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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/08/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2071/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. MAINETTI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in VIA MANIACCO 10 GORIZIA presso lo studio dell'avv. GROSSI ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 14 APPELLATO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._2
in C.SO VENEZIA 61 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ULIVI MANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 566/2024 del Tribunale di Varese qui impugnata, emessa in data 03.06.2024, pubblicata e notificata in data 03.06.2024, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, di seguito riportate:
“nel merito: accertato che il Comune di con quale affidatario dei Parte_1 Pt_1
minori, ha sostenuto spese di mantenimento degli stessi secondo quanto documentato e riferito in narrativa, tutte relative a primarie esigenze di vita di e Persona_1 Per_2
- condannare e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €
67.877,90 relativa a spese di affido o di ricovero dei minori Persona_1
e oltre ad interessi sino all'integrale soddisfo”.
[...] Per_2
In via istruttoria, si chiede, eventualmente occorrendo ai fini della decisione pagina 2 di 14 del presente gravame, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, che qui si intendono integralmente richiamate, anche per relationem al foglio di precisazione delle conclusioni del precedente grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia la S.V. Ill.mo Corte
d'Appello di Milano, per i motivi meglio esposti in narrativa in via preliminare: dichiarare inammissibile e /o improcedibile l'appello promosso in via principale dal con Parte_1 Pt_1
nel merito, in via principale: rigettare l'appello promosso in via principale dal
[...]
in quanto dilatorio ed infondato in fatto ed in diritto Parte_1 Pt_1
nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, rideterminare le somme dovute dal convenuto-appellato
[...]
in solido con la sig. , nella minor somma ritenuta di CP_1 Controparte_2
giustizia, rigettando la domanda relativa al compenso della dott. e tenendo Per_3
conto delle somme addebitate dal al , delle Pt_1 Controparte_3
condizioni economiche e patrimoniali del appellato e di quanto il Controparte_1
Tribunale di Gorizia stabiliva ai fini della corresponsione del mantenimento su di lui gravante.
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite tutte.
Per : Controparte_2
in via principale: rigettare in toto l'appello proposto;
pagina 3 di 14 in subordine nella non creduta ipotesi di riforma della stessa, voglia la Corte rideterminare il debito della convenuta, in relazione alla incidenza delle prestazioni socio-assistenziali, da determinarsi eventualmente in corso di causa, tenuta in debito conto la sua condizione economico patrimoniale, rigettando, comunque, la pretesa solidarietà del credito con Controparte_1
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 4 di 14
Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n.566\2024 pubblicata il 3-6-2024, provvedendo sulla domanda proposta dal (d'ora in poi anche il nei confronti di Parte_1 Pt_1
e di la respingeva, compensando tra le parti le spese Controparte_1 Controparte_2 processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
Il Comune con conveniva in giudizio e , Parte_1 Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 genitori dei minori e esponendo che questi ultimi, con provvedimento del Tribunale Per_1 Per_2 di Gorizia, erano stati affidati in via provvisoria, al Servizio Sociale del Comune con Parte_1
atteso lo stato di pregiudizio in cui versavano, in ragione dell'estrema litigiosità sussistente tra Pt_1
i genitori.
Il Comune deduceva di avere, quale ente affidatario, collocato i minori in strutture di accoglienza residenziale, sostenendo per intero i costi di mantenimento.
Parte attrice, in forza del perdurante obbligo di mantenimento gravante in capo ai genitori del minore, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento della somma complessiva di euro 67.877,90, a titolo di rimborso delle spese di affido ovvero ricovero dei minori sostenute, nonché al pagamento di ogni altra anticipazione posta a carico dal Comune di con medio tempore maturata Parte_1 Pt_1 in relazione all'affidamento dei minori.
Si costituivano entrambi i convenuti, con separate difese, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Milano, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale riteneva anzitutto che l'obbligo normativo di mantenimento dei figli minori da parte dei genitori prescindesse dall'effettivo connesso esercizio dei poteri della responsabilità genitoriale e permanesse anche nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tali principi non potevano ritenersi derogati per il fatto che con il provvedimento emesso dal Tribunale di Gorizia i minori erano stati affidati al Comune, tenuto per legge ad intervenire in favore di essi e ai relativi oneri, avendo con esso l'Autorità Giudiziaria inteso disporre esclusivamente l'anticipazione dei costi a carico del Comune, come previsto dal RDL n. 1404/1934 artt. 25 e 26, convertito nella Legge
835 del 1935 e successive modifiche.
pagina 5 di 14 Il primo giudice osservava pertanto come il Comune affidatario avesse, ai sensi della predetta normativa, il diritto di chiedere ai genitori il rimborso degli oneri sostenuti e anticipati in favore dei minori, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con la pronuncia n.226678\2010, aveva affermato il principio secondo cui “il provvedimento del tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in casa famiglia del minore adottato, ancorché accompagnato dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori adottivi di provvedere al mantenimento del minore medesimo, nella specie consistente nella retta da pagare alla struttura di accoglienza, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio legittimo e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare, "status" che cessa esclusivamente con la revoca dell'adozione”.
Il tribunale osservava come tale principio trovasse, altresì, esplicita statuizione nella L.R. Lombardia n.
34/2004, il cui art. 4 disponeva che “gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3
(Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia.”.
Il giudice di primo grado rilevava ancora come, seppure il potesse esercitare il diritto di Pt_1 rivalsa nei confronti dei genitori, chiedendo il pagamento delle spese sostenute per il mantenimento dei minori, il quadro normativo vigente non attribuiva all'ente pubblico un diritto di rivalsa integrale, ma, in ragione del Fondo nazionale per le politiche sociali che periodicamente stanzia fondi ai Comuni per le politiche sociali, assegnava all'Ente locale il compito di regolare, con proprie fonti interne, i criteri compartecipativi per le spese sostenute in relazione a strutture residenziali.
Ricordava il tribunale come il legislatore avesse garantito l'intervento del c.d. “sistema integrato dei servizi sociali”, di cui alla Legge Quadro 328/2000, anche nel caso di allontanamento dei minori, con o senza il consenso dei genitori, stabilendo in particolare, l'art. 22 di detta legge alla lett. c), che “gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio” costituiscono “il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati pagina 6 di 14 dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spese sociale”.
Il primo giudice richiamava anche l'art. 25 della L. 328/2000, secondo cui la verifica delle condizioni economiche del richiedente - che, nel caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non poteva individuarsi né nel minore né nel Servizio sociale, che si attiva d'ufficio a fronte di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ma piuttosto nei genitori - doveva essere effettuata a norma della disciplina contenuta nel DPCM 159/2013, che contiene il
“Regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE”.
Secondo il primo giudice, spettava quindi al Comune, come disposto peraltro dall'art. 6 L. 328/2000, erogare i servizi assistenziali e, in caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare, provvedere alle spese di ricovero, rivalendosi sui genitori, secondo i criteri debitamente statuiti nel regolamento comunale e fatto salvo che questi non allegassero e dimostrassero il loro stato d'indigenza.
Il tribunale osservava come, pur essendo indubbio il diritto del di agire in rivalsa, non Pt_1 risultando dimostrato lo stato di indigenza necessario ad escludere la quota di mantenimento, nel caso di specie l'Ente attore non aveva prodotto alcun regolamento comunale, da cui potessero evincersi i criteri compartecipativi e, dunque, le percentuali di partecipazione dei richiedenti (in questo caso i genitori) alle spese sostenute per le strutture residenziali.
Osservava ancora il tribunale come, il “Regolamento per l'applicazione dell'ISEE al sistema dei
Servizi Sociali dei Comuni nell'ambito territoriale di , tra i quali è compreso quello di CP_3
con prodotto dalla parte convenuta, riportante i “criteri di accesso e modalità di Parte_1 Pt_1 erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali”, dopo avere stabilito all'art. 21, rubricato
“Compartecipazione alla spesa”, che gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali agevolate potessero essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, si limitava a richiamare la normativa in materia di ISEE, senza individuare in modo specifico e puntuali i criteri e le modalità per la compartecipazione alle spese relative alle prestazioni di interventi di assistenza sociale,
e nella parte relativa agli “interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori”, non veniva indicata alcuna modalità di compartecipazione alle spese relative ai minori, ma vi era una mera elencazione dei servizi garantiti dal Comune.
Rilevava conclusivamente il tribunale come, in assenza, di ulteriore documentazione dalla quale potesse evincersi, nel dettaglio, le modalità e i criteri per la richiesta di compartecipazione dei genitori pagina 7 di 14 alle spese di mantenimento dei minori, la domanda, per come formulata dall'attore, non poteva trovare accoglimento.
La pronuncia di rigetto veniva imposta, secondo il primo giudice, dalla circostanza per cui era la normativa primaria, e quindi sovraordinata, che imponeva che i costi per i servizi in parola fossero o integralmente a carico dell'Ente (in caso di indigenza, ad esempio) o ripartiti fra l'Ente e gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, mentre non poteva accogliersi la tesi sostenuta dall'ente pubblico, secondo cui i costi sarebbe stati integralmente a carico dei genitori.
Né erano stati forniti elementi e criteri per determinare la contribuzione dei convenuti alle prestazioni del attore, di talché, osservava il tribunale, ogni statuizione giudiziale in tal senso sarebbe Pt_1 andata indebitamente a sostituire scelte di natura discrezionale dell'Amministrazione, non concesse al giudice.
Detta sentenza è stata impugnata dal che ne chiede la riforma con Parte_1 Pt_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in forza di quattro motivi di appello.
Si sono costituite, con separate difese, le due parti appellate, contestando la fondatezza della impugnazione e chiedendone il rigetto.
ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per Controparte_1 avere parte appellante modificato la qualificazione giuridica del fatto costitutivo della domanda, omettendo il richiamo all'art. 30 Cost. ed agli altri articoli del codice civile invocati in primo grado.
La causa, assegnata inizialmente alla sezione minori e famiglia della Corte, veniva successivamente riassegnata alla seconda sezione.
All'udienza del 18-2-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 6 maggio 2025, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Con il primo motivo di appello il assume come il tribunale, erroneamente interpretando gli Pt_1 artt. 22 e 25 della legge 328 del 2000, avesse accertato l'esistenza di un obbligo dell'ente di provvedere al pagamento di almeno una parte delle spese di mantenimento sostenute per il collocamento di minori in strutture residenziali, secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti e delibere.
pagina 8 di 14 Secondo l'appellante, nessuna delle dette disposizioni poneva a carico dell'ente locale un obbligo di sostenere una parte dei costi dell'affidamento.
Aggiunge il Comune come dal complessivo quadro normativo che regolava la materia, doveva essere esclusa l'esistenza di un proprio obbligo di sostenere una parte delle spese dei minori affidati.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse erroneamente interpretato l'art. 21 del “regolamento per l'applicazione dell'ISEE al sistema dei Servizi Sociali dei Comuni nell'ambito territoriale di , trascurando di considerare come la detta disposizione CP_3 stabiliva una mera possibilità di una contribuzione e della gratuità delle prestazioni, subordinata ad una richiesta del privato, che nel caso di specie nessuno dei genitori dei minori aveva mai formulato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il tribunale, muovendo dall'erroneo presupposto della esistenza di un obbligo dell'ente pubblico di partecipare alle spese di mantenimento dei minori affidati ad una struttura, aveva in modo parimenti erroneo ritenuto non provato il quantum della pretesa, ponendo a carico del l'onere di dimostrare la quota a carico del privato. Pt_1
In realtà, secondo l'appellante, incombeva sui genitori dei minori l'onere di dimostrare di avere avanzato una richiesta di erogazione di prestazioni a contenuto assistenziale, onere che non era stato assolto.
Con il quarto motivo l'appellante assume come, una volta accertato dal primo giudice la sussistenza del diritto al rimborso delle dette spese in favore del la ritenuta esistenza di un obbligo dell'ente Pt_1 pubblico di contribuzione a tali oneri avrebbe dovuto essere oggetto di una domanda o eccezione riconvenzionale dei convenuti, che non era stata formulata, e ciò determinava un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che risultava inoltre contraddittoria, laddove affermava che l'obbligo di mantenimento dei figli minori gravava sui genitori, ed al tempo stesso che il Comune affidatario sarebbe tenuto a contribuire alle suddette spese.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della impugnazione, sollevata dall'appellato tenuto conto che i fatti allegati a sostegno della domanda di rivalsa non hanno CP_1 subito alcuna modifica in questo grado di appello, mentre la qualificazione giuridica degli stessi è riservata al giudice.
Ciò premesso, osserva il Collegio come il quarto motivo, che prospetta un vizio processuale potenzialmente idoneo a definire la questione controversia, deve essere per primo esaminato.
Il motivo non ha fondamento.
pagina 9 di 14 Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, né la motivazione adottata dal tribunale è affetta da contraddittorietà.
Il primo giudice ha ritenuto inadempiuto l'onere di prova gravante sul avente ad oggetto la Pt_1 misura della compartecipazione alle spese di mantenimento, ed ha al tempo stesso ritenuto che l'assenza di elementi e criteri funzionali a determinare della contribuzione a carico dei convenuti, non potesse essere sostituita da una propria valutazione, destinata inevitabilmente a sostituire scelte discrezionali della PA.
Il tribunale ha pertanto ritenuto indimostrato il quantum della pretesa azionata in giudizio dall'ente locale, senza incorrere in un alcun vizio di ultrapetizione.
Risulta invece fondato il primo motivo di appello.
Osserva anzitutto il Collegio come secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (Cass. 17578\2023; Cass. 22678\2010; Cass. 22909\2010).
Contrariamente a quanto ritenuto, in modo implicito ma inequivoco, dal giudice di primo grado, la disciplina posta dall'art. 25 del RD 1404 del 1934, quanto al diritto di rivalsa dell'ente pubblico, è ancora pienamente operante, non avendo il legislatore introdotto alcuna deroga ad essa, ed all'obbligo di genitori, sancito dal combinato disposto dell'art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 c.c., di mantenere ed educare i figli, che prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, tra le quali le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale.
Ciò che trova conferma, secondo la Suprema Corte, “proprio nella menzionata l. n. 184 del 1983, posto che l'art. 5 apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell'affidatario; e che l'art. 50, per converso, nell'ipotesi di cessazione della potestà da parte dell'adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell'art. 147 c.c. (Cass. 22909\2010).
pagina 10 di 14 Pertanto, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, nella fattispecie in esame, ha continuato a gravare, anche dopo che il Tribunale di Gorizia ha disposto l'affidamento dei minori al Comune, sui genitori, in quanto collegato esclusivamente al perdurare di tale status e non alla permanenza dei figli minori presso il nucleo familiare dei genitori ovvero alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
Nella stessa sentenza impugnata si osserva come “..tale obbligo normativo di mantenimento prescinde dall'effettivo connesso esercizio dei poteri della responsabilità genitoriale ..” e come tale “..assetto trova conferma, altresì, nella Legge n. 184 del 1983, laddove l'art. 5 apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento, ponendolo espressamente a carico dell'affidatario..”.
Secondo il primo giudice detti “..principi non possono ritenersi disattesi per il sol fatto che con il provvedimento emesso dal Tribunale di Gorizia i minori sono stati affidati al Comune, tenuto per legge ad intervenire in favore di essi e ai relativi oneri, avendo con esso l'Autorità Giudiziaria inteso disporre esclusivamente l'anticipazione dei costi a carico del come previsto dal RDL n. 1404/1934 Pt_1 artt. 25 e 26, convertito nella Legge 835 del 1935 e successive modifiche..”.
Il giudice di primo grado afferma come, sulla scorta di un consolidato insegnamento della Suprema
Corte, ad entrambe le fattispecie regolate dall'art. 25 (“minori irregolari per condotta e carattere”) e dall'art. 26 (“minori che si trovano nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice Civile)” si applichi l'art. 25 ultimo comma, secondo cui “Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori.”.
La sentenza di primo grado è pertanto condivisibile nella parte in cui accerta l'esistenza del diritto del non ricorrendo alcuna ipotesi di indigenza dei genitori, di agire in rivalsa nei confronti di Pt_1 questi.
La pronuncia impugnata non è invece condivisibile nella parte in cui si afferma che la normativa primaria prevede, nel caso di affidamento di minori a strutture, un obbligo dei Comuni di sostenere una parte delle spese per il loro mantenimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessuna delle disposizioni legislative richiamate nella sentenza, hanno stabilito una deroga al principio stabilito dall'art. 147 c.c., o al disposto di cui agli artt. 25 e 26 del Regio Decreto n.1404 del 1934, prevedendo un obbligo dell'ente pubblico di partecipare alla spesa, con la corrispondente riduzione dell'onere a carico dei genitori, derivante dalle disposizioni sopra indicate.
pagina 11 di 14 Una tale previsione non si rinviene infatti né negli articoli 6, 22 e 25 della legge 328\2000, che regolano l'organizzazione e l'erogazione dei servizi assistenziali da parte dell'ente pubblico, ma che non incidono sul persistente obbligo di mantenimento dei figli gravanti sui genitori, anche nel caso di affidamento dei minori con collocamento in una struttura, né nella legge 184 del 1983, la quale, all'art. 1, comma 2, ha stabilito un principio opposto, predisponendo interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti.
La circostanza che per legge l'ente pubblico sia tenuto all'erogazione dei servizi socio-assistenziali di cui si discute, non comporta quale necessaria conseguenza che detti servizi debbano essere prestati, in parte, gratuitamente.
In assenza di un obbligo derivante dalla legge, a carico dell'ente pubblico, di sostenere a titolo definitivo una quota delle spese di mantenimento dei minori, non rileva accertare l'adozione o meno da parte del di un regolamento che disciplini in concreto la suddivisione della spesa, tra l'ente e Pt_1 genitori.
La conclusione che il Collegio ritiene di accogliere trova il conforto della giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha affermato come “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del
Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (Cass. 17578\2023; come “il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla potestà non esonera i genitori ..dagli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore su di esso gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell'art.147 cod. civ…a prescindere dall'esercizio della potestà..” da ciò conseguendo che “..in caso di allontanamento del minore .. dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato Pt_1
d'indigenza” (Cass. 22909\2010); ancora si è affermato come “il provvedimento del tribunale dei
Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in casa famiglia del minore adottato, ancorché accompagnato dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori adottivi di provvedere al mantenimento del minore medesimo, nella specie pagina 12 di 14 consistente nella retta da pagare alla struttura di accoglienza, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio legittimo e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare, "status" che cessa esclusivamente con la revoca dell'adozione” (Cass. 22678\2010).
La perdurante vigenza del sistema normativo delineato, quanto alla questione qui in esame, dagli art. 147 c.c. e dagli artt. 25 e 26 del R.D. 1404 del 1934 trova conferma nei principi affermati nelle pronunce della Suprema Corte, anche in fattispecie dove, ratione temporis, potrebbero trovare in astratto applicazione tutte le normative richiamate nella sentenza impugnata in questa sede (v. Cass.
17578\2023).
Può aggiungersi che tale opzione interpretativa è condivisa anche dai giudici contabili chiamati ad esprimersi in sede consultiva, che hanno affermato come "le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo richiamato, sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune" (Corte dei Conti
Molise delibera 2\2016; Corte dei Conti Lombardia parere 367 del 10 settembre 2019).
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo e del terzo.
Tenuto conto che la materiale erogazione delle spese oggetto della domanda di rimborso, oltre ad essere dimostrata dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune, non è stata oggetto di specifica contestazione, e che la causale delle spese permette di riferire le stesse alle necessità di mantenimento ed assistenza, in senso ampio, dei minori, in riforma della sentenza di primo grado,
e vanno solidalmente condannati al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di euro 67.877,90 oltre interessi legali dalla domanda. Parte_1
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda del le spese processuali sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico solidale di Pt_1 CP_1
e e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni
[...] Controparte_2 trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 14.103,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, utilizzando pagina 13 di 14 sempre i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna CP_1
e , in via tra loro solidale, al pagamento in favore del
[...] Controparte_2 [...]
della somma di euro 67.877,90, oltre interessi, calcolati come indicato in Parte_1 Pt_1 motivazione;
b)condanna e , al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 14.103,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2071/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. MAINETTI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in VIA MANIACCO 10 GORIZIA presso lo studio dell'avv. GROSSI ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 14 APPELLATO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._2
in C.SO VENEZIA 61 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ULIVI MANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 566/2024 del Tribunale di Varese qui impugnata, emessa in data 03.06.2024, pubblicata e notificata in data 03.06.2024, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, di seguito riportate:
“nel merito: accertato che il Comune di con quale affidatario dei Parte_1 Pt_1
minori, ha sostenuto spese di mantenimento degli stessi secondo quanto documentato e riferito in narrativa, tutte relative a primarie esigenze di vita di e Persona_1 Per_2
- condannare e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €
67.877,90 relativa a spese di affido o di ricovero dei minori Persona_1
e oltre ad interessi sino all'integrale soddisfo”.
[...] Per_2
In via istruttoria, si chiede, eventualmente occorrendo ai fini della decisione pagina 2 di 14 del presente gravame, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, che qui si intendono integralmente richiamate, anche per relationem al foglio di precisazione delle conclusioni del precedente grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia la S.V. Ill.mo Corte
d'Appello di Milano, per i motivi meglio esposti in narrativa in via preliminare: dichiarare inammissibile e /o improcedibile l'appello promosso in via principale dal con Parte_1 Pt_1
nel merito, in via principale: rigettare l'appello promosso in via principale dal
[...]
in quanto dilatorio ed infondato in fatto ed in diritto Parte_1 Pt_1
nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, rideterminare le somme dovute dal convenuto-appellato
[...]
in solido con la sig. , nella minor somma ritenuta di CP_1 Controparte_2
giustizia, rigettando la domanda relativa al compenso della dott. e tenendo Per_3
conto delle somme addebitate dal al , delle Pt_1 Controparte_3
condizioni economiche e patrimoniali del appellato e di quanto il Controparte_1
Tribunale di Gorizia stabiliva ai fini della corresponsione del mantenimento su di lui gravante.
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite tutte.
Per : Controparte_2
in via principale: rigettare in toto l'appello proposto;
pagina 3 di 14 in subordine nella non creduta ipotesi di riforma della stessa, voglia la Corte rideterminare il debito della convenuta, in relazione alla incidenza delle prestazioni socio-assistenziali, da determinarsi eventualmente in corso di causa, tenuta in debito conto la sua condizione economico patrimoniale, rigettando, comunque, la pretesa solidarietà del credito con Controparte_1
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 4 di 14
Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n.566\2024 pubblicata il 3-6-2024, provvedendo sulla domanda proposta dal (d'ora in poi anche il nei confronti di Parte_1 Pt_1
e di la respingeva, compensando tra le parti le spese Controparte_1 Controparte_2 processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
Il Comune con conveniva in giudizio e , Parte_1 Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 genitori dei minori e esponendo che questi ultimi, con provvedimento del Tribunale Per_1 Per_2 di Gorizia, erano stati affidati in via provvisoria, al Servizio Sociale del Comune con Parte_1
atteso lo stato di pregiudizio in cui versavano, in ragione dell'estrema litigiosità sussistente tra Pt_1
i genitori.
Il Comune deduceva di avere, quale ente affidatario, collocato i minori in strutture di accoglienza residenziale, sostenendo per intero i costi di mantenimento.
Parte attrice, in forza del perdurante obbligo di mantenimento gravante in capo ai genitori del minore, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento della somma complessiva di euro 67.877,90, a titolo di rimborso delle spese di affido ovvero ricovero dei minori sostenute, nonché al pagamento di ogni altra anticipazione posta a carico dal Comune di con medio tempore maturata Parte_1 Pt_1 in relazione all'affidamento dei minori.
Si costituivano entrambi i convenuti, con separate difese, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Milano, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale riteneva anzitutto che l'obbligo normativo di mantenimento dei figli minori da parte dei genitori prescindesse dall'effettivo connesso esercizio dei poteri della responsabilità genitoriale e permanesse anche nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tali principi non potevano ritenersi derogati per il fatto che con il provvedimento emesso dal Tribunale di Gorizia i minori erano stati affidati al Comune, tenuto per legge ad intervenire in favore di essi e ai relativi oneri, avendo con esso l'Autorità Giudiziaria inteso disporre esclusivamente l'anticipazione dei costi a carico del Comune, come previsto dal RDL n. 1404/1934 artt. 25 e 26, convertito nella Legge
835 del 1935 e successive modifiche.
pagina 5 di 14 Il primo giudice osservava pertanto come il Comune affidatario avesse, ai sensi della predetta normativa, il diritto di chiedere ai genitori il rimborso degli oneri sostenuti e anticipati in favore dei minori, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con la pronuncia n.226678\2010, aveva affermato il principio secondo cui “il provvedimento del tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in casa famiglia del minore adottato, ancorché accompagnato dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori adottivi di provvedere al mantenimento del minore medesimo, nella specie consistente nella retta da pagare alla struttura di accoglienza, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio legittimo e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare, "status" che cessa esclusivamente con la revoca dell'adozione”.
Il tribunale osservava come tale principio trovasse, altresì, esplicita statuizione nella L.R. Lombardia n.
34/2004, il cui art. 4 disponeva che “gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3
(Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia.”.
Il giudice di primo grado rilevava ancora come, seppure il potesse esercitare il diritto di Pt_1 rivalsa nei confronti dei genitori, chiedendo il pagamento delle spese sostenute per il mantenimento dei minori, il quadro normativo vigente non attribuiva all'ente pubblico un diritto di rivalsa integrale, ma, in ragione del Fondo nazionale per le politiche sociali che periodicamente stanzia fondi ai Comuni per le politiche sociali, assegnava all'Ente locale il compito di regolare, con proprie fonti interne, i criteri compartecipativi per le spese sostenute in relazione a strutture residenziali.
Ricordava il tribunale come il legislatore avesse garantito l'intervento del c.d. “sistema integrato dei servizi sociali”, di cui alla Legge Quadro 328/2000, anche nel caso di allontanamento dei minori, con o senza il consenso dei genitori, stabilendo in particolare, l'art. 22 di detta legge alla lett. c), che “gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio” costituiscono “il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati pagina 6 di 14 dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spese sociale”.
Il primo giudice richiamava anche l'art. 25 della L. 328/2000, secondo cui la verifica delle condizioni economiche del richiedente - che, nel caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non poteva individuarsi né nel minore né nel Servizio sociale, che si attiva d'ufficio a fronte di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ma piuttosto nei genitori - doveva essere effettuata a norma della disciplina contenuta nel DPCM 159/2013, che contiene il
“Regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE”.
Secondo il primo giudice, spettava quindi al Comune, come disposto peraltro dall'art. 6 L. 328/2000, erogare i servizi assistenziali e, in caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare, provvedere alle spese di ricovero, rivalendosi sui genitori, secondo i criteri debitamente statuiti nel regolamento comunale e fatto salvo che questi non allegassero e dimostrassero il loro stato d'indigenza.
Il tribunale osservava come, pur essendo indubbio il diritto del di agire in rivalsa, non Pt_1 risultando dimostrato lo stato di indigenza necessario ad escludere la quota di mantenimento, nel caso di specie l'Ente attore non aveva prodotto alcun regolamento comunale, da cui potessero evincersi i criteri compartecipativi e, dunque, le percentuali di partecipazione dei richiedenti (in questo caso i genitori) alle spese sostenute per le strutture residenziali.
Osservava ancora il tribunale come, il “Regolamento per l'applicazione dell'ISEE al sistema dei
Servizi Sociali dei Comuni nell'ambito territoriale di , tra i quali è compreso quello di CP_3
con prodotto dalla parte convenuta, riportante i “criteri di accesso e modalità di Parte_1 Pt_1 erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali”, dopo avere stabilito all'art. 21, rubricato
“Compartecipazione alla spesa”, che gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali agevolate potessero essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, si limitava a richiamare la normativa in materia di ISEE, senza individuare in modo specifico e puntuali i criteri e le modalità per la compartecipazione alle spese relative alle prestazioni di interventi di assistenza sociale,
e nella parte relativa agli “interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori”, non veniva indicata alcuna modalità di compartecipazione alle spese relative ai minori, ma vi era una mera elencazione dei servizi garantiti dal Comune.
Rilevava conclusivamente il tribunale come, in assenza, di ulteriore documentazione dalla quale potesse evincersi, nel dettaglio, le modalità e i criteri per la richiesta di compartecipazione dei genitori pagina 7 di 14 alle spese di mantenimento dei minori, la domanda, per come formulata dall'attore, non poteva trovare accoglimento.
La pronuncia di rigetto veniva imposta, secondo il primo giudice, dalla circostanza per cui era la normativa primaria, e quindi sovraordinata, che imponeva che i costi per i servizi in parola fossero o integralmente a carico dell'Ente (in caso di indigenza, ad esempio) o ripartiti fra l'Ente e gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, mentre non poteva accogliersi la tesi sostenuta dall'ente pubblico, secondo cui i costi sarebbe stati integralmente a carico dei genitori.
Né erano stati forniti elementi e criteri per determinare la contribuzione dei convenuti alle prestazioni del attore, di talché, osservava il tribunale, ogni statuizione giudiziale in tal senso sarebbe Pt_1 andata indebitamente a sostituire scelte di natura discrezionale dell'Amministrazione, non concesse al giudice.
Detta sentenza è stata impugnata dal che ne chiede la riforma con Parte_1 Pt_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in forza di quattro motivi di appello.
Si sono costituite, con separate difese, le due parti appellate, contestando la fondatezza della impugnazione e chiedendone il rigetto.
ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per Controparte_1 avere parte appellante modificato la qualificazione giuridica del fatto costitutivo della domanda, omettendo il richiamo all'art. 30 Cost. ed agli altri articoli del codice civile invocati in primo grado.
La causa, assegnata inizialmente alla sezione minori e famiglia della Corte, veniva successivamente riassegnata alla seconda sezione.
All'udienza del 18-2-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 6 maggio 2025, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Con il primo motivo di appello il assume come il tribunale, erroneamente interpretando gli Pt_1 artt. 22 e 25 della legge 328 del 2000, avesse accertato l'esistenza di un obbligo dell'ente di provvedere al pagamento di almeno una parte delle spese di mantenimento sostenute per il collocamento di minori in strutture residenziali, secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti e delibere.
pagina 8 di 14 Secondo l'appellante, nessuna delle dette disposizioni poneva a carico dell'ente locale un obbligo di sostenere una parte dei costi dell'affidamento.
Aggiunge il Comune come dal complessivo quadro normativo che regolava la materia, doveva essere esclusa l'esistenza di un proprio obbligo di sostenere una parte delle spese dei minori affidati.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse erroneamente interpretato l'art. 21 del “regolamento per l'applicazione dell'ISEE al sistema dei Servizi Sociali dei Comuni nell'ambito territoriale di , trascurando di considerare come la detta disposizione CP_3 stabiliva una mera possibilità di una contribuzione e della gratuità delle prestazioni, subordinata ad una richiesta del privato, che nel caso di specie nessuno dei genitori dei minori aveva mai formulato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il tribunale, muovendo dall'erroneo presupposto della esistenza di un obbligo dell'ente pubblico di partecipare alle spese di mantenimento dei minori affidati ad una struttura, aveva in modo parimenti erroneo ritenuto non provato il quantum della pretesa, ponendo a carico del l'onere di dimostrare la quota a carico del privato. Pt_1
In realtà, secondo l'appellante, incombeva sui genitori dei minori l'onere di dimostrare di avere avanzato una richiesta di erogazione di prestazioni a contenuto assistenziale, onere che non era stato assolto.
Con il quarto motivo l'appellante assume come, una volta accertato dal primo giudice la sussistenza del diritto al rimborso delle dette spese in favore del la ritenuta esistenza di un obbligo dell'ente Pt_1 pubblico di contribuzione a tali oneri avrebbe dovuto essere oggetto di una domanda o eccezione riconvenzionale dei convenuti, che non era stata formulata, e ciò determinava un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che risultava inoltre contraddittoria, laddove affermava che l'obbligo di mantenimento dei figli minori gravava sui genitori, ed al tempo stesso che il Comune affidatario sarebbe tenuto a contribuire alle suddette spese.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della impugnazione, sollevata dall'appellato tenuto conto che i fatti allegati a sostegno della domanda di rivalsa non hanno CP_1 subito alcuna modifica in questo grado di appello, mentre la qualificazione giuridica degli stessi è riservata al giudice.
Ciò premesso, osserva il Collegio come il quarto motivo, che prospetta un vizio processuale potenzialmente idoneo a definire la questione controversia, deve essere per primo esaminato.
Il motivo non ha fondamento.
pagina 9 di 14 Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, né la motivazione adottata dal tribunale è affetta da contraddittorietà.
Il primo giudice ha ritenuto inadempiuto l'onere di prova gravante sul avente ad oggetto la Pt_1 misura della compartecipazione alle spese di mantenimento, ed ha al tempo stesso ritenuto che l'assenza di elementi e criteri funzionali a determinare della contribuzione a carico dei convenuti, non potesse essere sostituita da una propria valutazione, destinata inevitabilmente a sostituire scelte discrezionali della PA.
Il tribunale ha pertanto ritenuto indimostrato il quantum della pretesa azionata in giudizio dall'ente locale, senza incorrere in un alcun vizio di ultrapetizione.
Risulta invece fondato il primo motivo di appello.
Osserva anzitutto il Collegio come secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (Cass. 17578\2023; Cass. 22678\2010; Cass. 22909\2010).
Contrariamente a quanto ritenuto, in modo implicito ma inequivoco, dal giudice di primo grado, la disciplina posta dall'art. 25 del RD 1404 del 1934, quanto al diritto di rivalsa dell'ente pubblico, è ancora pienamente operante, non avendo il legislatore introdotto alcuna deroga ad essa, ed all'obbligo di genitori, sancito dal combinato disposto dell'art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 c.c., di mantenere ed educare i figli, che prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, tra le quali le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale.
Ciò che trova conferma, secondo la Suprema Corte, “proprio nella menzionata l. n. 184 del 1983, posto che l'art. 5 apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell'affidatario; e che l'art. 50, per converso, nell'ipotesi di cessazione della potestà da parte dell'adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell'art. 147 c.c. (Cass. 22909\2010).
pagina 10 di 14 Pertanto, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, nella fattispecie in esame, ha continuato a gravare, anche dopo che il Tribunale di Gorizia ha disposto l'affidamento dei minori al Comune, sui genitori, in quanto collegato esclusivamente al perdurare di tale status e non alla permanenza dei figli minori presso il nucleo familiare dei genitori ovvero alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
Nella stessa sentenza impugnata si osserva come “..tale obbligo normativo di mantenimento prescinde dall'effettivo connesso esercizio dei poteri della responsabilità genitoriale ..” e come tale “..assetto trova conferma, altresì, nella Legge n. 184 del 1983, laddove l'art. 5 apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento, ponendolo espressamente a carico dell'affidatario..”.
Secondo il primo giudice detti “..principi non possono ritenersi disattesi per il sol fatto che con il provvedimento emesso dal Tribunale di Gorizia i minori sono stati affidati al Comune, tenuto per legge ad intervenire in favore di essi e ai relativi oneri, avendo con esso l'Autorità Giudiziaria inteso disporre esclusivamente l'anticipazione dei costi a carico del come previsto dal RDL n. 1404/1934 Pt_1 artt. 25 e 26, convertito nella Legge 835 del 1935 e successive modifiche..”.
Il giudice di primo grado afferma come, sulla scorta di un consolidato insegnamento della Suprema
Corte, ad entrambe le fattispecie regolate dall'art. 25 (“minori irregolari per condotta e carattere”) e dall'art. 26 (“minori che si trovano nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice Civile)” si applichi l'art. 25 ultimo comma, secondo cui “Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori.”.
La sentenza di primo grado è pertanto condivisibile nella parte in cui accerta l'esistenza del diritto del non ricorrendo alcuna ipotesi di indigenza dei genitori, di agire in rivalsa nei confronti di Pt_1 questi.
La pronuncia impugnata non è invece condivisibile nella parte in cui si afferma che la normativa primaria prevede, nel caso di affidamento di minori a strutture, un obbligo dei Comuni di sostenere una parte delle spese per il loro mantenimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessuna delle disposizioni legislative richiamate nella sentenza, hanno stabilito una deroga al principio stabilito dall'art. 147 c.c., o al disposto di cui agli artt. 25 e 26 del Regio Decreto n.1404 del 1934, prevedendo un obbligo dell'ente pubblico di partecipare alla spesa, con la corrispondente riduzione dell'onere a carico dei genitori, derivante dalle disposizioni sopra indicate.
pagina 11 di 14 Una tale previsione non si rinviene infatti né negli articoli 6, 22 e 25 della legge 328\2000, che regolano l'organizzazione e l'erogazione dei servizi assistenziali da parte dell'ente pubblico, ma che non incidono sul persistente obbligo di mantenimento dei figli gravanti sui genitori, anche nel caso di affidamento dei minori con collocamento in una struttura, né nella legge 184 del 1983, la quale, all'art. 1, comma 2, ha stabilito un principio opposto, predisponendo interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti.
La circostanza che per legge l'ente pubblico sia tenuto all'erogazione dei servizi socio-assistenziali di cui si discute, non comporta quale necessaria conseguenza che detti servizi debbano essere prestati, in parte, gratuitamente.
In assenza di un obbligo derivante dalla legge, a carico dell'ente pubblico, di sostenere a titolo definitivo una quota delle spese di mantenimento dei minori, non rileva accertare l'adozione o meno da parte del di un regolamento che disciplini in concreto la suddivisione della spesa, tra l'ente e Pt_1 genitori.
La conclusione che il Collegio ritiene di accogliere trova il conforto della giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha affermato come “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del
Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (Cass. 17578\2023; come “il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla potestà non esonera i genitori ..dagli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore su di esso gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell'art.147 cod. civ…a prescindere dall'esercizio della potestà..” da ciò conseguendo che “..in caso di allontanamento del minore .. dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato Pt_1
d'indigenza” (Cass. 22909\2010); ancora si è affermato come “il provvedimento del tribunale dei
Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in casa famiglia del minore adottato, ancorché accompagnato dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori adottivi di provvedere al mantenimento del minore medesimo, nella specie pagina 12 di 14 consistente nella retta da pagare alla struttura di accoglienza, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio legittimo e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare, "status" che cessa esclusivamente con la revoca dell'adozione” (Cass. 22678\2010).
La perdurante vigenza del sistema normativo delineato, quanto alla questione qui in esame, dagli art. 147 c.c. e dagli artt. 25 e 26 del R.D. 1404 del 1934 trova conferma nei principi affermati nelle pronunce della Suprema Corte, anche in fattispecie dove, ratione temporis, potrebbero trovare in astratto applicazione tutte le normative richiamate nella sentenza impugnata in questa sede (v. Cass.
17578\2023).
Può aggiungersi che tale opzione interpretativa è condivisa anche dai giudici contabili chiamati ad esprimersi in sede consultiva, che hanno affermato come "le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo richiamato, sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune" (Corte dei Conti
Molise delibera 2\2016; Corte dei Conti Lombardia parere 367 del 10 settembre 2019).
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo e del terzo.
Tenuto conto che la materiale erogazione delle spese oggetto della domanda di rimborso, oltre ad essere dimostrata dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune, non è stata oggetto di specifica contestazione, e che la causale delle spese permette di riferire le stesse alle necessità di mantenimento ed assistenza, in senso ampio, dei minori, in riforma della sentenza di primo grado,
e vanno solidalmente condannati al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di euro 67.877,90 oltre interessi legali dalla domanda. Parte_1
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda del le spese processuali sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico solidale di Pt_1 CP_1
e e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni
[...] Controparte_2 trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 14.103,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, utilizzando pagina 13 di 14 sempre i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna CP_1
e , in via tra loro solidale, al pagamento in favore del
[...] Controparte_2 [...]
della somma di euro 67.877,90, oltre interessi, calcolati come indicato in Parte_1 Pt_1 motivazione;
b)condanna e , al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 14.103,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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