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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2689/2023 R.G. promossa da: nella persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Razzaboni ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Chiavari, Via Rivarola 55, in forza di delega in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1 Parte_3 Pt_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Biagioni ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio in Serravalle Scrivia, Via Donizetti n. 9, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, rilasciata su foglio separato;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza in data 04.12.24 ed in atto di citazione in opposizione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, sezione civile, contrariis reiectis, per tutte le causali e i titoli di cui alla narrativa ed in accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 886/2023 emesso nel procedimento n. R.G.
2127/2023 in quanto portante condanna la pagamento di somme non dovute. Con vittoria di spese e compensi di causa”
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 04.12.2024 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
- in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora, in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, pronunciare ordinanza ex art. 186- bis c.p.c. con riferimento alle somme ex adverso non contestate per Euro 59.157,50, corrispondente al 50% delle somme dovute all'esponente in forza dell'inizio dei lavori;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto confermare, anche in punto spese, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, se ritenuto, la cessazione della materia del contendere;
- sempre in via principale, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per i motivi di cui in narrativa, stante
l'espresso riconoscimento del 50% del credito azionato e non offerto in pagamento neanche banco iudicis, avendo di contro introdotto il presente procedimento opponendo circostanze facilmente ottenibili in via stragiudiziale;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
Vinte le spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Clausola concessa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr 1.1. Su ricorso depositato dalla . (di seguito, per brevità, anche Parte_3 semplicemente A”), il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 886/2023, datato CP_1
10.08.2023, ingiungeva alla (in seguito Parte_1
”) di pagare alla ricorrente la somma di Euro 118.315,00, oltre interessi di cui al D.lgs. Pt_1
231/2002 dalle date di scadenza indicate nelle singole fatture fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo di essere attiva nel settore idraulico, elettrico ed edilizio, e di essere stata contattata dalla per la Pt_1
realizzazione di alcune opere, a fronte delle quali aveva emesso le seguenti fatture rimate tuttavia insolute: a) la n. 15 del 31.01.2023 per Euro 4.700,00, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di una caldaia a condensazione nonché la realizzazione della linea gas presso il cantiere della in Menconico (PV); b) la n. 101 del 30.03.2023 per Euro 38.580,00, relativa alla Pt_1 fornitura ed al montaggio di un impianto fotovoltaico completo oltre ad uno ibrido e ad un addolcitore presso il cantiere della in Cecima (PV); c) la n. 103 del 30.03.2023 per Euro 40.625,00, Pt_1
avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di moduli tensione, oltre ad un impianto ibrido, valvole termostatiche ed un bollitore presso il cantiere della società ingiunta a Cecima (PV); d) la n. 106 del
30.03.2023 per Euro 32.430,00, con riferimento alla fornitura e montaggio di un impianto fotovoltaico completo, una caldaia a condensazione, una termoregolazione, una linea gas, dieci valvole termostatiche, un addolcitore ed un bollitore presso il cantiere della in Lungavilla Pt_1
(PV); e) la n. 151 del 17.05.2023, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un addolcitore presso il cantiere dell'ingiunta in Cecima (PV).
1.2. Con atto di citazione datato 10.10.2023, la conveniva in giudizio la ricorrente, Pt_1
proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nello specifico, parte opponente evidenziava come secondo quanto previsto dai preventivi rilasciati
Contr dalla . il saldo delle lavorazioni avrebbe dovuto essere corrisposto alla Parte_3
“fine dei lavori”, necessariamente da intendersi, alla luce della natura degli impianti installati, con la consegna delle “dichiarazioni di conformità” ex art. 9 del D.M. n. 37 del 22/01/2008; deduceva quindi Contr che, non avendo la . ancora provveduto al rilascio dei predetti certificati, i Parte_3
corrispettivi azionati non potessero ritenersi esigibili. Contr 1.3. Con comparsa di costituzione e risposta datata 05.12.2023, si costituiva in giudizio la .
[...]
contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, Parte_3
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
In particolare, l'opposta evidenziava come controparte avesse opposto il decreto ingiuntivo in maniera del tutto temeraria, senza nulla eccepire in merito alla correttezza e bontà delle prestazioni
Contr rese dalla . e lamentando soltanto la mancata consegna dei certificati di Parte_3
fine lavori, tuttavia mai doverosamente richiesti in via stragiudiziale;
rilevava inoltre come dai singoli preventivi sottesi alle lavorazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio, il 50% dei corrispettivi pattuiti avrebbe dovuto essere pagato all'inizio delle lavorazioni commissionate, con la conseguenza che il credito azionato con il monitorio dovesse ritenersi esigibile quantomeno per la minor somma di Euro 59.157,50, corrispondente al 50% delle somme dovute in forza dell'inizio dei lavori, in relazione alla quale chiedeva l'emissione di Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; deduceva, infine, di aver provveduto al rilascio delle certificazioni di conformità con PEC del 24.11.202, circostanza che rendeva evidente come la dovesse comunque ritenersi tenuta a saldare anche il restante Pt_1
50% delle somme fatturate ed azionate con il monitorio, con venir meno della materia del contendere. 1.4. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.04.2024, il Giudice, considerato l'unico motivo dedotto in opposizione, il mancato riscontro del sollecito effettuato dall'opponente in relazione al pagamento delle some oggetto della presente controversia nonché il rilascio dei predetti certificati di conformità avvenuto solamente in seguito all'instaurazione del presente giudizio di opposizione, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “la parte attrice opponente rinuncia agli atti del presente giudizio, a spese del giudizio di opposizione interamente compensate fra le parti”.
1.5. Seguivano alcuni rinvii richiesti dalle parti, pendenti trattative e all'udienza del 16.07.2024
l'opponente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto, manifestando contestualmente la momentanea impossibilità per la Pt_1
di procedere al saldo degli importi rimanenti. La convenuta opposta confermava l'incasso della sopracitata somma e insisteva quindi nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e in subordine nella pronuncia di Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. limitatamente alle somme non contestate, pari al 50% del corrispettivo dovuto da versarsi ad inizio lavori.
1.6. Con Ordinanza datata 04.09.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e fissava udienza per la discussione orale e rimessione della causa in decisione.
1.7. All'udienza del 04.12.2024, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
2.2. Preliminarmente, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà la veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite del
30.10.2001, n. 13533, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche provato l'entità del credito stesso, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo ovvero impeditivo di tale diritto.
2.3. Invero, come si è detto, parte convenuta opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, ha allegato di essere stata contattata dall'opponente per procedere all'installazione di impianti fotovoltaici e di riscaldamento presso alcuni cantieri della Parte_1
[...]
Al riguardo, ha prodotto in giudizio i preventivi, tutti debitamente sottoscritti per accettazione da nonché le fatture relative agli interventi Parte_1 Parte_1
specificatamente eseguiti, per complessivi Euro 118.315,00, e precisamente:
a) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Menconico, Frazione Giarola 21, di Pt_1
n. 1 caldaia a condensazione ST 24 KW (o similare di altra marca o modello), scarico condensa,
n. 8 valvole termostatiche, n. 1 linea gas, condotto fumi ed accessori per il montaggio, incluso il lavaggio dell'impianto e lo smaltimento della vecchia caldaia presso discarica autorizzata (cfr. doc. nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio); b) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Pt_1
Cecima, Via Maggiorina 2 di impianto fotovoltaico con potenza 6 KW, accumulo da 9 KW, completo di pannelli, staffe, cablaggi, collegamenti elettrici, inverter ed accessori per il montaggio, incluso il progetto elettrico, le pratiche per la , Terna, GSE Spa nonché il collaudo e la messa in Controparte_2
funzione, oltre alla fornitura ed al montaggio di n. 1 addolcitore e di n. 1 impianto ibrido marca CP_3
modello 24/8 (o similare di altra marca e modello), completo di carotaggi, staffaggi, collegamenti elettrici, collegamenti idraulici, volano termico ed accessori per il montaggio (cfr. docc. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio);
c) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Cecima, Via Ca' d'Anna 2/B di Pt_1
moduli tensione, inverter monofase da 4,5 KW, sistema di accumulo da 9 KW incluso il progetto elettrico, le pratiche per la , Terna, GSE Spa, oltre alla fornitura e montaggio di n. 1 Controparte_2
impianto ibrido marca modello 24/8 (o similare di altra marca e modello), completo di CP_3
carotaggi, staffaggi, collegamenti elettrici ed idraulici, volano termico ed accessori per il montaggio, ed infine alla fornitura ed al montaggio di n. 15 valvole termostatiche e di n. 1 bollitore pdc da 200 L marca o similare di altra marca e modello) (cfr. docc. nn. 7 e 8 del fascicolo monitorio); CP_4 d) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Lungavilla, Via Roma 42 di un Pt_1
impianto fotovoltaico con potenza 6 KW, accumulo da 9 KW, completo di pannelli, staffe, cablaggi, collegamenti elettrici, inverter ed accessori per il montaggio, incluso il progetto elettrico, le pratiche per la , Terna, GSE Spa, collaudo dell'impianto e messa in funzione, oltre alla Controparte_2
fornitura ed al montaggio di n. 1 caldaia a condensazione marca da 25 KW (o similare di altra CP_5
marca e modello) completa di defangatore e dispositivo anticalcare, passivatore di condensa, scarico della condensa, n. 1 termoregolazione evoluta, condotto per fumi ed accessori per il montaggio, n. 1 linea gas con incluso il lavaggio dell'impianto e lo smaltimento della vecchia caldaia presso discarica autorizzata, in aggiunta al rifacimento della linea gas esterna in tubo di rame con diametro 22 ed alla fornitura ed installazione di n. 10 valvole termostatiche, n. 1 addolcitore e n. 1 bollitore pdc da 200 L marca o similare di altra marca e modello) (cfr. docc. nn. 9 e 10 fascicolo monitorio); CP_4
e) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Cecima, Via Ca' d'Anna 2/D di n. 1 Pt_1
addolcitore (cfr. doc. nn. 11 e 12 fascicolo monitorio).
Le lavorazioni sopra elencate non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente, che nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo si è unicamente limitata ad eccepire la non esigibilità dei corrispettivi pattuiti, per la dedotta mancanza dei certificati di fine lavori di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
Sennonché, l'eccezione si è rivelata infondata, e non in grado di paralizzare il diritto di credito Contr azionato dalla . Parte_3
Occorre anzitutto rilevare che nel corso del giudizio, e precisamente il 22.11.2023, ossia pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione (10.10.2023), la convenuta opposta ha inviato alla controparte tutte le dichiarazioni di conformità delle lavorazioni svolte (cfr. doc. n. 24 di parte opposta).
Essendo dunque venuta meno la materia del contendere tra le parti, il contenzioso è di fatto rimasto in piedi per le spese di lite, con la convenuta opposta che ha continuato ad insistere sul fatto che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento integrale dei corrispettivi indicati nei preventivi non fosse dovuto, non essendosi giunti alla “fine dei lavori”, necessariamente da individuarsi, a suo dire, nella consegna delle “dichiarazioni di conformità” ex art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
Correttamente la convenuta opposta ha replicato a tale eccezione evidenziando come i preventivi sottesi alle lavorazioni oggetto delle fatture azionate con il monitorio prevedessero espressamente, come termini di pagamento, il 50% dei corrispettivi ad “inizio lavori”, e il restante il 50% a “fine lavori”. Quantomeno il 50% degli importi azionati con il monitorio era quindi già assolutamente esigibile al momento del deposito del decreto ingiuntivo.
Inoltre, si deve concordare con l'interpretazione fornita dalla parte convenuta opposta, secondo cui la dicitura “fine lavori” non possa intendersi in senso tecnico-formalistico, come rilascio dei certificati dovuti per legge, ma debba invece essere intesa - per la sua scarna formulazione, l'oggetto delle prestazioni concordate e la sua funzione limitata allo scandire i termini per il pagamento delle somme pattuite - secondo l'accezione comune di “termine dei lavori materiali di posa ed installazione” degli impianti oggetto delle prestazioni rese.
A tale interpretazione concorre peraltro la stessa formulazione dell'art. 7, comma I, del D.M. 37/2008, laddove prescrive che le dichiarazioni di conformità vengono rilasciate dall'impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legislazione vigente, “al termine dei lavori” (cfr. art. 7, comma I, D.M. 37/2008). Contr Deve quindi concordarsi con la . circa il fatto che il proprio credito fosse Parte_3
già interamente esigibile al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Peraltro, e ad abundantiam, non risulta che prima dell'instaurazione del presente giudizio
[...]
abbia mai sollevato nei confronti della controparte la questione Parte_1 relativa all'interpretazione della dicitura “fine lavori”, neppure in seguito al sollecito di pagamento stragiudiziale ricevuto il 10.07.2023 e rimasto, tuttavia, del tutto privo di riscontro (cfr. doc. n. 13 del fascicolo monitorio).
Circostanza, questa, che rende piuttosto evidente il carattere meramente dilatorio della presente opposizione, svolta e coltivata da nella piena Parte_1
Contr consapevolezza della debenza ed esigibilità del credito azionato da . Parte_3
2.5. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
***
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori minimi liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” attesa la non complessità delle questioni trattate: Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.142,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.2. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., per condannare la parte attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della convenuta opposta.
Si osserva, infatti, che con la predetta disposizione normativa il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. abuso del processo, che ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a “finalità devianti rispetto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per il quale l'art. 24 comma 1 Cost. garantisce il ricorso al giudice” (cfr. Cass. n. 27623 del 21.11.2017).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr. Cass. civile, S.U., 20.04.2018, n. 9912).
Nel caso di specie, come si è detto, vi sono elementi per ritenere che la parte attrice abbia insistito nell'opposizione quantomeno con colpa grave, abusando dello strumento processuale ai danni delle controparti e dello stesso sistema giustizia. deve dunque essere condannata ai sensi dell'art. 96 Parte_1
Contr comma III c.p.c. al pagamento in favore della . della somma Parte_3
equitativamente determinata di Euro 500,00 nonché al versamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore importo di Euro 500,00.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2689/2023 R.G., promossa dalla Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (parte
[...] Parte_2
Contr attrice opponente) contro la . nella persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore Sig. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: Parte_4
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 886/2023, datato 10.08.2023 e depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente
[...]
giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., a versare a parte convenuta opposta la somma di Euro
[...]
500,00;
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 96, comma IV c.p.c., a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro
[...]
500,00.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, in data 18.02.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2689/2023 R.G. promossa da: nella persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Razzaboni ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Chiavari, Via Rivarola 55, in forza di delega in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1 Parte_3 Pt_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Biagioni ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio in Serravalle Scrivia, Via Donizetti n. 9, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, rilasciata su foglio separato;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza in data 04.12.24 ed in atto di citazione in opposizione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, sezione civile, contrariis reiectis, per tutte le causali e i titoli di cui alla narrativa ed in accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 886/2023 emesso nel procedimento n. R.G.
2127/2023 in quanto portante condanna la pagamento di somme non dovute. Con vittoria di spese e compensi di causa”
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 04.12.2024 ed in comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
- in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora, in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, pronunciare ordinanza ex art. 186- bis c.p.c. con riferimento alle somme ex adverso non contestate per Euro 59.157,50, corrispondente al 50% delle somme dovute all'esponente in forza dell'inizio dei lavori;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto confermare, anche in punto spese, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, se ritenuto, la cessazione della materia del contendere;
- sempre in via principale, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per i motivi di cui in narrativa, stante
l'espresso riconoscimento del 50% del credito azionato e non offerto in pagamento neanche banco iudicis, avendo di contro introdotto il presente procedimento opponendo circostanze facilmente ottenibili in via stragiudiziale;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
Vinte le spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Clausola concessa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr 1.1. Su ricorso depositato dalla . (di seguito, per brevità, anche Parte_3 semplicemente A”), il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 886/2023, datato CP_1
10.08.2023, ingiungeva alla (in seguito Parte_1
”) di pagare alla ricorrente la somma di Euro 118.315,00, oltre interessi di cui al D.lgs. Pt_1
231/2002 dalle date di scadenza indicate nelle singole fatture fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo di essere attiva nel settore idraulico, elettrico ed edilizio, e di essere stata contattata dalla per la Pt_1
realizzazione di alcune opere, a fronte delle quali aveva emesso le seguenti fatture rimate tuttavia insolute: a) la n. 15 del 31.01.2023 per Euro 4.700,00, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di una caldaia a condensazione nonché la realizzazione della linea gas presso il cantiere della in Menconico (PV); b) la n. 101 del 30.03.2023 per Euro 38.580,00, relativa alla Pt_1 fornitura ed al montaggio di un impianto fotovoltaico completo oltre ad uno ibrido e ad un addolcitore presso il cantiere della in Cecima (PV); c) la n. 103 del 30.03.2023 per Euro 40.625,00, Pt_1
avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di moduli tensione, oltre ad un impianto ibrido, valvole termostatiche ed un bollitore presso il cantiere della società ingiunta a Cecima (PV); d) la n. 106 del
30.03.2023 per Euro 32.430,00, con riferimento alla fornitura e montaggio di un impianto fotovoltaico completo, una caldaia a condensazione, una termoregolazione, una linea gas, dieci valvole termostatiche, un addolcitore ed un bollitore presso il cantiere della in Lungavilla Pt_1
(PV); e) la n. 151 del 17.05.2023, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un addolcitore presso il cantiere dell'ingiunta in Cecima (PV).
1.2. Con atto di citazione datato 10.10.2023, la conveniva in giudizio la ricorrente, Pt_1
proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nello specifico, parte opponente evidenziava come secondo quanto previsto dai preventivi rilasciati
Contr dalla . il saldo delle lavorazioni avrebbe dovuto essere corrisposto alla Parte_3
“fine dei lavori”, necessariamente da intendersi, alla luce della natura degli impianti installati, con la consegna delle “dichiarazioni di conformità” ex art. 9 del D.M. n. 37 del 22/01/2008; deduceva quindi Contr che, non avendo la . ancora provveduto al rilascio dei predetti certificati, i Parte_3
corrispettivi azionati non potessero ritenersi esigibili. Contr 1.3. Con comparsa di costituzione e risposta datata 05.12.2023, si costituiva in giudizio la .
[...]
contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, Parte_3
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
In particolare, l'opposta evidenziava come controparte avesse opposto il decreto ingiuntivo in maniera del tutto temeraria, senza nulla eccepire in merito alla correttezza e bontà delle prestazioni
Contr rese dalla . e lamentando soltanto la mancata consegna dei certificati di Parte_3
fine lavori, tuttavia mai doverosamente richiesti in via stragiudiziale;
rilevava inoltre come dai singoli preventivi sottesi alle lavorazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio, il 50% dei corrispettivi pattuiti avrebbe dovuto essere pagato all'inizio delle lavorazioni commissionate, con la conseguenza che il credito azionato con il monitorio dovesse ritenersi esigibile quantomeno per la minor somma di Euro 59.157,50, corrispondente al 50% delle somme dovute in forza dell'inizio dei lavori, in relazione alla quale chiedeva l'emissione di Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; deduceva, infine, di aver provveduto al rilascio delle certificazioni di conformità con PEC del 24.11.202, circostanza che rendeva evidente come la dovesse comunque ritenersi tenuta a saldare anche il restante Pt_1
50% delle somme fatturate ed azionate con il monitorio, con venir meno della materia del contendere. 1.4. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.04.2024, il Giudice, considerato l'unico motivo dedotto in opposizione, il mancato riscontro del sollecito effettuato dall'opponente in relazione al pagamento delle some oggetto della presente controversia nonché il rilascio dei predetti certificati di conformità avvenuto solamente in seguito all'instaurazione del presente giudizio di opposizione, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “la parte attrice opponente rinuncia agli atti del presente giudizio, a spese del giudizio di opposizione interamente compensate fra le parti”.
1.5. Seguivano alcuni rinvii richiesti dalle parti, pendenti trattative e all'udienza del 16.07.2024
l'opponente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto, manifestando contestualmente la momentanea impossibilità per la Pt_1
di procedere al saldo degli importi rimanenti. La convenuta opposta confermava l'incasso della sopracitata somma e insisteva quindi nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e in subordine nella pronuncia di Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. limitatamente alle somme non contestate, pari al 50% del corrispettivo dovuto da versarsi ad inizio lavori.
1.6. Con Ordinanza datata 04.09.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e fissava udienza per la discussione orale e rimessione della causa in decisione.
1.7. All'udienza del 04.12.2024, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
2.2. Preliminarmente, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà la veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite del
30.10.2001, n. 13533, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche provato l'entità del credito stesso, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo ovvero impeditivo di tale diritto.
2.3. Invero, come si è detto, parte convenuta opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, ha allegato di essere stata contattata dall'opponente per procedere all'installazione di impianti fotovoltaici e di riscaldamento presso alcuni cantieri della Parte_1
[...]
Al riguardo, ha prodotto in giudizio i preventivi, tutti debitamente sottoscritti per accettazione da nonché le fatture relative agli interventi Parte_1 Parte_1
specificatamente eseguiti, per complessivi Euro 118.315,00, e precisamente:
a) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Menconico, Frazione Giarola 21, di Pt_1
n. 1 caldaia a condensazione ST 24 KW (o similare di altra marca o modello), scarico condensa,
n. 8 valvole termostatiche, n. 1 linea gas, condotto fumi ed accessori per il montaggio, incluso il lavaggio dell'impianto e lo smaltimento della vecchia caldaia presso discarica autorizzata (cfr. doc. nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio); b) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Pt_1
Cecima, Via Maggiorina 2 di impianto fotovoltaico con potenza 6 KW, accumulo da 9 KW, completo di pannelli, staffe, cablaggi, collegamenti elettrici, inverter ed accessori per il montaggio, incluso il progetto elettrico, le pratiche per la , Terna, GSE Spa nonché il collaudo e la messa in Controparte_2
funzione, oltre alla fornitura ed al montaggio di n. 1 addolcitore e di n. 1 impianto ibrido marca CP_3
modello 24/8 (o similare di altra marca e modello), completo di carotaggi, staffaggi, collegamenti elettrici, collegamenti idraulici, volano termico ed accessori per il montaggio (cfr. docc. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio);
c) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Cecima, Via Ca' d'Anna 2/B di Pt_1
moduli tensione, inverter monofase da 4,5 KW, sistema di accumulo da 9 KW incluso il progetto elettrico, le pratiche per la , Terna, GSE Spa, oltre alla fornitura e montaggio di n. 1 Controparte_2
impianto ibrido marca modello 24/8 (o similare di altra marca e modello), completo di CP_3
carotaggi, staffaggi, collegamenti elettrici ed idraulici, volano termico ed accessori per il montaggio, ed infine alla fornitura ed al montaggio di n. 15 valvole termostatiche e di n. 1 bollitore pdc da 200 L marca o similare di altra marca e modello) (cfr. docc. nn. 7 e 8 del fascicolo monitorio); CP_4 d) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Lungavilla, Via Roma 42 di un Pt_1
impianto fotovoltaico con potenza 6 KW, accumulo da 9 KW, completo di pannelli, staffe, cablaggi, collegamenti elettrici, inverter ed accessori per il montaggio, incluso il progetto elettrico, le pratiche per la , Terna, GSE Spa, collaudo dell'impianto e messa in funzione, oltre alla Controparte_2
fornitura ed al montaggio di n. 1 caldaia a condensazione marca da 25 KW (o similare di altra CP_5
marca e modello) completa di defangatore e dispositivo anticalcare, passivatore di condensa, scarico della condensa, n. 1 termoregolazione evoluta, condotto per fumi ed accessori per il montaggio, n. 1 linea gas con incluso il lavaggio dell'impianto e lo smaltimento della vecchia caldaia presso discarica autorizzata, in aggiunta al rifacimento della linea gas esterna in tubo di rame con diametro 22 ed alla fornitura ed installazione di n. 10 valvole termostatiche, n. 1 addolcitore e n. 1 bollitore pdc da 200 L marca o similare di altra marca e modello) (cfr. docc. nn. 9 e 10 fascicolo monitorio); CP_4
e) fornitura e montaggio presso il cantiere della in Cecima, Via Ca' d'Anna 2/D di n. 1 Pt_1
addolcitore (cfr. doc. nn. 11 e 12 fascicolo monitorio).
Le lavorazioni sopra elencate non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente, che nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo si è unicamente limitata ad eccepire la non esigibilità dei corrispettivi pattuiti, per la dedotta mancanza dei certificati di fine lavori di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
Sennonché, l'eccezione si è rivelata infondata, e non in grado di paralizzare il diritto di credito Contr azionato dalla . Parte_3
Occorre anzitutto rilevare che nel corso del giudizio, e precisamente il 22.11.2023, ossia pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione (10.10.2023), la convenuta opposta ha inviato alla controparte tutte le dichiarazioni di conformità delle lavorazioni svolte (cfr. doc. n. 24 di parte opposta).
Essendo dunque venuta meno la materia del contendere tra le parti, il contenzioso è di fatto rimasto in piedi per le spese di lite, con la convenuta opposta che ha continuato ad insistere sul fatto che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento integrale dei corrispettivi indicati nei preventivi non fosse dovuto, non essendosi giunti alla “fine dei lavori”, necessariamente da individuarsi, a suo dire, nella consegna delle “dichiarazioni di conformità” ex art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
Correttamente la convenuta opposta ha replicato a tale eccezione evidenziando come i preventivi sottesi alle lavorazioni oggetto delle fatture azionate con il monitorio prevedessero espressamente, come termini di pagamento, il 50% dei corrispettivi ad “inizio lavori”, e il restante il 50% a “fine lavori”. Quantomeno il 50% degli importi azionati con il monitorio era quindi già assolutamente esigibile al momento del deposito del decreto ingiuntivo.
Inoltre, si deve concordare con l'interpretazione fornita dalla parte convenuta opposta, secondo cui la dicitura “fine lavori” non possa intendersi in senso tecnico-formalistico, come rilascio dei certificati dovuti per legge, ma debba invece essere intesa - per la sua scarna formulazione, l'oggetto delle prestazioni concordate e la sua funzione limitata allo scandire i termini per il pagamento delle somme pattuite - secondo l'accezione comune di “termine dei lavori materiali di posa ed installazione” degli impianti oggetto delle prestazioni rese.
A tale interpretazione concorre peraltro la stessa formulazione dell'art. 7, comma I, del D.M. 37/2008, laddove prescrive che le dichiarazioni di conformità vengono rilasciate dall'impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legislazione vigente, “al termine dei lavori” (cfr. art. 7, comma I, D.M. 37/2008). Contr Deve quindi concordarsi con la . circa il fatto che il proprio credito fosse Parte_3
già interamente esigibile al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Peraltro, e ad abundantiam, non risulta che prima dell'instaurazione del presente giudizio
[...]
abbia mai sollevato nei confronti della controparte la questione Parte_1 relativa all'interpretazione della dicitura “fine lavori”, neppure in seguito al sollecito di pagamento stragiudiziale ricevuto il 10.07.2023 e rimasto, tuttavia, del tutto privo di riscontro (cfr. doc. n. 13 del fascicolo monitorio).
Circostanza, questa, che rende piuttosto evidente il carattere meramente dilatorio della presente opposizione, svolta e coltivata da nella piena Parte_1
Contr consapevolezza della debenza ed esigibilità del credito azionato da . Parte_3
2.5. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
***
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori minimi liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” attesa la non complessità delle questioni trattate: Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.142,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.2. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., per condannare la parte attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della convenuta opposta.
Si osserva, infatti, che con la predetta disposizione normativa il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. abuso del processo, che ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a “finalità devianti rispetto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per il quale l'art. 24 comma 1 Cost. garantisce il ricorso al giudice” (cfr. Cass. n. 27623 del 21.11.2017).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr. Cass. civile, S.U., 20.04.2018, n. 9912).
Nel caso di specie, come si è detto, vi sono elementi per ritenere che la parte attrice abbia insistito nell'opposizione quantomeno con colpa grave, abusando dello strumento processuale ai danni delle controparti e dello stesso sistema giustizia. deve dunque essere condannata ai sensi dell'art. 96 Parte_1
Contr comma III c.p.c. al pagamento in favore della . della somma Parte_3
equitativamente determinata di Euro 500,00 nonché al versamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore importo di Euro 500,00.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2689/2023 R.G., promossa dalla Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (parte
[...] Parte_2
Contr attrice opponente) contro la . nella persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore Sig. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: Parte_4
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 886/2023, datato 10.08.2023 e depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente
[...]
giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., a versare a parte convenuta opposta la somma di Euro
[...]
500,00;
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 96, comma IV c.p.c., a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro
[...]
500,00.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, in data 18.02.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO