Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 267
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Sentenza 17 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, ha pronunciato la sentenza n. 230/2020 in merito all'appello proposto dalla società appellante, in persona degli amministratori giudiziali, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua opposizione al precetto notificato dalla CP_1. La società appellante, sottoposta a sequestro preventivo, aveva impugnato il precetto deducendo l'incompetenza del giudice ordinario ad accertare il credito, dovendo tale accertamento avvenire dinanzi al Giudice delegato nell'ambito della misura cautelare, ai sensi degli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011, e l'improseguibilità dell'azione esecutiva ex art. 55 del medesimo decreto. Il Tribunale di prime cure aveva ritenuto inapplicabili tali disposizioni e rigettato nel merito l'opposizione. L'appellante contestava tale decisione, sostenendo l'applicabilità del d.lgs. 159/2011 anche al sequestro preventivo in questione, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. 21/2018. L'appellato, CP_1, rimaneva contumace.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza impugnata. Ha stabilito che la disciplina del d.lgs. 159/2011 è applicabile ai casi di sequestro e confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali relativi a specifici delitti, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 21/2018, con conseguente applicabilità del comma 1 quater dell'art. 104 bis disp. att. c.p.c. Pertanto, l'azione esecutiva individuale preannunciata dalla CP_1 con la notifica del precetto era divenuta improcedibile ex art. 55 del d.lgs. 159/2011 al momento dell'intervento degli amministratori giudiziali. Tuttavia, la Corte ha precisato che, poiché sia l'assegno azionato dalla CP_1 sia l'esecuzione del sequestro erano anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 21/2018, all'accertamento del credito non poteva applicarsi la normativa di cui al D. Lgs. 159/2011, ma il giudice civile conservava il potere di accertare in via definitiva l'esistenza ed entità del credito. In conclusione, la Corte ha accolto l'opposizione dichiarando che la CP_1 non poteva procedere esecutivamente nei confronti della società appellante a seguito del sequestro preventivo, ma ha confermato la proponibilità dell'accertamento del credito. Le spese di lite del primo grado sono state compensate e quelle dell'appello dichiarate irripetibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 267
    Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
    Numero : 267
    Data del deposito : 17 marzo 2025

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