CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 230/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona degli Parte_1 P.IVA_1 amministratori giudiziari dott. e avv. Maria Stella Ciarletta, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. LACAVA ROSA
appellante e
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in via principale, essendo la società opponente sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cpp, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di precetto impugnato in quanto le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59, ovvero, innanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare.
Con vittoria integrale di spese processuali e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la Controparte_2
[... proponeva opposizione al precetto, notificatole il 7.04.2017, con il quale la CP_1 chiedeva il pagamento della somma di € 8.127,05 oltre spese ed interessi sulla scorta di assegno bancario datato 13.03.2017, deducendo la nullità dell'assegno quale titolo esecutivo perché postdatato.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'opposizione e concludendo per CP_1
il rigetto.
Con comparsa del 13.09.2018 si costituivano gli amministratori giudiziali della
[...]
a seguito dell'intervenuto sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Controparte_2
procura di Reggio Calabria del 14.2.2018 e del successivo decreto di convalida e di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 28.02.2018, che affermavano l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs
159/2011 e quindi la necessità che le ragioni di credito avanzate dalla fossero CP_1
accertate dinanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare, nonché l'improseguibilità della azione esecutiva ex art. 55 del citato decreto legislativo.
Con sentenza n. 219/2020 il Tribunale di Reggio Calabria riteneva inapplicabili le disposizioni del d.lgs. 159/2011 e rigettava nel merito l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 8.5.2020, la proponeva Controparte_2
appello, ritenendo errata la decisione del giudice di prime cure, poiché le disposizioni del d.lgs. 159/2011 sono applicabili anche al sequestro preventivo de quo, in virtù della interpretazione giurisprudenziale confluita nella modifica di cui al d.lgs. n. 21 del 2018.
L'appellato restava contumace.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato.
La disciplina prevista dal d.lgs. 159/2011 è applicabile ai casi di sequestro e confisca disposti nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 21/2018 (entrata in vigore il
6.04.2018).
pag. 2/5 Al sequestro preventivo intervenuto sulla pertanto, è attualmente Controparte_3
applicabile il comma I quater dell'art. 104 bis disp. att. c.p.c., che stabilisce “Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice”. Al momento dell'intervento in giudizio degli amministratori giudiziali (13.09.2018) l'azione esecutiva individuale preannunciata dalla con la notifica del precetto opposto era pertanto divenuta improcedibile CP_1
ex art. 55 del d.lgs n. 159 del 2011.
Si deve, tuttavia, precisare che il credito azionato dalla è sorto ed è stato CP_1
azionato esecutivamente nel 2017, ossia prima del decreto di sequestro, disposto in via d'urgenza in data 14.02.2018. Poiché sia l'assegno azionato dalla società creditrice, sia l'esecuzione del decreto di sequestro sono anteriori all'entrata in vigore del d.lgs.
21/2018, all'accertamento del credito non può applicarsi la normativa di cui al D. Lgs.
n. 159 del 2011, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 del citato decreto. Il giudice civile conserva il potere di accertare in via definitiva l'esistenza ed entità del credito, il quale poi deve essere posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle esecuzioni contro aziende sottoposte alla misura antimafia, nei termini indicati dall'art. 55 del d.lg. 159 del 2011.
La giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare il caso di sequestro disposto prima dell'entrata in vigore del d.lgs 159 del 2011 (ossia caso analogo, in quanto prima dell'estensione introdotta dal d.lgs.. 21 del 2018 detta disciplina non era applicabile al sequestro in oggetto ) ha ritenuto che “Spetta al giudice civile –e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale– la competenza ad accertare, in via definitiva, la risoluzione del contratto nonché la sussistenza e l'ammontare del credito risarcitorio consequenziale nei confronti di una società il cui intero capitale ed il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimenti di sequestro e confisca quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della L. n. 575 del 1965, allorché le pag. 3/5 stesse siano state adottate dal giudice penale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.
159 del 2011, cd. codice antimafia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5790 del 08/03/2017, Rv.
643399; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18909 del 08/08/2013, Rv. 627800). La procedura incidentale di verifica dei crediti prevista dal D. Lgs. n. 159 del 2011 si applica a tutti i creditori, indistintamente dal grado della garanzia che assiste la loro pretesa, solo per i procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto, nonché, per quelli pendenti, ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione eventualmente già intrapresa. In conclusione, il giudice dell'opposizione conservava il potere di pronunciarsi sull'esistenza del titolo esecutivo, ma avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'azione esecutiva. L'esecuzione, infatti, è disciplinata dalle norme procedurali vigenti nel momento in cui il creditore procede alla soddisfazione coattiva del credito, per cui nel caso in esame doveva essere affermata l'improcedibilità dell'azione introdotta dal precetto opposto.
In conclusione, il capo della sentenza in cui il credito è stato accertato non può essere travolto dall'accoglimento del motivo di appello relativo alla improcedibilità dell'azione esecutiva individuale, essendo detto accertamento ammissibile e non oggetto di specifica impugnazione.
La sentenza impugnata deve, invece, essere riformata nella parte in cui rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'esecuzione individuale, non potendo il creditore procedere mediante esecuzione ordinaria successivamente al 6.4.2018, a seguito della estensione della disciplina di cui al d.lgs. 159 del 2011 al sequestro penale del
28.2.2018.
3. Le spese di lite del primo grado possono essere compensate e quelle dell'appello dichiarate irripetibili, tenuto conto della confermata proponibilità dell'accertamento del credito, dell'intervenuto sequestro e della modifica della normativa applicabile alla esecuzione in oggetto in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
219/2020, così provvede:
pag. 4/5 1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e dichiara che la non può procedere esecutivamente CP_1
nei confronti della da a seguito del sequestro Parte_1
preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 28.02.2018;
2. compensa le spese di lite per il primo grado di giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 230/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona degli Parte_1 P.IVA_1 amministratori giudiziari dott. e avv. Maria Stella Ciarletta, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. LACAVA ROSA
appellante e
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in via principale, essendo la società opponente sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cpp, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di precetto impugnato in quanto le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59, ovvero, innanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare.
Con vittoria integrale di spese processuali e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la Controparte_2
[... proponeva opposizione al precetto, notificatole il 7.04.2017, con il quale la CP_1 chiedeva il pagamento della somma di € 8.127,05 oltre spese ed interessi sulla scorta di assegno bancario datato 13.03.2017, deducendo la nullità dell'assegno quale titolo esecutivo perché postdatato.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'opposizione e concludendo per CP_1
il rigetto.
Con comparsa del 13.09.2018 si costituivano gli amministratori giudiziali della
[...]
a seguito dell'intervenuto sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Controparte_2
procura di Reggio Calabria del 14.2.2018 e del successivo decreto di convalida e di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 28.02.2018, che affermavano l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs
159/2011 e quindi la necessità che le ragioni di credito avanzate dalla fossero CP_1
accertate dinanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare, nonché l'improseguibilità della azione esecutiva ex art. 55 del citato decreto legislativo.
Con sentenza n. 219/2020 il Tribunale di Reggio Calabria riteneva inapplicabili le disposizioni del d.lgs. 159/2011 e rigettava nel merito l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 8.5.2020, la proponeva Controparte_2
appello, ritenendo errata la decisione del giudice di prime cure, poiché le disposizioni del d.lgs. 159/2011 sono applicabili anche al sequestro preventivo de quo, in virtù della interpretazione giurisprudenziale confluita nella modifica di cui al d.lgs. n. 21 del 2018.
L'appellato restava contumace.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato.
La disciplina prevista dal d.lgs. 159/2011 è applicabile ai casi di sequestro e confisca disposti nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 21/2018 (entrata in vigore il
6.04.2018).
pag. 2/5 Al sequestro preventivo intervenuto sulla pertanto, è attualmente Controparte_3
applicabile il comma I quater dell'art. 104 bis disp. att. c.p.c., che stabilisce “Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice”. Al momento dell'intervento in giudizio degli amministratori giudiziali (13.09.2018) l'azione esecutiva individuale preannunciata dalla con la notifica del precetto opposto era pertanto divenuta improcedibile CP_1
ex art. 55 del d.lgs n. 159 del 2011.
Si deve, tuttavia, precisare che il credito azionato dalla è sorto ed è stato CP_1
azionato esecutivamente nel 2017, ossia prima del decreto di sequestro, disposto in via d'urgenza in data 14.02.2018. Poiché sia l'assegno azionato dalla società creditrice, sia l'esecuzione del decreto di sequestro sono anteriori all'entrata in vigore del d.lgs.
21/2018, all'accertamento del credito non può applicarsi la normativa di cui al D. Lgs.
n. 159 del 2011, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 del citato decreto. Il giudice civile conserva il potere di accertare in via definitiva l'esistenza ed entità del credito, il quale poi deve essere posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle esecuzioni contro aziende sottoposte alla misura antimafia, nei termini indicati dall'art. 55 del d.lg. 159 del 2011.
La giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare il caso di sequestro disposto prima dell'entrata in vigore del d.lgs 159 del 2011 (ossia caso analogo, in quanto prima dell'estensione introdotta dal d.lgs.. 21 del 2018 detta disciplina non era applicabile al sequestro in oggetto ) ha ritenuto che “Spetta al giudice civile –e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale– la competenza ad accertare, in via definitiva, la risoluzione del contratto nonché la sussistenza e l'ammontare del credito risarcitorio consequenziale nei confronti di una società il cui intero capitale ed il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimenti di sequestro e confisca quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della L. n. 575 del 1965, allorché le pag. 3/5 stesse siano state adottate dal giudice penale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.
159 del 2011, cd. codice antimafia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5790 del 08/03/2017, Rv.
643399; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18909 del 08/08/2013, Rv. 627800). La procedura incidentale di verifica dei crediti prevista dal D. Lgs. n. 159 del 2011 si applica a tutti i creditori, indistintamente dal grado della garanzia che assiste la loro pretesa, solo per i procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto, nonché, per quelli pendenti, ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione eventualmente già intrapresa. In conclusione, il giudice dell'opposizione conservava il potere di pronunciarsi sull'esistenza del titolo esecutivo, ma avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'azione esecutiva. L'esecuzione, infatti, è disciplinata dalle norme procedurali vigenti nel momento in cui il creditore procede alla soddisfazione coattiva del credito, per cui nel caso in esame doveva essere affermata l'improcedibilità dell'azione introdotta dal precetto opposto.
In conclusione, il capo della sentenza in cui il credito è stato accertato non può essere travolto dall'accoglimento del motivo di appello relativo alla improcedibilità dell'azione esecutiva individuale, essendo detto accertamento ammissibile e non oggetto di specifica impugnazione.
La sentenza impugnata deve, invece, essere riformata nella parte in cui rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'esecuzione individuale, non potendo il creditore procedere mediante esecuzione ordinaria successivamente al 6.4.2018, a seguito della estensione della disciplina di cui al d.lgs. 159 del 2011 al sequestro penale del
28.2.2018.
3. Le spese di lite del primo grado possono essere compensate e quelle dell'appello dichiarate irripetibili, tenuto conto della confermata proponibilità dell'accertamento del credito, dell'intervenuto sequestro e della modifica della normativa applicabile alla esecuzione in oggetto in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
219/2020, così provvede:
pag. 4/5 1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e dichiara che la non può procedere esecutivamente CP_1
nei confronti della da a seguito del sequestro Parte_1
preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 28.02.2018;
2. compensa le spese di lite per il primo grado di giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5