Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4575/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NT TE CI (MI) il 12/06/2004
(atto iscritto al n. 9, anno 2004, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 5252/2021 del Tribunale di Milano del 18/06/2021
con i seguenti figli:
, nata in data [...] Per_1
nato in data [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 5252/2021 del Tribunale di Milano del 18/06/2021, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Corbetta (MI), Via Simone da Corbetta n.45/b;
2) il padre ha ampia facoltà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità:
= a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio prelevandoli dall'abitazione materna alle ore
18/18,30, sino al lunedì mattino;
= nella settimana in cui i figli sono con la madre durante i week end, due giorni infrasettimanali, martedì e mercoledì, prelevando in entrambi i giorni i figli presso l'abitazione materna alle ore
18/18,30, sino al mattino seguente e, nella settimana in cui i figli sono con il padre durante i week end, un giorno infrasettimanale, il martedì, prelevando i figli presso l'abitazione materna alle ore
18/18,30 sino al mattino seguente.
Resta inteso che anche nei casi in cui il giorno successivo al periodo trascorso con il padre non vi sia scuola (per festività, ponti, vacanze scolastiche o altro), anche solo per uno dei figli, il padre, che li avrà prelevati presso l'abitazione materna entro le ore 18.00 , li riaccompagnerà a casa della madre la mattina alle ore 8;
= ad anni alterni il periodo di Natale dal 25.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 compreso, nonché il periodo pasquale in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica. Per le vacanze di
Natale 2021 il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
= durante le vacanze estive due o tre settimane anche non consecutive, da concordare in forma scritta entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi e tenuto conto che il sig. può disporre di ferie dal 16 al 31 agosto. I genitori si impegnano a comunicarsi Pt_1
preventivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno durante i periodi di vacanza e a garantire la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e i figli minori. Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente dei figli;
3) l'abitazione sita in Corbetta (MI), Via Simone da Corbetta n.45/b, acquistata a seguito della vendita della casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra collocataria della prole, Pt_2
resta alla stessa definitivamente assegnata;
4) il sig. si impegna a versare alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei due Pt_1 Pt_2
figli minori, complessivamente euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre entro il 20 di ogni mese sino all'indipendenza economica degli stessi, e ciò a far data dal contributo di marzo 2025 già versato in data del 20.03.2025 nella quota di euro
600,00; le parti convengono che la madre percepisca l'AUU nella misura del 100 %, sul quale sono imputati gli aggiornamenti ISTAT che risultano pertanto in tale modalità adempiuti da parte del padre;
5) le spese straordinarie dei figli minori saranno a carico di entrambi i genitori, a far data dal mese di marzo, per la quota del 50% ciascuno. Si intendono straordinarie, nel rispetto delle Linee
Guida del Tribunale di Milano, le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue,
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, ogni questione personale, economica e patrimoniale”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5252/2021 del Tribunale di
Milano del 18/06/2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai