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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2022
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1362/2022
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 09.53 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per 'avv. TRIMBOLI GABRIELLA;
Parte_1
Per 'avv. Biagio La Rosa per delega dell'avv. COLOSIMO Controparte_1
SILVIA FRANCESCA;
i difensori delle parti danno atto dell'avvenuto deposito della relazione peritale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
l'avv. La Rosa evidenzia in particolare la contraddittorietà dell'evento descritto da parte attrice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 9 N. R.G. 1362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1174/2017, promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato in Milazzo, piazza Nastasi Parte_1 C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Trimboli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Patrizia Armadillo, giusta procura in atti.
Attore
Contro
.F. , P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 167, presso lo studio dell'Avv. Biagio La Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo giusta procura in atti;
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, al fine di ottenere il risarcimento
[...] dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 02.02.2019.
In particolare l'attore rappresentava che nel percorrere la Strada Statale 113 di San Filippo del Mela a bordo della propria bicicletta da corsa, unitamente ad un gruppo di ciclisti e con direzione di marcia
Barcellona/Messina, superata la rotatoria antistante il Casello autostradale di Milazzo, giunto all'altezza del rifornimento di benzina Q8, posto sul margine destro della carreggiata, ed all'epoca in pagina 2 di 9 N. R.G. 1362/2022
fase di realizzazione, veniva “travolto dalla recinzione in lamiera zincata ivi collocata ad evitare
l'ingresso nello spiazzo del suddetto cantiere”, non ancorata al suolo a regola d'arte. Rappresentava poi: di essere stato prelevato dal 118 e trasportato presso il pronto soccorso del presidio Ospedaliero G.
Fogliani di Milazzo, ove gli veniva diagnosticata “Presenza di ferite lacero contuse alla coscia destra, di cui una necessita di posizionamento di punti di sutura, escoriazione al polso destro con motilità dell'arto conservata, trauma contusivo al ginocchio destro”; di essere stato sottoposto a cure mediche specialistiche e che alla data del 05.04.2019 veniva giudicato guarito con postumi nella misura del 3-
4%, dei quali chiedeva il ristoro, unitamente ai danni da invalidità temporanea parziale, al danno morale, alle spese mediche e farmaceutiche ed alle spese di consulenza, nella misura di € 8.509,60, o nel diverso ammontare accertato;
che nel sinistro anche il mezzo (bicicletta da corsa in carbonio modello “Bottecchia”) riportava danni per € 2.690,00 come da preventivo del 26.06.2020 in atti.
Concludeva pertanto con richiesta di condanna della convenuta al pagamento di tutti i danni cagionati complessivamente ammontanti ad € 11.199,60, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva nel giudizio innanzi al Giudice di Pace la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con Ordinanza del 21.07.2022 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti innanzi all'autorità competente. Il giudizio veniva così riassunto innanzi all'intestato
Tribunale con atto di citazione ritualmente notificato, reiterando le medesime domande già spiegate.
Costituendosi nel presente giudizio con comparsa del 09.01.2023, la Controparte_1 contestava la ricostruzione del sinistro operata dall'attore in modo generico. Dava atto che nel periodo di riferimento, era aperto il cantiere di realizzazione del distributore Q8 sito in località San Filippo ma che da controlli interni e riscontri con la ditta Co.m.i.p. s.r.l., incaricata dei lavori, non risultava agli atti alcuna riparazione delle recinzione alla data del sinistro, ma solo successivamente, in data 12.03.2019, quando a causa del forte vento, la recinzione, si inclinava con pendenza all'interno del cantiere, e non dunque verso la strada statale, rimanendo comunque ancorata al suolo.
Adduceva dunque la carenza di prova della dinamica del sinistro, atteso che il piegamento della recinzione sarebbe avvenuto ad opera del vento solo in data 12.03.2019, ossia circa un mese dopo il verificarsi del sinistro (02.02.2019) e con modalità tali da non arrecare pericolo per i passanti, non potendosi dunque ricondurre eziologicamente i danni lamentati dall' alla recinzione del cantiere, Pt_1 nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso rappresentate.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di lite in favore del legale antistatario, che rendeva la dichiarazione di legge. pagina 3 di 9 N. R.G. 1362/2022
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del
19.12.2023, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
Con ordinanza depositata in data 16.10.2024 veniva, altresì, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore e nominato per l'espletamento del mandato la dr.ssa , la quale depositava Per_1
l'elaborato peritale in data 04.02.2025.
Indi all'udienza dell'08.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da
[...]
risulta fondata e va, pertanto, accolta, in forza della seguente motivazione. Pt_1
Deve osservarsi, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso di specie occorre tuttavia declinare la portata della citata norma nell'ambito della peculiare fattispecie della responsabilità da cosa in custodia in materia di appalto, giacchè risulta che all'epoca del sinistro la stazione di servizio, innanzi alla quale si verificava il sinistro era area di cantiere con lavori affidati alla Com.i.p. s.r.l..
Con riguardo allo specifico riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore, giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, sussiste normalmente la responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi, poiché è stato riconosciuto che questi, autonomo nella esecuzione delle opere, di fatto ne è anche custode (ad eccezione del caso in cui sia stato un mero nudus minister), fatta salva l'eventuale responsabilità del committente ex art. 2043 c.c. (ex plurimis, Cass. sent. n. 7499/2004).
Non va tuttavia trascurato, al fine di valutare se dei danni verso terzi risponda anche il committente, quanto statuito da recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza 17 marzo
2021, n. 7553). La citata pronuncia si pone in linea di continuità con i principi affermati dalla Corte di legittimità nel 2018 (Cass. Civile, sent. 28 settembre 2018, n. 23442) ove si evidenzia che il committente non si spoglia affatto del suo ruolo di custode della res;
per tale ragione, anche la consegna dell'immobile all'appaltatore non equivale a trasferimento della posizione di custode con annessa responsabilità verso terzi poiché, diversamente opinando, si verificherebbe rispetto a questi, che non sono parte del contratto di appalto, un non consentito scarico da responsabilità.
Sul punto la Corte ha formulato il seguente principio di diritto, applicabile anche al caso di specie: “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, pagina 4 di 9 N. R.G. 1362/2022
bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore” (Cass. Civile, sent. 28 settembre
2018, n. 23442). In merito invece alla ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti, la
Suprema Corte è ferma nel ritenere che “qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltanto il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i lavori;
mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo” (v.
Cassazione civile sez. III, 07.05.2024, n. 12456).
Ebbene, nel caso di specie, il verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore in seno all'atto di citazione, può ritenersi provato innanzitutto sulla base della documentazione fotografica versata in atti, non contestata dalla convenuta, raffigurante chiaramente la recinzione che ha travolto il ciclista significativamente inclinata nella corsia di marcia e dalla quale si evince anche l'intervento dell'ANAS e del servizio di pronto soccorso, dal quale il ciclista veniva successivamente trasportato per le cure del caso nella data indicata dall'attore. Tale documentazione ha poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Nello specifico, i testi , sentito all'udienza del 23.02.2024, e sentito il Tes_1 Testimone_2
06.04.2024, hanno confermato i fatti rappresentati dall' ivi compresi la sua caduta per l'impatto Pt_1 con la recinzione zincata, all'altezza del rifornimento nonché la presenza del personale dell'ANAS e l'intervento del servizio 118.
Le dichiarazioni rese dai testi, da ritenersi dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, costituiscono dunque sufficiente prova del posizionamento non a regola d'arte della rete di recinzione nel luogo del sinistro, riconducibili all'omessa manutenzione della res da parte del custode.
Né, come prospettato dalla può assumere rilievo la circostanza che Controparte_1 lavori di riparazione della recinzione si fossero resi necessari in periodo successivo a quello del sinistro, non escludendo ciò di per sé la possibilità di ulteriori e pregresse riparazioni della recinzione. pagina 5 di 9 N. R.G. 1362/2022
Né può attribuirsi valore probatorio dirimente alla testimonianza resa dal teste , geometra Tes_3 presso il cantiere della Com.i.p. s.r.l. cui erano stati appaltati dalla convenuta i lavori per l'apertura del nuovo rifornimento, il quale ha negato di essere a conoscenza di contestazioni da parte dell'ANAS sullo stato della recinzione nel periodo di interesse (cfr. cfr. verbale dell'udienze del 23.02.2024).
D'altra parte, lo stesso teste precedentemente sentito nella medesima udienza ha confermato che Tes_1 gli operai dell'ANAS pur fermandosi nell'immediatezza del sinistro per controllare il traffico, non redigevano verbale dell'accaduto (“a quanto mi risulta gli operai dell'ANAS non hanno redatto verbali ma ricordo che ci hanno detto che le transenne in questione diverse volte si erano accasciate sul suolo
e di ciò erano stati avvisati i proprietari” - Cfr. verbale 23.02.2024).
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie ed in assenza di elementi idonei a provare il caso fortuito (unica prova liberatoria per il committente), sussiste il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti, sulla base di quanto di seguito accertato.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra i danni riportati da ed il sinistro occorso, Parte_1 lo stesso può ritenersi provato sia sulla scorta della certificazione medica versata in atti – ed in particolare dal verbale di accesso al P.O. Fogliani di Milazzo, U.O. di Pronto Soccorso redatto il medesimo giorno dell'evento dal quale risultano le lesioni lamentate dall'attore ed in particolare il profondo taglio sulla coscia ( “presenza di ferite lacero contuse alla coscia destra di cui 1 necessita di posizionamento di punti di sutura, escoriazione di polso dx con motilità dell'arto conservata, trauma contusivo ginocchio dx” cfr. referto ospedaliero allegato alla citazione ) – nonché in forza delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. Dr.ssa , la quale ha confermato la compatibilità tra le Per_1 lesioni ed il sinistro descritto (v. pag. 4 della Relazione di C.T.U: “Per quanto riguarda il rapporto eziologico fra il riferito trauma e le lesioni riscontrate sul paziente si conferma il nesso di causalità.”).
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio relativo alle lesioni riportate da Parte_1 deve rilevarsi che in base alle risultanze della relazione di C.T.U., redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, l'ausiliario del
Giudice, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 3%, oltre una inabilità temporanea parziale per complessivi giorni 50 di cui: 30 al 50% e 20 al 25% (cfr. pag. 4 della relazione).
Conseguentemente, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio ed applicando la tabella di danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2019 n.33770), considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (61 anni), il risarcimento del danno subito dall'attore può determinarsi in pagina 6 di 9 N. R.G. 1362/2022
complessivi € 3.645,46 di cui € 2.540,46 a titolo di danno biologico permanente, ed € 1.104,80 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito: € 828,60 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni trenta, € 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni venti.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, Parte_2 che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
In via ulteriore, con specifico riferimento al risarcimento del danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).
Venendo al caso di specie ed in coerenza con quanto rilevato, in difetto di specifica attività assertiva e probatoria svolta dall' in ordine alla sussistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari Pt_1 riconducibili al sinistro oggetto di causa, e dunque di pregiudizi morali ed esistenziali ulteriori, rispetto ai valori tabellari, deve ritenersi l'infondatezza in parte qua della domanda.
Vanno, invece, riconosciute sia la refusione delle spese mediche documentate, ritenute dall'ausiliario del giudice attinenti all'evento dannoso pari ad € 370,00 (cfr. pag. 5 CTU), sia la richiesta risarcitoria afferente ai danni riportati dalla bicicletta da corsa in carbonio dell'Aloi in occasione del sinistro.
Con riferimento a tale ultima domanda, l'attore, a fondamento della propria richiesta pari ad € 2.690,00 ha prodotto preventivo di riparazione della ditta “Doctor Bike” (cfr. allegati del fascicolo di parte attrice), confermato all'udienza del 26.04.2024 dal teste titolare della citata ditta, il Testimone_4 quale ha dichiarato di aver visionato il mezzo incidentato ma di non avere proceduto alla riparazione.
Va, sul punto, rammentato che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento di danni derivante da sinistro stradale, il preventivo per le spese di riparazione prodotto dal danneggiato è atto unilaterale non formato in un contraddittorio e pertanto privo di valore pagina 7 di 9 N. R.G. 1362/2022
probatorio in ordine alla determinazione del quantum debeatur, sicché può rappresentare al massimo un mero indizio (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 36900/2021; Cass. Civ.; sent. n. 27624/2020).
Va però osservato che tornando a pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte, ha di recente sottolineato come la mancanza di esborso non possa di per se pregiudicare il risarcimento del danno subito, pronunciando il seguente principio di diritto “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).” (Cass Civ. Sez. III Ordinanza 17670 del
26.06.2024)
Tale pronuncia rappresenta applicazione del consolidato principio dell'integralità del ristoro, in base al quale il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352).
Ebbene, nel caso in esame, il preventivo di spesa allegato dall' risulta non solo confermato dal Pt_1 soggetto che ha visionato il mezzo incidentato, ma altresì suffragato dalla documentazione fotografica versata in atti dall'attore, idonea a provare l'effettività del danno.
Non può, peraltro, sottacersi che alcuna specifica contestazione è stata mossa dalla difesa della
[...] in ordine al contenuto del citato preventivo, atteso che la società convenuta si è Controparte_1 limitata a negarne in modo generico ed onnicomprensivo la validità probatoria di tutta la documentazione versata in atti dall'attore. Nella materia de qua, deve difatti prestarsi adesione all'orientamento delineato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il convenuto: “ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto” (v. Cass. Civ. 3 dicembre 2020 n. 27624).
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza dei danni subiti dal mezzo di parte attrice, nella misura di € 2.690,00 come da preventivo di spesa allegato. pagina 8 di 9 N. R.G. 1362/2022
In ordine al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute e per riparazione del mezzo, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1362/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna la al pagamento in favore dell'attore, del risarcimento Controparte_1 del danno per i fatti di causa, determinato in € 3.645,46 a titolo di danno non patrimoniale ed €
3.060,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte attrice, liquidate in complessivi € 2.064,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo. pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1362/2022
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 09.53 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per 'avv. TRIMBOLI GABRIELLA;
Parte_1
Per 'avv. Biagio La Rosa per delega dell'avv. COLOSIMO Controparte_1
SILVIA FRANCESCA;
i difensori delle parti danno atto dell'avvenuto deposito della relazione peritale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
l'avv. La Rosa evidenzia in particolare la contraddittorietà dell'evento descritto da parte attrice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 9 N. R.G. 1362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1174/2017, promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato in Milazzo, piazza Nastasi Parte_1 C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Trimboli, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Patrizia Armadillo, giusta procura in atti.
Attore
Contro
.F. , P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 167, presso lo studio dell'Avv. Biagio La Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo giusta procura in atti;
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, al fine di ottenere il risarcimento
[...] dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 02.02.2019.
In particolare l'attore rappresentava che nel percorrere la Strada Statale 113 di San Filippo del Mela a bordo della propria bicicletta da corsa, unitamente ad un gruppo di ciclisti e con direzione di marcia
Barcellona/Messina, superata la rotatoria antistante il Casello autostradale di Milazzo, giunto all'altezza del rifornimento di benzina Q8, posto sul margine destro della carreggiata, ed all'epoca in pagina 2 di 9 N. R.G. 1362/2022
fase di realizzazione, veniva “travolto dalla recinzione in lamiera zincata ivi collocata ad evitare
l'ingresso nello spiazzo del suddetto cantiere”, non ancorata al suolo a regola d'arte. Rappresentava poi: di essere stato prelevato dal 118 e trasportato presso il pronto soccorso del presidio Ospedaliero G.
Fogliani di Milazzo, ove gli veniva diagnosticata “Presenza di ferite lacero contuse alla coscia destra, di cui una necessita di posizionamento di punti di sutura, escoriazione al polso destro con motilità dell'arto conservata, trauma contusivo al ginocchio destro”; di essere stato sottoposto a cure mediche specialistiche e che alla data del 05.04.2019 veniva giudicato guarito con postumi nella misura del 3-
4%, dei quali chiedeva il ristoro, unitamente ai danni da invalidità temporanea parziale, al danno morale, alle spese mediche e farmaceutiche ed alle spese di consulenza, nella misura di € 8.509,60, o nel diverso ammontare accertato;
che nel sinistro anche il mezzo (bicicletta da corsa in carbonio modello “Bottecchia”) riportava danni per € 2.690,00 come da preventivo del 26.06.2020 in atti.
Concludeva pertanto con richiesta di condanna della convenuta al pagamento di tutti i danni cagionati complessivamente ammontanti ad € 11.199,60, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva nel giudizio innanzi al Giudice di Pace la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con Ordinanza del 21.07.2022 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti innanzi all'autorità competente. Il giudizio veniva così riassunto innanzi all'intestato
Tribunale con atto di citazione ritualmente notificato, reiterando le medesime domande già spiegate.
Costituendosi nel presente giudizio con comparsa del 09.01.2023, la Controparte_1 contestava la ricostruzione del sinistro operata dall'attore in modo generico. Dava atto che nel periodo di riferimento, era aperto il cantiere di realizzazione del distributore Q8 sito in località San Filippo ma che da controlli interni e riscontri con la ditta Co.m.i.p. s.r.l., incaricata dei lavori, non risultava agli atti alcuna riparazione delle recinzione alla data del sinistro, ma solo successivamente, in data 12.03.2019, quando a causa del forte vento, la recinzione, si inclinava con pendenza all'interno del cantiere, e non dunque verso la strada statale, rimanendo comunque ancorata al suolo.
Adduceva dunque la carenza di prova della dinamica del sinistro, atteso che il piegamento della recinzione sarebbe avvenuto ad opera del vento solo in data 12.03.2019, ossia circa un mese dopo il verificarsi del sinistro (02.02.2019) e con modalità tali da non arrecare pericolo per i passanti, non potendosi dunque ricondurre eziologicamente i danni lamentati dall' alla recinzione del cantiere, Pt_1 nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso rappresentate.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di lite in favore del legale antistatario, che rendeva la dichiarazione di legge. pagina 3 di 9 N. R.G. 1362/2022
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del
19.12.2023, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
Con ordinanza depositata in data 16.10.2024 veniva, altresì, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore e nominato per l'espletamento del mandato la dr.ssa , la quale depositava Per_1
l'elaborato peritale in data 04.02.2025.
Indi all'udienza dell'08.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da
[...]
risulta fondata e va, pertanto, accolta, in forza della seguente motivazione. Pt_1
Deve osservarsi, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso di specie occorre tuttavia declinare la portata della citata norma nell'ambito della peculiare fattispecie della responsabilità da cosa in custodia in materia di appalto, giacchè risulta che all'epoca del sinistro la stazione di servizio, innanzi alla quale si verificava il sinistro era area di cantiere con lavori affidati alla Com.i.p. s.r.l..
Con riguardo allo specifico riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore, giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, sussiste normalmente la responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi, poiché è stato riconosciuto che questi, autonomo nella esecuzione delle opere, di fatto ne è anche custode (ad eccezione del caso in cui sia stato un mero nudus minister), fatta salva l'eventuale responsabilità del committente ex art. 2043 c.c. (ex plurimis, Cass. sent. n. 7499/2004).
Non va tuttavia trascurato, al fine di valutare se dei danni verso terzi risponda anche il committente, quanto statuito da recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza 17 marzo
2021, n. 7553). La citata pronuncia si pone in linea di continuità con i principi affermati dalla Corte di legittimità nel 2018 (Cass. Civile, sent. 28 settembre 2018, n. 23442) ove si evidenzia che il committente non si spoglia affatto del suo ruolo di custode della res;
per tale ragione, anche la consegna dell'immobile all'appaltatore non equivale a trasferimento della posizione di custode con annessa responsabilità verso terzi poiché, diversamente opinando, si verificherebbe rispetto a questi, che non sono parte del contratto di appalto, un non consentito scarico da responsabilità.
Sul punto la Corte ha formulato il seguente principio di diritto, applicabile anche al caso di specie: “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, pagina 4 di 9 N. R.G. 1362/2022
bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore” (Cass. Civile, sent. 28 settembre
2018, n. 23442). In merito invece alla ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti, la
Suprema Corte è ferma nel ritenere che “qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltanto il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i lavori;
mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo” (v.
Cassazione civile sez. III, 07.05.2024, n. 12456).
Ebbene, nel caso di specie, il verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore in seno all'atto di citazione, può ritenersi provato innanzitutto sulla base della documentazione fotografica versata in atti, non contestata dalla convenuta, raffigurante chiaramente la recinzione che ha travolto il ciclista significativamente inclinata nella corsia di marcia e dalla quale si evince anche l'intervento dell'ANAS e del servizio di pronto soccorso, dal quale il ciclista veniva successivamente trasportato per le cure del caso nella data indicata dall'attore. Tale documentazione ha poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Nello specifico, i testi , sentito all'udienza del 23.02.2024, e sentito il Tes_1 Testimone_2
06.04.2024, hanno confermato i fatti rappresentati dall' ivi compresi la sua caduta per l'impatto Pt_1 con la recinzione zincata, all'altezza del rifornimento nonché la presenza del personale dell'ANAS e l'intervento del servizio 118.
Le dichiarazioni rese dai testi, da ritenersi dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, costituiscono dunque sufficiente prova del posizionamento non a regola d'arte della rete di recinzione nel luogo del sinistro, riconducibili all'omessa manutenzione della res da parte del custode.
Né, come prospettato dalla può assumere rilievo la circostanza che Controparte_1 lavori di riparazione della recinzione si fossero resi necessari in periodo successivo a quello del sinistro, non escludendo ciò di per sé la possibilità di ulteriori e pregresse riparazioni della recinzione. pagina 5 di 9 N. R.G. 1362/2022
Né può attribuirsi valore probatorio dirimente alla testimonianza resa dal teste , geometra Tes_3 presso il cantiere della Com.i.p. s.r.l. cui erano stati appaltati dalla convenuta i lavori per l'apertura del nuovo rifornimento, il quale ha negato di essere a conoscenza di contestazioni da parte dell'ANAS sullo stato della recinzione nel periodo di interesse (cfr. cfr. verbale dell'udienze del 23.02.2024).
D'altra parte, lo stesso teste precedentemente sentito nella medesima udienza ha confermato che Tes_1 gli operai dell'ANAS pur fermandosi nell'immediatezza del sinistro per controllare il traffico, non redigevano verbale dell'accaduto (“a quanto mi risulta gli operai dell'ANAS non hanno redatto verbali ma ricordo che ci hanno detto che le transenne in questione diverse volte si erano accasciate sul suolo
e di ciò erano stati avvisati i proprietari” - Cfr. verbale 23.02.2024).
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie ed in assenza di elementi idonei a provare il caso fortuito (unica prova liberatoria per il committente), sussiste il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti, sulla base di quanto di seguito accertato.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra i danni riportati da ed il sinistro occorso, Parte_1 lo stesso può ritenersi provato sia sulla scorta della certificazione medica versata in atti – ed in particolare dal verbale di accesso al P.O. Fogliani di Milazzo, U.O. di Pronto Soccorso redatto il medesimo giorno dell'evento dal quale risultano le lesioni lamentate dall'attore ed in particolare il profondo taglio sulla coscia ( “presenza di ferite lacero contuse alla coscia destra di cui 1 necessita di posizionamento di punti di sutura, escoriazione di polso dx con motilità dell'arto conservata, trauma contusivo ginocchio dx” cfr. referto ospedaliero allegato alla citazione ) – nonché in forza delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. Dr.ssa , la quale ha confermato la compatibilità tra le Per_1 lesioni ed il sinistro descritto (v. pag. 4 della Relazione di C.T.U: “Per quanto riguarda il rapporto eziologico fra il riferito trauma e le lesioni riscontrate sul paziente si conferma il nesso di causalità.”).
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio relativo alle lesioni riportate da Parte_1 deve rilevarsi che in base alle risultanze della relazione di C.T.U., redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, l'ausiliario del
Giudice, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 3%, oltre una inabilità temporanea parziale per complessivi giorni 50 di cui: 30 al 50% e 20 al 25% (cfr. pag. 4 della relazione).
Conseguentemente, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio ed applicando la tabella di danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2019 n.33770), considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (61 anni), il risarcimento del danno subito dall'attore può determinarsi in pagina 6 di 9 N. R.G. 1362/2022
complessivi € 3.645,46 di cui € 2.540,46 a titolo di danno biologico permanente, ed € 1.104,80 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito: € 828,60 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni trenta, € 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni venti.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, Parte_2 che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
In via ulteriore, con specifico riferimento al risarcimento del danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).
Venendo al caso di specie ed in coerenza con quanto rilevato, in difetto di specifica attività assertiva e probatoria svolta dall' in ordine alla sussistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari Pt_1 riconducibili al sinistro oggetto di causa, e dunque di pregiudizi morali ed esistenziali ulteriori, rispetto ai valori tabellari, deve ritenersi l'infondatezza in parte qua della domanda.
Vanno, invece, riconosciute sia la refusione delle spese mediche documentate, ritenute dall'ausiliario del giudice attinenti all'evento dannoso pari ad € 370,00 (cfr. pag. 5 CTU), sia la richiesta risarcitoria afferente ai danni riportati dalla bicicletta da corsa in carbonio dell'Aloi in occasione del sinistro.
Con riferimento a tale ultima domanda, l'attore, a fondamento della propria richiesta pari ad € 2.690,00 ha prodotto preventivo di riparazione della ditta “Doctor Bike” (cfr. allegati del fascicolo di parte attrice), confermato all'udienza del 26.04.2024 dal teste titolare della citata ditta, il Testimone_4 quale ha dichiarato di aver visionato il mezzo incidentato ma di non avere proceduto alla riparazione.
Va, sul punto, rammentato che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento di danni derivante da sinistro stradale, il preventivo per le spese di riparazione prodotto dal danneggiato è atto unilaterale non formato in un contraddittorio e pertanto privo di valore pagina 7 di 9 N. R.G. 1362/2022
probatorio in ordine alla determinazione del quantum debeatur, sicché può rappresentare al massimo un mero indizio (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 36900/2021; Cass. Civ.; sent. n. 27624/2020).
Va però osservato che tornando a pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte, ha di recente sottolineato come la mancanza di esborso non possa di per se pregiudicare il risarcimento del danno subito, pronunciando il seguente principio di diritto “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).” (Cass Civ. Sez. III Ordinanza 17670 del
26.06.2024)
Tale pronuncia rappresenta applicazione del consolidato principio dell'integralità del ristoro, in base al quale il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352).
Ebbene, nel caso in esame, il preventivo di spesa allegato dall' risulta non solo confermato dal Pt_1 soggetto che ha visionato il mezzo incidentato, ma altresì suffragato dalla documentazione fotografica versata in atti dall'attore, idonea a provare l'effettività del danno.
Non può, peraltro, sottacersi che alcuna specifica contestazione è stata mossa dalla difesa della
[...] in ordine al contenuto del citato preventivo, atteso che la società convenuta si è Controparte_1 limitata a negarne in modo generico ed onnicomprensivo la validità probatoria di tutta la documentazione versata in atti dall'attore. Nella materia de qua, deve difatti prestarsi adesione all'orientamento delineato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il convenuto: “ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto” (v. Cass. Civ. 3 dicembre 2020 n. 27624).
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza dei danni subiti dal mezzo di parte attrice, nella misura di € 2.690,00 come da preventivo di spesa allegato. pagina 8 di 9 N. R.G. 1362/2022
In ordine al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute e per riparazione del mezzo, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1362/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna la al pagamento in favore dell'attore, del risarcimento Controparte_1 del danno per i fatti di causa, determinato in € 3.645,46 a titolo di danno non patrimoniale ed €
3.060,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte attrice, liquidate in complessivi € 2.064,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo. pagina 9 di 9