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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 790/2021
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 790/2021; promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.
Domenico Ritorto Bruzzese, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, alla via Silvio Paternostro n. 6;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Crotone alla via Francesco Sculco n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Bellomo, elettivamente domiciliata presso lo studio Saporito, sito in Crotone al Corso Mazzini n. 56;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 11.02.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - con le delibere assembleari del
08/10/2015 e del 30/10/2015 il con sede a Crotone Via Controparte_2
Martin Luter King n. 11/13, aveva stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla ristrutturazione e valorizzazione del fabbricato condominiale con la con sede a Crotone in via F. Sculco n. 14; - con le medesime delibere, i Controparte_3 lavori erano stati aggiudicati all' per il prezzo complessivo di Controparte_4
€ 299.048, 57 di cui € 215.380, 45 per lavori su parti comuni del fabbricato ed € 83.668,12 per lavori su parti private;
- ai sensi dell'art. 18 delle condizioni contrattuali, l'appaltatore si impegnava ad intraprendere iniziative legali per il recupero del credito nei confronti dei condomini inadempienti;
- nel mese di dicembre 2017 veniva redatto il conto finale dei lavori, risultando a carico del Sig. una morosità di € 8.103,00; - in data Parte_1
26.02.2018 veniva inviata formale messa in mora del debitore per il recupero della predetta somma, ma senza riscontro;
sulla base di tali premesse, otteneva nei Controparte_1
confronti di decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Parte_1
Crotone in data 22.02.2021 per la somma di € 8.103,00, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione avverso Parte_1
il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della proposta opposizione il prefato eccepiva, Parte_1
preliminarmente, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
deduceva la carenza dei presupposti per l'emanazione de decreto ingiuntivo, evidenziando che non risultava prodotta in atti il “certificato di stato finale dei lavori” né la certificazione relativa alla regolare esecuzione delle opere, al collaudo e all'avvenuto smaltimento del materiale inerte;
rilevava che la somma ingiunta era comprensiva anche delle compenso del direttore dei lavori e coordinamento sicurezza, del compenso dell'amministratore e delle spese della pratica bancaria, che andavano scomputate dal totale dovuto alla osservava Controparte_1
che nel bilancio preventivo era stata portata in detrazione, in maniera parziale, la quota relativa alla cessione di credito della società nei Controparte_5 confronti di così aumentando l'esposizione debitoria di tutti i condomini;
- Controparte_1 rilevava, infine, che nel “Bilancio preventivo manutenzione straordinaria fabbricato” veniva preventivata, per le parti private, una spesa di € 50.523,00, mentre nella “Relazione tecnica sullo stato finale dei lavori-contabilita” veniva contabilizzata per la stessa causale il maggior
2 importo di € 83.668,12; chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti dall'opponente.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.07.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava Controparte_3
l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità della domanda;
esponeva che il contratto di appalto sottoscritto dal prevedeva che i lavori di ristrutturazione venissero CP_2
pagati ad avanzamento;
osservava che il sig. , dopo il pagamento delle prime due rate Pt_1 con scadenza nell'anno 2016, non aveva più pagato le restanti, né aveva riscontrato le lettere di messa in mora ricevute;
evidenziava che la relazione di fine lavori, prodotta in atti, redatta dal direttore dei lavori nominato dal costituiva di fatto il certificato di fine CP_2
lavori; deduceva che le eccezioni, in ordine alla quantificazione della somma ingiunta, non potevano essere in alcun modo sollevate nei confronti di ma semmai del Controparte_3
nella persona dell'amministratore pro tempore, che aveva provveduto a CP_2 suddividere l'importo da corrispondere tra i condomini;
chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto all'esito dell'accertamento giudiziario;
chiedeva, altresì, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c..
4.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 15.09.2021 il giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda;
alla successiva udienza del 19.01.2022, differita al
11.03.2022, fissata in trattazione scritta, per la verifica della condizione di procedibilità, la difesa dell'opponente eccepiva nelle proprie note di trattazione scritta l'improcedibilità della domanda, non avendo controparte avviato e concluso il procedimento di mediazione, mentre parte convenuta opposta dava atto nelle proprie note di aver provveduto al deposito dell'istanza di mediazione, chiedendo il rinvio dell'udienza al fine di consentire l'espletamento del tentativo di mediazione;
revocato il provvedimento, reso in data
11.03.2022, con cui il giudice disponeva la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa per la mancata presentazione della domanda di mediazione nel termine assegnato, la causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3 5.
L'art. 5, comma 1bis, applicabile alla fattispecie, ratione temporis, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio … è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente, ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.. il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…”
Giova premettere che la controversia in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 5 D.lgs.
28/2010, come modificato con D.L. 69/2013, convertito con modifiche in L. 98/2013 per il quale il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta (materia condominiale).
Al riguardo si osserva che la pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento della quota dei lavori di manutenzione straordinaria del e la società convenuta opposta ha agito CP_2 direttamente nei confronti del opponente in forza della deroga all'art. 63 disp.att. CP_2
c.c., disposta all'art. 18 del contratto di appalto.
L'azione proposta, diretta al recupero di quote condominiali, non può ritenersi estranea alla materia condominiale.
E' pertanto necessario verificare, in via preliminare ed assorbente, se il rilievo formulato da parte opponente nella prima difesa utile in ordine all'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione meriti accoglimento.
Nel caso di specie, all'udienza di comparizione delle parti il Giudice, ai sensi dell'art 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ante riforma Cartabia, rilevato che mediazione non era stata esperita ne ha disposto l'avvio, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione dell'istanza; con il medesimo provvedimento veniva fissata la successiva udienza di verifica al 19.01.2022, successivamente differita all'udienza del
11.03.2022, svolta mediante trattazione scritta.
Si osserva che il termine assegnato dal giudice per presentazione della domanda di mediazione (non più previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022) non ha natura perentoria ma ha l'effetto di stimolare le parti all'attivazione del procedimento di mediazione in modo che esso possa essere portato a conclusione prima della celebrazione dell'udienza di rinvio. Pertanto, il decorso del predetto termine non rende, di per sé, la domanda improcedibile.
Al riguardo si richiama la norma dell'art. 152, comma 2, c.p.c. la quale dispone che “ I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari
4 espressamente perentori”.
Ebbene, l'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. 28/2010 non definisce il termine assegnato dal giudice per l'instaurazione del procedimento di mediazione come perentorio né la citata norma ricollega l'improcedibilità della domanda al mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine di giorni 15 disposto dal giudice.
La prospettata soluzione ermeneutica in ordine alla non perentorietà del termine trova fondamento anche nella funzione deflattiva della mediazione obbligatoria;
quest'ultima, infatti, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine che porterebbe all'inevitabile conseguenza di ritenere non utilmente esperita la mediazione conclusasi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivata, e così escludendo in un procedimento deformalizzato, qual è quello di mediazione, l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.
Ciò posto, pur non avendo il termine assegnato dal giudice natura perentoria, è, comunque, necessario verificare l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” si intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
Non rileva pertanto la mancata osservanza del termine di 15 giorni assegnato dal giudice, ma la domanda deve essere dichiarata improcedibile se all'udienza di verifica, fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (tre mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (cfr. Cass. n. 40035/2021; Cass. n. 9102/2023).
La domanda di mediazione risulta presentata da parte opposta solo in data 02.03.2022 (cfr. allegato note trattazione scritte di parte opponente depositate in data 04.03.2022).
E' evidente che la tardiva presentazione della domanda di mediazione non ha garantito l'utile ed effettivo esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice e non ha consentito neppure la fissazione del primo incontro di mediazione prima dell'udienza di verifica della mediazione.
Pertanto, il termine di tre mesi, previsto dalla norma per la conclusione del procedimento di mediazione, è stato abbondantemente superato.
In ordine all'onere di introdurre la procedura di mediazione si richiama il chiarimento delle
Sezioni Unite della Cassazione, le quali con sentenza n. 19596/2020 nel comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito sulla proponibilità dell'azione ed, in particolare sul soggetto, ovvero sulla parte processuale, cui spetta introdurre il procedimento di mediazione, hanno statuito che: “ Nelle controversie
5 soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010,
i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In ragione della colpevole inerzia di parte opposta, che ha ritardato la presentazione dell'istanza presso l'organismo di mediazione, deve ritenersi non integrata la condizione di procedibilità della domanda, non potendosi condividere le motivazioni sottese al provvedimento, reso in data 01.04.2022, con il quale il giudice, precedente assegnatario del ruolo, ha ritenuto, per esigenze di economia processuale, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
In conclusione, previa revoca del citato provvedimento, si deve dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata introduzione della procedura di mediazione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
6.
La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio benché solo di rito.
7.
Ogni ulteriore questione, sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
8.
Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., la natura meramente processuale della pronuncia costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda dell'opposta per quanto in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data
22.02.2021 nel procedimento n. 256/2021 R.G.;
- Spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
6 Così deciso in Crotone, 07.02.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 790/2021; promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.
Domenico Ritorto Bruzzese, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, alla via Silvio Paternostro n. 6;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Crotone alla via Francesco Sculco n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Bellomo, elettivamente domiciliata presso lo studio Saporito, sito in Crotone al Corso Mazzini n. 56;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 11.02.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - con le delibere assembleari del
08/10/2015 e del 30/10/2015 il con sede a Crotone Via Controparte_2
Martin Luter King n. 11/13, aveva stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla ristrutturazione e valorizzazione del fabbricato condominiale con la con sede a Crotone in via F. Sculco n. 14; - con le medesime delibere, i Controparte_3 lavori erano stati aggiudicati all' per il prezzo complessivo di Controparte_4
€ 299.048, 57 di cui € 215.380, 45 per lavori su parti comuni del fabbricato ed € 83.668,12 per lavori su parti private;
- ai sensi dell'art. 18 delle condizioni contrattuali, l'appaltatore si impegnava ad intraprendere iniziative legali per il recupero del credito nei confronti dei condomini inadempienti;
- nel mese di dicembre 2017 veniva redatto il conto finale dei lavori, risultando a carico del Sig. una morosità di € 8.103,00; - in data Parte_1
26.02.2018 veniva inviata formale messa in mora del debitore per il recupero della predetta somma, ma senza riscontro;
sulla base di tali premesse, otteneva nei Controparte_1
confronti di decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Parte_1
Crotone in data 22.02.2021 per la somma di € 8.103,00, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione avverso Parte_1
il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della proposta opposizione il prefato eccepiva, Parte_1
preliminarmente, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
deduceva la carenza dei presupposti per l'emanazione de decreto ingiuntivo, evidenziando che non risultava prodotta in atti il “certificato di stato finale dei lavori” né la certificazione relativa alla regolare esecuzione delle opere, al collaudo e all'avvenuto smaltimento del materiale inerte;
rilevava che la somma ingiunta era comprensiva anche delle compenso del direttore dei lavori e coordinamento sicurezza, del compenso dell'amministratore e delle spese della pratica bancaria, che andavano scomputate dal totale dovuto alla osservava Controparte_1
che nel bilancio preventivo era stata portata in detrazione, in maniera parziale, la quota relativa alla cessione di credito della società nei Controparte_5 confronti di così aumentando l'esposizione debitoria di tutti i condomini;
- Controparte_1 rilevava, infine, che nel “Bilancio preventivo manutenzione straordinaria fabbricato” veniva preventivata, per le parti private, una spesa di € 50.523,00, mentre nella “Relazione tecnica sullo stato finale dei lavori-contabilita” veniva contabilizzata per la stessa causale il maggior
2 importo di € 83.668,12; chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti dall'opponente.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.07.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava Controparte_3
l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità della domanda;
esponeva che il contratto di appalto sottoscritto dal prevedeva che i lavori di ristrutturazione venissero CP_2
pagati ad avanzamento;
osservava che il sig. , dopo il pagamento delle prime due rate Pt_1 con scadenza nell'anno 2016, non aveva più pagato le restanti, né aveva riscontrato le lettere di messa in mora ricevute;
evidenziava che la relazione di fine lavori, prodotta in atti, redatta dal direttore dei lavori nominato dal costituiva di fatto il certificato di fine CP_2
lavori; deduceva che le eccezioni, in ordine alla quantificazione della somma ingiunta, non potevano essere in alcun modo sollevate nei confronti di ma semmai del Controparte_3
nella persona dell'amministratore pro tempore, che aveva provveduto a CP_2 suddividere l'importo da corrispondere tra i condomini;
chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto all'esito dell'accertamento giudiziario;
chiedeva, altresì, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c..
4.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 15.09.2021 il giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda;
alla successiva udienza del 19.01.2022, differita al
11.03.2022, fissata in trattazione scritta, per la verifica della condizione di procedibilità, la difesa dell'opponente eccepiva nelle proprie note di trattazione scritta l'improcedibilità della domanda, non avendo controparte avviato e concluso il procedimento di mediazione, mentre parte convenuta opposta dava atto nelle proprie note di aver provveduto al deposito dell'istanza di mediazione, chiedendo il rinvio dell'udienza al fine di consentire l'espletamento del tentativo di mediazione;
revocato il provvedimento, reso in data
11.03.2022, con cui il giudice disponeva la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa per la mancata presentazione della domanda di mediazione nel termine assegnato, la causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3 5.
L'art. 5, comma 1bis, applicabile alla fattispecie, ratione temporis, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio … è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente, ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.. il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…”
Giova premettere che la controversia in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 5 D.lgs.
28/2010, come modificato con D.L. 69/2013, convertito con modifiche in L. 98/2013 per il quale il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta (materia condominiale).
Al riguardo si osserva che la pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento della quota dei lavori di manutenzione straordinaria del e la società convenuta opposta ha agito CP_2 direttamente nei confronti del opponente in forza della deroga all'art. 63 disp.att. CP_2
c.c., disposta all'art. 18 del contratto di appalto.
L'azione proposta, diretta al recupero di quote condominiali, non può ritenersi estranea alla materia condominiale.
E' pertanto necessario verificare, in via preliminare ed assorbente, se il rilievo formulato da parte opponente nella prima difesa utile in ordine all'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione meriti accoglimento.
Nel caso di specie, all'udienza di comparizione delle parti il Giudice, ai sensi dell'art 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ante riforma Cartabia, rilevato che mediazione non era stata esperita ne ha disposto l'avvio, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione dell'istanza; con il medesimo provvedimento veniva fissata la successiva udienza di verifica al 19.01.2022, successivamente differita all'udienza del
11.03.2022, svolta mediante trattazione scritta.
Si osserva che il termine assegnato dal giudice per presentazione della domanda di mediazione (non più previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022) non ha natura perentoria ma ha l'effetto di stimolare le parti all'attivazione del procedimento di mediazione in modo che esso possa essere portato a conclusione prima della celebrazione dell'udienza di rinvio. Pertanto, il decorso del predetto termine non rende, di per sé, la domanda improcedibile.
Al riguardo si richiama la norma dell'art. 152, comma 2, c.p.c. la quale dispone che “ I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari
4 espressamente perentori”.
Ebbene, l'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. 28/2010 non definisce il termine assegnato dal giudice per l'instaurazione del procedimento di mediazione come perentorio né la citata norma ricollega l'improcedibilità della domanda al mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine di giorni 15 disposto dal giudice.
La prospettata soluzione ermeneutica in ordine alla non perentorietà del termine trova fondamento anche nella funzione deflattiva della mediazione obbligatoria;
quest'ultima, infatti, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine che porterebbe all'inevitabile conseguenza di ritenere non utilmente esperita la mediazione conclusasi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivata, e così escludendo in un procedimento deformalizzato, qual è quello di mediazione, l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.
Ciò posto, pur non avendo il termine assegnato dal giudice natura perentoria, è, comunque, necessario verificare l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” si intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
Non rileva pertanto la mancata osservanza del termine di 15 giorni assegnato dal giudice, ma la domanda deve essere dichiarata improcedibile se all'udienza di verifica, fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (tre mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (cfr. Cass. n. 40035/2021; Cass. n. 9102/2023).
La domanda di mediazione risulta presentata da parte opposta solo in data 02.03.2022 (cfr. allegato note trattazione scritte di parte opponente depositate in data 04.03.2022).
E' evidente che la tardiva presentazione della domanda di mediazione non ha garantito l'utile ed effettivo esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice e non ha consentito neppure la fissazione del primo incontro di mediazione prima dell'udienza di verifica della mediazione.
Pertanto, il termine di tre mesi, previsto dalla norma per la conclusione del procedimento di mediazione, è stato abbondantemente superato.
In ordine all'onere di introdurre la procedura di mediazione si richiama il chiarimento delle
Sezioni Unite della Cassazione, le quali con sentenza n. 19596/2020 nel comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito sulla proponibilità dell'azione ed, in particolare sul soggetto, ovvero sulla parte processuale, cui spetta introdurre il procedimento di mediazione, hanno statuito che: “ Nelle controversie
5 soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010,
i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In ragione della colpevole inerzia di parte opposta, che ha ritardato la presentazione dell'istanza presso l'organismo di mediazione, deve ritenersi non integrata la condizione di procedibilità della domanda, non potendosi condividere le motivazioni sottese al provvedimento, reso in data 01.04.2022, con il quale il giudice, precedente assegnatario del ruolo, ha ritenuto, per esigenze di economia processuale, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
In conclusione, previa revoca del citato provvedimento, si deve dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata introduzione della procedura di mediazione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
6.
La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio benché solo di rito.
7.
Ogni ulteriore questione, sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
8.
Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., la natura meramente processuale della pronuncia costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda dell'opposta per quanto in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data
22.02.2021 nel procedimento n. 256/2021 R.G.;
- Spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
6 Così deciso in Crotone, 07.02.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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