TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11573 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa SI SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55172 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv. Chiara Cifola, Anna Morsillo ed Alessandro De Rosa, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. CO Gamba, giusta procura in atti Resistente
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 26.3.25 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.8.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 29.6.13 contraeva matrimonio in Todi con
[...]
dalla cui unione erano nati due figli, minori al deposito del Controparte_1
ricorso; che con decreto dell'8.2.19 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale, alle condizioni ivi indicate;
che dalla separazione non si era ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi, chiedeva pertanto l'emissione dei provvedimenti provvisori, dichiarare lo scioglimento del matrimonio e remissione in istruttoria per le ulteriori domande.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva che chiedeva la Controparte_1
conferma delle condizioni separative, ad eccezione del contributo per i figli, da aumentarsi ad euro 1400,00 e di assegno divorzile per sé nella misura di euro
1000,00.
Sentiti i coniugi, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I.
per il proseguo. Successivamente, richiesti e concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., non ammesse le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.3.25.
A detta udienza trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. il riservava la decisione al Collegio con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alle istanze non ammesse, ritiene il Collegio di condividere l'ordinanza del G.I. del 14.4.24 per le motivazioni ivi rese.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29.6.2013.
Relativamente alle altre questioni, alcun provvedimento deve essere assunto relativamente alle condizioni personali del figlio primogenito, nelle more divenuto maggiorenne (è nato nel 2005).
Riguardo il figlio secondogenito, non vi sono elementi ostativi alla conferma del regime di elezione normativa, così come del collocamento preferenziale presso la madre, per come in essere sin dalla separazione, con conseguente assegnazione della casa coniugale.
Quanto alle modalità di frequentazione paterne, ritiene il Tribunale che nel breve lasso intercorrente dal raggiungimento della maggiore età (è nato nel
2008) le stesse, attesa l'età del ragazzo e l'indubbia capacità di autodeterminazione, debbano essere liberamente rimesse all'accordo padre- figlio, previo congruo preavviso alla madre.
Relativamente al contributo di mantenimento a carico del padre per i due figli
(per cui il ricorrente ha chiesto la conferma di quanto previsto in sede separativa, pari ad euro 800,00, di cui euro 400,00 a titolo di concorso alle spese di gestione della casa familiare, mentre la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno complessivo di euro 1800, oltre al 100% delle spese straordinarie), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli,
il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, avvocato, in sede presidenziale tenutasi nell'anno 2023 Parte_1
aveva dichiarato per l'ultima annualità di imposta disponibile (anno 2021) un reddito lordo di euro 16687, per l'anno 2020 euro 18117,00, per l'anno 2019
euro 26440,00 e così, al netto dell'imposizione fiscale, mensilmente, per euro
1210,00, euro 1301,00, euro 1782,00, inferiore a quanto dichiarato in sede separativa (cfr. verbale di udienza presidenziale del 28.1.19), con redditi dichiarati per euro 2000,00, non allegando, in dichiarazione sostitutiva, i redditi degli ultimi 6 mesi;
di essere proprietario di tre immobili (cfr. dichiarazione sostitutiva del 15.11.23) di cui uno adibito a propria dimora, uno in assegnazione alla moglie, il terzo (via Famagosta) dichiarato non produttivo di reddito;
di essere titolare di c/c bancario su cui insiste carta di credito con ultimo saldo disponibile (31.12.22) di euro 73000.
Successivamente, ha dichiarato i seguenti redditi:
- Anno 2022: (PF 2023 per 2022): euro 33618
- Anno 2023: (PF 2024 per 2023):euro 49740
Ha omesso il deposito di dichiarazione sostitutiva aggiornata, come richiesta dal
G.I. con provvedimento del 4.10.23), mentre quella depositata in data 13.3.25
risulta lacunosa, citando un reddito netto per il 2023 per euro 30000,00, senza fornire ulteriori elementi conoscitivi su redditi, immobili, consistenze finanziarie (per queste ultime solo un richiamo de relato alla documentazione in atti), così da essere valutato tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.
In corso di causa ha poi depositato contratto di affitto per l'immobile di via
Famagosta per un canone di euro 150,00 mensili.
Dalla documentazione bancaria in atti (cfr. estratti con un saldo al CP_2
31.12.24 per circa euro 39000), si evincono movimenti in entrata aventi come causale “affitto” con introiti mensili di euro 1900,00 (senza riferimento a specifico immobile) ed ulteriori rimesse mensili per euro a titolo di “affitto via
Casilina”, non dichiarati in atti, ciò che fa dedurre, in tutta verosimiglianza, la sussistenza di ulteriori introiti.
E' inoltre titolare di deposito a risparmio presso UR (non menzionato in dichiarazione sostitutiva).
Parte resistente ha documentato l'acquisto in corso di causa da parte del ricorrente di un ulteriore immobile con posto auto, non altrimenti dichiarato dal marito, così da poter inferire, anche a mente dell'art.116 c.p.c. in ragione del comportamento processuale omissivo, la sussistenza di una verosimilmente superiore capacità patrimoniale, come pure sostenuta dalla moglie e alfine dimostrata dalla stessa capacità di spesa, inferibile dalle stesse conclusioni del ricorrente, relativamente all'esborso da parte sua per euro 30000,00 annui, per il mantenimento all'estero del figlio (cfr. comparsa conclusionale). Per_1
in sede presidenziale (cfr. dichiarazione sostitutiva del Controparte_1
2.3.23) aveva dichiarato di essere stata assunta come fisioterapista al
Policlinico Universitario Gemelli dal settembre 2022 con uno stipendio mensile di euro 870,00 (superiore a quanto percepito in sede separativa per analoga professione, con introiti pari ad euro 650,00); di essere titolare di c/c con ultimo saldo disponibile per circa euro 4600,00; di sostenere oneri annui per la scuola del figlio (ad oggi cessati) per circa euro 6000,00; ); di non avere proprietà immobiliari.
Successivamente, ha dichiarato proventi ulteriori dallo svolgimento di attività
di collaborazione presso società dilettantistica sportiva per euro 875,00 annui
(nella dichiarazione sostitutiva del 1.2.25 per euro 580,00.
Ciò posto, valutati i redditi delle parti come ricostruiti, indubbiamente implementati per consistenze anche patrimoniali quelle del ricorrente rispetto alla separazione;
tenuto conto delle esigenze dei figli rapportate all'età
incrementate per massima di comune esperienza non abbisognevole di dimostrazione dalla separazione (2019); degli oneri derivanti alla madre dalla continuità abitativa – sia pure limitata temporalmente, rispetto al figlio , Per_1
negli Usa per motivi di studio, con oneri integralmente a carico del padre-
mentre non rilevante ai fini del decidere si pone la provvidenza mensile di cui beneficia il figlio CO, essendo destinata alla di lui cura;
valutato il valore economico della casa coniugale in proprietà del ricorrente ed il di lui comportamento processuale, ritiene il Tribunale che sia equo liquidare a titolo di mantenimento per i figli, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, la somma complessiva mensile di euro 1200,00, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat.
Deve confermarsi, attesa la sperequazione reddituale, l'attribuzione integrale al padre delle spese straordinarie per i figli.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile della resistente, occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento del contributo di mantenimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b)
se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass.
ord. n. 22738/2021).
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini dianzi esposti.
Ciò posto, pur se persiste lo squilibrio economico- patrimoniale tra le parti già
accertato in sede separativa, ritiene il Tribunale che non sussistano gli estremi per il riconoscimento dell'assegno, né in termine assistenziali, potendo la resistente come già dimostrato di provvedere alle proprie esigenze per il tramite di svolgimento di attività lavorativa (che, sia come fisioterapista che come istruttrice di padel, attesane la peculiare natura, può essere effettuata anche al di fuori di una struttura organizzata ), senza essere onerata di costi abitativi, beneficiando della casa coniugale e disponendo del fattivo aiuto dei familiari
(ciò che a suo dire le ha consentito l'assunzione in via integrale dei non indifferenti oneri per la scuola del figlio), valutati, infine gli oneri ordinari e straordinari sul padre per i figli, mentre, con riferimento all'aspetto perequativo compensativo, lo stesso non risulta allegato e dimostrato (sul punto non risultano articolate richieste istruttorie).
La domanda va respinta.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55172/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29.6.2013 in Todi
(PG) da , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Todi (registro degli atti di matrimonio, atto n. 11, parte II,
serie C, anno 2013);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente, con collocamento presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla madre;
5) dispone che, salvo diverso accordo, il padre vedrà e terrà con sé il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e preavviso alla madre;
6) pone a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento per i figli,
a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti,
l'importo mensile di euro 1200,00 con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 18.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa SI SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa SI SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55172 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv. Chiara Cifola, Anna Morsillo ed Alessandro De Rosa, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. CO Gamba, giusta procura in atti Resistente
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 26.3.25 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.8.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 29.6.13 contraeva matrimonio in Todi con
[...]
dalla cui unione erano nati due figli, minori al deposito del Controparte_1
ricorso; che con decreto dell'8.2.19 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale, alle condizioni ivi indicate;
che dalla separazione non si era ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi, chiedeva pertanto l'emissione dei provvedimenti provvisori, dichiarare lo scioglimento del matrimonio e remissione in istruttoria per le ulteriori domande.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva che chiedeva la Controparte_1
conferma delle condizioni separative, ad eccezione del contributo per i figli, da aumentarsi ad euro 1400,00 e di assegno divorzile per sé nella misura di euro
1000,00.
Sentiti i coniugi, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I.
per il proseguo. Successivamente, richiesti e concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., non ammesse le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.3.25.
A detta udienza trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. il riservava la decisione al Collegio con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alle istanze non ammesse, ritiene il Collegio di condividere l'ordinanza del G.I. del 14.4.24 per le motivazioni ivi rese.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29.6.2013.
Relativamente alle altre questioni, alcun provvedimento deve essere assunto relativamente alle condizioni personali del figlio primogenito, nelle more divenuto maggiorenne (è nato nel 2005).
Riguardo il figlio secondogenito, non vi sono elementi ostativi alla conferma del regime di elezione normativa, così come del collocamento preferenziale presso la madre, per come in essere sin dalla separazione, con conseguente assegnazione della casa coniugale.
Quanto alle modalità di frequentazione paterne, ritiene il Tribunale che nel breve lasso intercorrente dal raggiungimento della maggiore età (è nato nel
2008) le stesse, attesa l'età del ragazzo e l'indubbia capacità di autodeterminazione, debbano essere liberamente rimesse all'accordo padre- figlio, previo congruo preavviso alla madre.
Relativamente al contributo di mantenimento a carico del padre per i due figli
(per cui il ricorrente ha chiesto la conferma di quanto previsto in sede separativa, pari ad euro 800,00, di cui euro 400,00 a titolo di concorso alle spese di gestione della casa familiare, mentre la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno complessivo di euro 1800, oltre al 100% delle spese straordinarie), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli,
il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, avvocato, in sede presidenziale tenutasi nell'anno 2023 Parte_1
aveva dichiarato per l'ultima annualità di imposta disponibile (anno 2021) un reddito lordo di euro 16687, per l'anno 2020 euro 18117,00, per l'anno 2019
euro 26440,00 e così, al netto dell'imposizione fiscale, mensilmente, per euro
1210,00, euro 1301,00, euro 1782,00, inferiore a quanto dichiarato in sede separativa (cfr. verbale di udienza presidenziale del 28.1.19), con redditi dichiarati per euro 2000,00, non allegando, in dichiarazione sostitutiva, i redditi degli ultimi 6 mesi;
di essere proprietario di tre immobili (cfr. dichiarazione sostitutiva del 15.11.23) di cui uno adibito a propria dimora, uno in assegnazione alla moglie, il terzo (via Famagosta) dichiarato non produttivo di reddito;
di essere titolare di c/c bancario su cui insiste carta di credito con ultimo saldo disponibile (31.12.22) di euro 73000.
Successivamente, ha dichiarato i seguenti redditi:
- Anno 2022: (PF 2023 per 2022): euro 33618
- Anno 2023: (PF 2024 per 2023):euro 49740
Ha omesso il deposito di dichiarazione sostitutiva aggiornata, come richiesta dal
G.I. con provvedimento del 4.10.23), mentre quella depositata in data 13.3.25
risulta lacunosa, citando un reddito netto per il 2023 per euro 30000,00, senza fornire ulteriori elementi conoscitivi su redditi, immobili, consistenze finanziarie (per queste ultime solo un richiamo de relato alla documentazione in atti), così da essere valutato tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.
In corso di causa ha poi depositato contratto di affitto per l'immobile di via
Famagosta per un canone di euro 150,00 mensili.
Dalla documentazione bancaria in atti (cfr. estratti con un saldo al CP_2
31.12.24 per circa euro 39000), si evincono movimenti in entrata aventi come causale “affitto” con introiti mensili di euro 1900,00 (senza riferimento a specifico immobile) ed ulteriori rimesse mensili per euro a titolo di “affitto via
Casilina”, non dichiarati in atti, ciò che fa dedurre, in tutta verosimiglianza, la sussistenza di ulteriori introiti.
E' inoltre titolare di deposito a risparmio presso UR (non menzionato in dichiarazione sostitutiva).
Parte resistente ha documentato l'acquisto in corso di causa da parte del ricorrente di un ulteriore immobile con posto auto, non altrimenti dichiarato dal marito, così da poter inferire, anche a mente dell'art.116 c.p.c. in ragione del comportamento processuale omissivo, la sussistenza di una verosimilmente superiore capacità patrimoniale, come pure sostenuta dalla moglie e alfine dimostrata dalla stessa capacità di spesa, inferibile dalle stesse conclusioni del ricorrente, relativamente all'esborso da parte sua per euro 30000,00 annui, per il mantenimento all'estero del figlio (cfr. comparsa conclusionale). Per_1
in sede presidenziale (cfr. dichiarazione sostitutiva del Controparte_1
2.3.23) aveva dichiarato di essere stata assunta come fisioterapista al
Policlinico Universitario Gemelli dal settembre 2022 con uno stipendio mensile di euro 870,00 (superiore a quanto percepito in sede separativa per analoga professione, con introiti pari ad euro 650,00); di essere titolare di c/c con ultimo saldo disponibile per circa euro 4600,00; di sostenere oneri annui per la scuola del figlio (ad oggi cessati) per circa euro 6000,00; ); di non avere proprietà immobiliari.
Successivamente, ha dichiarato proventi ulteriori dallo svolgimento di attività
di collaborazione presso società dilettantistica sportiva per euro 875,00 annui
(nella dichiarazione sostitutiva del 1.2.25 per euro 580,00.
Ciò posto, valutati i redditi delle parti come ricostruiti, indubbiamente implementati per consistenze anche patrimoniali quelle del ricorrente rispetto alla separazione;
tenuto conto delle esigenze dei figli rapportate all'età
incrementate per massima di comune esperienza non abbisognevole di dimostrazione dalla separazione (2019); degli oneri derivanti alla madre dalla continuità abitativa – sia pure limitata temporalmente, rispetto al figlio , Per_1
negli Usa per motivi di studio, con oneri integralmente a carico del padre-
mentre non rilevante ai fini del decidere si pone la provvidenza mensile di cui beneficia il figlio CO, essendo destinata alla di lui cura;
valutato il valore economico della casa coniugale in proprietà del ricorrente ed il di lui comportamento processuale, ritiene il Tribunale che sia equo liquidare a titolo di mantenimento per i figli, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, la somma complessiva mensile di euro 1200,00, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat.
Deve confermarsi, attesa la sperequazione reddituale, l'attribuzione integrale al padre delle spese straordinarie per i figli.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile della resistente, occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento del contributo di mantenimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b)
se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass.
ord. n. 22738/2021).
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini dianzi esposti.
Ciò posto, pur se persiste lo squilibrio economico- patrimoniale tra le parti già
accertato in sede separativa, ritiene il Tribunale che non sussistano gli estremi per il riconoscimento dell'assegno, né in termine assistenziali, potendo la resistente come già dimostrato di provvedere alle proprie esigenze per il tramite di svolgimento di attività lavorativa (che, sia come fisioterapista che come istruttrice di padel, attesane la peculiare natura, può essere effettuata anche al di fuori di una struttura organizzata ), senza essere onerata di costi abitativi, beneficiando della casa coniugale e disponendo del fattivo aiuto dei familiari
(ciò che a suo dire le ha consentito l'assunzione in via integrale dei non indifferenti oneri per la scuola del figlio), valutati, infine gli oneri ordinari e straordinari sul padre per i figli, mentre, con riferimento all'aspetto perequativo compensativo, lo stesso non risulta allegato e dimostrato (sul punto non risultano articolate richieste istruttorie).
La domanda va respinta.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55172/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29.6.2013 in Todi
(PG) da , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Todi (registro degli atti di matrimonio, atto n. 11, parte II,
serie C, anno 2013);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente, con collocamento presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla madre;
5) dispone che, salvo diverso accordo, il padre vedrà e terrà con sé il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e preavviso alla madre;
6) pone a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento per i figli,
a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti,
l'importo mensile di euro 1200,00 con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 18.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa SI SI