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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso il Difensore DE AL PP
opponente contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso il Difensore Controparte_2
[...]
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Primo motivo di opposizione: carenza di legittimazione attiva. Il motivo è
infondato. Deve preliminarmente osservarsi che “In caso di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del
credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto
della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale,
interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di
qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia.” (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10860; cfr. Cassazione civile sez.
I, 25/07/2023, n.22409).
Deve peraltro osservarsi che, ad ogni buon conto, la creditrice ha già in sede monitoria prodotto: i) il contratto di cessione dell'01/12/2017, con cui ha CP_3
ceduto pro soluto i propri crediti a ii) la comunicazione, a mezzo Controparte_4
raccomandata A/R n. 66579917422-7 del 30/01/2019, in data 01/12/2017, ISTITUTO
FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IFIM SOCIETA'PER AZIONI ha ceduto a il credito vantato nei confronti di MSCR EUROGROUP Controparte_4
ENGINEERING SRL, per un ammontare complessivo pari ad € 16.917,86. Il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto ad
[...]
Intesa Gestione Crediti Spa (cfr. Controparte_5
DOC. 5 fascicolo monitorio); iii) notifica della predetta comunicazione, avvenuta in pagina 2 di 7 data 01/02/2019, come risulta dalla cartolina di avvenuta consegna (cfr. DOC. 6
fascicolo monitorio), con indicazione del codice personale della parte debitrice, del numero del contratto, del numero identificativo e dell'ammontare del credito;
iv) la lettera con cui la cedente INTESA GESTIONE CREDITI SPA, ha comunicato alla parte debitrice che il credito vantato nei suoi confronti, pari ad € 16.917,86, era stato ceduto ad , specificando che in conseguenza dell'avvenuta cessione, la cessionaria CP_3
doveva essere considerata la nuova titolare del credito, con la conseguenza CP_3
che ogni versamento avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente in suo favore,
quale unica cessionaria dei crediti (cfr. pag. 23 doc. 7 fascicolo monitorio); in questa sede, ha altresì prodotto la comunicazione con cui viene dato atto dalla cedente Intesa
Gestione Crediti Spa che il credito di causa era stato ceduto ad ISTITUTO
FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IFIM SOCIETA'PER AZIONI (pagg. 25 e 26
DOC. 12).
3. Anche il secondo motivo di impugnazione, vale a dire l'eccepita prescrizione del credito azionato, appare infondato. Va premesso che – in difetto di previsione contraria – il credito si prescriveva nel termine ordinario decennale, decorrente dalla data di revoca del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, di cui è stata data formale comunicazione a parte debitrice con raccomandata A/R, ritualmente notificata in data 04/10/1994. Successivamente, la creditrice ha compiuto vari atti interruttivi anche nei confronti di un coobbligato (con effetto verso gli altri ex art. 1310
c.c.): i) si è insinuata al passivo nel Fallimento della società MSCR EUROGROUP
ENGINEERING SRL, dichiarato con sentenza n. 15/1995 del 21/04/1995, e che ha visto il riparto finale nel 2000 (DOC. 7); ii) ha notificato diffide nel nel 2005, nel 2007 e nel
2015 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio e DOC. 12); iii) ha comunicato la cessione del credito in data 01/02/2019; iv) ha notificato il decreto ingiuntivo in data 21/09/2022.
pagina 3 di 7 Tutti questi atti interruttivi devono ritenersi comunque efficaci sia nei confronti dell'obbligato principale, la società; sia nei confronti degli obbligati in solido: e tale è
senz'altro il la cui obbligazione non è autonoma e distinta rispetto a quella della Pt_1
società, ma al contrario solidale: nulla v'è in atti del contratto autonomo di garanzia,
bensì una chiara ed evidente prestazione di garanzia accessoria alla obbligazione principale, e funzionalmente legata alla stessa. Ed invero, se si considera il testo –
ancorché su formulario standardizzato – (all.3) è difficile superare il dato letterale che,
ripetutamente, qualifica il contratto come fideiussione. E va al riguardo osservato come “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di
fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume
carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti
hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine
trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.”
(Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, n.31105). La clausola predetta “non ha rilievo
decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto
garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un
vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia,
infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune
intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad
escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione
giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la
volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.” (Cassazione civile sez.
III, 27/12/2024, n.34678).
pagina 4 di 7 Ne consegue che il contratto va qualificato, difformemente da come prospettato dalle parti, quale fideiussione; il che pone la questione delle clausole illegittime per violazione di norme imperative. Il riferimento è alle clausole conformi allo schema
A.B.I. del 2002: - L'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”):
“il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di
annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; - L'art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; - l'art. 8 (“clausola di sopravvivenza”):
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le fideiussione garantisce
comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Tali clausole sono state ritenute nulle dalla Banca di Italia, in quanto “[…] hanno lo scopo precipuo di
addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca ovvero dall'invalidità̀ o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli
atti estintivi della stessa”. Qui le questioni che si pongono, a ben guardare, sono due.
La prima consiste nell'effetto di tale illegittimità: nullità totale o parziale? La
risposta della giurisprudenza (assolutamente consolidata) è nel senso della nullità
parziale. “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive delle clausole dello
schema Abi del 2002 censurate da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05 perché
contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TfUe si estende all'intero
contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte
nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale
interdipendenza”. (Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685); Cassazione civile sez.
pagina 5 di 7 I, 25/01/2025, n.1851 ha peraltro precisato che “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile
d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua
integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la
precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia
ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il
rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente
ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa“.
La seconda questione è appunto quella della ricorrenza o meno delle ipotesi contemplate dalle clausole predette: cioè la loro pertinenza rispetto alla fattispecie concreta. Ed allora non può non rilevarsi come la ratio della nullità - hanno lo scopo
precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli
obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità̀ o dall'inefficacia dell'obbligazione
principale e degli atti estintivi della stessa – non ricorra nel caso di specie, non emergendo alcuna inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, né alcuna invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale, né alcun atto estintivo della stessa. In altri termini: al fideiussore non viene addossata alcuna conseguenza negativa ingiusta e
diversa dalla normale soggezione al vincolo obbligatorio che legittimamente ha
assunto. La declaratoria di nullità delle clausole, quand'anche ne ricorressero i presupposti, si risolverebbe – nella prospettazione dell'opponente – nella caducazione dell'intera fideiussione, ponendo nel nulla la garanzia e determinando un effetto esdebitatorio privo di qualsiasi apprezzabile ragione, oltre che di dubbia correttezza.
Ne discende, anche sotto tale profilo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese secondo soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione; e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00
oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso il Difensore DE AL PP
opponente contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso il Difensore Controparte_2
[...]
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Primo motivo di opposizione: carenza di legittimazione attiva. Il motivo è
infondato. Deve preliminarmente osservarsi che “In caso di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del
credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto
della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale,
interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di
qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia.” (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10860; cfr. Cassazione civile sez.
I, 25/07/2023, n.22409).
Deve peraltro osservarsi che, ad ogni buon conto, la creditrice ha già in sede monitoria prodotto: i) il contratto di cessione dell'01/12/2017, con cui ha CP_3
ceduto pro soluto i propri crediti a ii) la comunicazione, a mezzo Controparte_4
raccomandata A/R n. 66579917422-7 del 30/01/2019, in data 01/12/2017, ISTITUTO
FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IFIM SOCIETA'PER AZIONI ha ceduto a il credito vantato nei confronti di MSCR EUROGROUP Controparte_4
ENGINEERING SRL, per un ammontare complessivo pari ad € 16.917,86. Il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto ad
[...]
Intesa Gestione Crediti Spa (cfr. Controparte_5
DOC. 5 fascicolo monitorio); iii) notifica della predetta comunicazione, avvenuta in pagina 2 di 7 data 01/02/2019, come risulta dalla cartolina di avvenuta consegna (cfr. DOC. 6
fascicolo monitorio), con indicazione del codice personale della parte debitrice, del numero del contratto, del numero identificativo e dell'ammontare del credito;
iv) la lettera con cui la cedente INTESA GESTIONE CREDITI SPA, ha comunicato alla parte debitrice che il credito vantato nei suoi confronti, pari ad € 16.917,86, era stato ceduto ad , specificando che in conseguenza dell'avvenuta cessione, la cessionaria CP_3
doveva essere considerata la nuova titolare del credito, con la conseguenza CP_3
che ogni versamento avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente in suo favore,
quale unica cessionaria dei crediti (cfr. pag. 23 doc. 7 fascicolo monitorio); in questa sede, ha altresì prodotto la comunicazione con cui viene dato atto dalla cedente Intesa
Gestione Crediti Spa che il credito di causa era stato ceduto ad ISTITUTO
FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IFIM SOCIETA'PER AZIONI (pagg. 25 e 26
DOC. 12).
3. Anche il secondo motivo di impugnazione, vale a dire l'eccepita prescrizione del credito azionato, appare infondato. Va premesso che – in difetto di previsione contraria – il credito si prescriveva nel termine ordinario decennale, decorrente dalla data di revoca del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, di cui è stata data formale comunicazione a parte debitrice con raccomandata A/R, ritualmente notificata in data 04/10/1994. Successivamente, la creditrice ha compiuto vari atti interruttivi anche nei confronti di un coobbligato (con effetto verso gli altri ex art. 1310
c.c.): i) si è insinuata al passivo nel Fallimento della società MSCR EUROGROUP
ENGINEERING SRL, dichiarato con sentenza n. 15/1995 del 21/04/1995, e che ha visto il riparto finale nel 2000 (DOC. 7); ii) ha notificato diffide nel nel 2005, nel 2007 e nel
2015 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio e DOC. 12); iii) ha comunicato la cessione del credito in data 01/02/2019; iv) ha notificato il decreto ingiuntivo in data 21/09/2022.
pagina 3 di 7 Tutti questi atti interruttivi devono ritenersi comunque efficaci sia nei confronti dell'obbligato principale, la società; sia nei confronti degli obbligati in solido: e tale è
senz'altro il la cui obbligazione non è autonoma e distinta rispetto a quella della Pt_1
società, ma al contrario solidale: nulla v'è in atti del contratto autonomo di garanzia,
bensì una chiara ed evidente prestazione di garanzia accessoria alla obbligazione principale, e funzionalmente legata alla stessa. Ed invero, se si considera il testo –
ancorché su formulario standardizzato – (all.3) è difficile superare il dato letterale che,
ripetutamente, qualifica il contratto come fideiussione. E va al riguardo osservato come “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di
fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume
carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti
hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine
trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.”
(Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, n.31105). La clausola predetta “non ha rilievo
decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto
garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un
vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia,
infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune
intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad
escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione
giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la
volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.” (Cassazione civile sez.
III, 27/12/2024, n.34678).
pagina 4 di 7 Ne consegue che il contratto va qualificato, difformemente da come prospettato dalle parti, quale fideiussione; il che pone la questione delle clausole illegittime per violazione di norme imperative. Il riferimento è alle clausole conformi allo schema
A.B.I. del 2002: - L'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”):
“il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di
annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; - L'art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; - l'art. 8 (“clausola di sopravvivenza”):
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le fideiussione garantisce
comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Tali clausole sono state ritenute nulle dalla Banca di Italia, in quanto “[…] hanno lo scopo precipuo di
addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca ovvero dall'invalidità̀ o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli
atti estintivi della stessa”. Qui le questioni che si pongono, a ben guardare, sono due.
La prima consiste nell'effetto di tale illegittimità: nullità totale o parziale? La
risposta della giurisprudenza (assolutamente consolidata) è nel senso della nullità
parziale. “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive delle clausole dello
schema Abi del 2002 censurate da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05 perché
contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TfUe si estende all'intero
contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte
nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale
interdipendenza”. (Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685); Cassazione civile sez.
pagina 5 di 7 I, 25/01/2025, n.1851 ha peraltro precisato che “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile
d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua
integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la
precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia
ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il
rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente
ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa“.
La seconda questione è appunto quella della ricorrenza o meno delle ipotesi contemplate dalle clausole predette: cioè la loro pertinenza rispetto alla fattispecie concreta. Ed allora non può non rilevarsi come la ratio della nullità - hanno lo scopo
precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli
obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità̀ o dall'inefficacia dell'obbligazione
principale e degli atti estintivi della stessa – non ricorra nel caso di specie, non emergendo alcuna inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, né alcuna invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale, né alcun atto estintivo della stessa. In altri termini: al fideiussore non viene addossata alcuna conseguenza negativa ingiusta e
diversa dalla normale soggezione al vincolo obbligatorio che legittimamente ha
assunto. La declaratoria di nullità delle clausole, quand'anche ne ricorressero i presupposti, si risolverebbe – nella prospettazione dell'opponente – nella caducazione dell'intera fideiussione, ponendo nel nulla la garanzia e determinando un effetto esdebitatorio privo di qualsiasi apprezzabile ragione, oltre che di dubbia correttezza.
Ne discende, anche sotto tale profilo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese secondo soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione; e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00
oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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