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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 375/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 375 DE Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione DEl'anno 2025, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
28/02/1972, residente in [...], C.F. e , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliati in Torre DE EC (NA) alla Via
Circumvallazione, 44/A, presso e nello studio DEl'avvocato
Pino Rosario Rizzo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31 gennaio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, DE matrimonio celebratosi in Torre DE EC (NA) il giorno 03/07/2009 dal quale è nata una figlia ( , nata a [...] il Persona_1
12/12/2012).
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con sentenza DE Tribunale di Napoli Nord emessa nel giudizio recante n.r.g. 7324/2023 e che dalla data in cui le
Pag. 2 di 6 parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale DEla famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza DE
07/04/2025 dinanzi alla Giudice DEegata dal Collegio ai sensi DEl'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza DE 10/04/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 6/2/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) DEla L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 12/01/2024) nell'ambito DE giudizio di separazione consensuale n.r.g.
7324/2023 omologata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
Pag. 3 di 6 1) la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi. La figlia minore sarà in affido condiviso e con collocazione preferenziale presso la madre;
2) quanto alla regolamentazione DE diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei week -end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola DE venerdì sino alla domenica sera ore 19:00; nel corso di ciascuna settimana, potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 nella settimana che si conclude con il week - end di sua pertinenza;
potrà tenerla invece per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza DEla madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello DE Lunedì DEl'Angelo e viceversa;
nel periodo DEle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno DE compleanno DEla minore, si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale;
3) la casa familiare, sita in Afragola via Duca degli Abruzzi 2, viene assegnata in godimento a;
Parte_1
Pag. 4 di 6 4) , quale contributo per il mantenimento DEla Parte_2
figlia, corrisponderà ad la somma mensile Parte_1
di euro 300,00, ogni primo DE mese, di cui sarà rilasciata quietanza, con adeguamento ISTAT annuale a partire dal provvedimento presidenziale, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% DEle spese straordinarie e DEle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo nonché le spese di vestiario e quelle che si rendono necessarie per la mobilità DEla minore presso strutture riabilitative e spostamenti per la scuola e di ogni genere, qualora entrambi i genitori non siano disponibili ad accompagnare la minore per suddette necessità;
5) nulla quale assegno divorzile.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime DEle spese che rimangono a carico DEle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto a Torre DE EC (NA) in data 03/07/2009, tra Pt_1
Pag. 5 di 6 , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] – (Atto n. 61, Parte_2
Parte II, s. B, vol. 1, Anno 2009);
2. ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di Torre DE EC (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento DElo stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio DE 4/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 375/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 375 DE Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione DEl'anno 2025, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
28/02/1972, residente in [...], C.F. e , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliati in Torre DE EC (NA) alla Via
Circumvallazione, 44/A, presso e nello studio DEl'avvocato
Pino Rosario Rizzo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31 gennaio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, DE matrimonio celebratosi in Torre DE EC (NA) il giorno 03/07/2009 dal quale è nata una figlia ( , nata a [...] il Persona_1
12/12/2012).
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con sentenza DE Tribunale di Napoli Nord emessa nel giudizio recante n.r.g. 7324/2023 e che dalla data in cui le
Pag. 2 di 6 parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale DEla famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza DE
07/04/2025 dinanzi alla Giudice DEegata dal Collegio ai sensi DEl'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza DE 10/04/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 6/2/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) DEla L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 12/01/2024) nell'ambito DE giudizio di separazione consensuale n.r.g.
7324/2023 omologata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
Pag. 3 di 6 1) la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi. La figlia minore sarà in affido condiviso e con collocazione preferenziale presso la madre;
2) quanto alla regolamentazione DE diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei week -end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola DE venerdì sino alla domenica sera ore 19:00; nel corso di ciascuna settimana, potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 nella settimana che si conclude con il week - end di sua pertinenza;
potrà tenerla invece per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza DEla madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello DE Lunedì DEl'Angelo e viceversa;
nel periodo DEle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno DE compleanno DEla minore, si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale;
3) la casa familiare, sita in Afragola via Duca degli Abruzzi 2, viene assegnata in godimento a;
Parte_1
Pag. 4 di 6 4) , quale contributo per il mantenimento DEla Parte_2
figlia, corrisponderà ad la somma mensile Parte_1
di euro 300,00, ogni primo DE mese, di cui sarà rilasciata quietanza, con adeguamento ISTAT annuale a partire dal provvedimento presidenziale, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% DEle spese straordinarie e DEle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo nonché le spese di vestiario e quelle che si rendono necessarie per la mobilità DEla minore presso strutture riabilitative e spostamenti per la scuola e di ogni genere, qualora entrambi i genitori non siano disponibili ad accompagnare la minore per suddette necessità;
5) nulla quale assegno divorzile.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime DEle spese che rimangono a carico DEle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto a Torre DE EC (NA) in data 03/07/2009, tra Pt_1
Pag. 5 di 6 , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] – (Atto n. 61, Parte_2
Parte II, s. B, vol. 1, Anno 2009);
2. ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di Torre DE EC (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento DElo stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio DE 4/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6