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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n. 717 del 07.05.2024 Oggetto: trattamento di fine servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.Fabio Cardanobile Parte_1
Appellante
e
, in CP_1 Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher, Marcella Mattia, Marcello Raho, Maria Teresa Petrucci e Salvatore Graziuso
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 04.05.2022 Parte_1 aveva dedotto: -che era stata docente di lingua francese e aveva prestato servizio dal 10.09.1985 presso la “L. Da Vinci – D. Alighieri” di Brindisi;
-che in data 28.12.2009 aveva presentato dichiarazione di dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dall'1.09.2010, con contestuale richiesta di liquidazione del trattamento di quiescenza;
- che con nota del l'11.02.2021 aveva richiesto, senza esito, il pagamento delle competenze di fine servizio;
-che il 14.09.2021 aveva proposto istanza di accesso agli atti, al fine di accedere al fascicolo relativo alla propria posizione;
-che con nota del 29.9.2021 era stata quindi informata dall' del CP_1 CP_1 fatto che l'Istituto Scolastico "L. Da Vinci-Alighieri" di Brindisi (ultima sede di servizio) il 27.01.2010, nel trasmettere all'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi e all' di CP_3
Brindisi la sua domanda di dimissioni, non aveva tuttavia comunicato il progetto di liquidazione, cd. mod.PL1, necessario per il calcolo della prestazione di fine servizio da parte del suddetto Ufficio scolastico provinciale;
-che con la medesima nota aveva eccepito il diritto al T.F.S. CP_1 risultava ormai prescritto;
- che con nota del 07.12.2021 ella aveva contestato tale affermazione, stante l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, e aveva diffidato l'ente alla liquidazione delle competenze di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione, senza ottenere utile effetto.
Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto in giudizio l'accertamento del proprio diritto a percepire il T.F.S. e la condanna dell' al relativo pagamento, oltre accessori. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto. Aveva sostenuto di non aver ricevuto la richiesta di liquidazione dell'11.2.2021 e comunque ne aveva contestato la riferibilità alla ricorrente, trattandosi di pec inviata dal figlio di costei, senza allegazione di delega. Aveva inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art.20 comma 2 dpr n.1032/1973, nonché l'estinzione per prescrizione anche nell'ipotesi di termine decennale, essendo la prima diffida pervenuta solo il 7.12.2021.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale aveva rigettato il ricorso, osservando che la disciplina applicabile al caso di specie, trattandosi di dipendente pubblico assunto prima del 2000, era da individuarsi nell'art.19 del R.D.L. n. 2418/1933 conv. in L. n. 1088/1934, secondo cui “il diritto a conferimento dell'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni”. Richiamando alcune pronunce della Cassazione (n.12618/01, ord. n.4224/14) aveva precisato che tale termine iniziava a decorrere dalla data di maturazione del diritto, ossia dal primo giorno successivo all'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla data di collocamento a riposo dell'interessata. Aveva quindi ritenuto che all'epoca della presentazione della domanda del 21.02.2021 la prescrizione fosse ormai maturata, e che a tale conclusione si dovesse giungere anche ove fosse stato applicabile il più favorevole termine decennale, poiché la ricorrente aveva presentato le sue dimissioni con effetto dall'1.09.2010.
Ha proposto appello , lamentando, con il primo motivo, l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui era stato ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, in luogo del termine decennale a cui, invece, occorreva far riferimento perché non era stato mai avviato il procedimento amministrativo di liquidazione del trattamento di fine servizio, come desumibile dalle deduzioni dello stesso . Con il secondo Controparte_4 motivo l'appellante ha censurato l'individuazione del dies a quo utile per la decorrenza del termine di prescrizione, e a tal fine ha richiamato l'art.3 comma 2 d.l. n.79/1997, secondo cui il diritto alla corresponsione del trattamento di fine servizio in caso di dimissioni volontarie matura non prima del 181 ° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l' ha sostenuto la correttezza del proprio operato e della CP_1 sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 13.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
I motivi di censura vengono trattati qui di seguito congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica tra gli stessi esistente.
Alla fattispecie in esame va applicato l'art.3 comma 2D.L. n.79/1997, convertito con modificazioni in l.n.140/1997, nel testo precedente alle modifiche del 2011 e del 2013, rimasto in vigore per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del D.L. 138/2011. Tale norma prevede che "2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi."
Il dies a quo per il computo del termine di prescrizione deve quindi essere individuato nel 181° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie avvenuta il 01.09.2010, in armonia con l'art.2935 c.c. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere) e con l'art.20 DPR n.1932/1973, non essendo -in alcun caso- esigibile il relativo pagamento in un momento anteriore allo spirare dello spatium deliberandi previsto dall'art.3 comma 2 d.l. n.79/1997.
Secondo l'art.20, comma 2, DPR n.1032/1973 “Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto”.
Tuttavia, quanto alla durata del periodo prescrizionale, occorre precisare che il termine di cinque anni, stabilito dal predetto art.20 DPR n.1032/1973, presuppone che, oltre alla condizione di esigibilità connessa al decorso dello spatium deliberandi riservato all'amministrazione, sussista anche l'altra indispensabile condizione per l'effettiva realizzazione del diritto, ossia quella della liquidità, nel senso della esatta quantificazione del credito e della messa a disposizione del creditore.
Ed invero, è applicabile anche al trattamento di fine servizio il consolidato, autorevole e condivisibile principio giurisprudenziale espresso con riferimento alla prescrizione del diritto alle indennità di fine rapporto e ai ratei pensionistici, laddove la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, in materia di previdenza obbligatoria, “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (v. Cass. S.U. n.17742/2015, Cass. n.41320/2021 e n.31527/2022).
Nel caso di specie manca la liquidità del credito, essendo emerso dalla stessa nota dell' , inviata mediante posta elettronica certificata (pec) all'Avv. Cardanobile , legale di CP_1
in data 29.9.2021, il fatto che alla domanda di dimissioni dal servizio Parte_1
l'amministrazione datrice di lavoro non aveva fatto seguire la trasmissione (all' le cui CP_3 competenze sono state poi trasferite all' ) il modello PL1, ovvero il progetto di liquidazione, CP_1 necessario per il calcolo e il pagamento della prestazione di fine servizio.
Appare chiaro che, non essendo stato neppure calcolato l'importo del trattamento di fine servizio spettante a la relativa prestazione non è stata mai posta a disposizione Parte_2 dell'avente diritto.
Pertanto in concreto non può trovare applicazione il termine quinquennale, valendo invece il termine ordinario decennale di prescrizione, che attiene anche al diritto della ex lavoratrice di pretendere la preliminare determinazione quantitativa della prestazione.
Tanto premesso, il termine di prescrizione decennale decorrente dal 01.03.2011 (sei mesi dopo la cessazione del servizio avvenuta il 01.09.2010), è stato utilmente interrotto dall'istanza amministrativa presentata dall'interessata l'11.2.2021, mediante comunicazione via pec che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , risulta a tal fine valida ed efficace. Ed invero, in CP_1 data 11.2.2021 è stata trasmessa all' una lettera, datata 10.2.2021, sottoscritta CP_1 dall'interessata con cui veniva chiesta la liquidazione del trattamento di fine Parte_2 rapporto (oltre che del trattamento pensionistico). Trattandosi di lettera firmata dalla titolare del diritto resta ininfluente il fatto che essa sia stata inviata all' , sede di Brindisi, mediante uno CP_1 strumento elettronico intestato ad altri, ossia mediante l'indirizzo di posta certificata del figlio di costei (avv.Marco Santarcangelo).
Peraltro non risulta che, ricevuta tale lettera, l' abbia contestato la sua regolarità e CP_1 che abbia chiesto all'interessata alcuna integrazione documentale.
Non può neppure ritenersi -come invece sostiene l' che l'efficacia di interruzione CP_1 della prescrizione sia da escludere a causa dell'imprecisione terminologica (v. riferimento al trattamento di fine rapporto) contenuta nella lettera a firma di del 10.2.2021, poiché Pt_2
l' era in condizioni di verificare direttamente, mediante i propri archivi, che il cessato CP_1 rapporto di lavoro di che costituiva il presupposto dell'indennità finale, era un Parte_2 rapporto di pubblico impiego sorto prima del 01.01.2001, e che quindi si trattava di trattamento di fine servizio.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, con accessori come per legge.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06.11.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 07.05.2024 n. 717 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che ha diritto Parte_1
a percepire il trattamento di fine servizio;
b) condanna l' a corrispondere all'appellante la predetta prestazione, CP_1 oltre interessi legali, o se maggiore, rivalutazione monetaria, decorrenti dall'11.02.2021 al saldo;
c) condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro CP_1
3.300,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il secondo grado oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Cardanobile Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Lecce il 13.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n. 717 del 07.05.2024 Oggetto: trattamento di fine servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.Fabio Cardanobile Parte_1
Appellante
e
, in CP_1 Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher, Marcella Mattia, Marcello Raho, Maria Teresa Petrucci e Salvatore Graziuso
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 04.05.2022 Parte_1 aveva dedotto: -che era stata docente di lingua francese e aveva prestato servizio dal 10.09.1985 presso la “L. Da Vinci – D. Alighieri” di Brindisi;
-che in data 28.12.2009 aveva presentato dichiarazione di dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dall'1.09.2010, con contestuale richiesta di liquidazione del trattamento di quiescenza;
- che con nota del l'11.02.2021 aveva richiesto, senza esito, il pagamento delle competenze di fine servizio;
-che il 14.09.2021 aveva proposto istanza di accesso agli atti, al fine di accedere al fascicolo relativo alla propria posizione;
-che con nota del 29.9.2021 era stata quindi informata dall' del CP_1 CP_1 fatto che l'Istituto Scolastico "L. Da Vinci-Alighieri" di Brindisi (ultima sede di servizio) il 27.01.2010, nel trasmettere all'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi e all' di CP_3
Brindisi la sua domanda di dimissioni, non aveva tuttavia comunicato il progetto di liquidazione, cd. mod.PL1, necessario per il calcolo della prestazione di fine servizio da parte del suddetto Ufficio scolastico provinciale;
-che con la medesima nota aveva eccepito il diritto al T.F.S. CP_1 risultava ormai prescritto;
- che con nota del 07.12.2021 ella aveva contestato tale affermazione, stante l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, e aveva diffidato l'ente alla liquidazione delle competenze di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione, senza ottenere utile effetto.
Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto in giudizio l'accertamento del proprio diritto a percepire il T.F.S. e la condanna dell' al relativo pagamento, oltre accessori. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto. Aveva sostenuto di non aver ricevuto la richiesta di liquidazione dell'11.2.2021 e comunque ne aveva contestato la riferibilità alla ricorrente, trattandosi di pec inviata dal figlio di costei, senza allegazione di delega. Aveva inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art.20 comma 2 dpr n.1032/1973, nonché l'estinzione per prescrizione anche nell'ipotesi di termine decennale, essendo la prima diffida pervenuta solo il 7.12.2021.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale aveva rigettato il ricorso, osservando che la disciplina applicabile al caso di specie, trattandosi di dipendente pubblico assunto prima del 2000, era da individuarsi nell'art.19 del R.D.L. n. 2418/1933 conv. in L. n. 1088/1934, secondo cui “il diritto a conferimento dell'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni”. Richiamando alcune pronunce della Cassazione (n.12618/01, ord. n.4224/14) aveva precisato che tale termine iniziava a decorrere dalla data di maturazione del diritto, ossia dal primo giorno successivo all'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla data di collocamento a riposo dell'interessata. Aveva quindi ritenuto che all'epoca della presentazione della domanda del 21.02.2021 la prescrizione fosse ormai maturata, e che a tale conclusione si dovesse giungere anche ove fosse stato applicabile il più favorevole termine decennale, poiché la ricorrente aveva presentato le sue dimissioni con effetto dall'1.09.2010.
Ha proposto appello , lamentando, con il primo motivo, l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui era stato ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, in luogo del termine decennale a cui, invece, occorreva far riferimento perché non era stato mai avviato il procedimento amministrativo di liquidazione del trattamento di fine servizio, come desumibile dalle deduzioni dello stesso . Con il secondo Controparte_4 motivo l'appellante ha censurato l'individuazione del dies a quo utile per la decorrenza del termine di prescrizione, e a tal fine ha richiamato l'art.3 comma 2 d.l. n.79/1997, secondo cui il diritto alla corresponsione del trattamento di fine servizio in caso di dimissioni volontarie matura non prima del 181 ° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l' ha sostenuto la correttezza del proprio operato e della CP_1 sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 13.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
I motivi di censura vengono trattati qui di seguito congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica tra gli stessi esistente.
Alla fattispecie in esame va applicato l'art.3 comma 2D.L. n.79/1997, convertito con modificazioni in l.n.140/1997, nel testo precedente alle modifiche del 2011 e del 2013, rimasto in vigore per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del D.L. 138/2011. Tale norma prevede che "2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi."
Il dies a quo per il computo del termine di prescrizione deve quindi essere individuato nel 181° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie avvenuta il 01.09.2010, in armonia con l'art.2935 c.c. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere) e con l'art.20 DPR n.1932/1973, non essendo -in alcun caso- esigibile il relativo pagamento in un momento anteriore allo spirare dello spatium deliberandi previsto dall'art.3 comma 2 d.l. n.79/1997.
Secondo l'art.20, comma 2, DPR n.1032/1973 “Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto”.
Tuttavia, quanto alla durata del periodo prescrizionale, occorre precisare che il termine di cinque anni, stabilito dal predetto art.20 DPR n.1032/1973, presuppone che, oltre alla condizione di esigibilità connessa al decorso dello spatium deliberandi riservato all'amministrazione, sussista anche l'altra indispensabile condizione per l'effettiva realizzazione del diritto, ossia quella della liquidità, nel senso della esatta quantificazione del credito e della messa a disposizione del creditore.
Ed invero, è applicabile anche al trattamento di fine servizio il consolidato, autorevole e condivisibile principio giurisprudenziale espresso con riferimento alla prescrizione del diritto alle indennità di fine rapporto e ai ratei pensionistici, laddove la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, in materia di previdenza obbligatoria, “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (v. Cass. S.U. n.17742/2015, Cass. n.41320/2021 e n.31527/2022).
Nel caso di specie manca la liquidità del credito, essendo emerso dalla stessa nota dell' , inviata mediante posta elettronica certificata (pec) all'Avv. Cardanobile , legale di CP_1
in data 29.9.2021, il fatto che alla domanda di dimissioni dal servizio Parte_1
l'amministrazione datrice di lavoro non aveva fatto seguire la trasmissione (all' le cui CP_3 competenze sono state poi trasferite all' ) il modello PL1, ovvero il progetto di liquidazione, CP_1 necessario per il calcolo e il pagamento della prestazione di fine servizio.
Appare chiaro che, non essendo stato neppure calcolato l'importo del trattamento di fine servizio spettante a la relativa prestazione non è stata mai posta a disposizione Parte_2 dell'avente diritto.
Pertanto in concreto non può trovare applicazione il termine quinquennale, valendo invece il termine ordinario decennale di prescrizione, che attiene anche al diritto della ex lavoratrice di pretendere la preliminare determinazione quantitativa della prestazione.
Tanto premesso, il termine di prescrizione decennale decorrente dal 01.03.2011 (sei mesi dopo la cessazione del servizio avvenuta il 01.09.2010), è stato utilmente interrotto dall'istanza amministrativa presentata dall'interessata l'11.2.2021, mediante comunicazione via pec che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , risulta a tal fine valida ed efficace. Ed invero, in CP_1 data 11.2.2021 è stata trasmessa all' una lettera, datata 10.2.2021, sottoscritta CP_1 dall'interessata con cui veniva chiesta la liquidazione del trattamento di fine Parte_2 rapporto (oltre che del trattamento pensionistico). Trattandosi di lettera firmata dalla titolare del diritto resta ininfluente il fatto che essa sia stata inviata all' , sede di Brindisi, mediante uno CP_1 strumento elettronico intestato ad altri, ossia mediante l'indirizzo di posta certificata del figlio di costei (avv.Marco Santarcangelo).
Peraltro non risulta che, ricevuta tale lettera, l' abbia contestato la sua regolarità e CP_1 che abbia chiesto all'interessata alcuna integrazione documentale.
Non può neppure ritenersi -come invece sostiene l' che l'efficacia di interruzione CP_1 della prescrizione sia da escludere a causa dell'imprecisione terminologica (v. riferimento al trattamento di fine rapporto) contenuta nella lettera a firma di del 10.2.2021, poiché Pt_2
l' era in condizioni di verificare direttamente, mediante i propri archivi, che il cessato CP_1 rapporto di lavoro di che costituiva il presupposto dell'indennità finale, era un Parte_2 rapporto di pubblico impiego sorto prima del 01.01.2001, e che quindi si trattava di trattamento di fine servizio.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, con accessori come per legge.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06.11.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 07.05.2024 n. 717 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che ha diritto Parte_1
a percepire il trattamento di fine servizio;
b) condanna l' a corrispondere all'appellante la predetta prestazione, CP_1 oltre interessi legali, o se maggiore, rivalutazione monetaria, decorrenti dall'11.02.2021 al saldo;
c) condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro CP_1
3.300,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il secondo grado oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Cardanobile Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Lecce il 13.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi