Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1711/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA LUCERI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
(cf: ), non costituito;
CP_2 C.F._2
cf: , quale mandataria di , non costituita;
CP_3 P.IVA_2 Parte_2
INTIMATI
*
Oggi 12/03/2025, alle ore 12,27, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' Controparte_4 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi:
Per parte appellante, l'Avv. Ettore Puppo in sostituzione dell'Avv. Luceri.
Per parte appellata , l'Avv. Andrea Agnesi in sostituzione dell'Avv. CP_1
Squarcini.
pagina 1 di 14
Per parte appellata nessuno compare. CP_3
In via preliminare, nulla opponendo le parti presenti, viene dichiarata la contumacia di e di CP_2 CP_3
L'Avv. Puppo discute la causa illustrando soprattutto le ragioni dell'inesistenza della notificazione e la nullità degli atti successivi e per il resto riportandosi a tutti gli atti e richiamando Cass. sez. Lavoro n. 26476/2017 mentre la controparte si riporta ai propri scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1711/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA LUCERI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
pagina 2 di 14 (cf: ), contumace;
CP_2 C.F._2
cf: , quale mandataria di , contumace;
CP_3 P.IVA_2 Parte_2
INTIMATI
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno il 17.6.2024 nel processo n. 1808/2019 rg.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per l'esistenza di pregiudizio grave e irreparabile, in quanto risulta già versato il saldo del prezzo di aggiudicazione e conseguentemente l'appellante, a brevissimo termine, dovrà lasciare l'appartamento che costituisce la sua abitazione, in via principale, in riforma della impugnata ordinanza, dichiarare l'estinzione del processo di divisione con ogni conseguente provvedimento;
in subordine, ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c. dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divisione e di tutti gli atti successivi, rimettendo la causa al primo giudice;
in ulteriore subordine, dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 190 e 279 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata : CP_1
CONCLUDE
Affinché l'Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze respinga l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente Parte_1 narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 14 *
1. impugna l'ordinanza del Tribunale di Livorno emessa il Parte_1
17.6.2024 nel processo n. 1808/2019 rg, del seguente tenore:
Ritenuto che l'eccezione di estinzione del giudizio deve essere disattesa, considerato che il giudizio di divisione risulta introdotto dal creditore procedente secondo le disposizioni della ordinanza emessa dal GE in sede esecutiva, non risultando la notifica alla esecutata inesistente;
Parte_1
ritenuto altresì, quanto alla dedotta nullità della notifica dell'atto introduttivo alla predetta esecutata, che la stessa, anche laddove sussistente, appare sanata dalla costituzione della parte esecutata e che in ogni caso, la eventuale nullità non ha effetto nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art.2929 c.c.(v.sul punto Cass.n.39243/21 e Cass.S.U.
n.21110/12);
INVITA
Il delegato a procedere alle operazioni a lui delegate, confermando la validità della disposta aggiudicazione del bene pignorato.
Il giudizio n. 1808/2019 rg è il giudizio di divisione endoesecutiva disposto, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., nell'ambito del processo esecutivo n. 342/12 rges, promosso dal a Livorno nei confronti della stessa (condomina Controparte_1 Parte_1 morosa), nel quale è stata posta in vendita la quota pari a un mezzo della piena proprietà del bene immobile di a Livorno;
immobile comprato, in comunione legale, Controparte_1 dalla e da , allora coniuge della appellante, con atto del 7.4.2000. Parte_1 CP_2
1.1 La appellante ha svolto i seguenti motivi.
1.1.a “Violazione degli artt. 190 e 279 comma 2 n. 4 in riferimento al n.
2. c.p.c.”
Sotto questo titolo, la sostiene che l'ordinanza impugnata abbia contenuto Parte_1 di sentenza, come tale appellabile, dal momento che ha deciso sulla eccezione, sollevata dalla nel costituirsi, di nullità della notificazione introduttiva eseguita nei suoi Parte_1 confronti.
In particolare, l'ordinanza ex art. 600 c.p.c. del 7.3.2019, con la quale era stata disposta, nell'ambito del processo esecutivo n. 342/2012 rges, la divisione dell'immobile, stabiliva, per quanto interessi: “a tale scopo, sia necessario: notificare la presente ordinanza (che ha un contenuto in tutto equiparabile a quello di una domanda giudiziale ed è perciò idoneo ad pagina 4 di 14 essere trascritto ai sensi degli articoli 1113 e 2646 c.c.), ai fini dell'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102 c.p.c., a tutti i comproprietari (…)”.
L'ordinanza era stata notificata alla (non costituita nel processo esecutivo, Parte_1 né presente all'udienza del 7.3.2019, a esito della quale l'ordinanza fu emessa) ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non si era compiuta, essendo stata restituita perché “destinatario sconosciuto”.
Quando la aveva avuto notizia del giudizio (avendo appreso Parte_1 dell'aggiudicazione provvisoria dell'immobile di sua proprietà pro quota, per l'importo di €
44.300,00), si era costituita e aveva sollevato l'eccezione di estinzione del processo di divisione, poi respinta dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza impugnata.
Tale ordinanza reiettiva della eccezione di estinzione era, dunque, da considerarsi al pari d'una sentenza, perché, pur avendo forma di ordinanza, essa aveva sostanza di sentenza, dal momento che, ai sensi degli artt. 190 e 279 co. 2^ n. 4), si trattava di decisione pregiudiziale sulla quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza (e previa concessione dei termini per il deposito degli scritti finali).
1.1.b “Mancata dichiarazione di estinzione del giudizio e violazione dell'art. 102 comm.
3 c.p.c e dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.”
Entrando nel merito, la appellante sostiene che l'ordinanza è sbagliata, perché aveva rigettato l'eccezione di estinzione, che trovava fondamento nella mancata integrazione del contraddittorio necessario, posto che la era, per l'appunto, una comproprietaria Parte_1 dell'immobile da dividere.
1.1.c “Violazione dell'art. 140 c.p.c.“
con questo mezzo, denuncia il mancato perfezionamento della Controparte_5 notificazione che era stata tentata nei suoi confronti.
Infatti, l'agente postale non aveva potuto recapitare la C.A.D., restituendo il plico attestando che il destinatario era sconosciuto.
1.1.d “Violazione dell'art. 2929 c.c.”
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2929 c.c., la cui applicazione – si nota - non si estende a casi di gravità assoluta di mancato rispetto del contraddittorio.
Su tali premesse, (di seguito anche appellante) ha Parte_1
pagina 5 di 14 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il Controparte_1
[... (di seguito anche appellato) e ha intimato anche e di CP_2 CP_3 seguito anche intimati), rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
1.2 L'appellante ha sollecitato la decisione immediata sulla istanza inibitoria e la Corte, convocata apposita udienza, nell'opposizione del ha, con ordinanza del CP_1
23.10.2024, respinto la richiesta, fissando udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.-
1.3 Il si è costituito anche nel merito in data Controparte_1
20.2.2025, chiedendo la conferma dell'ordinanza.
Ha ribadito quanto già aveva accennato in sede di sospensiva, ossia che non sussistevano i vizi dedotti;
non senza rimarcare la condotta dilatoria e strumentale della la Parte_1 quale, condomina, in dieci anni aveva accumulato debiti verso il Condominio di circa 6mila euro.
Co
e on si sono costituiti, pur se ritualmente CP_2 CP_3 citati, e sono stati oggi dichiarati contumaci.
1.5 La causa viene oggi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
***
2. L'appello è ammissibile, ma, nel complesso, va respinto.
2.1 Il primo motivo, che attiene in sostanza alla ammissibilità dell'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Livorno, è fondato, nei termini che seguono.
Infatti, «Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto, l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello,
pagina 6 di 14 senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 29.2.2024 n.
5386 rv 670382-01).
In motivazione, la S.C. spiega:
Il giudizio di divisione endoesecutiva, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, si distingue in due fasi: una dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento;
l'altra esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.
Secondo la dottrina maggioritaria, la prima delle due fasi è la sola necessaria, nel senso che l'accertamento positivo del diritto in comunione e dell'inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento è prodotto, alternativamente, dall'ordinanza che ai sensi dell'art. 785 c.p.c. dispone la divisione o dalla sentenza che, emessa in base all'ultimo inciso della medesima norma, statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ciò significa che
l'ordinanza ex art. 785 c.p.c., che conclude la prima fase, pur non potendo essere ridiscussa nella fase esecutiva, non ha l'efficacia del giudicato, la quale spetta solo all'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 2951 del 2018).
Da quanto sopra discende che il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, avendo natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, e pur essendo collegato all'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, costituisce un autonomo procedimento di scioglimento della comunione, per cui non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta. Con la conseguenza che se il bene comune risulta indivisibile ed il giudice deve ricorrere alla sua vendita all'incanto, questa deve avvenire nel quadro del giudizio divisorio e non nella sede del processo esecutivo vero e proprio. L'ordinanza che la dispone non è atto del procedimento di vendita né di quello di esecuzione, ma, da un lato, fissa le modalità dell'incanto e, dall'altro, consente la prosecuzione della divisione, sicché per la prima parte può formare oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., mentre è impugnabile con l'ordinario rimedio dell'appello la pronuncia sulla divisione.
Poiché, in sostanza, la si duole della decisione del Tribunale di Livorno di Parte_1 proseguire nella divisione (mediante vendita dell'immobile), previo rigetto della sua eccezione di estinzione (a sua volta fondata sul mancato perfezionamento della notificazione a lei diretta pagina 7 di 14 e sul conseguente mancato rispetto del contraddittorio necessario), è stato corretto l'utilizzo dell'appello.
2.2 I motivi secondo e terzo, che attengono al merito della impugnazione, sono da esaminare assieme, per l'intima connessione che li lega;
essi, pur cogliendo nel segno quanto a invalidità della notificazione, sono però del tutto inidonei a determinare le conseguenze che l'appellante pretende.
Per ragioni di migliore esposizione, si segue, piuttosto che l'ordine dei motivi, l'ordine delle richieste finali dell'appellante.
2.2.a In primo luogo la chiede: Parte_1
in via principale, in riforma della impugnata ordinanza, dichiarare l'estinzione del processo di divisione con ogni conseguente provvedimento;
2.2.a.i Il presupposto da cui muove l'appellante è che il termine per integrare il contraddittorio concesso con l'ordinanza introduttiva sia perentorio e che, dunque, la sua violazione abbia determinato l'estinzione del giudizio endoesecutivo di divisione, che il
Tribunale, sbagliando, non ha pronunciato, pur dinanzi alla specifica eccezione sollevata dalla non appena le è stato possibile costituirsi. Parte_1
Se è vero che la ha nella divisione veste di litisconsorte necessaria, in Parte_1 quanto comproprietaria del bene (essendo manifestamente infondate le diverse argomentazioni del in merito al diverso ruolo di debitrice esecutata che ella ha CP_1 nel processo esecutivo), nondimeno, il termine che si assume violato non è perentorio, perché, avuto riguardo alla regola generale dell'art. 152 cpv c.p.c. (I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori), tale non lo definisce l'art. 181 co. 2^ disp. att. c.p.c., che si limita a stabilire che il giudice fissa udienza concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza.
Pare al collegio che la difesa appellante confonda il termine dell'art. 181 disp. att. c.p.c. col termine che, per il caso di pretermissione del litisconsorte necessario, deve essere dato per provvedervi (artt. 102 co. 2^ c.p.c.): ragiona come se si trattasse dello stesso Parte_1 termine, il che, manifestamente, non è.
Co
2.2.a.ii quale litisconsorte necessaria dell'autonomo, ancorché Parte_1 incidentale, giudizio di cognizione avente per oggetto la divisione endoesecutiva pagina 8 di 14 dell'immobile, non è stata pretermessa, tanto è vero che la notifica nei suoi confronti fu tentata.
È senz'altro vero che quella notifica è da considerarsi invalida, dal momento che avvenne ex art. 140 c.p.c., e che, mentre l'ufficiale giudiziario eseguì perfettamente le formalità di sua spettanza, l'agente postale, recapitando la CAD, attestò che la destinataria era sconosciuta.
Ed è dunque manifestamente fuori bersaglio la linea difensiva del secondo CP_1 il quale si dovrebbe affermare che l'agente postale s'è sbagliato, visto che l'ufficiale giudiziario aveva potuto fare una regolare notifica ex art. 140 c.p.c. e dunque aveva trovato segni della presenza della trascura l'appellato che sia la relazione dell'ufficiale giudiziario, Parte_1 sia quella dell'agente postale, fanno fede sino a querela di falso di quanto essi attestano di avere fatto e di avere percepito, così che, allo stato, si deve tener fermo che v'erano segni della quando si recò sui luoghi l'ufficiale giudiziario (3.4.2019), ma essi non c'erano Parte_1 più nella successiva data in cui ci andò l'agente postale (12.4.2019); peraltro non essendo logicamente impossibile che ella si sia resa irreperibile proprio in quel lasso di tempo (e poco importa, a questi fini, se l'abbia fatto strumentalmente).
2.2.a.iii Tuttavia, non è vero che la non abbia partecipato al giudizio di Parte_1 primo grado, visto che ella s'è costituita, pur tardivamente, davanti al Tribunale, perfezionando il contraddittorio necessario sino a quel momento non pienamente integrato, come ha, in sostanza, ritenuto il primo giudice per fondare la sua decisione, laddove ha stringatamente osservato che la nullità, anche laddove sussistente, appare sanata dalla costituzione della parte esecutata.
Nessun ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 co. 2^ c.p.c., dunque, è mai stato emesso, né, per conseguenza, può essere stato violato il relativo termine perentorio;
e tutto ciò che la poteva pretendere nel costituirsi, a sanatoria della nullità della Parte_1 notificazione, era di poter esercitare le attività che le erano state pretermesse.
Ne segue che il meccanismo estintivo invocato dall'appellante non ha ragion d'essere: mancando un ordine ex art. 102 u.c. c.p.c. e, di conseguenza, la violazione del relativo termine perentorio, l'art. 307 co. 3^ c.p.c. non è applicabile.
2.2.a.iv Non si devono confondere i due piani.
L'art. 102 c.p.c. prescrive che una sentenza pronunciata nei confronti di alcune soltanto delle parti necessarie, è data inutilmente, perché non potrà avere mai effetto.
pagina 9 di 14 E tale, senza dubbio, sarebbe il caso in cui si sciogliesse la comunione di un immobile senza che alla causa abbiano partecipato tutti i comproprietarî, che hanno veste di litisconsorti necessari per legge (art. 784 c.p.c.) e prima ancora per logica, non potendosi utilmente modificare una situazione giuridica unica (la comproprietà) se non lo si faccia in modo da poter opporre la statuizione giudiziale a tutti i soggetti di quella situazione giuridica
(i comproprietarî).
Ed è per questo che l'art. 102 co. 2^ c.p.c. qualifica come perentorio il termine che il giudice concede per l'integrazione dell'eventuale litisconsorte necessario pretermesso: perché la legge vuol dare maggior forza cogente a un ordine che serve a supplire a un difetto della parte, che ha dato vita a un processo che, se non sanato, è destinato a produrre una sentenza sterile, ossia inutiliter data.
Ma non è la pretermissione in sé del litisconsorte che può determinare l'estinzione ex art. 307 c.p.c.; ma la violazione del termine perentorio che sia stato assegnato.
Sicché, una volta che si ponga mente al fatto che l'art. 181 disp. att. c.p.c. non prevede termini perentorî; che la notificazione, ancorché nulla, fu tentata;
e che, in ogni caso, nessun ordine di integrazione fu dato, la tesi della appellante è caducata.
2.2.a.v In realtà, la situazione venutasi a creare in prime cure, antecedentemente alla costituzione della era un'altra: l'integrazione del contraddittorio non era stata Parte_1 tout court pretermessa, perché la notificazione era stata effettuata;
ma non era stata portata a termine, perché la notificazione non era andata a buon fine.
È, ai presenti fini, superfluo approfondire se la notifica debba considerarsi nulla oppure proprio inesistente (come ha con forza sostenuto l'appellante in sede di discussione), perché in nessuna delle due ipotesi potrebbe conseguire la estinzione o altro beneficio per la
Parte_1
2.2.a.v.1 Se, come pare preferibile, la notificazione è nulla, perché non ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario al corrente del processo, la conseguenza sarebbe che il
Tribunale, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione, in un termine perentorio (tale perché così lo identifica l'art. 291 co. 1^ c.p.c.).
Il Tribunale quell'ordine non lo ha dato, ma la costituzione in giudizio della ha sanato la situazione, fatto salvo il suo diritto a svolgere l'attività processuale Parte_1 che le era stata impedita (tema sul quale si tornerà).
pagina 10 di 14 2.2.a.v.2 Se si consideri inesistente la notificazione, nulla cambia, ai fini che interessano.
La conseguenza dell'inesistenza sarebbe stata la pretermissione della litisconsorte necessaria ma, in difetto di ordine ex art. 102 co. 2^ c.p.c., mai dato dal giudice, Parte_1
l'estinzione è conseguenza impossibile.
E, anche in questo caso, la costituzione della avrebbe sanato la non Parte_1 integrità del contraddittorio, fermo il diritto della condividente di espletare l'attività processuale indebitamente a lei preclusa.
2.2.a.v.3 Né potrebbe avere qui diritto di cittadinanza il principio secondo il quale una notifica che, come la presente, sia effettuata, ma non perfezionata, impone al notificante di riprendere in via autonoma il processo notificatorio, a pena di decadenza (Cass. SSUU civ.
24.7.2009 n. 17352; Cass. SSUU civ. 15.7.2016 n. 14594 e successive).
Tale principio, per l'appunto, vale solo – con riferimento alla decadenza comminata per il caso di mancata autonoma riattivazione del procedimento notificatorio – se si discuta di una attività da compiersi entro un termine perentorio (in genere un atto di impugnazione); sicché avrebbe potuto trovare applicazione se qui fosse stato in gioco il rispetto del termine per l'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice ex art. 102 co. 2^ c.p.c.; ma, poiché
l'attività da compiere è invece qui quella della notificazione dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c., ossia una attività per la quale la legge non prevede decadenze (art. 600 c.p.c.), né termini perentorî (art. 181 disp att. c.p.c.), l'omissione rimproverabile al (i.e. di non avere CP_1 riattivato il procedimento notificatorio non andato a buon fine) non avrebbe potuto avere alcuna altra conseguenza se non l'emanazione di un ordine di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio necessario entro un termine, questa volta sì, perentorio (ex art. 291 c.p.c. o ex art. 102 c.p.c.).
2.2.a.vi Si torna, in conclusione, al punto del ragionamento dal quale ci si era mossi, ossia che la tesi della parte da un presupposto sbagliato e fuorviante, quello, Parte_1 cioè, che sia stato violato un qualche termine perentorio (o si sia incorsi in una qualche decadenza).
Ciò che di viziato c'era nel giudizio di primo era che la litisconsorte necessaria non era stata validamente ed efficacemente convenuta: ma tale vizio, in assenza Parte_1 di decadenze o termini perentorî sanciti dalla legge, è stato sanato dalla tardiva costituzione della salvo il suo diritto a svolgere attività pretermessa. Parte_1
pagina 11 di 14
2.2.b In secondo luogo la chiede: Parte_1
in subordine, ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c. dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divisione e di tutti gli atti successivi, rimettendo la causa al primo giudice;
Questa richiesta è infondata per gli stessi motivi che si sono già esposti.
La sanzione processuale dell'art. 354 c.p.c. opera se e solo se il litisconsorte sia stato pretermesso, ossia, in ultima analisi, se il provvedimento che ha definito il giudizio sia stato pronunciato in sua assenza.
Per contro, l'ordinanza de qua è stata pronunciata anche nei confronti della ancorché tardivamente costituitasi. Parte_1
Nessun regresso del procedimento al grado precedente è dunque anche solo astrattamente configurabile, tenuto conto della tassatività dei casi dell'art. 354 c.p.c.-
2.2.c Infine, la chiede: Parte_1
in ulteriore subordine, dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 190 e 279
c.p.c. con ogni conseguente provvedimento.
L'appello viene al tema delle prerogative e dei diritti processuali negati alla Parte_1 per effetto del vizio di notificazione dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. e della sua conseguente tardiva costituzione.
Non v'è dubbio che la tardività della costituzione è dipesa dal vizio di notifica;
ed è dunque vero che la aveva diritto a svolgere qualsiasi attività altrimenti preclusa, Parte_1 per ripristinare la pienezza del suo diritto di difesa.
D'altra parte, incombeva sulla parte indicare se e quali attività intendeva svolgere;
e, poiché, ulteriormente, siamo al di fuori dei casi di regressione del procedimento, la avrebbe al più tardi dovuto chiedere alla Corte d'Appello (giudice di merito che, Parte_1 in caso di nullità non determinante regresso, ha l'obbligo di decidere nel merito) di svolgere qualsiasi attività assertiva o probatoria a lei impedita dall'originario vizio di notifica.
La però, non ha mai indicato l'attività che, preclusale dal vizio consumato Parte_1 in suo danno, voleva svolgere. pagina 12 di 14 Solo nelle note scritte depositate il 15.10.2024 in vista dell'udienza per l'inibitoria, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la ha alluso alla possibilità di Parte_1 chiedere la conversione del pignoramento: «[…] Non è stato garantito il contraddittorio, tutelato anche dall'art.111 della Costituzione e si è impedito all'esponente di esercitare facoltà processuali quali ad esempio quella di presentare l'istanza di conversione del pignoramento.
[…]» (ivi, pag. 3, sottolineatura della parte).
Tuttavia, a tacere che si tratta non di un mero argomento difensivo, ma di un vero e proprio elemento di critica dell'ordinanza, che, dunque, avrebbe dovuto essere esposto prima dello scadere del termine per impugnare, sta di fatto che non è stata espressa alcuna reale volontà di chiedere la conversione del pignoramento (prospettazione, fra l'altro, abbastanza stridente sul piano logico, tenuto conto della pluriennale morosità della appellante); e, anzi, risulta a fortiori evidente la mancata indicazione di specifiche attività, assertive o probatorie, che voleva sottoporre al giudice e che non ha potuto svolgere. Parte_1
In altre parole, se anche la Corte volesse dare seguito alla critica della parte, non potrebbe però che rilevare, una volta che si è esclusa l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., che non esiste alcuna domanda, eccezione, istanza istruttoria o d'altro genere che la Parte_1 abbia, in concreto, proposto al giudice di merito e che questi abbia la possibilità di esaminare.
2.3 I quarto motivo resta assorbito.
Il Tribunale ha motivato, in via gradata, richiamando l'art. 2929 c.c.: «[…] in ogni caso, la eventuale nullità non ha effetto nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art.2929
c.c.(v.sul punto Cass.n.39243/21 e Cass.S.U. n.21110/12); […]».
Se ne duole la «[…] L'operatività dell'art.2929 c.c. non si estende a casi di Parte_1 gravità assoluta di mancato rispetto del contraddittorio […]» (appello, pag. 6, con indicazione di precedenti di legittimità).
Poiché l'argomento è stato usato dal Tribunale in via gradata;
e poiché, comunque, il rigetto dei precedenti motivi è di per sé solo sufficiente a convalidare la decisione di prime cure, il presente mezzo è da considerarsi assorbito.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza.
pagina 13 di 14 Esse, in difetto di nota spese, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari a quello dichiarato (scaglione sino a
52mila euro).
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 (inibitoria) ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
nonché di e di Controparte_1 CP_2 CP_3 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno il 17.6.2024 nel processo n. 1808/2019 rg.;
2. condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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