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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Anna Bertini Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9805/2021 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv.ti Marcello Borghetto e Paolo Canepa
Domicilio eletto: Genova via I. Frugoni 15/3 presso lo studio dell'avv. Borghetto
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv.ti Alberto Figone e Simonetta Giuliano
Domicilio eletto: Genova piazza Leonardo da Vinci 2/3 presso i difensori
AVV. MARIA CRISTINA BORILE
1 Curatore speciale del minore Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI: entrambe le parti:
- Parte ricorrente come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.10.2024
- Parte resistente come da note sostitutive di udienza depositate in data 31.10.2024
- Pubblico Ministero come da parere del 16.5.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la madre o la moglie ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere stipulato in data 17.8.2013, in Zoagli, matrimonio concordatario con
[...]
CP_2
- Che prima di sposarsi i futuri coniugi avevano convissuto dal luglio 2007
- Che dall'unione in data 29.5.2015 è nato il figlio Per_1
- Che la casa coniugale è stata fissata in Rapallo via di Landea 15 in una villetta su due piani di proprietà del marito
- Che l'unione coniugale è naufragata per le varie relazioni extraconiugali del marito, l'ultima delle quali, intrattenuta con tale , manifestatasi in forme Persona_2 particolarmente offensive in quanto vissuta in pubblico e consumata all'interno della casa coniugale
- Che, stante la conflittualità insorta tra i coniugi, il marito si è allontanato dalla casa coniugale in data 31.7.2021
- Che, peraltro, dopo la cessazione della convivenza, il marito ha chiuso con tavole di legno la scala interna che collega i due piani della casa coniugale
- Che il marito è persona facoltosa in quanto presidente del consiglio di amministrazione e titolare del 25% del capitale sociale della Bardelloni srl che dal bilancio 2019 risulta avere dichiarato ricavi per euro 1.441,579, 00
- Che il marito è proprietario di numerose unità immobiliari e paga la rata del mutuo relativo alla casa coniugale dell'importo di euro 800, 00 mensili
- Che in costanza di convivenza il lasciava in media alla ricorrente euro CP_2
3000, 00 mensili per la gestione del figlio
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
2 - L'affidamento del figlio con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé una volta a settimana
- L'assegnazione alla ricorrente della casa familiare
- La previsione di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 3000, 00 ai fini del mantenimento proprio e del figlio
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva in Controparte_1 previsione dell'udienza presidenziale mediante memoria con cui:
- Allegava che già da anni la relazione coniugale era compromessa tant'è che le parti si erano rivolte, senza successo, ad una psicologa,
- Allegava, in particolare, che la moglie avrebbe fatto vivere la famiglia ed il figlio in condizioni igieniche e di disordine nonché imposto il fumo passivo all'intero nucleo familiare
- Allegava che la madre avrebbe attenzioni eccessive e quasi morbose verso il figlio, allontanato, già prima della crisi, dai nonni paterni e dallo stesso padre cui sarebbe stato impedito anche di accompagnare madre e figlio in occasione di visite mediche;
la donna, inoltre, continuerebbe a dormire nello stesso letto del figlio, che pure dispone di una propria cameretta
- Non contestava di avere chiuso la scala interna della casa coniugale allegando, anzi, di avere intenzione di ricavarne due distinte unità immobiliari in modo da consentire ad entrambi i genitori di vivere vicino al figlio
- Contestava specificamente di avere posto a disposizione della moglie la somma mensile di euro 3000, 00
- Allegava il fatto che la moglie svolgerebbe attività libero professionale di ingegnere oltre ad essere socia al 25% dell'Impresa Pe di Rapallo
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione dello stesso presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni con la madre
- Assegnazione parziale della casa coniugale e la suddivisione in due distinte unità abitative
- Previsione a carico della moglie di contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre che partecipazione di entrambi i genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie
Con vittoria delle spese
Par All'udienza di comparizione delle parti la confermava le circostanze allegate nel ricorso precisando di avere avuto in passato un tumore che le aveva fatto perdere la sensibilità delle mani e dei piedi;
in conseguenza di ciò era stata assunta una collaboratrice familiare che era direttamente il marito a pagare, così come provvedeva a tutte le varie spese della famiglia;
3 Il marito allegava e meglio circostanziava le ragioni di preoccupazione relative alla idoneità genitoriale della madre: “ E' sempre stata morbosa con il bambino. Io non riesco a non vedere il bambino. Giovedì scorso ha chiamato la polizia perché voleva sapere chi aveva frequentato il bambino. Mia moglie fa addormentare il bambino sotto il water con il phon acceso. Lei si siede sul water e poi fa sdraiare il bambino per terra sul tappeto con il phon vicino per scaldarlo. Poi lo porta nel suo letto. Fuma in macchina, fuma in ufficio, fuma anche nella camera del bambino. Non fa vedere il bambino ai nonni. Per questo io ho chiesto l'affidamento del bambino “. Il resistente dichiarava altresì di percepire uno stipendio di 1700, 00 euro al mese e di percepire circa euro 500, 00 al mese, al netto di Imu e tasse, dalla locazione di un capannone in Arcola. Egli fa fronte al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 770, 00 al mese, e alla ulteriore somma di euro 600, 00 al mese relativa al canone di locazione per l'abitazione di dove è andato a risiedere. Il ichiarava inoltre dichiarava che nel 2019 la CP_3 CP_1 moglie si messaggiava con tale con ciò sottintendendo che tra i due potesse Persona_3 esistere una relazione.
Con riferimento alle anomale modalità di addormentamento del figlio la madre dichiarava quanto segue: “ non è vero quanto ha detto mio marito. C'è stato solo il periodo in cui stavo male, avevo perso sensibilità agli arti e non riuscivo a camminare. Chiedevo a mio marito di far addormentare mio figlio ma lui lo lasciava sul divano. Io andavo a lavarmi e spesso il bambino veniva da me. Il phon era solo per sentirne il rumore perché era un rumore tranquillizzante per me”.
Già nella fase presidenziale venivano disposte tre ctu: la prima affidata ad un geometra finalizzata a verificare la divisibilità della casa coniugale, la seconda affidata ad un commercialista finalizzata alla ricostruzione delle condizioni economiche delle parti, la terza ad una psicologa sul minore e i genitori e la relativa capacità genitoriale.
Alla luce di tale complessa attività istruttoria il Presidente con la ordinanza 12.5.2023 così disponeva:
- Affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale
- Frequentazione paritetica del figlio da lunedì a lunedì
- Obbligo per il padre di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 1000, 00 ai fini del contributo ordinario del figlio
- Ripartiva le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre
- curatore speciale del minore l'avv. Marina Cristina Borile Pt_2
- Fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore
In sede di memoria integrativa la moglie, sostanzialmente confermando le originarie allegazioni, allegava ulteriormente che in conseguenza della manifestazione di una nuova forma tumorale la propria attività libero professionale avrebbe subito una inevitabile riduzione;
su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione abitativa presso la madre
4 - La regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio
- L'assegnazione alla madre della casa familiare
- L'obbligo in capo al di corrisponderle la somma mensile di euro 3000, CP_1
00 ai fini del mantenimento proprio e del figlio
- La suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre
Con vittoria delle spese
In sede di memoria integrativa il marito sostanzialmente riproponendo le precedenti allegazioni:
- Contestava di avere intrattenuto relazioni extraconiugali
- Contestava la riconducibilità a sé degli screenshot prodotti dalla controparte
- Allegava che nel 2019 sarebbe stata la moglie ad intrattenere relazione extraconiugale
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori
- La prevalente collocazione del figlio al padre con assegnazione allo stesso della casa coniugale ( in subordine l'alternanza dei genitori all'interno della casa coniugale )
- In caso di assegnazione della casa coniugale alla madre riduzione del contributo di mantenimento ad euro 400, 00 mensili
- Spese straordinarie ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
Con vittoria delle spese
Il curatore speciale avv. Borile si costituiva mediante comparsa con la quale, reso conto dell'attività svolta, chiedeva, allo stato, la conferma delle disposizioni dell'ordinanza presidenziale relative all'affidamento e all'alternanza abitativa del bambino presso ciascun genitore.
Con sentenza parziale emessa in data 22.9.2023 il Tribunale dichiarava la separazione tra le parti.
Con note scritte depositate in data 26.10.2023 il difensore del resistente dava atto che la Corte di Appello di Genova, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, aveva ridotto ad euro 600, 00 mensile la misura del contributo ordinario del padre al mantenimento del figlio.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto cpc il giudice istruttore, ritenute generiche e valutative tutte le capitolazioni di prova, rigettava le istanze istruttorie
5 di entrambe le parti, delegava i servizi sociali a svolgere accertamento sul nucleo familiare e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, invitando le parti al deposito dell'ultima dichiarazione dei redditi.
Le parti precisavano le conclusioni sostanzialmente confermando le precedenti già rassegnate. La causa era quindi trattenuta in decisione.
O S S E R V A
Già dichiarata la separazione con sentenza parziale, in questa sede devono essere decise tutte le altre domande avanzate dalle parti.
In ordine alla reciproca domanda di addebito della separazione:
La ricorrente ritiene che la separazione debba essere addebitata al marito allegando che lo stesso avrebbe in costanza di matrimonio intrattenuto incontri sessuali con numerose donne, probabilmente mercenari e, da ultimo, allacciato una vera e propria relazione con tale . Ha prodotto una serie di screenschot, taluni dei quali di contenuto Persona_2 palesemente sessuale, allegando che sarebbero stati inviati dal marito alle amanti occasionali e una foto che l'uomo avrebbe inviato alla propria sorella e che sembra ritrarlo nel giugno 2021 al mare con una donna che si assume essere la . Per_2
Il ha specificamente contestato in sede di memoria integrativa sia gli incontri CP_1 occasionali, sia di avere iniziato la relazione con la prima della separazione di Per_2 fatto dalla moglie e disconosciuto la provenienza dei messaggi prodotti da controparte. Ha, Par in ogni caso, allegato che la relazione di coppia con la sarebbe stata in crisi già da tempo, tanto è vero che le parti già dal 2019 si erano rivolte ad una psicologa di coppia, la dott.ssa di Rapallo. Ha, a propria volta, chiesto l'addebito della Persona_4 separazione alla moglie allegando che la donna avrebbe tenuto la casa in disordine e in pessime condizioni igieniche, costretto i conviventi a sopportare il suo fumo passivo, dedicato attenzioni eccessive al figlio, di fatto allontanato dal padre e soprattutto dai nonni paterni;
all'udienza presidenziale, inoltre, ha dichiarato che già nell'anno CP_1
2019 la moglie si sarebbe scambiata messaggi con tale con ciò alludendo Persona_3 alla esistenza di una relazione tra i due;
in sede di memoria integrativa, poi, il marito ha espressamente allegato il fatto che la moglie avrebbe intrattenuto, fin dal 2019, relazione extraconiugale con e fondato anche sulla presenza di tale relazione la propria Per_3 domanda di addebito. In sede di seconda memoria ex art. 183 comma sesto cpc, ha prodotto, doc. 17, messaggi telefonici apparentemente scambiati tra una donna e tale di contenuto idoneo a fare ritenere la sussistenza di una relazione affettiva Persona_3 tra i due. In sede di terza memoria ex art. 183 comma sesto cpc la Pe ha disconosciuto la provenienza da sé di tali messaggi.
Quanto sopra premesso può ritenersi pacifico che la relazione tra le parti fosse già da anni compromessa: già dalla comparsa di costituzione relativa alla fase presidenziale il marito aveva infatti allegato che dal 2019 i coniugi erano in cura da una psicologa, la dott.ssa per una terapia di coppia;
tale circostanza, mai specificamente Persona_4 contestata ed anzi sostanzialmente riconosciuta, dimostra che già almeno due anni prima che si allontanasse dalla casa familiare la relazione tra le parti era in crisi ( è CP_1 peraltro ragionevole ritenere che i coniugi si siano rivolti alla psicologa non alla prima
6 avvisaglia di crisi ma quando si sono resi conto di non riuscire a superare le difficoltà di Par coppia senza aiuto esterno ) e d'altra parte sempre nel 2019 la aveva addirittura denunciato il marito in relazione al reato di lesioni ( doc. 31 prod. – avviso ex CP_1 art. 415 bis cpc ) per fatti poi non allegati a fondamento della domanda addebito.
La documentazione prodotta, ed in particolare la provenienza dei messaggi che le parti avrebbero inviato ai rispettivi amanti attraverso il proprio cellulare, è stata poi disconosciuta e pertanto non vi è prova che tali messaggi possano essere effettivamente ricondotti alle parti in causa;
del resto si tratta di documentazione memorizzata su apparecchi personali, costituente corrispondenza privata, che ben difficilmente le parti avrebbero potuto procurarsi se non attraverso condotte illecite.
Non vi è prova, pertanto, che nel 2019, quando la crisi della coppia era già conclamata, si fossero verificati atti di infedeltà coniugale. Ed è a tutti nota la consolidata giurisprudenza ( cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 11394/2024 ) che esclude l'addebito laddove manchi rapporto di causa ed effetto tra violazione del dovere di fedeltà e crisi coniugale.
Generiche e indimostrate, oltre che almeno in parte inidonee a giustificare la rottura di un matrimonio ( il fumo passivo ? ), sono le altre circostanze allegate dalle parti a sostegno della domanda di addebito;
del resto se la casa familiare era sporca e disordinata non si vede perché la colpa debba ricadere solo sulla moglie che lo stesso allegava CP_1 svolgere attività professionale ed imprenditoriale e, dunque, in assenza di una suddivisione di compiti che la relegassero al ruolo di casalinga.
Le reciproche domande di addebito vanno pertanto rigettate.
Sull'affidamento del figlio della coppia:
Dall'unione coniugale è nato in data [...] il figlio prossimo al compimento Per_1 del decimo anno di età.
La particolare conflittualità tra i coniugi e la allegazione di talune anomalie comportamentali in capo alla madre avevano determinato il Presidente, prima di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti propri della fase, a conferire incarico di consulenza al fine di meglio approfondire le dinamiche familiari e di valutare la idoneità delle parti allo svolgimento delle funzioni genitoriali.
Dalla relazione di consulenza della Prof.ssa datata 5.11.2022, emerge in Persona_5 estrema sintesi quanto segue:
- Sussiste una aspra conflittualità nell'ambito della coppia genitoriale che la consulente attribuisce in prime cure alla persistenza di forti istanze rivendicative in capo alla madre ( “ la signora vuole certamente bene al figlio, ma è adombrata dal pensiero persecutorio di essere vittima di una persona, il padre di suo figlio, che ritiene irresponsabile e incapace, sia nella gestione del figlio sia nella vita, tanto da cadere nella “ trappola “ di un'altra donna. Il suo pensiero è quindi cristallizzato sulle mancanze dell'ex marito e ciò non permette alla stessa di raggiungere diverse consapevolezze…” ), che sostanzialmente non è ancora riuscita ad elaborare il lutto della separazione, lutto anzi aggravato dalla nuova convivenza del marito con altra donna;
- Malgrado ciò, al momento il bambino intrattiene un buon rapporto sia con il padre e la sua nuova compagna che con la madre e fruisce, sia presso l'uno che presso l'altro genitore, di spazi e ambienti del tutto idonei
- Anche in ambito scolastico non sono state evidenziate criticità, il minore appare sereno, tranquillo, aperto ed educato, si dimostra intelligente e curioso e coltiva un
7 buon rapporto sia con gli insegnanti che con i compagni
- Malgrado ciò, mentre il rapporto col padre e la compagna è più spontaneo, il rapporto con la madre è frenato dalla consapevolezza del bambino di ferire la donna riferendole le proprie positive esperienze nel rapportarsi al padre: “ egli, nel rapporto con la mamma, non comunica lo stato reale rispetto al tempo che trascorre col padre, probabilmente per evitare di veicolare alla madre stessa di vivere serenamente con il padre e la compagna, consapevole che, facendolo, darebbe dispiacere a lei “
- Tale situazione a lungo andare potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo psichico del minore che, pur desiderando la riconciliazione tra i genitori, si trova a vivere un conflitto di lealtà sostanzialmente colpevolizzandosi per il buon rapporto intrattenuto col padre e la sua compagna.
Sulla base di tali considerazioni la consulente, pur riconosciuta la capacità di entrambi i genitori allo svolgimento dalla funzione genitoriale, ha posto l'accento sulla necessità di sostegno psicologico in capo ad entrambi i genitori finalizzato proprio alla ricostituzione della coppia in funzione genitoriale e indicato ( pagg. 37 – 38 relazione di consulenza ) una serie di regole di comportamento cui i genitori, idonei all'affidamento del figlio, dovranno comunque attenersi nell'esercizio della genitorialità. Ha inoltre proposto la collocazione del minore presso ciascun genitore a settimane alterne.
In adesione alle indicazioni della consulente il Presidente, come già si è visto, con la ordinanza 10.5.2023 ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del figlio, la sua collocazione presso ciascun genitore a settimane alterne, prescrivendo specificamente alle parti il rispetto delle regole di comportamento indicate dalla consulente alle Per_5 pagg. 37-38 della propria relazione nonché disposto un intervento di sostegno psicologico per il minore.
Nel corso della causa di merito, come già evidenziato, il giudice istruttore ha delegato i servizi sociali a svolgere un'ulteriore attività di osservazione sulla coppia genitoriale che, a circa due anni di distanza rispetto al deposito della consulenza con la relazione Per_5
15.10.2024 hanno evidenziato le medesime criticità già rilevate dalla consulente: “ la Pa signora sembra voler portare avanti una battaglia di screditamento nei confronti del sig.
[...]
e sembra essere fortemente impegnata nella ricerca di cavilli per evidenziare le cattive
CP_1 e la mancanza di attenzione verso il figlio da parte del Nei discorsi, però,
CP_1 Pa emergono chiaramente i propri rancori rispetto al ruolo di compagno più che di padre. Se la signora non riuscirà ad accettare di intraprendere un percorso di cura rispetto alle sue ferite passate, sem difficile che possa riuscire ad esercitare in modo equilibrato e idoneo la sua genitorialità, che sembra sempre essere pervasa dalla competizione rispetto al sig. dimostrare cioè di essere il
CP_1 genitore migliore. Il sig. , dall'altra parte non pone attenzione a questi aspetti della signora
CP_1 e tende a sminuirli e e con atteggiamenti di superficialità, rispondendo in modo inappropriato alle provocazioni: o mostrandosi passivo e subendo le decisioni intraprese dalla donna o trovando delle vie di fuga, bloccandola completamente. Tali atteggiamenti portano non solo a Per_1 doversi dividere tra i genitori, ma anche nel mutare il proprio modo di essere con ciascuno di loro, nelle attività, nei desideri e nelle passioni. Ciò non può essere che pregiudizievole per il proprio sviluppo e benessere psico fisico “.
La assistente sociale dott.ssa conclude però così: Tes_1
“ Poiché si è potuto notare che se sollecitati ed adeguatamente guidati i signori si sono mostrati entrambi capaci di collaborare e dialogare e si sono mostrati anche addolorati quando è stato fatto notare loro queste osservazioni sopra descritte, si ritiene quanto più necessario che possano entrambi continuare un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare “.
8 Pure in presenza di tali rilievi i difensori della parti e il curatore speciale del minore, avv. Borile, hanno concluso chiedendo al Tribunale di confermare l'affidamento condiviso del figlio ai genitori.
In particolare l'avv. Borile prima di precisare le conclusioni, ha chiesto parere alla consulente della fase presidenziale prof.ssa he ha così riferito: Per_5
“ è un bambino intelligente, intuitivo e capace di avere una sufficiente istanza emotiva dai Per_1
c nitoriali. Infatti riesce positivamente a frequentare la scuola e lo sport con profitto e con sintoniche relazioni interpersonali sia con i compagnia sia con gli adulti.
Nonostante il protrarsi delle difficoltà comunicative tra i genitori, l'affido ad essi è fondamentale. Togliere questo sarebbe di estremo nocumento per il bambino perché vivrebbe l'esperienza come una sottolineatura della negatività dei genitori, perdendo altresì ulteriormente fiducia in loro, ma anche nelle figure istituzionali deputate a tutelarlo. A giudizio della scrivente, l'affidamento ai servizi potrebbe altresì arrecare danno allo sviluppo psico-affettivo del minore “.
L'avv. Borile ha altresì prodotto relazione del dott. , lo psicoterapeuta che sta Per_6 seguendo il minore come da incarico conferitogli dal curatore speciale in esecuzione dei poteri sostanziali riconosciutigli dall'ordinanza presidenziale, che sostanzialmente evidenzia i buoni risultati conseguiti dal minore, l'attaccamento del minore ad entrambe le figure genitoriali, palesando, per l'ipotesi di affidamento del bambino ai servizi sociali, le medesime preoccupazioni già espresse dalla dott.ssa Per_5
Ritiene il Collegio che, alla luce della complessa istruttoria svolta e tenuto conto degli accertamenti effettuati, dapprima tramite consulente, quindi a mezzo servizi sociali, non possano esservi dubbi circa l'idoneità delle parti, separatamente considerate, allo svolgimento della funzione genitoriale: entrambe la parti, infatti, dispongono delle capacità intellettive, economiche e della sensibilità necessaria per svolgere il ruolo di genitore sia per quanto concerne gli aspetti materiali sia per quanto concerne gli aspetti affettivi;
entrambi i genitori amano sinceramente il figlio e ne sono ricambiati;
nondimeno, laddove si passi dall'analisi della singola figura genitoriale all'analisi della coppia, emergono criticità che, a lungo andare, potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo psichico del figlio, che pure, al momento, non sembra avere subito particolare danno dalla permanente conflittualità in essere tra i genitori. Il fatto che a distanza di quasi tre anni le parti, ed in particolare la madre, non siano riuscite a superare le criticità che la consulente bene aveva evidenziato e la considerazione che l'esito di questo stesso procedimento potrebbe innescare ulteriori tensioni e sollecitare nuove istanze di rivendicazione, rendono necessario porre alcune limitazioni alla capacità genitoriale delle parti per quanto strettamente collegato alla gestione della conflittualità di coppia. E' infatti indispensabile che, così come richiesto dal curatore speciale avv. Borile, il minore prosegua la psicoterapia e la coppia genitoriale si sottoponga al progetto specifico elaborato dalle dott.sse e del consultorio della Asl4. E' evidente che, senza porre CP_4 CP_5 limitazioni alla responsabilità genitoriali delle parti, le stesse, in quanto fornite del pieno potere di gestione del figlio, ed in assenza di controlli, ben potrebbero decidere di interrompere la psicoterapia del figlio e/o di non sottoporsi al progetto elaborato dal consultorio. E' invece necessario che, ferma la piena capacità genitoriale delle parti per la gestione ordinaria e straordinaria del figlio, tale capacità venga limitata per quanto attiene le decisioni necessarie per la tutela psichica del minore dalle conseguenze della attuale situazione di conflittualità della coppia. Non possono infatti essere i genitori, responsabili della situazione, e dimostratisi incapaci di risolverla se non con l'aiuto di terzi, aiuto
9 comunque sempre ben accetto, a decidere se e cosa fare. Tale limitazione, peraltro, così come circoscritta, non comporta la necessità di affidamento del minore ai servizi sociali. E' invece sufficiente che, così come previsto dall'art. 473 bis. 7 cpc, venga nominato al minore un curatore, che data la conoscenza del caso non può che essere individuato nella persona dell'avv. Borile, con il potere di decidere i trattamenti più adeguati alla tutela psichica del minore in relazione ai danni derivabili dalla conflittualità in essere tra i genitori e col potere sostanziale di stipulare, in luogo dei genitori e a loro spese secondo la ripartizione delle spese straordinarie che sarà stabilita in sentenza, contratti con specialisti privati;
nonché col potere di tenere contatti col consultorio per verificare il rispetto del progetto di coppia elaborato e/o per la elaborazione di ogni diverso progetto che dovesse essere elaborato;
al curatore deve altresì essere riconosciuto il potere di agire in giudizio a tutela del minore per richiedere, previa autorizzazione del giudice tutelare, la modifica delle condizioni della sentenza quando per fatti sopravvenuti non fossero più idonee alla tutela dell'interesse del minore nonché di intervenire, sempre previa autorizzazione del giudice tutelare, nell'ambito di eventuali cause di modifica promosse dai genitori ovvero nell'ambito del procedimento di divorzio. Le spese della curatela, in quanto spese straordinarie, dovranno essere ripartite tra i genitori secondo la ripartizione delle spese straordinarie stabilita in sentenza.
Sulla collocazione, frequentazioni e assegnazione della casa familiare:
Ritiene il Collegio che, così come richiesto dal curatore speciale del minore, debba esserne confermata la collocazione presso ciascun genitore a settimane alternate: tale soluzione, suggerita dalla consulente d'ufficio in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso, applicata a far data dal maggio 2023, data di emissione dell'ordinanza presidenziale con cui era stata prevista in via temporanea, sebbene non sia servita a superare le criticità della coppia genitoriale, non ha tuttavia creati problemi, è stata sostanzialmente accettata dalle parti e, ciò che più conta, risulta gradita al minore, sinceramente legato ad entrambi i genitori, in quanto la più idonea a consentirgli di fruire del diritto alla bigenitorialità. Ogni diversa soluzione, portando a privilegiare le istanze di un genitore rispetto a quelle dell'altro, non solo acuirebbe i contrasti e le reciproche rivendicazioni tra i genitori, che la vivrebbero personalmente come una vittoria o come una sconfitta nella contesta che li divide, ma, soprattutto, verrebbe a turbare un delicato equilibrio ( cfr. anche relazione dott. ) che, con tutti i limiti del caso, comunque è Per_6 stato raggiunto e consente al figlio della coppia di crescere in modo, se non ideale, quanto meno accettabile. E' di tutta evidenza infatti che se una prevalente collocazione presso la madre, che tra i genitori risulta essere quello più problematico, non appare allo stato ipotizzabile, anche una prevalente collocazione presso il padre si porrebbe in contrasto con l'interesse del figlio, privandolo di una modalità di vita a cui è ormai abituato e che gradisce, limitando il rapporto con la madre a cui il bambino è sinceramente attaccato, vieppiù accentuando quel conflitto interno tra il proprio amore verso la figura paterna e la lealtà verso la madre che, come sottolineato in sede di consulenza, rappresenta il principale pericolo per il corretto sviluppo psichico del minore.
Per quanto concerne le festività, in deroga a quanto stabilito in via ordinaria il minore trascorrerà i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore: trascorrerà il giorno di Santo Stefano ed il Lunedì dell'Angelo col genitore con cui non avrà trascorso, rispettivamente, il Natale e la Pasqua.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere col figlio anche due settimane consecutive.
10 Quanto alla assegnazione della casa familiare mette conto osservare che la collocazione paritaria del minore non osta a che il Tribunale si pronunci comunque il punto di assegnazione: la norma dell'art. 337 sexies c.c., infatti, prevede che il godimento della casa familiare debba essere attribuito in prioritaria considerazione dell'interesse dei figli;
ciò significa che, anche in caso di affidamento paritario del figlio ad entrambi i genitori, il minore può avere interesse a vivere nella casa coniugale con l'uno piuttosto che con l'altro genitore, a prescindere dal titolo di proprietà, e in tale ipotesi tale interesse deve essere posto alla base della decisione in punto di assegnazione ( in giurisprudenza cfr. Cass. Civ. n. 5738/2023; Corte di Appello di Roma n. 3081/23 e nell'ambito di questo stesso procedimento Corte di Appello di Genova n. 445/2023 adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ).
Nel caso specifico è pacifico che la convivenza tra le parti si era interrotta nel luglio 2021 quando il marito aveva lasciato la casa coniugale dove la moglie ha continuato a vivere assieme al figlio, che ivi aveva vissuto dal dicembre 2016 quando aveva poco più di un anno. Da allora il minore è abituato a convivere con la madre all'interno della casa coniugale e con il padre e la sua attuale compagna nell'abitazione di attuale residenza del è pertanto evidente che la revoca dell'assegnazione alla madre della casa CP_1 familiare, disposta in via temporanea in data 10.5.2023 con la ordinanza presidenziale, ordinanza che il Collegio sul punto condivide, comporterebbe da un lato la necessità per i minore di abituarsi alla convivenza nell'immobile, che egli ormai associa alla figura materna, col padre e la sua compagna;
e dall'altro la necessità di ambientarsi a vivere con la madre in abitazione del tutto nuova. Il minore, pertanto, nella già delicata situazione attuale, dovrebbe radicalmente modificare le proprie abitudini di vita e riorganizzare daccapo la propria esistenza;
il tutto peraltro in un clima di recriminazioni e rivendicazioni reciproche tra i genitori. All'opposto di quanto disposto dal legislatore che, introducendo la norma dell'art. 337 sexies c.c., ha indicato la necessità che i figli, cioè i soggetti che per ragioni anagrafiche sono più esposti al trauma della separazione, mantengano per quanto possibile le condizioni e le abitudini di vita anteriori alla separazione.
Ogni altra soluzione è di fatto impraticabile: non la suddivisione della casa coniugale in due autonome unità abitative: in primo luogo perché ciò di per sé comporterebbe una trasformazione della abitazione nella quale il minore è abituato a vivere;
in secondo luogo perché comporterebbe una rinnovata promiscuità di vita tra i genitori che, per poter funzionare, presupporrebbe la piena accettazione della separazione e delle relative conseguenze di fatto e di diritto da parte di entrambi;
e che, invece, in presenza di una situazione di conflittualità e risentimenti appare del tutto impraticabile;
e ciò vale anche per la soluzione proposta dell'alternanza dei genitori col figlio all'interno della casa coniugale, soluzione che per poter funzionare presuppone armonia e condivisione di intenti da parte della coppia genitoriale.
Sugli assegni di mantenimento: la ricorrente ha chiesto la liquidazione di assegno di mantenimento in favore proprio e del figlio di euro 3000, 00 mensili;
pur senza distinguere tra quanto destinato al proprio Par mantenimento e quanto destinato al mantenimento del figlio, è evidente che la abbia chiesto la liquidazione sia del mantenimento a proprio favore sia del mantenimento a favore del figlio, rimettendone la quantificazione al Tribunale pur nell'ambito della spettanza complessiva, tra l'uno e l'altro, di euro 3000, 00 mensili.
Il resistente, solo per l'ipotesi subordinata di assegnazione alla madre della casa familiare, ha offerto euro 400, 00 quale contributo al mantenimento del figlio e chiesto il rigetto della
11 Part domanda di mantenimento della Ha richiesto che le spese straordinarie relative al figlio venissero ripartite nella misura del 50% ciascuno. Par In sede di ordinanza presidenziale è stato escluso il diritto per la alla percezione di assegno di mantenimento mentre è stato posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 1000, 00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Le spese straordinarie sono state poste a carico del marito nella misura del 70% e della moglie nella misura del 30%.
La Corte di Appello, adita in sede di reclamo da parte del marito, ha ridotto ad euro 600,
00 mensili la misura del contributo al mantenimento del figlio e tenuto fermo il resto.
I redditi delle parti nell'ultimo triennio: Par La svolge attività libero professionale e, potendo contare sull'assegnazione della casa coniugale, non deve sostenere spese di locazione. I redditi dichiarati relativi all'ultimo triennio sono i seguenti:
- Esercizio 2023: reddito in regime forfettario euro 19.870, 00; imposta sostitutiva euro 2158, 00; reddito effettivo euro 17.712, 00
- Esercizio 2022: reddito netto soggetto ad imposta sostitutiva: euro 11.528, 00; imposta sostitutiva euro 1729, 00. Reddito effettivo: euro 9799, 00
- Esercizio 2021: reddito netto soggetto ad imposta sostitutiva: euro 38.086, 00; imposta sostitutiva euro 5713, reddito effettivo: euro 32.373, 00
Dalle consulenza redatta dal dott. nel corso della fase presidenziale risulta altresì Per_7 un ulteriore reddito figurativo, collegato al potenziale sfruttamento delle proprietà immobiliari, pari ad euro 8.582, 71; dal quale deve essere detratto l'importo di euro 1892, 45 annuo corrispondente all'Imu; e così per euro 6.690, 26.
Il reddito medio netto mensile netto dell'ultimo triennio, laddove si comprenda anche il reddito figurativo, è perciò pari a:
17.712, 00 + 6.690, 00 + 9799+6690, 00+32.373, 00+6690, 00 = 79.954, 00
79.954, 00:3 = 26.651, 00
26.651, 00: 12 = 2220, 00
La Pè è inoltre titolare di proprietà immobiliari per un complessivo valore stimato di euro 432.825, 00 e di partecipazioni societarie nell'ambito della impresa di famiglia, la Impresa Pe srl dove ricopre anche la carica di consigliere di amministrazione, del valore stimato pari ad euro 44.566, 00
I redditi dichiarati del ono i seguenti: CP_1
- Esercizio 2023: reddito 37.945, 00 - imposta netta euro 6.015, 00 - addizionale regionale: euro 647, 00 = euro 31.283, 00
- Esercizio 2022: reddito euro 42.332, 00 – imposta netta euro 8702, 00 – addizionale Irpef euro 732 = euro 32.898, 00
- Esercizio 2021: reddito euro 41.022, 00 – imposta netta euro 7.645, 00 –
12 addizionale regionale Irpef euro 682, 00 = euro 32.695, 00
Il è pero proprietario anche di appartamento, allo stato non messo a profitto, CP_1 da cui, già operata la riduzione del 21% a titolo di cedolare secca, deriva un reddito figurativo annuo di euro 3.697, 00.
E' inoltre titolare in Arcola di immobili ( ufficio e laboratorio ) che in data 8.2.2021, alcuni mesi prima dell'allontanamento dalla casa familiare ma, come già osservato, in presenza di una crisi familiare già conclamata, ha locato alla Reeco srl, società rappresentata dal proprio padre, per il canone annuo di euro 12.000, 00.
Rileva il dott. che il valore OMI di locazione minimo relativo all'immobile ammonta Per_7 ad euro 40.764, 00 e di non avere rilevato l'accredito sui conti del relativo al CP_2 pagamento del canone: la contiguità temporale tra la stipula del contratto di locazione e la separazione, i rapporti parentali esistenti tra il locatore ed il rappresentante della conduttrice, la significativa differenza tra il canone pattuito ed il valore locatizio del bene, il mancato riscontro contabile dei pagamenti, portano ragionevolmente a ritenere che l'operazione possa essere stata congegnata proprio in vista del presente procedimento per abbattere l'incidenza sui redditi di tale importante proprietà. Secondo il dott. ( Per_7 cfr. relazione di consulenza pag. 18 ) il maggior reddito netto ricavabile dalla locazione dell'immobile a valore commerciale, già depurato degli oneri fiscali, è quantificabile in euro 16.362, 00.
Il reddito medio netto mensile dell'ultimo triennio laddove si comprenda il reddito figurativo complessivo è dunque il seguente: esercizio 2023: euro 31.283, 00 + euro 3.697, 00 + euro 16.362, 00 = euro 51.342, 00 esercizio 2022: euro 32.898, 00 + euro 3.697, 00 + euro 16.362, 00 = euro 52.957, 00 esercizio 2021: euro 32.695, 00 + euro 3.697, 00 + euro 16.362, 00= euro 52.754, 00 il reddito netto medio mensile relativo all'ultimo triennio è quindi pari a: euro 51.342, 00 + euro 52.957, 00 + euro 52.754, 00: 3 = euro 52.351, 00: 12 = euro 4.362, 00
Con tutti i margini di approssimazione che inevitabilmente conseguono ad un accertamento puramente contabile si deve in ogni caso evidenziare come il dato sopra evidenziato è coerente con i dati relativi alle spese presumibilmente personali quali risultano dai conti del che evidenziano spese mensili medie per euro 3.211, CP_1
10 ( cfr. tabella relazione dott. a pag. 39 ). Per_7
Va, però, altresì considerato che il a differenza della moglie, sopporta oneri di CP_1 locazione per euro 600, 00 al mese, e deve corrispondere rate di mutuo e rimborsi per complessivi euro 865, 00 mensili;
dedotte tali spese fisse il reddito netto mensile del marito ammonta ad euro 4.362, 00 – euro 300, 00 ( dato che l'importo del canone di locazione, pari ad euro 600, 00, deve essere suddiviso a metà con la convivente del ) – euro 865, 00 = euro 3197, CP_1
00.
Il è inoltre proprietario di beni immobili del valore stimato di euro 1.218.325, CP_1 00 e di partecipazioni societarie nell'ambito dell'impresa di famiglia, la Bandelloni srl di cui risulta presidente del c.d.a., del valore stimato di euro 195.011, 75; il dott. , Per_7 esaminando i bilanci della società, ha inoltre individuato la esistenza di un credito del
[...] ei confronti della medesima di euro 54.592, 32. CP_1
13 Così ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti appare evidente che non vi sia spazio per la liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie: a fronte di un reddito netto medio mensile relativo al triennio della Pe di euro 2200, 00, il reddito del decurtato dai costi fissi di cui si è detto, è di poco superiore CP_1 ammontando ad euro 3197, 00; a ciò si aggiunga che il marito, seppure indirettamente, già contribuisce al tenore di vita della moglie mediante l'assegnazione alla donna della casa coniugale, immobile spazioso e di particolare pregio, di sua proprietà.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento del figlio, se è vero che il padre provvede al mantenimento diretto del figlio per quindici giorni, è altrettanto vero che, in considerazione delle differenze di reddito e di potenzialità economiche tra i genitori, per consentire al minore di mantenere, anche nella seconda quindicina del mese, un tenore di vita comparabile a quello della prima e a quello goduto in costanza di convivenza tra i genitori, è comunque necessario un ulteriore significativo contributo a carico del
[...] anche in considerazione delle spese di baby sitter cui la madre, impegnata nel CP_1 lavoro, dovrà andare incontro;
ora, tenuto conto che il padre contribuisce al mantenimento del figlio anche mettendo a sua disposizione la casa familiare e che il suo reddito è superiore di circa 1/3 rispetto a quello della madre, ritiene il Collegio che la misura più equa sia quella individuata dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, pari a 600, 00 euro al mese.
Quanto alle spese straordinarie le considerazioni di cui sopra giustificano la ripartizione nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti. Di conseguenza anche le spese relative alle tre ccttuu eseguite nella fase presidenziale dovranno essere poste a carico delle parti ciascuna per metà.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
RIGETTA le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti nato a Genova il [...] in [...] condivisa ad entrambi i Parte_3 genitori prescrivendo loro di attenersi alle prescrizioni di cui all'ordinanza presidenziale 10.5.2023 e tuttavia limitando la loro responsabilità genitoriale con esclusivo riferimento alle valutazioni e decisioni relative alla tutela psichica del minore dalle conseguenze della conflittualità della coppia;
e per l'effetto
NOMINA L'avv. Borile Maria Cristina curatore del minore con il compito di procedere, previa consultazione dei genitori, alle valutazioni e decisioni afferenti la tutela psichica del minore in relazione alle conseguenze della conflittualità di coppia;
con attribuzione del potere di stipulare, in sostituzione dei genitori e a loro spese secondo la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie stabilita in sentenza, contratti con specialisti privati nonché di chiedere informazioni ad enti pubblici e privati, concordare col consultorio e i
14 servizi sociali progetti finalizzati al superamento della conflittualità di coppia e verificarne il rispetto. Attribuisce al curatore il potere di agire, previa autorizzazione del giudice tutelare, in rappresentanza del minore per richiedere la modifica delle condizioni di questa sentenza laddove fatti sopravvenuti non la rendano più adeguata alla tutela dell'interesse del minore nonché, sempre previa autorizzazione del giudice tutelare, il potere di intervenire in procedimenti di modifica introdotti dai genitori o nel procedimento di divorzio laddove.
DISPONE che ogni altro atto di esercizio della responsabilità genitoriale possa essere effettuato in autonomia dai genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso
DISPONE che il curatore riferisca al giudice tutelare ogni sei mesi e che le spese di curatela, in quanto straordinarie, siano ripartite tra i genitori nella percentuale indicata in sentenza per la ripartizione delle spese straordinarie.
DISPONE che il minore sia collocato a settimane alterne presso ciascun genitore, dall'uscita da scuola del lunedì ( o dalle 09.00 quando non vi è scuola ) all'entrata a scuola del lunedì successivo ( alle 09.00 quando vi è scuola ).
DISPONE il minore trascorra i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore: trascorrerà il giorno di Santo Stefano ed il Lunedì dell'Angelo col genitore con cui non avrà trascorso, rispettivamente, il Natale e la Pasqua.
DISPONE che in occasione delle vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé il figlio anche per due settimane consecutive. A tal fine i genitori si comunicheranno le relative preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso disaccordo il primo anno prevarrà la soluzione del padre, il secondo quella della madre e così via in alternanza.
ASSEGNA a la casa familiare sita a Rapallo via di Landea 15 Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
corrispondendo a , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Per_1 Parte_1 mensile di euro 600, 00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , individuate e regolamentate Per_1 secondo le condizioni di cui al verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico del nella CP_1 misura del 70% e della Pe nella misura del 30%.
RIGETTA ogni altra domanda
DICHIARA interamente compensate le spese di lite
PONE le spese relative alle ccttuu a carico solidale delle parti
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 7.2.2025
Si comunichi:
- Alle parti
- Al curatore avv. Maria Cristina Borile
- Al Giudice tutelare
- Al Consultorio familiare ASL 4 Corso Dante 143 Chiavari
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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