CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 156/2025 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Santarossa;
P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Mirone;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Edmondo P.IVA_3
Limares;
APPELLATA *****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 30 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2521, pubblicata il 20 dicembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 466/202,1 emesso in data 12 marzo 2021 su ricorso di (col quale CP_1 veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di € 16.565,28, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese secondo il principio della soccombenza anche nei confronti della terza chiamata Controparte_2
A sostegno di tale pronuncia il tribunale, rilevava che “Preliminarmente deve rigettarsi
l'eccezione di inammissibilità della domanda creditoria della per la violazione Controparte_1 sia del principio di correttezza e buona fede che del principio del giusto processo, per avere proposto l'odierna opposta due azioni monitorie separate basate sulle stesse fatture, e ciò se si considera che sebbene le due azioni monitorie si fondassero sulle medesime tre fatture, la fattura n. 21107 del 08.10.2019, la fattura n. 24155 del 10.11.2019 e la fattura n.
3074 del 4.2.2020, con il primo decreto ingiuntivo aveva richiesto il Controparte_1 pagamento degli importi non oggetto di ricostruzione dei consumi mentre con il decreto ingiuntivo oggi opposto ha chiesto il pagamento delle somme oggetto di ricalcolo ..... senza sottacere il fatto ...... che ha espressamente rinunziato alla liquidazione delle Controparte_1 spese del decreto oggi opposto senza aggravare l'opponente di ulteriori costi .... il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c .... Irrilevante, pertanto, si palesa la circostanza, dedotta dall'attrice, che la verifica e l'asportazione del contatore siano avvenute in difetto di contradditorio con il somministrato poiché il verbale di verifica e di rimozione contrassegnato dal n. ID verifica 570141987 era stato sottoscritto da dipendente della Persona_1
la quale con la sottoscrizione ne ha accettato le risultanze ivi Parte_1 contenute ..... Nella vicenda in esame risulta che la sostituzione del contatore sia stata operata legittimamente dal distributore posto che i tecnici di come Controparte_2 accertato nel verbale di verifica e rimozione del contatore, hanno effettivamente proceduto alla verifica del gruppo di misura installando un altro contatore campione in parallelo, matricola 15286 codice GESAD 300038587 (vedasi verbale di verifica doc. 1 allegato alla costituzione di accertando quindi un errore di misurazione del -47% Controparte_2 e procedendo successivamente alla sostituzione del contatore previa sottoscrizione del verbale da parte del somministrato per il tramite di una sua dipendente ..... nella vicenda in esame è riuscita a determinare con certezza il momento del guasto e Controparte_2 del malfunzionamento del contatore ..... ne consegue che non può trovare applicazione nel caso in specie l'art. 10 della deliberazione ARERA n. 200/99 richiamato dall'opponente che limita la ricostruzione dei consumi a trecentosessantacinque precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica solo nel caso in cui non sia possibile determinare con certezza la data di malfunzionamento del misuratore .... Nella vicenda che ci occupa il distributore, invero, è riuscito a rilevale la percentuale di errore, pari al -47%, e sulla base di tale percentuale ha provveduto alla ricostruzione dei consumi che poi ha comunicato ai vari venditori di energia succedutisi negli anni tra i quali la quale, sulla base dei dati trasmessigli dal Controparte_1 distributore, ha provveduto, correttamente, a fatturare i consumi oggetto di ricostruzione”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 27 gennaio 2025, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si sono costituite in giudizio sia che , resistendo al CP_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare improponibile la domanda creditoria perché non ha fornito elementi idonei a CP_1 giustificare la tutela frazionata, limitandosi ad affermare di aver frazionato il credito per evitare che le contestazioni inerenti i consumi ricostruiti potessero paralizzare la riscossione dell'intero credito.
Il motivo è infondato.
Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. ha richiesto ed ottenuto CP_1 decreto ingiuntivo per la complessiva somma di euro 16.565,28, oltre interessi, sulla base di n. 3 fatture azionate limitatamente “ai soli corrispettivi oggetto di rideterminazione dei consumi (mesi da gennaio a giugno 2019) …”. ON IÙ ha depositato altro ricorso per decreto ingiuntivo basato sulle stesse predette fatture in relazione ai consumi non oggetto di ricostruzione. Sulla questione relativa all'abusivo frazionamento del credito è intervenuta di recente la Suprema Corte a Sez. Unite (Sentenza n. 7299 del 19/03/2025) sancendo il principio di diritto secondo cui “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
Rileva la Suprema Corte che, a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, il giudice deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato e solo qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda.
Ora, non è stato contestato dall'appellante quanto dedotto da in merito CP_1 alla circostanza che in fase pre-contenziosa aveva omesso il pagamento Parte_1 delle fatture poi oggetto dei separati procedimenti monitori, contestando l'esattezza dei corrispettivi dei consumi ricostruiti (pari a € 16.565,28) ed omettendo il pagamento anche dei consumi non ricostruiti (pari a € 61.416,84) e che a fronte di tale CP_1 comportamento, ha ritenuto di frazionare il credito onde evitare che le contestazioni relative ai consumi ricostruiti potessero paralizzare la riscossione anche del credito relativo ai consumi non ricostruiti.
Ed in effetti, risulta che a seguito della notifica del primo decreto ingiuntivo, relativo ai consumi non ricostruiti, ha versato le somme ingiunte, ottenendo Parte_1 così il soddisfacimento di gran parte delle proprie ragioni creditorie.
Devesi, quindi, ritenere che abbia agito mossa da un apprezzabile CP_1 interesse alla tutela processuale frazionata, discendendone l'insussistenza di abusivo frazionamento del credito ed il rigetto del motivo d'appello.
Col secondo motivo, l'appellante deduce che il primo giudice ha disatteso la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio percipiente senza fornire alcuna motivazione e senza dimostrare di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. Sostiene che quando – proprio come nel caso di specie - il giudice non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta nella sua determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, lo stesso deve ricorrere ad una consulenza tecnica “percipiente”, quale fonte oggettiva di prova.
Col terzo motivo l'appellante deduce l'errata ed illegittima inversione dell'onere della prova e conseguente violazione dell'art. 2697 cod. civ..
Sostiene che, nel caso in specie, si è verificata un'illegittima inversione dell'onere della prova e l'applicazione di presunzioni, basate, tuttavia, su documenti mai depositati.
Col quarto motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione dei documenti di parte appellata, l'errata valutazione del materiale probatorio ed il mancato assolvimento dell'onere della prova.
Sostiene che ed hanno basato la domanda su semplici CP_1 Controparte_2 fatture e su stime o calcoli privi di date, di sottoscrizioni e di autenticità, con numeri immateriali redatti in via unilaterale;
che il valore probatorio del verbale di verifica redatto dal personale del distributore è circoscritto alle circostanze che sono cadute direttamente sotto la percezione del verificatore;
che la dipendente di , Parte_1 Per_1
non ha assistito e/o partecipato alle operazioni di verifica del presunto guasto al
[...] misuratore e/o ad altro, nè è stata edotta degli esiti della verifica, essendogli stato richiesto dal tecnico solamente di firmare il verbale di verifica;
che non è vero quanto asserito in sentenza, e cioè che il momento del guasto e del malfunzionamento del misuratore sono stati individuati sulla base delle curve di carico.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Va premesso che la pretesa creditoria azionata da scaturisce dalla CP_1 circostanza, rilevata già in ricorso per decreto ingiuntivo, che “In data 17/5/2019, all'esito di un controllo sul misuratore di energia elettrica relativo all'utenza in parola effettuato da
[...]
società proprietaria delle reti elettriche, è stato accertato il Controparte_3 malfunzionamento del misuratore con errore di misura pari a – 47%, come analiticamente descritto nel verbale di verifica n° 570141987 del 17/5/2019 (doc. 3). In conseguenza dell'accertato malfunzionamento del misuratore, ha ricalcolato i Controparte_2 consumi dell'utenza oggetto della fornitura relativi al periodo 1/1/2019 – 17/6/2019”.
Rileva la Corte che condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto legittima la condotta di da cui è scaturita la pretesa creditoria avanzata monitoriamente da Controparte_2 [...]
CP_1 Invero, mette anzitutto conto rilevare che ai verbali redatti dai tecnici di Controparte_2 in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica fede e, pertanto, fanno piena prova in merito alle dichiarazioni riportate e ai fatti ivi accertati. Sul punto, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 7075 del 12/03/2020, applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione”.
L'attività del dipendente di , pertanto, rientra tra quelle del pubblico Controparte_2 ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto dallo stesso accertato.
Riguardo, poi, alla ricostruzione dei consumi, è stata espletata prova per testi, all'esito della quale è risultato confermato e provato che in data 1/02/2016 la linea di M.T. alimentante la subiva un disservizio con la disalimentazione di tutti gli Parte_1 utenti serviti dalla linea a causa di un guasto nella cabina elettrica di proprietà della stessa
; che in data 16/05/2019 è stata eseguita una verifica presso la Parte_1 [...]
, nel corso della quale veniva accertato l'irregolare funzionamento del gruppo di Parte_1 misura, come da verbale di verifica dove, sulla scorta di contatore campione regolarmente tarato e registrato, veniva attestavo che “A causa di un guasto al misuratore l'energia prelevata ha un errore sulla misura pari al(meno) - 47 % (Presa Entrelac di corrente guasta)“; che il verbale di verifica veniva sottoscritto da che veniva resa edotta delle Persona_1 risultanze della verifica e della necessità di sostituire il gruppo di misura guasto.
Il teste ha confermato la circostanza che le tabelle ed il grafico Testimone_1 allegati sub nn. 9 e 10 alla comparsa di costituzione di , “riportano i dati Controparte_2 teletrasmessi dai contatori installati presso l'utenza della sita in via Parte_1
AL AG, Siracusa, e danno conto che non appena installato il 27/06/2019 il nuovo contatore matricola n. 07E1E5121 al posto di quello sub matricola n. 00G102651, le potenze massime assorbite dalla raggiungono il range da 80 a 140 kw” e che “la Parte_1 ricostruzione dei consumi della ........ di cui alla verifica del 16/05/2019, è Parte_1 stata effettuata incrementando i consumi registrati in difetto dal contatore matricola n.
00G102651, rinvenuto guasto in occasione della verifica, della percentuale di errore del –
47% riscontrata, ottenendo, per il periodo dal 2/02/2016 al 27/06/2019, l'energia totale da recuperare pari a 348.552,5 kwh di cui 66.233,6 kwh per il periodo di pertinenza del fornitore
. CP_1
La procedura seguita per la sostituzione del gruppo di misura guasto e per la ricostruzione dei consumi risulta effettuata secondo le prescrizioni di cui alla delibera
ARERA 200/99. In particolare, risulta dal verbale di verifica che la sostituzione del gruppo di misura è avvenuta dopo la l'installazione di un altro contatore campione in parallelo, con cui è stato accertato un errore di misurazione del -47% e dopo la sottoscrizione del verbale da parte del somministrato per il tramite di una sua dipendente che veniva resa edotta delle risultanze della verifica e della necessità di sostituire il gruppo di misura guasto. La ricostruzione dei consumi è stata effettuata sulla base della rilevata percentuale di errore, pari al -47%, ed a partire dal giorno 1 febbraio 2016, data in cui è avvenuto il guasto della centralina di ed il contatore ha cominciato a sottostimare i consumi. Parte_1
Condivisibilmente, quindi, il primo giudice ha osservato che “.... nessuna delle argomentazioni prospettate dalla difesa della è tale da scalfire la Parte_1 richiesta creditoria di parte opposta considerato che la contestazione in merito alla prova del credito e alla misura dei consumi addebitati, ritenuti eccessivi e sforniti di prova, è generica e non tale da incrinare i conteggi effettuati dalla società opposta sulla base dei dati ricavati dalle rilevazioni tecniche sulla fornitura elettrica forniti dal distributore”, ritenendo superflua la CTU, tenuto, peraltro, conto che “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (Cass. Ordinanza n. 326 del 13/01/2020, Cass. Ordinanza n.
18299 del 04/07/2024).
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase istruttoria e di trattazione in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 2521, pubblicata il 20 dicembre Parte_1
2024, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore di ed Parte_1 CP_1 Controparte_2
, le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi €
[...]
4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena