Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 30 settembre 2024
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026REG.PROV.COLL.
N. 02483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AS EO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02269/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. EO AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. BE IO e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano, in sostituzione dell'avvocato Maddalena Aldegheri e Francesco Montanaro dell'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. AS impugnava l’intimazione di pagamento n. 113 2021 90025941 28/000 del 19 novembre 2021, recante richiesta di pagamento di €. 426.070,90 per prelievo supplementare latte, interessi di mora e oneri di riscossione, relativamente alle annate 1996/1997 e 2004/2005: l’intimazione richiamava la cartella di pagamento n. 11320080028743042000, asseritamente notificata il 29 novembre 2008.
2. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accoglieva il ricorso e annullava l’impugnata intimazione di pagamento, ritenendo prescritto il debito relativamente alla annata 1996/1997 e caducati tutti gli atti relativi alla annata 2004/2005, in relazione alla quale era intervenuto l’annullamento dell’atto impositivo del prelievo.
3. GE ha impugnato la sentenza limitatamente alle statuizioni relative alla annata 1996/1997, producendo e chiedendo l’ammissione, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., di alcuni pronunciamenti giurisdizionali.
4. Il sig. AS si è costituito in giudizio insistendo per la reiezione del gravame e per la declaratoria di inammissibilità della documentazione, prodotta da GE solo in appello, nonostante il TAR, con ordinanza n. 285 del 10 febbraio 2022, avesse ordinato ad DE e GE , ciascuna per quanto di propria competenza, di depositare in giudizio la cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione impugnato con la prova della relativa notificazione, gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente, le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti, e ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente, relativo ai crediti per i quali è causa.
Il sig. AS ha inoltre riproposto i motivi articolati nel primo grado di giudizio non esaminati dal TAR.
5. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 15 aprile 2025, in occasione della quale il Collegio ha accolto la domanda cautelare formulata dall’appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e poi all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, quando è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter ammettere i documenti prodotti da GE in appello, costituiti unicamente da provvedimenti giurisdizionali. Come la Sezione ha recentemente puntualizzato nella sentenza n. 271 del 13 gennaio 2016) “ pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello. ”.
7. Ebbene, nel presente grado d’appello GE ha prodotto:
- copia della sentenza del TAR per il Lazio n. 8059 del 24 settembre 2012, resa su ricorso n. R.G. 13968/2012 avente ad oggetto i provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 con due note pervenute nel luglio 1999 e nell’ottobre 1999, che ha accolto il ricorso limitatamente alla impugnazione della nota dell’ottobre 1999 e limitatamente alla imputazione degli interessi, sul presupposto che tale imputazione dovesse decorrere solo dal momento in cui era stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto;
- copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 5141 del 15 ottobre 2014, che ha respinto l’appello.
Tali giudicati sono stati resi all’esito di giudizi in cui l’Amministrazione interessata (AIMA, ora GE) era costituita in giudizio
Ne consegue che con riferimento prelievo dovuto per l’annata 1996/1997, a seguito del provvedimento di compensazione nazionale, l’interruzione del termine di prescrizione del debito si è verificata ed il termine è stato interrotto per effetto della notifica del ricorso introduttivo del ricorso R.G. n. 13968/2012 del TAR per il Lazio, ed ha cominciato a decorrere nuovamente dal 16 ottobre 2014, cioè dal giorno successivo alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio: si richiama, a tale proposito, la giurisprudenza della Sezione ( ex multis : Cons. Stato, sez. VI 7 agosto 2023 n. 7609, 9 novembre 2023, n. 10303, 2 gennaio 2024, n. 64, 9 febbraio 2024 n. 1316) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento) e in esso l’amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, dunque, la richiesta di pagamento.
7.1. Il mancato perfezionamento del termine di prescrizione deve però affermarsi limitatamente al capitale, in relazione al quale la Sezione ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione è decennale ( ex multis : sentenza 8 ottobre 2025 n. 7863): il suddetto termine decennale non risultava quindi decorso nel momento in cui interveniva, il 19 novembre 2021, la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata.
7.2. Relativamente al credito per interessi la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che si applica, in tal caso, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che “ il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c .” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi» (Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2025 n. 7863 e 11 aprile 2025, n. 3103).
7.2.1. Tenuto conto che la prescrizione ha ricominciato a decorrere il 16 ottobre 2014, la prescrizione quinquennale per gli interessi si è compiuta, pur a seguito della sospensione per 106 giorni (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) ai sensi art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, alla data del 30 gennaio 2020, prima che scattasse l’ulteriore periodo di sospensione, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto dell’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
7.3. Conclusivamente l’appello va accolto limitatamente al credito per il capitale che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non può ritenersi prescritto.
8. Quanto sopra impone di procedere alla disamina dei motivi di primo grado ritualmente riproposti dall’appellato.
9. Con il secondo motivo del ricorso di primo grado il sig. AS deduceva l’intervenuta prescrizione della cartella, asseritamente notificata il 18 novembre 2008, riattivata da GE con l’intimazione impugnata.
9.1. La censura é destituita di fondamento. L’art. 50 del D.P.R. n. 602/73, sia nella versione vigente al momento in cui veniva notificata la cartella, che sia nel momento in cui veniva emessa l’intimazione di pagamento (19 novembre 2021), prevedeva la procedura esecutiva potesse essere intrapresa non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, avente valore di titolo esecutivo, mentre al comma 2 stabiliva che “ Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica .”. Il D.P.R. n. 602/73 non prevedeva anche una autonoma causa di perdita di efficacia della cartella esattoriale, connessa al decorso di un termine. Ne consegue che il mero decorso del tempo poteva determinare l’illegittimità della cartella esattoriale solo quando avesse determinato anche la prescrizione del credito, e quindi l’estinzione della pretesa sottostante, non quando - come nel caso di specie - nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla notifica della cartella, il credito per capitale sia ancora esigibile perché non prescritto.
9.2. La censura va quindi respinta in quanto l’intimazione di pagamento ha correttamente riattivato una cartella di pagamento relativa a un credito non prescritto, e non altrimenti invalidata (come ad esempio accade quando intervengano alcune forme di “condono fiscale”).
10. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado si deduce la nullità o inesistenza del ruolo posto a base della cartella di pagamento attivata con le intimazioni impugnate: ciò per la ragione che il ruolo sarebbe stato formato a suo tempo da GE in assoluta carenza di potere, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 119/2003: la censura va respinta sul rilievo che l’Azienda agricola avrebbe dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione. Per tale ragione, come già la Sezione ha avuto occasione di affermare (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 2591 del 28 marzo 2025 e n. 4296 del 20 maggio 2025) la censura avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione della cartella esattoriale.
11. Con il quarto motivo del ricorso di primo grado si deduceva che l’intimazione di pagamento impugnata avesse riattivato una cartella esattoriale che a suo tempo sospesa e che dovrebbe ritenersi annullata di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), GE non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione.
11.1. Anche questa censura è già stata esaminata e disattesa dalla Sezione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3790 del 26 aprile 2024) sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019.
12. Con il quinto motivo del ricorso di primo grado si deduceva l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata in quanto la cartella di pagamento ivi richiamata e presupposta non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
12.1. La censura va respinta sulla base di ragioni analoghe a quelle che determinano il rigetto del terzo motivo di ricorso, come osservato ai precedenti paragrafi 10 e seguenti.
13. Con il sesto motivo di ricorso si deduceva l’illegittimità della intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su atti formati in violazione di norme anticomunitarie: in particolare per la ragione che gli atti presupposti sono applicativi di una normativa nazionale contrastante con la normativa europea, come accertato nella sentenza della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in causa C-433/15, del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, del 1° settembre 2021 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, e quindi in relazione all’illegittimità delle compensazioni eseguite sulla base di normativa interna passibile di disapplicazione e per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione ed effettività, nonché per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost., e per violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU: censura formulata sulla base della pretesa illegittimità delle compensazioni presupposte.
13.1. La questione è già stata esaminata funditus dalla Sezione (cfr. ex multis , Cons. di Stato, Sez. VI, n. 9338 del 20 novembre 2024), la quale, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità che deve essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell’atto impositivo del prelievo: in difetto di impugnazione di quest’ultimo, o di annullamento del medesimo a seguito di impugnazione giurisdizionale, l’atto impositivo del prelievo diventa definitivo e vincolante per l’amministrazione, che deve darvi corso. Nel caso di specie la pretesa dell’Azienda trova un ostacolo nell’esistenza dello specifico giudicato di cui alla sentenza del TAR per il Lazio n. 8059/2012 e del Consiglio di Stato n. 5141/2014, che hanno accertato la legittimità degli atti di compensazione nazionale emessi nei confronti della azienda del sig. EO AS relativamente alla annata 1996/1997, restando semmai da verificare, nel futuro dell’azione amministrativa, sussistendone i presupposti (questione in ogni caso estranea al presente giudizio e da scrutinarsi secondo i principi di Corte Ue Kühne & Heitz 13 gennao 2004 in C- 453/00 e tenendo conto dell’eventualità del mancato accoglimento di vizi tempestivamente dedotti dalle parti private in tal senso cfr. anche CdS VI n. 4862 del 2023 ), la possibilità dell’amministrazione di valutare se procedere in autotutela doverosa al ricalcolo della compensazione anche a favore della azienda appellata, in presenza di rischio di una esposizione ad azione risarcitoria a seguito di un esito processuale cha ha fatto applicazione di una disciplina poi non validata dalla Corte di giustizia ; ciò in astratto anche in ossequio al principio generale di diritto interno della compensatio lucri cum damno .
14. Con il settimo motivo di ricorso si deduceva la mancata regolare notifica alla Azienda agricola AS degli atti presupposti, cioè della cartella esattoriale richiamata nella intimazione di pagamento impugnata.
14.1. La censura va respinta sul rilievo che, agli atti del giudizio (cfr. doc. 4 depositato da GE il 9/07/2024) v’è la ricevuta di una raccomandata che il 28 novembre 2008 risulta essere stata consegnata a mani “personalmente” del sig. EO AS: tale ricevuta reca il numero di riferimento n. (0113)11320080028743042000, che corrisponde al numero della cartella di pagamento indicata nella intimazione di pagamento impugnata.
15. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduceva l’illegittimità della intimazione di pagamento sul presupposto che il recupero del credito potrebbe ormai avvenire solo sulla base della iscrizione del debito nel Registro Debitori previsto agli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, allorché nella specie l’intimazione ha riattivato un ruolo GE, illegittimamente formato.
15.1. La censura è infondata, avendo la Sezione già chiarito che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso GE, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, il che tuttavia non comporta che il debito possa essere riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9772). Di conseguenza il debito rimane unico, ed i pagamenti effettuati per compensazione con i premi PAC debbono essere portati in deduzione dell’unico debito, ascrivibile all’atto di accertamento del prelievo.
16. Con il nono motivo l’Azienda agricola deduceva l’eccessività della pretesa, in quanto l’intimazione di pagamento non terrebbe conto del recupero di parte del debito mediante compensazione con premi PAC: il Collegio rileva che parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti l’avvenuta compensazione del debito relativo alla annata lattiera 1996/1997 con premi PAC. In questa condizione la censura deve essere respinta per mancanza di specificità e di prova.
17. Con il decimo motivo, infine, si deduceva la nullità della intimazione di pagamento per carenza assoluta di motivazione in ordine agli importi esposti quale residuo debito a titolo di capitale e interessi e si contesta la debenza relativa agli interessi , sia nell’ an che nel quantum.
17.1. Il Collegio osserva che l’intimazioni di pagamento reca l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale per l’anno 1996 (“debito originario”, pari a €. 38.311,79), e quanto richiesto a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel novembre 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta.
17.2. Non può essere accolta l’eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti in ragione dell’illegittimità della procedura di recupero, trattandosi di eccezione che si fonda su vizi degli atti presupposti, non ammissibili nella presente sede, per le ragioni già esposte.
17.3. Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)» (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).
17.4. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori » (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto.
17.5. Relativamente all’eccezione secondo cui l’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 si applicherebbe solo ai debiti di imposta, tra i quali non sono riconducibili i prelievi dovuti al prelievo supplementare latte, la Sezione ha già chiarito che : (i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); (ii) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); (iii) il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595).
17.6. Infine, relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero decorsi nel periodo di sospensione del ruolo presupposto, il Collegio osserva che era onere della parte allegare quantomeno dei calcoli, aventi valore di principio di prova, che dimostrassero che gli interessi indicati nelle intimazioni di pagamento impugnate erano comprendevano anche interessi calcolati relativamente al periodo di sospensione del ruolo. Anche questa eccezione va quindi respinta.
18. In conclusione l’appello va accolto limitatamente alla quota capitale: in tali limiti va anche respinto il ricorso di primo grado, con conseguente legittimità della intimazione di pagamento impugnata relativamente al debito per quota capitale dovuto per l’annata lattiera 1996/1997.
19. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02269/2024, respinge il ricorso di primo grado nei limiti indicati al paragrafo 18 della motivazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
BE IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE IO | GI RO |
IL SEGRETARIO