Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5636 / 2020
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
deceduta in data 23-05-2018 elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.
[...]
D'ANGIOLILLO FIORELLA ) che lo rapp.ta e difende in C.F._2
virtù di procura su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. DE BENEDICTIS CP_1
ITALA resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 02-11-2020 la parte ricorrente esponeva che aveva proposto in data 19-07-2017 la Parte_2 domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu – intervenuto nelle more il decesso della e costituitosi Pt_2
l'erede, attuale ricorrente - aveva dato esito positivo per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal Marzo 2018; che con il presente ricorso in opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario con retrodatazione alla data della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con CP_1
vittoria di spese processuali ed attribuzione.
rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta e ritenuto di non dover disporre una nuova ctu il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento di ATPO risulta che
[...]
era affetta dalle seguenti patologie: Parte_2
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON ENCEFALITE LIMBICA ANTIGENE ONCONEURONALE POSITIVA CON DETERIORAMENTO
COGNITIVO SUBACUTO (03/2018).
• BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA.
• DIABETE MELLITO TIPO II.
• ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MODERATA ENTITA'.
Le conclusioni del ctu consentono di ritenere sussistente in capo alla l requisito Pt_2
sanitario previsto per la prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal Marzo 2018.
A fronte delle analitiche, puntuali argomentazioni del ctu in merito alla sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per la prestazione richiesta, l'istante nel ricorso in opposizione, in ordine alla richiesta decorrenza dalla domanda amministrativa del suddetto requisito sanitario si è limitato a formulare un mero dissenso diagnostico, senza addurre e documentare nuove patologie né l'aggravamento di quelle preesistenti
– intervenute beninteso prima del decesso della - in guisa da indurre il Pt_2
giudicante al rinnovo delle operazioni peritali ovvero ad un supplemento di perizia.
Alla stregua delle considerazioni esposte la domanda va quindi respinta
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
Santa Maria Capua Vetere 14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)