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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41786/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41786/2024
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9.25 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per l'avv. MONTANINO CARLO dall'avv. NICOLA Parte_1
BARBARO
Per 'avv. ROLANDI NUNZIO DOMENICO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da prima e terza memoria per la difesa dell'opponente e come da foglio di pc depositato telematicamente per la difesa del convenuto opposto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41786/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MONTANINO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PESARO, 21 65121 PESCARA presso il difensore avv. MONTANINO CARLO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLANDI NUNZIO Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO e elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 45 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ROLANDI NUNZIO DOMENICO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria ex art. 171 ter n. 1 e n. 3 c.p.c. per l'attore opponente e come da foglio di pc depositato telematicamente per il convenuto opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo 12887/2024 RG 31602/2024 di pagamento della somma di euro 147.950,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via pregiudiziale, in rito di accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pescara ovvero del pagina 2 di 5 Tribunale di Firenze, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per via della dichiarazione di nullità dello stesso;
occorrendo, nel merito, di dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace, e comunque revocare per difetto dei presupposti di legge, il provvedimento monitorio n. 12887/2024 opposto a motivo di assoluta infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti della
[...]
in ogni caso di condannare al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
della società opponente di spese e competenze di giudizio in base al principio di soccombenza.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta in considerazione della dichiarata adesione di
[...]
alla avversa domanda pregiudiziale in rito, chiedeva di accertare e dichiarare CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Firenze, quale “forum destinatae solutionis” ex art. 20 cpc, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
disponendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Firenze per la decisione sul merito, nulla disponendo sulle spese di lite che saranno decise - nel merito - dal Giudice ad quem (Tribunale di Firenze); e per completezza espositiva e difensiva, formulava le conclusioni di merito da riproporre al Giudice competente avanti il quale sarà riassunto il giudizio, chiedendo nel merito in via incidentale e/o istruttoria preliminare, previo espletamento della procedura di verificazione ex art. 216 cpc della firma (necessariamente richiesta da a seguito del Controparte_1
disconoscimento ex art. 214 cpc operato ex adverso in atto di citazione) apposta in calce alla scrittura privata di riconoscimento di debito del 30 dicembre 2017 sotto il nominativo stampato “Sig.ra
[...]
” (doc.7); verificazione tesa ad accertare che detta firma sia stata apposta con propria grafia Pt_2
dalla Sig.ra e sia quindi a lei riconducibile come provenienza , se del caso disponendo Parte_2
CTU grafologica;
in principalita' chiedendo di rigettare ogni avversa domanda di merito in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, accertato e dichiarato che è creditrice Controparte_1
verso la in forza della scrittura privata di riconoscimento di Controparte_2 debito del 30 dicembre 2017 oggetto della cessione di credito da dell'importo di Pt_3
€.147.950,00= oltre interessi dalla data di sottoscrizione di tale ricognizione di debito all'effettivo saldo, e di condannare la Società a corrispondere in favore della Pt_1 Parte_1 [...]
, l'importo capitale di €.147.950,00= oltre interessi di legge dal 30 dicembre 2017, data di CP_1
sottoscrizione della scrittura privata di ricognizione di debito, o comunque dalla data ritenuta di maturazione, all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato, da liquidarsi in favore del difensore distrattario, per anticipazione fattane.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice decide con sentenza pubblicata mediante lettura in udienza.
pagina 3 di 5 La questione pregiudiziale di rito è assorbente.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il credito in tesi originariamente vantato dalla nei confronti dell'opponente e oggetto di cessione a parte convenuta opposta (doc. 6 fasc. Pt_3
conv.).
Parte opponente ha eccepito che la cessione sarebbe avvenuta dopo che il credito era venuto a scadenza e pertanto essa non incide sul criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. e non determina uno spostamento in favore del domicilio del cessionario, di talché, avendo la sede a Firenze, luogo Pt_3 in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto eseguirsi, foro competente a conoscere del ricorso monitorio doveva essere il Tribunale di Firenze con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta opposta ha espressamente aderito all'eccezione di controparte di incompetenza territoriale individuando quale Tribunale territorialmente competente a pronunziare circa il merito della controversia il Tribunale di Firenze quale forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., nella cui circoscrizione aveva sede la creditrice cedente, sia all'epoca della formalizzazione Parte_3 dell'asserito riconoscimento di debito del 30 dicembre 2017 oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente (doc. 7 fasc. conv.) sia alla data della scadenza dell'impegno della Parte_1
al pagamento del debito medesimo (31 dicembre 2020), come da visura camerale storica
[...]
della (doc. 13 fasc. conv.) Parte_3
Qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attore opponente non trova applicazione l'art. 38 co. 2 c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
Quanto alle spese processuali, il più risalente orientamento di legittimità secondo cui “L'adesione all'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c. esclude ogni potere del giudice adito di decidere non solo sulla competenza – fissata in quella convenuta dalle parti - ma altresì sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”
(Cass. sent. 6106/2006) è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria pagina 4 di 5 con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.” (Cass. sentenza n. 21300/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto che revoca;
fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Firenze;
rimette al giudice competente la decisione in ordine alle spese di lite della presente fase.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41786/2024
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9.25 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per l'avv. MONTANINO CARLO dall'avv. NICOLA Parte_1
BARBARO
Per 'avv. ROLANDI NUNZIO DOMENICO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da prima e terza memoria per la difesa dell'opponente e come da foglio di pc depositato telematicamente per la difesa del convenuto opposto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41786/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MONTANINO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PESARO, 21 65121 PESCARA presso il difensore avv. MONTANINO CARLO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLANDI NUNZIO Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO e elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 45 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ROLANDI NUNZIO DOMENICO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria ex art. 171 ter n. 1 e n. 3 c.p.c. per l'attore opponente e come da foglio di pc depositato telematicamente per il convenuto opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo 12887/2024 RG 31602/2024 di pagamento della somma di euro 147.950,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via pregiudiziale, in rito di accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pescara ovvero del pagina 2 di 5 Tribunale di Firenze, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per via della dichiarazione di nullità dello stesso;
occorrendo, nel merito, di dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace, e comunque revocare per difetto dei presupposti di legge, il provvedimento monitorio n. 12887/2024 opposto a motivo di assoluta infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti della
[...]
in ogni caso di condannare al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
della società opponente di spese e competenze di giudizio in base al principio di soccombenza.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta in considerazione della dichiarata adesione di
[...]
alla avversa domanda pregiudiziale in rito, chiedeva di accertare e dichiarare CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Firenze, quale “forum destinatae solutionis” ex art. 20 cpc, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
disponendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Firenze per la decisione sul merito, nulla disponendo sulle spese di lite che saranno decise - nel merito - dal Giudice ad quem (Tribunale di Firenze); e per completezza espositiva e difensiva, formulava le conclusioni di merito da riproporre al Giudice competente avanti il quale sarà riassunto il giudizio, chiedendo nel merito in via incidentale e/o istruttoria preliminare, previo espletamento della procedura di verificazione ex art. 216 cpc della firma (necessariamente richiesta da a seguito del Controparte_1
disconoscimento ex art. 214 cpc operato ex adverso in atto di citazione) apposta in calce alla scrittura privata di riconoscimento di debito del 30 dicembre 2017 sotto il nominativo stampato “Sig.ra
[...]
” (doc.7); verificazione tesa ad accertare che detta firma sia stata apposta con propria grafia Pt_2
dalla Sig.ra e sia quindi a lei riconducibile come provenienza , se del caso disponendo Parte_2
CTU grafologica;
in principalita' chiedendo di rigettare ogni avversa domanda di merito in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, accertato e dichiarato che è creditrice Controparte_1
verso la in forza della scrittura privata di riconoscimento di Controparte_2 debito del 30 dicembre 2017 oggetto della cessione di credito da dell'importo di Pt_3
€.147.950,00= oltre interessi dalla data di sottoscrizione di tale ricognizione di debito all'effettivo saldo, e di condannare la Società a corrispondere in favore della Pt_1 Parte_1 [...]
, l'importo capitale di €.147.950,00= oltre interessi di legge dal 30 dicembre 2017, data di CP_1
sottoscrizione della scrittura privata di ricognizione di debito, o comunque dalla data ritenuta di maturazione, all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato, da liquidarsi in favore del difensore distrattario, per anticipazione fattane.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice decide con sentenza pubblicata mediante lettura in udienza.
pagina 3 di 5 La questione pregiudiziale di rito è assorbente.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il credito in tesi originariamente vantato dalla nei confronti dell'opponente e oggetto di cessione a parte convenuta opposta (doc. 6 fasc. Pt_3
conv.).
Parte opponente ha eccepito che la cessione sarebbe avvenuta dopo che il credito era venuto a scadenza e pertanto essa non incide sul criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. e non determina uno spostamento in favore del domicilio del cessionario, di talché, avendo la sede a Firenze, luogo Pt_3 in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto eseguirsi, foro competente a conoscere del ricorso monitorio doveva essere il Tribunale di Firenze con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta opposta ha espressamente aderito all'eccezione di controparte di incompetenza territoriale individuando quale Tribunale territorialmente competente a pronunziare circa il merito della controversia il Tribunale di Firenze quale forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., nella cui circoscrizione aveva sede la creditrice cedente, sia all'epoca della formalizzazione Parte_3 dell'asserito riconoscimento di debito del 30 dicembre 2017 oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente (doc. 7 fasc. conv.) sia alla data della scadenza dell'impegno della Parte_1
al pagamento del debito medesimo (31 dicembre 2020), come da visura camerale storica
[...]
della (doc. 13 fasc. conv.) Parte_3
Qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attore opponente non trova applicazione l'art. 38 co. 2 c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
Quanto alle spese processuali, il più risalente orientamento di legittimità secondo cui “L'adesione all'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c. esclude ogni potere del giudice adito di decidere non solo sulla competenza – fissata in quella convenuta dalle parti - ma altresì sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”
(Cass. sent. 6106/2006) è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria pagina 4 di 5 con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.” (Cass. sentenza n. 21300/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto che revoca;
fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Firenze;
rimette al giudice competente la decisione in ordine alle spese di lite della presente fase.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
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