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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/10/2024, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 2222/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
, cf , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Maisto e dall'avv. Maria Coppola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a Giugliano in Campania (Napoli) Vico Pozzo n. 2,
-attore-
Contro
p. iva rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cozzani ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso la casa comunale a Sarzana (La Spezia) Piazza Matteotti
n. 1,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in memoria conclusiva: Parte_1
“Nel merito:
1 Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 378/2022 emessa dal Giudice di Pace
della Spezia dott. in data 14.06.2022, e pubblicata in data 16.06.2022, Persona_1
all'esito del giudizio RGN 23/2022, e non notificata, per falsa e/o erronea e/o omessa
valutazione degli atti e/o dei fatti del giudizio;
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 378/2022 emessa dal Giudice di Pace
della Spezia dott. in data 14.06.2022, e pubblicata in data 16.06.2022all'esito Persona_1
del giudizio RGN 23/2022, e non notificata, per falsa e/o erronea applicazione
della Legge;
Riformare la sentenza n. 378/2022 emessa dal Giudice di Pace della Spezia dott. Per_1
in data 14.06.2022, e pubblicata in data 16.06.2022, all'esito del giudizio RGN
[...]
23/2022,
e, per l'effetto,
dichiarare la nullità integrale e/o parziale dell'ingiunzione di pagamento impugnata in
ragione di tutte le difese spiegate dall'istante, anche nel primo grado di giudizio;
Condannare l'amministrazione opposta al pagamento, in favore dell'istante, di quella
somma che sarà ritenuta equa e di giustizia a titolo di risarcimento di quei danni dallo
stesso subiti a causa dell'attività volta a reperire la documentazione necessaria
all'esercizio del suo diritto di difesa.
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti
procuratori anticipatari”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nel merito
RESPINGERE l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto
relativamente ai punti 1, 2 e 4, mentre relativamente al punto 3, dichiarasi cessata materia
del contendere;
2 In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato di contributo per
spese generali ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, oltre 23,8% C.P. Enti locali in
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
***
Premesso
*GENNARO proponeva innanzi al Giudice di Pace di La Spezia ricorso ex art. Pt_1
205 D.Lgs. 285/1992 e 6 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2827/2021 emessa dal in data 30.09.2021 e notificata nei confronti Controparte_1
del medesimo in data 03.12.2021. Parte_1
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 23/2022 RG del Giudice di Pace di La Spezia.
L'attore contestava la validità dell'ingiunzione, evidenziando quanto segue: l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021del 30.09.2021 è stata emessa dal Comune di per CP_1
ottenere il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da due verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, ovvero il verbale protocollo 1720917 n.
U/4544 del 28.11.2017 ed il verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017; il verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non è mai stato notificato a
; la sanzione amministrativa pecuniaria di al verbale protocollo Parte_1
1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017 è già stata versata da;
in Parte_1
ogni caso sono illegittime le maggiorazioni applicate in sede di ordinanza ingiunzione sulle sanzioni amministrative pecuniarie indicate dai verbali, ovvero maggiorazioni corrispondenti al 10% semestrale previsto dall'art. 27 co. 4 Legge 689/1981 invece ritenuto applicabile solo agli importi a titolo di interessi dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 25/2017.
L'attore chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il il quale contestava le Controparte_1
difese attoree, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
3 Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 378/2022, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.
*GENNARO proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia atto di appello Pt_1
avverso la sentenza n. 378/2022 del Giudice di Pace.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 2222/2022 RG del Tribunale di La Spezia.
L'attore reiterava le difese di cui al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado,
chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione.
Si costituiva in giudizio il , confermando che il verbale protocollo Controparte_1
1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non è stato validamente notificato a Pt_1
e reiterando per il resto le difese di cui al giudizio di primo grado, e pertanto
[...]
chiedendo la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l'impugnazione dell'ingiunzione riferita al verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 e per il resto il rigetto delle domande attoree.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 10.10.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava la sentenza.
Osservato
Le domande di parte attrice sono fondate.
[...
*L'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 del 30.09.2021 è stata emessa dal CP_1
pari all'importo di Euro 1.405,58 per ottenere il pagamento delle sanzioni CP_1
amministrative pecuniarie di cui ai seguenti verbali di accertamento di infrazioni al Codice
della Strada: il verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017, il verbale protocollo
1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017 (l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 è
stata prodotta come documento n. 1 nel fascicolo di primo grado, Parte_1
e dalla stessa ingiunzione emerge che le somme ingiunte in riferimento al verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 ammontano ad Euro 932,40, mentre le
4 somme ingiunte in riferimento al verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 ammontano ad Euro 462,18, oltre ad Euro 11,00 per le spese di notifica dell'ordinanza e le spese di riscossione).
**Il verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non risulta mai validamente notificato a , poiché la notifica è stata eseguita a mezzo posta in Parte_1
data 23.12.2017 presso l'indirizzo di La Spezia Via Fiume n. 155 (data di spedizione
07.12.2017, vedasi il documento n. 5 nel fascicolo di primo grado) Parte_1
mentre a decorrere dalla data del 31.08.2017 risiede a la Spezia Parte_1
Via Luigi Galvani n. 35 piano 4 interno 15 (vedasi il documento n. 6 Pt_1
nel fascicolo di primo grado).
[...]
L'errata notifica del verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non è contestata dal (vedasi pagina 3 della comparsa di costituzione del Controparte_1 [...]
nel giudizio di appello: “Sul verbale Prot. 172917 n. U/4544 del 28.11.2017” CP_1
Si deve rilevare la correttezza dell'impugnazione. Si evidenzia che il alla data di Pt_1
notifica del verbale era residente in altro luogo e pertanto, sul punto, si chiede dichiararsi cessata materia del contendere”).
L'art. 201 D.Lgs. 285/1992 prevede l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria qualora il verbale contenente l'accertamento della violazione del
Codice della Strada non sia notifica al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
**In relazione al verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017 si osserva quanto segue.
ha già corrisposto Euro 175,73 per il pagamento del verbale Parte_1
(vedasi il documento n. 3 in allegato al ricorso di primo grado, comprensivo della quietanza del pagamento eseguito in data 27.09.2017 tramite bollettino postale specificamente riferito al verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017).
5 Il pagamento è tardivo in quanto, da un lato, il verbale protocollo 1711760 n. C/111520170
dell'01.07.2017 è stato notificato in data 18.08.2017 e riporta l'indicazione della facoltà per il soggetto sanzionato di estinguere l'obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione amministrativa tramite il pagamento Euro 175,73 (quale sanzione del 30% rispetto al minimo edittale oltre spese procedurali e postali) entro 5 giorni dalla notifica (il verbale con relata di notifica è stato prodotto quale documento n. 3 in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), dall'altro lato, il pagamento di Euro 175,73 è stato invece eseguito da in data 27.09.2017. Parte_1
L'esistenza del pagamento parziale del verbale protocollo 1711760 n. C/111520170
dell'01.07.2017 evidenzia tuttavia l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021
del 30.09.2021 del trattandosi di ordinanza nella quale viene Controparte_1
erroneamente indicato che non vi sono pagamenti pregressi o tardivi da sottrarre e pertanto irrimediabilmente invalida quando alle modalità di computo dell'importo ingiunto
(rectius si assiste ad una motivazione erronea ed incompleta dell'ordinanza ingiunzione, in violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 conseguendone l'invalidità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21septies Legge 241/1990)
*Questo Giudice deve annullare l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 del 30.09.2021
del . Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati complessivamente in Parte_1
Euro 750,00 (Euro 278,00 per il giudizio di primo grado, Euro 472,00 per il giudizio di secondo grado) oltre accessori, in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 1.405,58), del tipo di procedimento (contenzioso ordinario), dell'Autorità Giudiziaria adita (rispettivamente Giudice di Pace e Tribunale),
delle fasi processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
6 Le spese processuali vengono distratte ex art. 93 cpc a favore dei procuratori costituiti di i quali si sono dichiarati antistatari. Parte_1
***
P.Q.M.
A) Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 del 30.09.2021 del CP_1
.
[...]
B) Condanna il alla rifusione delle spese processuali del primo e Controparte_1
del secondo grado di giudizio a favore di , liquidandole Parte_1
complessivamente in Euro 750,00 oltre accessori per onorari, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Carmine Maisto e Maria Coppola.
C) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 10.10.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
, cf , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Maisto e dall'avv. Maria Coppola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a Giugliano in Campania (Napoli) Vico Pozzo n. 2,
-attore-
Contro
p. iva rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cozzani ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso la casa comunale a Sarzana (La Spezia) Piazza Matteotti
n. 1,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in memoria conclusiva: Parte_1
“Nel merito:
1 Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 378/2022 emessa dal Giudice di Pace
della Spezia dott. in data 14.06.2022, e pubblicata in data 16.06.2022, Persona_1
all'esito del giudizio RGN 23/2022, e non notificata, per falsa e/o erronea e/o omessa
valutazione degli atti e/o dei fatti del giudizio;
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 378/2022 emessa dal Giudice di Pace
della Spezia dott. in data 14.06.2022, e pubblicata in data 16.06.2022all'esito Persona_1
del giudizio RGN 23/2022, e non notificata, per falsa e/o erronea applicazione
della Legge;
Riformare la sentenza n. 378/2022 emessa dal Giudice di Pace della Spezia dott. Per_1
in data 14.06.2022, e pubblicata in data 16.06.2022, all'esito del giudizio RGN
[...]
23/2022,
e, per l'effetto,
dichiarare la nullità integrale e/o parziale dell'ingiunzione di pagamento impugnata in
ragione di tutte le difese spiegate dall'istante, anche nel primo grado di giudizio;
Condannare l'amministrazione opposta al pagamento, in favore dell'istante, di quella
somma che sarà ritenuta equa e di giustizia a titolo di risarcimento di quei danni dallo
stesso subiti a causa dell'attività volta a reperire la documentazione necessaria
all'esercizio del suo diritto di difesa.
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti
procuratori anticipatari”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nel merito
RESPINGERE l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto
relativamente ai punti 1, 2 e 4, mentre relativamente al punto 3, dichiarasi cessata materia
del contendere;
2 In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato di contributo per
spese generali ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, oltre 23,8% C.P. Enti locali in
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
***
Premesso
*GENNARO proponeva innanzi al Giudice di Pace di La Spezia ricorso ex art. Pt_1
205 D.Lgs. 285/1992 e 6 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2827/2021 emessa dal in data 30.09.2021 e notificata nei confronti Controparte_1
del medesimo in data 03.12.2021. Parte_1
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 23/2022 RG del Giudice di Pace di La Spezia.
L'attore contestava la validità dell'ingiunzione, evidenziando quanto segue: l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021del 30.09.2021 è stata emessa dal Comune di per CP_1
ottenere il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da due verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, ovvero il verbale protocollo 1720917 n.
U/4544 del 28.11.2017 ed il verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017; il verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non è mai stato notificato a
; la sanzione amministrativa pecuniaria di al verbale protocollo Parte_1
1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017 è già stata versata da;
in Parte_1
ogni caso sono illegittime le maggiorazioni applicate in sede di ordinanza ingiunzione sulle sanzioni amministrative pecuniarie indicate dai verbali, ovvero maggiorazioni corrispondenti al 10% semestrale previsto dall'art. 27 co. 4 Legge 689/1981 invece ritenuto applicabile solo agli importi a titolo di interessi dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 25/2017.
L'attore chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il il quale contestava le Controparte_1
difese attoree, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
3 Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 378/2022, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.
*GENNARO proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia atto di appello Pt_1
avverso la sentenza n. 378/2022 del Giudice di Pace.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 2222/2022 RG del Tribunale di La Spezia.
L'attore reiterava le difese di cui al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado,
chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione.
Si costituiva in giudizio il , confermando che il verbale protocollo Controparte_1
1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non è stato validamente notificato a Pt_1
e reiterando per il resto le difese di cui al giudizio di primo grado, e pertanto
[...]
chiedendo la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l'impugnazione dell'ingiunzione riferita al verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 e per il resto il rigetto delle domande attoree.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 10.10.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava la sentenza.
Osservato
Le domande di parte attrice sono fondate.
[...
*L'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 del 30.09.2021 è stata emessa dal CP_1
pari all'importo di Euro 1.405,58 per ottenere il pagamento delle sanzioni CP_1
amministrative pecuniarie di cui ai seguenti verbali di accertamento di infrazioni al Codice
della Strada: il verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017, il verbale protocollo
1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017 (l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 è
stata prodotta come documento n. 1 nel fascicolo di primo grado, Parte_1
e dalla stessa ingiunzione emerge che le somme ingiunte in riferimento al verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 ammontano ad Euro 932,40, mentre le
4 somme ingiunte in riferimento al verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 ammontano ad Euro 462,18, oltre ad Euro 11,00 per le spese di notifica dell'ordinanza e le spese di riscossione).
**Il verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non risulta mai validamente notificato a , poiché la notifica è stata eseguita a mezzo posta in Parte_1
data 23.12.2017 presso l'indirizzo di La Spezia Via Fiume n. 155 (data di spedizione
07.12.2017, vedasi il documento n. 5 nel fascicolo di primo grado) Parte_1
mentre a decorrere dalla data del 31.08.2017 risiede a la Spezia Parte_1
Via Luigi Galvani n. 35 piano 4 interno 15 (vedasi il documento n. 6 Pt_1
nel fascicolo di primo grado).
[...]
L'errata notifica del verbale protocollo 1720917 n. U/4544 del 28.11.2017 non è contestata dal (vedasi pagina 3 della comparsa di costituzione del Controparte_1 [...]
nel giudizio di appello: “Sul verbale Prot. 172917 n. U/4544 del 28.11.2017” CP_1
Si deve rilevare la correttezza dell'impugnazione. Si evidenzia che il alla data di Pt_1
notifica del verbale era residente in altro luogo e pertanto, sul punto, si chiede dichiararsi cessata materia del contendere”).
L'art. 201 D.Lgs. 285/1992 prevede l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria qualora il verbale contenente l'accertamento della violazione del
Codice della Strada non sia notifica al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
**In relazione al verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017 si osserva quanto segue.
ha già corrisposto Euro 175,73 per il pagamento del verbale Parte_1
(vedasi il documento n. 3 in allegato al ricorso di primo grado, comprensivo della quietanza del pagamento eseguito in data 27.09.2017 tramite bollettino postale specificamente riferito al verbale protocollo 1711760 n. C/111520170 dell'01.07.2017).
5 Il pagamento è tardivo in quanto, da un lato, il verbale protocollo 1711760 n. C/111520170
dell'01.07.2017 è stato notificato in data 18.08.2017 e riporta l'indicazione della facoltà per il soggetto sanzionato di estinguere l'obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione amministrativa tramite il pagamento Euro 175,73 (quale sanzione del 30% rispetto al minimo edittale oltre spese procedurali e postali) entro 5 giorni dalla notifica (il verbale con relata di notifica è stato prodotto quale documento n. 3 in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), dall'altro lato, il pagamento di Euro 175,73 è stato invece eseguito da in data 27.09.2017. Parte_1
L'esistenza del pagamento parziale del verbale protocollo 1711760 n. C/111520170
dell'01.07.2017 evidenzia tuttavia l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021
del 30.09.2021 del trattandosi di ordinanza nella quale viene Controparte_1
erroneamente indicato che non vi sono pagamenti pregressi o tardivi da sottrarre e pertanto irrimediabilmente invalida quando alle modalità di computo dell'importo ingiunto
(rectius si assiste ad una motivazione erronea ed incompleta dell'ordinanza ingiunzione, in violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 conseguendone l'invalidità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21septies Legge 241/1990)
*Questo Giudice deve annullare l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 del 30.09.2021
del . Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati complessivamente in Parte_1
Euro 750,00 (Euro 278,00 per il giudizio di primo grado, Euro 472,00 per il giudizio di secondo grado) oltre accessori, in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 1.405,58), del tipo di procedimento (contenzioso ordinario), dell'Autorità Giudiziaria adita (rispettivamente Giudice di Pace e Tribunale),
delle fasi processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
6 Le spese processuali vengono distratte ex art. 93 cpc a favore dei procuratori costituiti di i quali si sono dichiarati antistatari. Parte_1
***
P.Q.M.
A) Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2827/2021 del 30.09.2021 del CP_1
.
[...]
B) Condanna il alla rifusione delle spese processuali del primo e Controparte_1
del secondo grado di giudizio a favore di , liquidandole Parte_1
complessivamente in Euro 750,00 oltre accessori per onorari, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Carmine Maisto e Maria Coppola.
C) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 10.10.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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