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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9527 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18650 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 10/12/2025, ad ore 14 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri, sono comparsi: per l'avv. VITETTA RENATO GIORGIO Parte_1 per l'avv. PUGLISI MARCELLO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16,30 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 18650 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18650 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. VITETTA RENATO GIORGIO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. PUGLISI MARCELLO ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.5.2024 o l'Opponente) proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4681/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.3.2024-
3.4.2024 per il pagamento della somma di € 23.500,00, oltre interessi e spese, a favore di
[...]
( o l'Opposta), già quale corrispettivo per la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
Parte_ prestazione di servizi effettuati a favore di
Esponeva l'Opponente che la somma oggetto del decreto ingiuntivo non sarebbe stata dovuta, in quanto basato su documentazione insufficiente a provare il credito vantato dall'Opponente. Parte_ Secondo inoltre, le fatture azionate monitoriamente avrebbero indicato alcune lavorazioni non ordinate, ovvero fatturate ad un costo maggiore di quanto concordato, ovvero avrebbero conteggiato lavorazioni che sarebbero state, invece, incluse nel prezzo concordato.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto o, in subordine, l'accertamento della parziale e non conforme esecuzione della prestazione da parte di e la conseguente riduzione Controparte_1 dell'avversa pretesa. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando i motivi dell'opposizione, in Controparte_1 quanto infondati in fatto e in diritto, affermando che le prestazioni indicata nelle fatture erano state Parte_ pattuite fra le parti e regolarmente effettuate, senza alcuna contestazione da parte di mentre le contestazioni avanzate nell'atto di citazione sarebbero state tardive e genericamente formulate, sia con riferimento ai denunciati difetti della fornitura, che agli importi fatturati.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, la condanna di Parte_ al pagamento della minor somma accertata.
In corso di causa, questo Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Successivamente, esaurita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che le contestazioni sollevate da parte Opponente riguardano essenzialmente la quantità dei prodotti lavorati dall'opposta e costi non dovuti.
A tale riguardo, si rileva che, sulla base della documentazione prodotta in causa da parte Opposta, risultano provate le lavorazioni effettuate da consistenti in laccature del materiale Controparte_1
Parte_ che le veniva consegnato da come si evince dal confronto fra il materiale indicato nei DDT Parte_ emessi da e consegnati all'Opposta e le corrispondenti fatture emesse all'esito dei lavori (cfr. fattura n. 190/2023 e relativo DDT n. 258 del 19.10.2023, fattura n. 200/2023 e relativo DDT n. 274 del 16.11.2023, doc. A e F fascicolo parte Opposta).
Per ciò che riguarda la fattura n. 171/2023, per € 4.233,40, è pacifico e non contestato che la stessa Parte_ sia stata parzialmente pagata da con corresponsione dell'importo di € 2.116,70, pari al 50% dell'importo dovuto, mentre il residuo importo rimaneva impagato. In merito, si ritiene che le contestazioni formulate da controparte in relazione a detta fattura siano tardive e rimaste prive di riscontro.
Quanto ai lamentati extra costi, per lavorazioni asseritamente non concordate né autorizzate, deve rilevarsi come i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno confermato che questi lavori (quali Parte_ stuccatura e bilanciatura del materiale fornito da erano necessari per procedere alle ulteriori lavorazioni programmate, ed erano state autorizzate dall'Opponente (sul punto, si vedano le dichiarazioni della teste , sentita all'udienza del 16.4.2025, e della teste , dipendente Tes_1 Tes_2
Parte_ di sentita alla stessa udienza).
Non possono, invece, ritenersi provate le contestazioni sollevate da parte Opponente in sede di citazione in opposizione, non risultando provati i vzii e difetti contestati, a nulla rilevando in merito la documentazione fotografica prodotta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., in quanto prive di data e di riferibilità certa al materiale lavorato da Controparte_1
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4681/2024 R.G. 11605/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.3.2024-3.4.2024 per il pagamento della somma di € 23.500,00, oltre interessi e spese;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 10/12/2025, ad ore 14 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri, sono comparsi: per l'avv. VITETTA RENATO GIORGIO Parte_1 per l'avv. PUGLISI MARCELLO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16,30 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 18650 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18650 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. VITETTA RENATO GIORGIO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. PUGLISI MARCELLO ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.5.2024 o l'Opponente) proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4681/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.3.2024-
3.4.2024 per il pagamento della somma di € 23.500,00, oltre interessi e spese, a favore di
[...]
( o l'Opposta), già quale corrispettivo per la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
Parte_ prestazione di servizi effettuati a favore di
Esponeva l'Opponente che la somma oggetto del decreto ingiuntivo non sarebbe stata dovuta, in quanto basato su documentazione insufficiente a provare il credito vantato dall'Opponente. Parte_ Secondo inoltre, le fatture azionate monitoriamente avrebbero indicato alcune lavorazioni non ordinate, ovvero fatturate ad un costo maggiore di quanto concordato, ovvero avrebbero conteggiato lavorazioni che sarebbero state, invece, incluse nel prezzo concordato.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto o, in subordine, l'accertamento della parziale e non conforme esecuzione della prestazione da parte di e la conseguente riduzione Controparte_1 dell'avversa pretesa. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando i motivi dell'opposizione, in Controparte_1 quanto infondati in fatto e in diritto, affermando che le prestazioni indicata nelle fatture erano state Parte_ pattuite fra le parti e regolarmente effettuate, senza alcuna contestazione da parte di mentre le contestazioni avanzate nell'atto di citazione sarebbero state tardive e genericamente formulate, sia con riferimento ai denunciati difetti della fornitura, che agli importi fatturati.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, la condanna di Parte_ al pagamento della minor somma accertata.
In corso di causa, questo Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Successivamente, esaurita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che le contestazioni sollevate da parte Opponente riguardano essenzialmente la quantità dei prodotti lavorati dall'opposta e costi non dovuti.
A tale riguardo, si rileva che, sulla base della documentazione prodotta in causa da parte Opposta, risultano provate le lavorazioni effettuate da consistenti in laccature del materiale Controparte_1
Parte_ che le veniva consegnato da come si evince dal confronto fra il materiale indicato nei DDT Parte_ emessi da e consegnati all'Opposta e le corrispondenti fatture emesse all'esito dei lavori (cfr. fattura n. 190/2023 e relativo DDT n. 258 del 19.10.2023, fattura n. 200/2023 e relativo DDT n. 274 del 16.11.2023, doc. A e F fascicolo parte Opposta).
Per ciò che riguarda la fattura n. 171/2023, per € 4.233,40, è pacifico e non contestato che la stessa Parte_ sia stata parzialmente pagata da con corresponsione dell'importo di € 2.116,70, pari al 50% dell'importo dovuto, mentre il residuo importo rimaneva impagato. In merito, si ritiene che le contestazioni formulate da controparte in relazione a detta fattura siano tardive e rimaste prive di riscontro.
Quanto ai lamentati extra costi, per lavorazioni asseritamente non concordate né autorizzate, deve rilevarsi come i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno confermato che questi lavori (quali Parte_ stuccatura e bilanciatura del materiale fornito da erano necessari per procedere alle ulteriori lavorazioni programmate, ed erano state autorizzate dall'Opponente (sul punto, si vedano le dichiarazioni della teste , sentita all'udienza del 16.4.2025, e della teste , dipendente Tes_1 Tes_2
Parte_ di sentita alla stessa udienza).
Non possono, invece, ritenersi provate le contestazioni sollevate da parte Opponente in sede di citazione in opposizione, non risultando provati i vzii e difetti contestati, a nulla rilevando in merito la documentazione fotografica prodotta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., in quanto prive di data e di riferibilità certa al materiale lavorato da Controparte_1
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4681/2024 R.G. 11605/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.3.2024-3.4.2024 per il pagamento della somma di € 23.500,00, oltre interessi e spese;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il GOT
(Micaela Magri)