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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 610 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo De Crescenzo in virtù di procura su foglio separato inserita nella busta telematica allegata all'atto di riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
( incorporante per fusione , a sua Controparte_1 CP_2
volta incorporante ) Controparte_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del giudizio di riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 8272/2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
1238/2018 ( Azione di restituzione di somme indebitamente percepite )
sulle CONCLUSIONI richiamate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del
14/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 15/04/2005 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, sez. dist. di Eboli, la al Controparte_3
fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l'obbligo della CP_3
a ricalcolare tutte le competenze dall'inizio della capitalizzazione trimestrale
[...]
degli interessi ed a restituire agli istanti le somme indebitamente percepite con gli
interessi e rivalutazione”. A sostegno di tali richieste l'attore deduceva: 1) di essere titolare del contratto di conto corrente n. 25325 con la Controparte_4
poi 2) che nel corso del rapporto la banca aveva applicato la
[...] Controparte_3
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3) che la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale costituiva una prassi negoziale illecita in quanto esercitata unilateralmente dall'istituto di credito, essendo invece da applicare la capitalizzazione annuale, con conseguente diritto dell'attore ad ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
2. Si costituiva la , che contestava la domanda e concludeva: 1) in Controparte_3
via preliminare, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e conseguente estromissione dal giudizio essendo mera conferitaria di un ramo di azienda di Pt_2
nel quale non rientrava il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio;
2) in via
[...]
2 estremamente gradata, per il rigetto integrale della domanda perché improponibile,
inammissibile, nulla, pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso della trattazione l'attore produceva gli estratti conto relativi al rapporto controverso;
il giudice disponeva consulenza contabile con acquisizione della documentazione inerente il rapporto bancario.
3. Con la sentenza n. 82/2014 il Tribunale di Salerno, rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Banca e l'eccezione relativa alla presunta transazione preclusiva di ogni trasferimento a CP_3
intervenuta nel 1995 tra e , così Controparte_4 Parte_1
provvedeva: “a) accoglie per quanto di ragione le domande dell'attore e, per l'effetto,
condanna la al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1
somma di € 163.999,12 oltre interessi legali dal 26-5-2005 al soddisfo;
b) condanna la
al pagamento in favore di , delle spese Controparte_3 Parte_1
processuali che liquida in € 150,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 10.000,00
per compenso professionale, oltre iva e cnap come per legge”.
4. Con atto di citazione notificato il 07/03/2014 la Banca impugnava la sentenza
dinanzi alla Corte di Appello. Lamentando l'erroneità della decisione del Tribunale in ordine 1) alla carenza di legittimazione passiva della quale Controparte_3
cessionaria del ramo d'azienda della;
2) alla definizione Controparte_4
transattiva del rapporto di c/c oggetto di contestazione avvenuta prima della cessione del ramo d'azienda; 3) alla condanna della alla restituzione dell'importo di € CP_3
115.072,64, pari a Lire 222.811.696, versata dal ad estinzione Parte_1
dell'esposizione relativa al conto corrente, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via
principale, a) alla luce della documentazione esistente in atti, accertare e dichiarare
che il rapporto bancario per cui è causa, intercorso tra e Parte_1 [...]
, non fece parte dei rapporti oggetto dell'atto di conferimento di Controparte_4
3 ramo d'azienda di cui al rogito notar del 31-12-1997 e per l'effetto, ritenere Per_1
pienamente fondata ed accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
formulata dalla riformando la sentenza sul punto;
b) accertare e Controparte_3
dichiarare, pertanto, la totale estraneità della rispetto a tutti i Controparte_3
rapporti intercorsi tra il sig. e la Parte_1 Controparte_4
c) per l'effetto, annullare e riformare la sentenza impugnata laddove ha
[...]
infondatamente stabilito che era succeduta a titolo universale nella CP_3
titolarità di tutti i rapporti debitori facenti capo alla Controparte_4
Come ulteriore effetto darsi atto che , dopo il conferimento
[...] Controparte_4
del ramo d'azienda di cui innanzi, continuò ad esistere ed operare, mutando
denominazione e sede, ma conservando piena ed assoluta autonomia;
nel merito ed in
via gradata: ferma restando l'assorbente eccezione di carenza di legittimazione
passiva, con riferimento alle altre parti del provvedimento viziate da una motivazione
illogica, erronea e contra legem, rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o pretesa
formulata dal Sig. nei confronti di perché Parte_1 Controparte_3
assolutamente generica, nulla, inammissibile ed infondata, sia con riferimento al c/c n.
25325, anche perché rimasta sfornita della benché minima prova, nonché con
riferimento al c/c n. 1476 perché introdotta inammissibilmente come domanda nuova
tardivamente formulata nel corso del giudizio di primo grado;
d) per l'effetto accertare
e dichiarare che non è tenuta ad alcuna restituzione e/o Controparte_3
pagamento in favore del sig. , stante anche la palese nullità della Parte_1
espletata CTU;
e) ordinare la restituzione delle somme eventualmente incassate da
parte attrice in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
f) con
vittoria di spese e competenze del doppio grado”.
5. Si costituiva in giudizio l'appellato , che resisteva ai motivi di Parte_1
gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello 1) in via
4 preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per la violazione del
disposto dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in premessa;
2) rigettare
integralmente l'appello proposto dalla e tutte le domande ed eccezioni CP_3
formulate dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per
le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
82/2014 resa dal Tribunale di Salerno, G.U. dott. Taraschi e, in caso di accoglimento
dell'appello, per le ragioni esposte in premessa – in ogni caso - condannare la al CP_3
pagamento della maggiore o minore somma come risultante dalla CTU, oltre interessi e
rivalutazione per le causale indicate in premessa. Con vittoria di spese e compensi di
causa”.
6. Con sentenza n. 1238/2018 la Corte di Appello di Salerno così provvedeva: “1.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 26 aprile 2005; 2. condanna l'appellato Parte_1
alla refusione, in favore dell'appellante “ , delle spese
[...] Controparte_3
processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro
5.700,00 per compenso difensivo (euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per
la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre Cap ed Iva, a norma
degli artt. 4 e segg. D.M. n. 140/2012 e dell'allegato 1), tabella A, e, per il secondo
grado, in euro 10.666,48, di cui euro 1.166,48 per esborsi ed euro 9.500,00 per
compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase
introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, ai sensi degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12
dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di le spese Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata dal Tribunale di Salerno con decreto del 21
aprile 2010 in complessivi euro 3.028,26, di cui euro 13,00 per esborsi ed euro 3.15,26
per compenso, oltre Cnp ed Iva”.
5
7. Con atto notificato il 19/11/2018 proponeva ricorso dinanzi la Parte_1
Suprema Corte di Cassazione chiedendo la cassazione della sentenza per: “ 1.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360,
comma 1, n.
3 - vizio di motivazione in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5; 2. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 e dell'art. 2560 cod. civ.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 – 3.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) in relazione alla qualificazione del rapporto come “passivo”; 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – vizio di motivazione
– erronea qualificazione del rapporto come “credito in sofferenza” – errata valutazione delle risultanze documentali;
5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,
che è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – vizio di motivazione – errata valutazione della sussistenza di una transazione e sua irrilevanza”.
8. Si costituiva l' , quale Controparte_5
incorporante la , che resisteva con controricorso. Controparte_3
9. Con ordinanza n. 8272/2023, pubblicata il 22/03/2023 la Corte Suprema ha
accolto il ricorso proposto da in ordine al secondo motivo, ritenendo Parte_1
assorbiti gli altri.
La Corte ha così statuito: “6.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli
altri. La corte d'appello, infatti, ha ritenuto che la era priva della Controparte_3
necessaria legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dall'attore sul rilievo
che, da un lato, il credito vantato dalla nei Controparte_4
confronti dello stesso quale saldo passivo del conto corrente n. 1476 non era compreso
nel ramo d'azienda conferito dalla stessa con atto del 31/12/1997, trattandosi di credito
“a sofferenza” e, come tale, escluso, per espressa previsione negoziale, dall'oggetto del
6 conferimento, e, dall'altro lato, che l'esposizione debitoria scaturente dal saldo
negativo del conto corrente n. 1476 era stata definita, prima dell'atto di conferimento,
con la transazione stipulata tra il e la banca conferente in data 12/7/1995, Parte_1
la quale, “a prescindere … dalla previsione negoziale della sua esclusione contenuta
nell'atto pubblico di conferimento del ramo di azienda”, “avrebbe comunque impedito
il trasferimento alla del corrispondente credito a sofferenza”. Controparte_3
6.2. Così facendo, tuttavia, la corte d'appello non ha considerato che, a fronte della
domanda di restituzione delle somme indebitamente incassate dalla banca in
conseguenza della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente
bancario, come quella in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
la legittimazione passiva della banca cessionaria non può essere certo negato in
ragione della pattuita esclusione dei “crediti a sofferenza” dal ramo d'azienda
conferito alla stessa, né con l'intervenuta estinzione del rapporto di conto corrente in
conseguenza della definizione “transattiva” del corrispondente saldo debitorio. Si
tratta, invero, di una domanda con la quale il correntista ha inteso far valere, dopo
l'estinzione del rapporto contrattuale intercorso con la , il Controparte_4
(presunto) debito restitutorio (e non, di certo, un credito) già maturato (man mano che
le somme in questione siano state indebitamente percepite) in capo alla banca cedente
e, come tale, in quanto fondato sui (corrispondenti) addebiti operati prima dell'atto di
conferimento, senz'altro compreso tra le passività del ramo d'azienda bancaria ceduta
alla società convenuta, costituito, come visto, “da debiti e crediti, rapporti contrattuali,
diritti e ragioni nonché ogni altro elemento facente parte del ramo aziendale medesimo
.
6.3. In tema di cessione di azienda in favore di una banca, del resto, l'art. 58 del d.lgs.
n. 385/1993 prevede il trasferimento delle passività al cessionario in forza della sola
cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa. Ed è noto
7 che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: - “in tema di cessione di azienda in
favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il
trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso
del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal
comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di
quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla
quale prevale in virtù del principio di specialità”, con la conseguenza che, “in caso di
cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione
sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa,
e già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti (Cass. n.
22199 del 2010; Cass. n. 2523 del 2017)”.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata dinanzi alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
10. Con atto di citazione notificato il 31/05/2023 , assistito e Parte_1
rappresentato dall'amministratrice di sostegno, dr.ssa , Parte_3
autorizzata con provvedimento dal GT del Tribunale di Salerno del 03/04/2023, ha
riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Salerno, per le ragioni di cui in
premessa, ed in osservanza dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione
con ordinanza n. 8272/2023, ogni contraria istanza disattesa, rigettati tutte le avverse
difese, eccezioni e motivi di impugnazione, proposti dalla banca nel giudizio n.r.g.
194/2014, definito con sentenza n. 1238/2018, già cassata, in via principale: 1)
rigettare integralmente l'appello proposto dalla (già Controparte_5
, oggi e tutte le domande ed eccezioni Controparte_3 Controparte_6
formulate dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per
8 le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
82/2014 resa dal Tribunale di Salerno, G.U. dott. Taraschi;
2) in ogni caso, rigettata
ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, per tutte le ragioni esposte in atti: a)
dichiarare, nulle ed inefficaci le clausole del contratto di c/c oggetto di causa, relative
alla determinazione della misura degli interessi debitori ultralegali, al calcolo
anatocistico degli interessi, alla determinazione della commissione di massimo
scoperto; b) determinare di conseguenza l'esatto saldo finale dei conti correnti di cui in
premessa calcolato secondo i principi di legge, nella misura indicata dal CTU, e per
l'effetto condannare (alla quale si è fusa l'Unione di Controparte_6
Banche Italia società per azioni) alla restituzione delle somme indebitamente percepite,
pari complessivamente ad € 163.999,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
31-12-1995 ovvero dalla proposizione della domanda, ovvero della somma maggiore o
minore che riterrà di determinare sulla base della CTU, sempre oltre interessi e
rivalutazione; 3) in via meramente gradata e subordinata, in caso di accoglimento di
qualche motivo di appello, per le ragioni indicate in premessa – in ogni caso –
condannare la al pagamento della maggiore o minore somma, come risultante CP_3
dalla CTU, oltre interessi e rivalutazione per le causali indicate in premessa. Con
vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio, dei precedenti giudizi di
merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in favore del procuratore
antistatario”.
11. Si è costituita la , incorporante per fusione la Controparte_6 [...]
, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.ma Corte CP_2
adita – ogni contraria istanza disattesa e respinta – alla luce della documentazione in
atti ed in accoglimento delle eccezioni e difese tutte espletate in entrambi i gradi di
giudizio dalla deducente oggi ed in totale Controparte_3 Controparte_6
riforma dell'impugnata sentenza n. 82/2014 del Tribunale di Salerno – sezione
9 distaccata di Eboli - resa, nel giudizio iscritto al n. 670/2005 R.G., in data 4 luglio
2013, depositata il 24.1.2014: rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o pretesa formulata
dal Sig. nei confronti di perché assolutamente generica, Parte_1 Controparte_3
nulla, inammissibile ed infondata, sia con riferimento al c/c n. 25325, anche perché
rimasta sfornita della benché minima prova, nonché con riferimento al c/c n. 1476
perché introdotta inammissibilmente come domanda nuova tardivamente formulata nel
corso del giudizio di primo grado. Per l'effetto accertare e dichiarare che
[...]
non è tenuta ad alcuna restituzione e/o pagamento in favore del Sig. CP_3 [...]
, stante anche la palese nullità ed inutilizzabilità della espletata CTU. Parte_1
Tenuto conto che nel corso del giudizio, l' comparente ha subito intimazione di CP_7
pagamento (sulla scorta della sentenza di primo grado), per il complessivo importo di
€. 218.330.36 e, quindi, ha subito il pignoramento (v.doc.1) per il complessivo importo
di €. 261.996,43. Di conseguenza e in caso di accoglimento dell'originario atto di
appello, si chiede che la Corte voglia - disporre la condanna dell'appellato, in favore
di , al pagamento di tutte le somme, anche in eccedenza, Controparte_6
corrisposte dalla appellante in diretta conseguenza delle statuizioni rivenienti CP_3
dalla sentenza impugnata.- Con condanna dell'appellato alla rifusione integrale delle
spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
12. Concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e viste le note depositate ex art. 127 ter cpc nel termine del 14/11/2024, con ordinanza del
12/12/2024 il C.I. ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. In via preliminare alla disamina del merito della causa, al fine di delimitare l'oggetto della presente fase di riassunzione, va richiamato il principio per cui “Il
giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per
motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile dall'art.
10 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non
consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente
l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio --
la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare
la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente
procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. ex pl.Cass. 21/15143; 22/24372;
SU 16/11844).
13.1. Sulla base di questa necessaria premessa, essendo la sentenza del Tribunale venuta meno per effetto della riforma da parte del giudice di appello di prime cure ed essendo stata a sua volta cassata la sentenza di appello ( “ la sentenza di primo grado "non
rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 07 febbraio 2013, n.
2955; Cass. 09 marzo 2001, n. 3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla
emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle
parti come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.”, cfr. Cass.SU 16/11844),
in questa fase rescissoria del giudizio di cassazione il Collegio è chiamato a decidere non già sull'appello proposto dalla banca ma sull'originaria domanda introdotta da
[...]
, con riferimento alla quale la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la Parte_1
legittimazione passiva della convenuta ( poi incorporata nella CP_3 [...]
e successivamente fusa in , qui Controparte_5 Controparte_1
costituita).
11 13.2. Per le medesime ragioni, privi di rilievo sono gli argomenti che le parti, ciascuna secondo le rispettive prospettazioni fattuali e giuridiche, ancora una volta hanno qui riproposto in ordine alla esistenza e rilevanza, ai fini di causa, della transazione tra il
[...]
e la , che si assume intervenuta nel 1995 prima della cessione di ramo Pt_1 Parte_2
di azienda.
Ed infatti, ai sopra richiamati punti 6.2 e 6.3 della motivazione, la Suprema Corte ha, tra l'altro, rilevato che la cessione, avendo avuto ad oggetto “tutti i debiti e crediti, rapporti
contrattuali e ragioni nonché ogni altro elemento facente parte del ramo aziendale
ceduto”, comprendeva anche il debito restitutorio maturato in capo alla banca cedente per effetto degli illeciti addebiti operati prima del trasferimento.
13.3. Ne consegue altresì che prive di interesse ai fini della decisione sono le vicende,
contrattuali e giudiziarie, antecedenti alla cessione di ramo di azienda, che la difesa di ha analiticamente riportato nella comparsa di costituzione nel Controparte_6
presente giudizio al fine di far dichiarare la inammissibilità della domanda per avere il correntista, nella transazione del 1995, rinunciato a qualsiasi ulteriore contestazione nei confronti della banca.
13.4. Per le medesime ragioni, trattandosi cioè di “obbligazione sanzionatoria
ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per
effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti” ( cfr.Cass. ord.
2023/8272), non può affermarsi che dovesse essere escluso dalla verifica espletata dal
CTU nominato dal Tribunale l'originario rapporto di conto corrente n. 1476, la cui esposizione debitoria costituì oggetto del decreto ingiuntivo n. 1078/1995 ottenuto da per la somma di £ 295.265.848 oltre interessi e spese, avverso il quale il Parte_2 [...]
propose l'opposizione che poi fu rinunciata per effetto della transazione che Pt_1
definì l'intera esposizione debitoria.
12 13.5. Ne consegue pertanto che, alla luce della pronuncia del Giudice di legittimità alla quale in questa sede bisogna attenersi, l'indagine sul c/c 1476 è pienamente utilizzabile restando priva di rilievo la circostanza che la banca cessionaria non avesse alcuna conoscenza del conto e delle sue vicende né che il c/c 24325 fosse stato acceso al limitato fine di riepilogare le operazioni conclusive del c/c 1476 in seguito agli accordi derivati dalla chiusura delle liti indicate nella missiva del 12/07/1995.
13.6. Neppure appare fondata la doglianza della banca che nella comparsa di costituzione in questa fase di riassunzione fa nuovamente rilevare che nel calcolo del
CTU era stata riconosciuta in favore del correntista la restituzione della somma di £
222.811.696 “come se la transazione non fosse mai esistita”.
Va infatti anche su questo punto ribadito che, con il far riferimento al “debito
restitutorio già maturato ( man mano che le somme in questione erano state
indebitamente percepite) in capo alla banca cedente (…) in quanto fondato sui
corrispondenti addebiti operati prima dell'atto di conferimento, senz'altro compreso tra
le passività del ramo di azienda ceduto (…)”, la Suprema Corte ha chiaramente lasciato intendere l'irrilevanza di una eventuale transazione ai fini della domanda di ripetizione,
e ciò per il fatto che in quell'accordo – peraltro non provato in giudizio -- si era contemplata e regolamentata una debitoria del correntista pregiudicata dall'indebito computo di anatocismo, interessi e spese.
Pertanto, poiché la posizione debitoria ( il debito restitutorio già maturato ) era stata ceduta dalla nell'ambito del conferimento del ramo di azienda, l'attore Parte_2
poteva intentare nei confronti della banca cessionaria un'azione di recupero delle somme illegittimamente versate, nonostante la chiusura del conto e la successiva dedotta transazione.
14. Così delimitato l'oggetto del presente giudizio, ritiene la Corte che l'azione di
ripetizione introdotta da possa essere accolta. Parte_1
13 14.1. A tal fine può attingersi alla CTU espletata in primo grado in quanto chiara,
esaustiva e non specificamente contestata dalla banca in ordine al concreto accertamento della applicazione al rapporto di c/c, originariamente contrassegnato con il n. 1476, poi,
dopo il suo passaggio a sofferenza e la sua estinzione, divenuto n. 25325 per consentire al correntista di ripianare l'esposizione debitoria, non soltanto di interessi anatocistici ma anche di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con riferimento ai quali non era stata fornita dalla predetta, che a tanto era onerata, la dimostrazione di uno specifico accordo scritto tra le parti.
14.2. La documentazione contabile esaminata dal consulente inerisce pertanto ad un unico rapporto ed è stata ritualmente introdotta in giudizio dall'attore con le memorie dell'(allora vigente) art. 184 cpc;
quella prodotta nel corso dell'accertamento peritale deve invece ritenersi tardiva, ma ciò non ha comportato alcun diverso esito della verifica giacché il consulente ha effettuato i conteggi sulla base della documentazione tempestivamente depositata.
Non essendo stato prodotto dalla banca il contratto scritto contenente la regolamentazione del rapporto e non potendosi ritenere valida pattuizione scritta l'approvazione del conto da parte del cliente, gli interessi ultralegali applicati dall'Istituto di credito vanno sostituiti con quelli legali per tutta la durata del rapporto (
cfr. art. 1284, co.3, cc). Gli interessi sono stati calcolati dal CTU al tasso legale ex art. 1284 cc sino all'8/07/1992 e, per il periodo successivo e sino alla chiusura del conto, al tasso previsto dall'art. 117 del Dlgs n. 385/1993.
Analogamente, in difetto di prova di pattuizione scritta, anche la commissione di massimo scoperto, da ritenersi nulla per violazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 c.c., è
stata espunta.
In applicazione dei principi espressi da Cassazione S.U.10/24418, noti e ormai consolidati, ai quali si fa integrale rinvio, va escluso che l'illegittima capitalizzazione
14 trimestrale degli interessi a debito del correntista riscontrata dal CTU ammetta altra forma di capitalizzazione, con la conseguenza che deve essere applicato il regime di capitalizzazione semplice.
All'esito del conteggio finale si perviene ad un credito restitutorio a favore del correntista di € 48.926,48 alla data del 30/06/1994, cui vanno sommati € 115.075,64 ( £
222.811.696), versati in favore di ad estinzione della debitoria di cui al c/c n. Parte_2
1476, in quanto il pagamento effettuato da , di cui v'è traccia anche Parte_1
nell'estratto conto del c/c 25325, deve ritenersi indebitamente ricevuto dalla banca stante l'accertato saldo attivo del conto a seguito dell'esclusione delle clausole nulle.
La somma complessiva di € 163.999,12, dovuta in restituzione, va maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dalla domanda introduttiva del giudizio ( notifica dell'atto di citazione di primo grado in data 26/04/2005).
Non può essere invece riconosciuta la chiesta rivalutazione monetaria, atteso che il debito di restituzione è di valuta e comunque l'attore non ha fornito alcuna prova del maggior danno ex art. 1224, co.2,cc.
15. Per le ragioni espresse, la domanda va accolta e la va condannata al CP_3
pagamento della somma di € 163.999,12, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica della domanda introduttiva sino all'effettivo soddisfo.
Non si ravvisano le condizioni per la condanna della al risarcimento ex art. 96, CP_3
co.3, cpc, invocata dalla difesa di con riferimento alla allegazione, Parte_1
non veritiera, di avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale e alla conseguente domanda di restituzione delle stesse per il caso di esito favorevole della causa.
16. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali gravano sulla banca soccombente, qui convenuta in riassunzione.
15 Alla liquidazione si provvede in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 e considerando le fasi effettivamente trattate nei vari gradi di giudizio, con applicazione degli importi medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n.8272/2023, da con atto di citazione Parte_1
notificato il 31/05/2023 nei confronti della Controparte_8
incorporante per fusione la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto condanna la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_6
favore dell'attore di € 163.999,12 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda introduttiva del giudizio ( 26/04/2005) sino all'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6
al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di , per il Parte_1
giudizio di primo grado in € 150,00 per spese vive ed €14.103,00 per compenso;
per l'appello di prime cure in € 9.991,00 per compenso;
per il giudizio di cassazione in €
7.655,00 per compenso;
per questo giudizio di rinvio in € 777,00 per c.u. ed €
9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione di quelle relative a questo giudizio all'avv. Matteo De Crescenzo,
che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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