Sentenza 14 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 17251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17251 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO 03 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIAN (ST.NE GIUDICE DI PACE) 1 / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 25 cimento danni. SEZIONE TERZA CIVILE Sent. Giudice di pace 1 7 Composta dagli Ill.mi Sigg R.G.N. 5401/02 Presidente Dott. Gaetano NICAST Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.34373 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep. Ud. 08/07/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MIRABELLO 7, presso 10 studio dell'avvocato MARINA PETROLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LILIANA CIROCCO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TR IT, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 sentenza n. 1804/01 del Giudice di pace di avversO la 1579 BOLOGNA, emessa il 21/06/01 e depositata il 03/07/01 (R.G. 3474/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/07/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto, ritenuta la manifesta infondatezza, si rigetti il ricorso. FATTO E DIRITTO Rilevato che con sentenza 21.6-3.7.2001 il Giudice di pace di Bologna, nel contraddittorio delle parti, ritenuto che Di SI IL il giorno 10.7.1995 aveva aggredito con graffi e spinte AN IT, la quale aveva riportata danni alla persona e aveva perso una lente a contatto, condannava la De SI al pagamento in e favore della AN della somma di L. 950.000, di cui w L. 650.000 per il costo delle lenti a contatto e L. 300.000 per il danno fisico e morale, oltre interessi e spese come da dispositivo, a titolo di risarcimento;
che avverso tale sentenza De SI IL ha propo- sto ricorso per cassazione per "palese violazione degli artt. 2697 c.c., 99 e 100 c.p.c., in quanto, in virtù, del principio dispositivo cardine del nostro ordinamen- l'attore doveva provare i fatti contestati posti ato, fondamento della sua pretesa" (come da esplicazione a pag. 3 del ricorso); 2 che AN IT ha resistito con controricorso;
viste le conclusioni del P.M. che, in considerazio- ne dei limiti entro i quali è esercitabile il controllo di legittimità delle sentenze emesse dal giudice di pa- ce secondo equità, ha chiesto di rigettare il ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza dello stesso.
Considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., è impugnabile per cassazione "per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 comma 1 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle dy ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit. quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vi- zio che, attenendo ad un punto decisivo della
contro
- versia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, OV- vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della leg- ge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa ap- plicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie" (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non 3 rientrano tra le dette violazione e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottata, mentre per altro verso le censure anche quelle prospettate come violazione di norme pro- cessuali-si risolvono in una critica al convincimento espresso dal Giudice di pace;
che in particolare questi ha dato conto che l'assunto dell'attrice AN di essere stata aggre- dita dalla convenuta De SI (odierna ricorrente) con graffi e spinte, riportando danni alla persona e suben- do la perdita di una lente a contatto - trovava confer- dy ma nel certificato sanitario del pronto soccorso S. Or- sola di Bologna e nella dichiarazione di una ditta di ottica;
che, d'altra parte, non risulta in alcune modo spe- cificato dalla ricorrente la propria impossibilità di svolgere la prova istruttoria ai fini di cui all'art. 2697 comma 2 C.C., che peraltro (ove dedotta) non è stata riprodotta in ricorso, in violazione del princi- pio di autosufficienza dello stesso;
che insussistente è la dedotta violazione dell'art. 24, 2° comma, Cost., non potendo ritenersi che il giu- dizio secondo equità sia lesivo del diritto di difesa, né, inoltre, in relazione ad ulteriore deduzione (ex 4 art. 111 Cost.), risulta violato il principio del con- traddittorio;
che va ritenuto, quindi, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c. e che alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in favore della resistente come da dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, liquidate in euro 600/00, di cui euro 500/00 per onorari. Così deciso, 1'8.7.2003. виси Ита IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Halouse IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 NOV. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista