Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, proposto da
NO S.r.l., SI S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Cavalcanti e Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni FR Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Manifattura AN AE TT & Figli S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a – della delibera di Giunta del Comune di Praia a Mare del 4 dicembre 2023, n. 176, con la quale non è stato approvato il Programma Integrato d’Intervento (PINT) proposto dalle ricorrenti (depositato con il prot. n. 13910 del 20 aprile 2021);
b – ove e per quanto occorra, della relazione del responsabile dell’area urbanistica del 6 novembre 2023, prot. n. 38356;
c – ove e per quanto occorra, della nota del 10 luglio 2023, prot. n. 22123;
d – ove e per quanto occorra, della delibera di Consiglio comunale di Praia a Mare del 13 aprile 2022, n. 6;
f – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praia a Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. FR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – NO S.r.l. e SI S.r.l. si sono rivolte a questo Tribunale Amministrativo Regionale domandando l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Praia a Mare del 4 dicembre 2023, n. 176, con la quale il predetto organo di governo non ha approvato il programma integrato di intervento (PINT) proposto ai sensi dell’art. 33 l.r. 16 aprile 2002, n. 39, dalle citate società con riferimento a un’area ricadente all’interno dell’ambito urbano di riconversione (RICU).
In punto di fatto hanno dedotto:
a) di essere proprietarie di due aree degradate e abbandonate, rispettivamente individuate in catasto al foglio 29, particelle 337 e 497, e al foglio 29, particella 886;
b) di aver presentato in data 20 aprile 2021, avendo interesse a realizzare un intervento di riqualificazione funzionale delle predette aree, una proposta di PINT, per la realizzazione di un edificio su due livelli fuori terra, destinato ad attività commerciale e a uffici, sul terreno di proprietà della SI S.r.l.; nonché di più edifici a destinazione turistica sul terreno di proprietà di NO S.r.l., il tutto con dotazione di attrezzature, area a verde, spazi pubblici, viabilità e parcheggi;
c) svolta l’attività istruttoria, il Consiglio comunale, con delibera del 13 aprile 2022, n. 4, avrebbe approvato il PINT; la delibera è stata pubblicata sull’albo pretorio, senza che siano giunte osservazioni ai sensi dell’art. 33, comma 7 l.r. n. 39 del 2002;
d) nondimeno, anziché approvare definitivamente il PINT ai sensi del comma 9 del citato art. 33, la Giunta comunale è dapprima rimasta inerte; quindi, dopo la proposizione d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale di un ricorso avverso il silenzio, ha approvato la deliberazione oggetto di impugnativa, che ha respinto l’istanza.
2. – Le società ricorrenti hanno articolato sette motivi di ricorso.
2.1. – Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 33 l.r. n. 19 del 2002 e dell’art. 52 del regolamento edilizio (REU), in relazione all’art. 28- bis d.P.R. 6 giugno 2002, n. 380, nonché l’eccesso di potere.
Avendo il Consiglio comunale approvato il PINT, e non essendo state presentate osservazioni, alla Giunta comunale non restava che approvarlo definitivamente, giacché la legge regionale attribuisce a tale ultimo organo il solo compito di decidere sulle osservazioni.
2.2. – Con il secondo motivo si deduce pure la violazione dell’art 33 l.r. n. 19 del 2002 e dell’art. 52 del REU, in relazione all’art. 28- bis d.P.R. n. 380 del 2002, nonché l’eccesso di potere.
Infatti, la Giunta avrebbe inammissibilmente riesaminato il progetto, spettando solo al Consiglio comunale, in via di autotutela, eventualmente rimeditare l’approvazione del PINT.
2.3. – Con il terzo motivo ci si duole principalmente della violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241.
Per respingere l’istanza di approvazione del PINT presentata, l’amministrazione avrebbe dovuto preliminarmente comunicare alle società istanti il preavviso di rigetto, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Ancor prima, trattandosi di intervento in autotutela, l’amministrazione avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art, 7 della l. n. 241 del 1990, che invece non è stata mai inviata.
2.4. – Con il quarto motivo si ricorda che nella delibera impugnata il PINT in oggetto è stato ritenuto in contrasto con l’art. 52 del RUE e, in particolare, con il ritenuto obbligo di presentare un «progetto unitario e riguardante l’intera area» , e cioè anche la limitrofa area sulla quale ricade una ex fabbrica tessile ed il depuratore comunale. Tale conclusione si basa sulla relazione istruttoria del responsabile dell’Area Urbanistica del 6 novembre 2023, prot. n. 38356; tuttavia, tale relazione si pone in contrasto con quella precedente del 6 aprile 2022, prot. n. 12282, con la quale è stato affermato che il PINT può riguardare anche solo una parte del RICU.
Vi sarebbe, quindi, una condotta amministrativa evidentemente contraddittoria.
2.5. – Con il quinto motivo si ripropone, sotto altro profilo, il vizio della violazione dell’art. 33 l.r. n. 19 del 2002 e dell’art. 52 REU, in relazione all’art. 28- bis d.P.R. n. 380 del 2002, nonché l’eccesso di potere.
Il dato normativo sarebbe inequivoco nell’ammettere il PINT anche in una parte soltanto del RICU, attraverso degli stralci funzionali, avuto riguardo anche all’impossibilità in concreto, per le società proponenti, di riqualificare per intero l’area ricadente nel RICU.
Il PSC, approvato nel 2012, sarebbe stato sul punto eterointegrato dalla sopravvenuta normativa.
2.6. – Ancora, con il sesto motivo si sostiene che anche la disciplina urbanistica comunale consentirebbe il PINT solo su parte del RICU, tanto è vero che richiede al proponente di determinare l’estensione dell’area coinvolta nel progetto.
2.7. – Infine, con il settimo e ultimo motivo di ricorso si deduce, nel merito del provvedimento negativo, che le ragioni indicate nella relazione istruttoria e nel provvedimento impugnato come impeditive dell’approvazione del PINT sarebbero inconsistenti: la bonifica, cui viene subordinato il PINT, non può che riguardare la sola parte dove insiste la fabbrica tessile dismessa, così come non può ricadere a carico delle società proponenti la trasformazione del depuratore comunale; la documentazione trasmessa è completa, è già previsto l’adeguamento della viabilità e non c’era alcuna ragione di coinvolgere l’amministrazione comunale, che è proprietaria di altra porzione dell’area ricadente nel RICU.
3. – Si è costituito per resistere il Comune di Praia a Mare, il quale ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, che non avrebbe avuto ad oggetto tutte le ragioni del diniego e che non contemplerebbe censure riguardanti tutti gli atti impugnati.
Nel merito, negato che la delibera del Consiglio comunale del 13 aprile 2022, n. 6, abbia natura di approvazione del PINT e ha escluso che il progetto presentato dalle società ricorrenti avesse i requisiti per ottenere detta approvazione.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 4 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie, con cui hanno sostanzialmente ribadito le proprie rispettive posizioni.
5. – Ritiene il Tribunale di superare le questioni preliminari poste dall’amministrazione resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
6. – Occorre, innanzitutto, esaminare il verbale del Consiglio comunale del 13 aprile 2022, che ha portato all’approvazione della delibera n. 6.
6.1. – Ebbene, il responsabile del Settore Tecnico/Urbanistica del Comune di Praia a Mare ha, in quella sede, proposto di manifestare indirizzo favorevole all’avvio della procedura di cui alla proposta delle odierne ricorrenti, dando atto che l’iniziativa rispondeva al pubblico interesse, trattandosi di servizi offerti alla collettività; che la soluzione avrebbe incentivato sbocchi occupazionali a favore dell’economia locale; che l’intervento puntava a riqualificare l’area urbana di particolare pregio.
La proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale prevedeva altresì di demandare al responsabile del Settore Tecnico l’avvio delle procedure di deposito e pubblicazione previste dall’art. 33, comma 7 l.r. n. 19 del 2002.
Deposito e pubblicazione sono previste dalla legge quale adempimento posteriore all’approvazione del PINT da parte del Consiglio comunale, onde consentire la proposizione di eventuali osservazioni da parte degli interessati.
Quindi, la deliberazione proposta dagli uffici amministrativi al Consiglio comunale era di approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 7 l.r. n. 19 del 2002, del PINT.
6.2. – In sede di riunione del Consiglio, però, il consigliere Marseglia ha dato lettura di una relazione da lui depositata agli atti, anche a nome dei consiglieri Malvarosa e Carravetta.
Essi hanno richiamato l’attenzione sull’art. 52 del REU, sottolineando che le operazioni di bonifica ambientale e l’interessamento dell’intera superficie dell’area risultano condizione necessaria ad ogni proposta di trasformazione urbanistica della stessa.
La valutazione positiva della proposta, secondo i citati consiglieri, avrebbe comportato un’applicazione parziale dei soli commi 2 e 4 dell’art. 52 del REU, opzione da essi ritenuta inconcepibile, perché in contrasto con quanto prescritto da PSC e REU.
Solo una variante dello strumento urbanistico vigente avrebbe potuto, quindi, portare all’approvazione del PINT presentato.
Successivamente ha preso la parola il consigliere De Lorenzo, chiedendo di superare i dubbi interpretativi e di approfondire la compatibilità dell’intervento con l’art. 52 del REU.
La consigliera Scorza, dichiaratasi favorevole al progetto, ha però chiesto di integrare la proposta «precisando che si esprime voto favorevole fermo restando che si recepisce la relazione del Responsabile UTC e la espressa riserva contenuta di cui all’art. 52 com. 1 del REU» .
Il Sindaco, a questo punto, è intervenuto precisando che il Consiglio stava svolgendo ruolo di mero impulso, «tenuto conto che seguiranno tutte le fasi istruttorie in rigoroso rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Edilizio Urbano e della Legge vigente» .
6.3. – È stata quindi posta ai voti la proposta, avanzata dalla consigliera Scorza, di integrazione della proposta di deliberazione consiliare nei seguenti termini: «a) si recepiscono integralmente i contenuti e le riserve di cui alla allegata relazione del Responsabile UTC (…) ; b) in fase istruttoria trova rigorosa applicazione l’art. 52 del Regolamento Edilizio Urbano» .
L’emendamento proposto è stato approvato, così come la deliberazione comunale, sì come integrata.
6.4. – Il richiamo, nell’emendamento, a una successiva fase istruttoria e alla necessitò di “rigorosa” applicazione dell’art. 52 RUE orienta l’interpretazione della delibera consiliare in concreto adottata, che non può essere certo intesa come applicazione sic et simpliciter del PINT presentato. Ed infatti, l’approvazione di cui all’art. 33, comma 7 l.r. n. 19 del 2002 necessita della conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti; e non comporta ulteriori adempimenti istruttori, ma solo le fasi di pubblicazione ai fini della presentazione delle osservazioni e l’ulteriore fase di esame di queste e definitiva osservazione.
Quindi, nonostante la delibera proposta al Consiglio comunale fosse di approvazione del PINT, in realtà, all’esito del dibattito, la delibera licenziata dal consesso comunale, previa approvazione dell’emendamento integrativo, va interpretato quale mero atto di impulso a una più approfondita fase istruttoria, sia pure con l’apprezzamento favorevole del progetto; o, in alternativa, va intesa come approvazione del piano, subordinata, però, alla sua riconduzioni ai requisiti previsti dall’art. 52 REU, e cioè – secondo il contenuto del dibattito – alla bonifica dell’area su cui sorgeva la fabbrica tessile e all’estensione del programma all’intera area.
7. – Il ragionamento che è stato sin qui sviluppato determina l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso: la Giunta non era tenuta ad approvare definitivamente il PINT perché questo non era stato già approvato dal Consiglio comunale; e il suo provvedimento negativo non è qualificabile come annullamento in autotutela non proveniente dall’organo che aveva adottato il provvedimento illegittimo.
8. - Si deve concludere anche nel senso dell’irrilevanza degli altri motivi, dal momento che in ogni caso la Giunta comunale non avrebbe potuto approvare il progetto di PINT presentato da NO S.r.l. e SI S.r.l., mancando la preventiva approvazione del Consiglio comunale
9. – In ogni caso, si osserva che l’art. 52 RUE prevede che il RICU «è un sub ambito caratterizzato dalla presenza di una fabbrica tessile dismessa per il quale, una volta espletate tutte le operazioni di bonifica ambientale previste dalla legislazione vigente in materia, si procederà alla formazione di un Programma Integrato di intervento (PINT) pubblico e/o privato, in applicazione del disposto dell'art. 33 della LUR, esteso all’intera superficie per come individuata nel PSC»
Ai successivi commi 3 e 4 è stabilito che: «dovrà essere data priorità al mantenimento (a mezzo di opportuna riqualificazione e recupero) della struttura edilizia della fabbrica dismessa, in modo da riconvertirla alle funzioni suddette inserendola armonicamente nel nuovo disegno urbano dell’intera area» ; inoltre, poiché «l'area è attualmente interessata dalla presenza del depuratore comunale» , si prescrive «una sua trasformazione in modo da minimizzare rimpatto visivo ed olfattivo (interramento e/o copertura) senza modificarne le potenzialità depurative attuali» . Il citato comma 4 aggiunge che «tutto ciò è propedeutico a qualsiasi ipotesi di riutilizzo e/o rifunzionalizzazione dell'intero sub ambito. Allo stesso modo dovrà essere riorganizzata la viabilità al contorno con particolare riferimento alla presenza del lungomare cittadino ed al collegamento con la frazione Marina del Comune di Tortora» .
Infine, in caso di predisposizione di PINT ad opera di privati, «lo stesso potrà essere presentato solo con obbligo della partecipazione dell'Amministrazione Comunale, pena inammissibilità del PINT stesso e non si darà corso alla sua approvazione in consiglio comunale» .
In disparte le considerazioni sulla possibilità di un’attuazione parziale del PINT, tema invero proposto dai ricorrenti, vi è che lo strumento urbanistico àncora la possibilità di approvazione del PINT alla bonifica dell’area in cui insiste lo stabilimento tessile, alla trasformazione del depuratore e al coinvolgimento dell’amministrazione comunale.
Nessuno dei tre elementi è contemplato dal PINT di cui si tratta, cosicché il Comune di Paria a Mare era vincolato al rigetto dell’iniziativa.
Conseguentemente, risulta corretta la determinazione negativa della Giunta comunale.
10. – Il ricorso è respinto.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna NO S.r.l. e SI S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in solido tra di loro, alla rifusione, in favore del Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
FR RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RO | VO RR |
IL SEGRETARIO