione”
[inidoneo a integrare il predetto “riconoscimento”, atteso che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento” (v. supra, sub V.4.1., punto (B))], la posizione di tale parte [trattandosi dell'impresa appaltatrice incaricata dal di (giusta determina n. 13 del Pt_2 Pt_2
22.01.2016), e dunque di parte del tutto estranea ed evidentemente priva di alcuna sicura conoscenza e/o conoscibilità rispetto alla circostanza de qua (proprietà del bene)], il carattere comunque controverso del profilo [poiché già chiaramente contestato dal (cfr. pag. 2, Pt_2
punto 1), della comparsa del 17.05.2017, nonché successivi scritti difensivi)] e la persistente rilevabilità, anche ex officio e in difetto di alcun “vincolo di meccanica conformazione”, della carenza della circostanza allegata [qui pacificamente non supportata da alcun elemento e pertanto del tutto correttamente esclusa dal giudice di 1° grado].
V.5.- Non risultando complessivamente accoglibili, pertanto, le contestazioni avanzate a tal riguardo dalla parte appellante [v. supra, sub V.-V.4.2.] ed essendo pacifico che, come correttamente sottolineato in 1° grado, la parte attrice non abbia puntualmente prospettato e rigorosamente provato né gli eccezionali presupposti di Cass. n. 8554/2012 (v. supra, sub
V.2.-V.2.1.), né il fatto-diritto specificamente necessario a dimostrarne, con riguardo alla domanda proposta, la legittimazione e titolarità [atteso che, come detto, se “il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito da un immobile”, “tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato” (cfr. ancora Cass.,
Sez. un., n. 2951/2016, cit.)], è evidente che occorra confermare la sentenza di prime cure e rigettare il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza, relativa alle spese di lite di 1° grado [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], avendo la parte appellante e già attrice in prime cure contestato la propria condanna e invocato, ai fini di una compensazione anche in parte qua (con riguardo, in particolare, alla ), l'intervenuto rigetto Controparte_3
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della sua domanda sulla scorta di un'unica eccezione processuale sollevata esclusivamente dal
Parte_2
VI.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che:
(A) la regolazione delle spese processuali ex artt. 91 e ss. c.p.c. può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
(B) essendo poi pacifico che “il criterio della soccombenza deve essere riferito” all'“esito finale della lite”, non v'è dubbio che “è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta”, “a nulla rilevando” che ciò sia avvenuto per ragioni di “merito” ovvero per “eccezioni di carattere processuale”, atteso che “il rigetto della domanda in rito” è evenienza comune a “qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento” e non è pacificamente “ragione” “per compensare le spese”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 8/03/2024, n. 6424; Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061;
Cass. civ., 4/09/2020, n. 18348; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21172; Cass. civ., 23/03/2016, n.
5820; Cass. civ., 28/09/2015, n. 19122; Cass. civ., 12/05/2015, n. 9587; Cass. civ., 2/09/2014,
n. 18503Cass. civ., 18/03/2014, n. 6259];
(C) la “condanna” “alle spese processuali”, poi e in coerenza a quanto precede, “è conseguenza obiettiva della soccombenza”, da ciò discendendo che “ai relativi fini non rilevano” né “i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso”, né
“la situazione soggettiva della parte che abbia agito o resistito in giudizio confidando sulla fondatezza della propria pretesa” [trattandosi del resto di statuizione che “non avviene a titolo di risarcimento dei danni” e “non ha natura sanzionatoria” (“non” essendo “riconducibile ad una condotta illecita della parte a carico della quale viene pronunciata”), ma chiaramente
“indennitaria”, rispondendo alla “necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” ed essendo esclusivamente legata “al dato obiettivo della soccombenza”, risultando “quindi” del tutto “svincolata” “dalla valutazione
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dell'elemento soggettivo”] e che “la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata … neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”, atteso che invero “nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 16/10/2023, n. 28700; Cass. civ., 19/09/2023, n. 26847; Cass., Sez. un., n. 32061/2022, cit.; Cass. n. 3641/2020, cit.; Cass. n. 11329/2019, cit.; Cass. civ., 7/08/2018, n. 20617; Cass.
n. 12412/2014, cit.; Cass. civ., 27/11/2006, n. 25141; Cass. civ., 31/03/2006, n. 7607; Cass. civ., Sez. un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. civ., 28/03/2001, n. 4485, nonché Cons. Stato,
18/09/2024, n. 7643 e Cons. Stato, 12/02/2025, n. 1170].
VI.2.- Alla luce di ciò, è evidentemente da escludersi che la regolazione delle spese di lite di prime cure sia suscettibile di rimeditazione.
E infatti, è evidente che essa sia stata operata non già in violazione, ma in coerenza e in perfetto ossequio al principio di soccombenza [essendo state le domande attoree integralmente disattese e pertanto risultando non già l'attrice, ma proprio i convenuti le uniche
“parti totalmente vittoriose” e dunque da tenere “indenni” da qualsiasi esborso (v. supra, sub
VI.1., punti (A) e (B))], non potendo chiaramente invocarsi in senso contrario né il carattere
“processuale” dell'eccezione accolta [contingenza del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del principio ex art. 91 c.p.c. (v. supra, sub VI.1., punto (B)], né l'asserita “inerzia” sul punto del titolare della DI DO [evenienza del tutto ininfluente ai fini del decidere (trattandosi del resto di questione rilevabile anche ex officio) e comunque priva di alcuna significatività
(anche alla luce della sua pacifica estraneità a tale questione: v. supra, sub V.4.-V.4.2.), nonché inidonea a giustificare alcuno scostamento dal principio della soccombenza (da valutarsi in chiave obiettiva e in base all'esito finale della lite, a prescindere dalle ragioni determinanti la stessa ovvero da ogni valutazione subiettiva: v. supra, sub VI.1., punti (B) e
(C)], avendo il Tribunale dunque correttamente provveduto, come necessario, “a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.”, con “statuizione di condanna” poi non richiedente
“nessuna motivazione”, poiché di per sé “necessitata”, “senza alcun margine di discrezionalità”, “dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex multis, Cass. n.
3641/2020, cit.].
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VII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.2.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (C)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
VIII.- Venendo, infine, alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, pur con rifermento al regolamento delle spese ivi disposto (attesa la non accoglibilità neanche a tal proposito del gravame avanzato - v. supra, sub VI.-VI.2.- e la non ravvisabilità di alcuna impugnativa incidentale – v. supra, sub III., punto (C)), risultando in questa sede conseguentemente precluso ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) sul piano subiettivo-solutorio: (a) alla pluralità di parti appellate, ciascuna delle quali autonomamente difesa, con conseguente necessità di provvedere a distinte liquidazioni [atteso che, come noto, “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)]; (b) all'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore dell'appellato , titolare della CP_1
DI DO [distrazione alla quale pacificamente provvedere sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario, ex se del tutto “sufficiente” e in ordine alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando del resto il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202;
Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)];
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(B) sul piano determinativo-quantificatorio: (1) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm.
(tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis vigente); (2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato in appello e pari all'importo domandato (€ 250.000,00) - trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque
“dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025,
n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984;
Cass. civ., 9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n.
25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381; Cass. civ., 15/07/2004, n. 13113)]; (3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)]; (4) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della procedura di gravame, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle due parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando, come già in prime cure
[giusto “riferimento”, anche in tal caso e del tutto condivisibilmente, ai “valori minimi” (cfr. pag. 3, 2° cpv., spec. 3° rigo, dell pronuncia impugnata)], la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.1.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 559/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 833/2020,
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pubblicata in data 28.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 382/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate, spese liquidate (per ciascuna e con distrazione ex art. 93
c.p.c., per la somma dovuta alla parte appellata , titolare della DI CP_1
DO, al suo difensore dichiaratosi anticipatario), in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 28 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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