TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3605/2019 fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Sanasi Parte_1
ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso da se medesimo Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014).
All'udienza del 28.10.25 la causa è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
Il giudizio trae origine da un actio negatoria servitutis e, in particolare ha ad oggetto la servitù di passaggio sui terreni di proprietà dell'attore in agro di Torre S. Susanna, c.da Gesuiti in N.C.T. al fg.21 p.lle 170 e 172 in favore del terreno del convenuto di cui al fg.21 p.lla 52.
In via generale e in punto di diritto, giova precisare che, secondo la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di “actio negatoria servitutis” (art. 949 c.c.), la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva (Cass. n. 803/2022; Cass. n. 472/2017), di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto (Cass. n. 18028/2018).
Di contro, a fronte della prova positiva di cui sopra, grava sul convenuto in “negatoria servitutis” l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale
(cfr. Cass. n. 1905/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 4120/2001), ovvero di chiedere, attraverso la formulazione di apposita domanda riconvenzionale, la costituzione dell'analogo diritto.
Interessa qui porre in evidenza che i fondi agricoli di cui al fg.21 p.lle 170 e 172 sono pervenuti all'attore per atto di compravendita da e da Persona_1 Persona_2 giusta atti per notar del 25.10.2004 rep.8884 raccolta 602 e del 22.12.2004 Per_3 rep.3326 raccolta 718 (docc.2 e 3 fascicolo di parte) offerti in comunicazione dell'attore.
A questo punto occorre chiarire che il passaggio sul fondo dell'attore avviene, per quanto dedotto dall'attore, lungo il confine est delle p.lle 171 e 170 nonostante il terreno del convenuto abbia accesso diretto sulla via pubblica.
Ebbene, il convenuto non contesta codesta ultima circostanza evidenziando che dal 1963 i suoi genitori-danti causa utilizzavano quel passaggio di poi utilizzato anche da lui stesso (cui i fondi di cui al fg.21 p.lle 52 e 78 sono pervenuti per donazione con atto del 6.10.1989 per notar dai genitori) a piedi e con mezzi meccanici. Per_4
Ed anzi il convenuto fonda il preteso diritto di servitù di passaggio per cui è causa su un atto per notaio del 19.12.1963 rep.14781 raccolta 6944 tra Per_5 Persona_6
e da una parte e i propri genitori danti causa dall'altra (doc.6 di parte Persona_7 convenuta).
Ebbene, dal prefato atto non emerge alcuna previsione del preteso diritto in favore del convenuto e contro l'attore per cui non vi è prova dell'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.
Per tutto quanto sopra va accolta l'actio negatoria servitutis” ordinando al convenuto di non passare lungo il percorso oggetto di causa nel fondo di Controparte_1 proprietà dell'attore mentre vanno rigettate le domande, anche spiegate in riconvenzionale, dal convenuto in quanto infondate e prive di supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - accoglie l'actio negatoria servitutis” ordinando al convenuto Controparte_1 di non passare lungo il percorso oggetto di causa nel fondo di proprietà dell'attore
- rigetta tutte le domande del convenuto;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'attore Controparte_1 che si liquidano in €1500,00 oltre borsuali, rimb. Forf. e accessori di legge;
Brindisi,28/11/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi