Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 16284/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, VIA LIBERTÀ N. 103, presso lo studio dell'Avv.
VILLAFRATI ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente
E
nata a [...] in data [...], Controparte_1 resistente contumace
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni del ricorrente: il sig. ha chiesto che, a modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1327/2022, venga revocato l'assegno di mantenimento da versare in favore della sig.ra CP_1 per il figlio AB, nato il [...], e l'assegno divorzile di €
[...]
100,00 disposto in favore della resistente;
con la conferma dell'assegno di mantenimento di € 200,00 per il figlio nato il [...], maggiorenne Per_1 ma non indipendente economicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Sig.ra CP_1
[...]
la quale, sebbene ritualmente citata con notifica avvenuta il
[...]
25/1/2025 mediante consegna a mani della stessa, non si è costituita e non è comparsa all'udienza di comparizione delle parti del 15/4/2025.
2. La sentenza di divorzio, di cui il ricorrente chiede la modifica, prevede l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra la Pt_1 CP_1 complessiva somma di € 500,00 al mese, di cui € 400,00 per il mantenimento dei figli AB e ed € 100,00 a titolo di assegno Per_1 divorzile.
3. La richiesta di revoca del contributo per il mantenimento del figlio
AB va accolta, con decorrenza dal mese successivo alla proposizione della domanda.
L'assunto del ricorrente che il figlio, ventiduenne, lavori stabilmente presso una delle attività commerciali della famiglia materna (indicata come
“Climart, Siciltermica ed altro”) trova infatti riscontro negli screenshot relativi ad alcune conversazioni wapp con il figlio risalenti al 2022 (qualche mese dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio), oltre che nelle trascrizioni di alcune conversazioni più recenti, del 2024, asseverate da una perizia di parte.
Anche in considerazione dell'atteggiamento processuale assunto dalla resistente, la domanda deve dunque ritenersi fondata, potendosi desumere dal tenore delle conversazioni che in effetti AB svolge una propria attività lavorativa.
4. La domanda di revoca dell'assegno divorzile va invece respinta.
In proposito, il ricorrente, titolare dell'attività commerciale “Smart Store di Ingoglia Andrea”, ha sostenuto che le sue condizioni economiche sarebbero peggiorate, ma la produzione documentale, relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi dei tre anni (da cui risulta per l'anno
2022 un reddito complessivo di € 8.901,00; per l'anno 2023 un reddito complessivo di € 4.459,00 e per l'anno 2024 un reddito complessivo di €
6.085,00) non consente di apprezzare alcun peggioramento, non essendovi elementi da cui desumere quali fossero le condizioni all'epoca della pronunzia di divorzio.
Soltanto dal raffronto con la situazione di allora potrebbe infatti desumersi la sopravvenienza di fatti nuovi successivi alla pronunzia di divorzio, in assenza dei quali non può chiedersene la modifica (vedi per tutte
Cass. 6 marzo 2023, n. 6645).
5. La parziale soccombenza e l'assenza di difese della ricorrente rimasta contumace, giustificano che le spese anticipate dal ricorrente restino a suo carico.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e a modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio di cui alla sentenza n. 1327/2022 del Tribunale di Palermo:
- dichiara cessato, a far data dal mese di gennaio 2025, l'obbligo del sig.
di versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio PE
, e per l'effetto riduce da € 500,00 ad € 300,00 la somma da
[...] lui mensilmente dovuta;
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- lascia a carico del ricorrente le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.