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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'IL, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott.ssa Andrea Dell'Orso Consigliere
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 941/2024 R.G.C., passata in decisione ex artt. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. all'udienza del 15.04.2025, vertente
TRA
AVV. , rappresentato e difeso da sé stesso, il quale dichiara Parte_1
di voler ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi fax 085-413890 e posta certificata giusta procura in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE
E
B.C.C. LEASING. già denominata e ancor prima CP_1 Controparte_2
e, Controparte_3 quindi, già ), e, per essa –in suo nome e conto- Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliata Controparte_5 in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, presso e nello studio dell'avv. Gianluigi Iannetti che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso ex art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. - Prestazione
d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“ conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia -- liquidare il credito professionale del ricorrente per le attività svolte nella causa di appello in questione n. 22/2016 Reg. Gen. nei confronti della (già Controparte_6 CP_4
e ) e condannare la in persona del
[...] Controparte_7 Controparte_6
suo legale rappresentante pro-tempore .IVA al pagamento in favore CP_8 P.IVA_1 dell'Avv. , per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 38.730 Parte_1
o altra minore che sarà ritenuta di ragione o di giustizia, con la maggiorazione del 15 % per rimborso spese forfettarie e accessori di legge e con gli interessi di mora speciali ex art. 2 lett. a) e c) L. 231/2002 dal 30.9.2020 o in subordine altra data e condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 I° co. cpc in misura da liquidarsi in via equitativa.
Con la più ampia riserva e salvezza”.
Per la resistente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'IL adita, contraris reiiectis:
- IN VIA PRELIMINARE: CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE dell'Udienza:
18/02/2025.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il ricorso avverso, per violazione del giudicato e/o del principio del ne bis in idem, atteso che il medesimo oggetto del presente giudizio è stato già deciso con sentenza emessa dalla Corte di
Appello di L'IL n. 1700/2022 passata in giudicato;
IN SUBORDINE E NEL MERITO: rigettare integralmente il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto e non provato per i motivi esposti in atti.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli più avanti enumerati
e interrogatorio formale di parte ricorrente Avv. sui medesimi capitoli: Parte_1
1- vero che l'Avv. (CF ) di Pescara è un legale Parte_1 C.F._1
esterno al gruppo bancario che, sino dall'anno 2000, è stato inserito nella CP_9
Convenzione degli avvocati domiciliatari del gruppo bancario Convenzione Legali CP_9
) di cui fanno parte già e già ? CP_2 CP_6 Controparte_10 CP_4
2- vero che tutti i legali fiduciari del gruppo compresi i domiciliatari e quindi compreso CP_9
l'avv. hanno a suo tempo sottoscritto una Convenzione Legali con tariffe fisse Parte_1
per ogni tipologia di Giudizio da loro patrocinato e/o anche per la mera domiciliazione professionale? 3- vero che per la causa oggetto di giudizio, in primo grado, (contro il - RG CP_11
22/2016 CdA L'IL) l'Avv. è stato originariamente officiato come Parte_1
domiciliatario dell'avv. Stefano AT di Roma?
4- vero che l'Avv. Stefano AT ha successivamente rinunciato a tutti gli incarichi professionali conferiti dal CP_9
Contr 5- vero che nel giudizio contro il Fallimento - RG 22/2016 CdA L'IL, successivamente alla rinuncia dell'Avv. AT, l'Avv. è stato nominato Parte_1
procuratore domiciliatario nel Giudizio de quo disgiuntamente all'Avv. Gianluigi Iannetti, quest'ultimo quale “dominus” nell'ambito del rapporto convenzionale con il CP_9
6- vero che nel Giudizio CdA L'IL (RG 22/2016) l'Avv. ha partecipato a due Parte_1
sole udienze (8 giugno 2016 e 8 gennaio 2020) e che tutti gli atti giudiziari depositati in
Giudizio sono stati redatti prima dall'Avv. AT (atto introduttivo) e poi dall'Avv. Iannetti
(comparsa di costituzione di nuovo difensore, comparsa conclusionale e replica)?
7- vero che ai sensi della Convenzione Legali del gruppo bancario ( all'Avv. CP_2 CP_9
spettano per le due udienze cui ha partecipato Euro 750,00 per ogni udienza Parte_1
per un totale di Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA?
Si indicano quali testi: Dott. Dott.ssa Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Avv. Felicia Taormina Avv. Francesca Congedo , tutti dipendenti (all'epoca dei fatti)
[...]
del gruppo bancario gruppo bancario cooperativo ) con sede a Roma in Via CP_9 CP_2
Lucrezia Romana 41 - 47 di cui fa parte la già denominata CP_6 CP_10
e ancora nonché n.q. di mandataria di
[...] CP_12 CP_4 CP_13 [...]
; nonché CP_6
- l'Avv. Stefano AT, legale con sede a Roma all'origine officiato come dominus della causa
contro
RG 22/2016) e che ha nominato quale domiciliatario a Controparte_14
Pescara l'Avv. ; Parte_1
- il sottoscritto Avv. Gianluigi Iannetti quale legale in sostituzione dell'Avv. AT. Sugli stessi capitoli si chiede ammettersi l'interrogatorio formale dell'Avv. . Parte_1
Con riserva di integrare e dedurre nei termini di legge. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con condanna per lite temeraria della controparte ricorrente Avv. da Parte_1 versare a favore di un Istituto caritatevole.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avv. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte ex art. 14 D.L.vo 150/2011 Parte_1
e 281 decies c.p.c., onde ottenere la liquidazione delle competenze a lui spettanti per l'attività di rappresentanza e difesa svolta nella causa (rubricata al n. 22/2016 R.G.C. della Corte di Appello di L'IL) avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2129/2015 del Tribunale di Pescara, attività prestata in favore della appellata/appellante incidentale poi ora Controparte_15 Controparte_2 Controparte_6
1.1. Ha esposto di aver difeso la predetta parte nei confronti della appellante principale nell'ambito di una controversia in cui era Parte_2
stato chiesto che venissero dichiarati nulli i due contratti di leasing back di compravendita riguardanti 3 immobili acquistati dall' per Notar a Pescara il CP_2 Persona_1
9/5/2005 rep. n. 154165 ed il 26.10.2006 rep. n. 160648 ed in subordine che venissero revocati nei confronti della gli stessi atti di trasferimento Parte_2 dell' con condanna dei resistenti al pagamento dei relativi importi. Controparte_4
1.2. Ha rappresentato che il valore della controversia deve essere identificato in quello degli immobili in contestazione per i quali nel primo grado di quel giudizio stata svolta dettagliata
CTU che aveva stimato il valore dei tre immobili in complessivi € 4.703.914,50.
1.3. Ha spiegato di essere stato officiato con facoltà di appellare per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, precisando che nel giudizio di appello ha: - redatto la comparsa di costituzione e risposta, resistendo all'appello principale e proponendo appello incidentale;
- provveduto a costituirsi in cancelleria;
- partecipato alle udienze dell'8.06.2016 e dell'8.01.2020 (di p.c.); - ricevuto la comunicazione del deposito della sentenza e la notificazione da parte del difensore avversario (in data 31.08.2020), alla quale è seguito ricorso per cassazione da parte di . a mezzo di altro CP_6 CP_2
difensore.
1.4. Ha lamentato di non essere stato retribuito per l'attività svolta nonostante plurime richieste avanzate, da ultimo con pec del 31.08.2022 di sollecito al pagamento ed invito alla negoziazione assistita.
1.5. Ha rappresentato che, applicando i parametri di legge, nella misura media avuto riguardo allo scaglione di riferimento, ha diritto all'importo complessivo di € 38.730,00 (di cui
€ 11.938,00 per fase studio;
€ 6.941,00 per fase introduttiva ed € 19.851,00 per fase decisionale).
2. La resistente si è costituita nel presente procedimento ed ha contrastato la pretesa avversaria, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. La resistente ha in primo luogo esposto: - che il mandato difensivo con riferimento al giudizio n. 22/2016 era stato conferito dalla (oggi ) Controparte_7 CP_6 all'avv. fiduciario di avv. Stefano AT, associando ad esso nella rappresentanza CP_2
e difesa l'avv. di Pescara, quale legale domiciliatario convenzionato Parte_1 del gruppo con studio in Pescara;
- che nel corso del giudizio di appello l'avv. CP_2
AT aveva rinunciato al mandato;
- che a seguito della riorganizzazione societaria delle società del gruppo la BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti CP_2
S.p.A., aveva rilasciato, in nome e per conto della , mandato difensivo all'avv. CP_6
Iannetti ed al legale domiciliatario avv. , spendendo il nome di Parte_1 [...]
(oggi ) quale mandante;
- che pertanto l'avv. aveva CP_2 CP_6 Parte_1
assistito esclusivamente , in quanto officiato dalla BCC Gestione Crediti S.p.A., CP_6
non in proprio, ma nella sua qualità di mandataria con rappresentanza della suddetta
[...]
; - che per prassi tutti i legali inseriti nell'elenco dei fiduciari della hanno CP_6 CP_10
aderito ad una convenzione Legali con la quale, per le diverse tipologie di attività legali da svolgersi, sono stati predeterminati i relativi compensi prefissati;
- che, una volta definito, sfavorevolmente per la , il giudizio di appello n. R.G.C. 22/2016, l'avv. CP_6
, non ritenendo congruo il compenso previsto nella Convenzione Legali Parte_1 CP_2 aveva deciso di agire (anno 2021) davanti alla Corte di Appello di L'IL (con giudizio ex art. 14 D.Lgs 150/2011 iscritto al n. R.G. 518/21), per la liquidazione delle competenze professionali maturate nell'ambito del giudizio n. 22/2016 RGC contro il;
- CP_11 che, nell'ambito di tale procedimento, la convenuta BCC Gestione Crediti S.p.A. non si era costituita per un disguido legato al problema tecnico della propria casella di posta;
- che all'esito di tale procedimento la Corte di Appello aveva condannato la BCC Gestione Crediti, in proprio, a pagare all'avv. la somma di € 26.792,00 oltre accessori e interessi Parte_1 legali;
- che la BCC Gestione Crediti S.p.A., ritenendo ingiusta tale sentenza che l'aveva condannata in proprio (senza alcun riferimento alla sua qualità di mandataria con rappresentanza della ) l'aveva impugnata davanti alla Corte di Cassazione, la CP_6
quale con ordinanza del n. 11947/2024 aveva rigettato il ricorso;
- che avverso tale ordinanza la BCC Gestione Crediti S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione, denunciando la confusione, anche in detto provvedimento, fra i due soggetti BCC Gestione Crediti S.p.A.
e (oggi ), e il loro ruolo processuale e sostanziale;
- che il ricorso CP_6 CP_6
per revocazione era stato rigettato, ma che, nelle more della definizione del relativo procedimento, l'avv. ha presentato nuova richiesta di liquidazione dei compensi Parte_1
questa volta nei confronti di Controparte_6
2.2. Tanto ricostruito, la resistente ha eccepito: - l'inammissibilità del ricorso per palese violazione dell'art. 2909 c.c. (violazione del giudicato ovvero ne bis in idem) per identità tra l'oggetto del ricorso n. 518/2021 (titolo giudiziale definitivo per competenze professionali spettanti all'avv. relativamente all'attività svolta nell'ambito del giudizio n. Parte_1 22/2016 R.G.C.) e l'oggetto del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento n. 941/2024
(sempre avente ad oggetto la liquidazione delle competenze spettanti all'avv. Parte_1 relativamente all'attività svolta nell'ambito del giudizio n. 22/2016 R.G.C.); - contestato nel merito la pretesa dell'avv. di conseguire compensi maggiori rispetto a quelli Parte_1 previsti nella CONVENZIONE LEGALI per l'attività legale di procuratore CP_2
domiciliatario svolta nel giudizio di appello n. 22/2026 R.G.C.; - sostenuto, ad ogni modo,
l'abnormità delle richieste formulate dall'avv. relativamente all'attività Parte_1
professionale consistita nella partecipazione a sole due udienze.
3. All'esisto della prima udienza del giorno 18.2.2025, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 20.2.2025, ha rinviato la causa per la discussione e decisione ex artt. 350 bis c.p.c. e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione alle parti del termine fino al 24.03.2025 per il deposito di note conclusionali.
A seguito di istanza del 24.02.2025, avanzata dal difensore della parte resistente, di trattazione orale dell'udienza di discussione del 15.04.2025, questo Collegio, con ordinanza del 25.2.2025, ha revocato la precedente ordinanza ed ha fissato per la discussione e decisione, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., l'udienza in presenza del 15.04.2025, sempre con assegnazione del termine fino al 24.03.2025 per il deposito di note conclusionali scritte.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, al deposito delle note conclusionali.
Nel corso dell'udienza in presenza del giorno 15.04.2025 i procuratori delle parti hanno provveduto a discutere la causa ed il Collegio ha, con ordinanza resa all'esito della discussione, riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni (siccome consentito dall'art. 281 sexies c.p.c.)
4. Ritiene il Collegio di dover in primo luogo esaminare e disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo è sufficiente rilevare che il precedente procedimento, definito da questa Corte di
Appello con sentenza n. 1700/22, ha avuto come parte resistente la BCC Gestione Crediti
S.p.A. soggetto diverso rispetto alla resistente nel presente giudizio. Controparte_6
5. Ciò detto si rileva che il ricorso è meritevole di accoglimento nei soli limiti che verranno di seguito precisati.
5.1. Il ricorso, come sottolineato dalla società resistente, ha ad oggetto il compenso dell'attività professionale dedotta anche nell'ambito del proc. n. 518/2021 svoltosi presso Contr questa Corte, conclusosi con sentenza n. 1700/22 con la quale la Gestione Crediti
S.p.A. è stata condannata al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di € Parte_1
26.792,00 quale compenso per l'attività svolta nel giudizio d'appello n. 22/2016 R.G.C. in favore della resistente.
Con tale sentenza, che risulta essere passata in giudicato, tuttavia l'avv. si è Parte_1 visto riconoscere giudizialmente il compenso a lui spettante per l'attività svolta nell'ambito del giudizio di appello n. 22/2016 R.G.C. limitatamente a quella prestata successivamente alla costituzione della BCC Gestioni Crediti S.p.A. riguardante la sola fase di studio e quella decisoria, non la fase introduttiva (essendo la costituzione avvenuta successivamente), né la fase di trattazione/istruttoria (non svolta nel giudizio di appello).
Detto compenso (riguardante le fasi successive alla costituzione della BCC Gestione Crediti
S.p.A. quale mandataria della è stato posto, come richiesto dall'avv. Controparte_6
, a carico della BCC Gestione Crediti S.p.A. in proprio. Parte_1
La predetta sentenza è passata in giudicato, sicché non può essere rimessa in discussione in questa sede la questione relativa alla legittimazione passiva della parte sostanziale (
[...]
o della mandataria (BCC Gestione Crediti S.p.A.) relativamente al credito CP_6
azionato nel procedimento n. 518/2021.
Al riguardo la Suprema Corte ha dapprima (con ordinanza n. 11947/2024) rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 1700/2022 poi (con ordinanza n. Controparte_6
1200/2025) rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso l'ordinanza n. 11947/2024, ribadendo il principio secondo cui dal mandato o procura alle liti (che investe della rappresentanza in giudizio il difensore) si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte che dà origine all'obbligo di pagamento del compenso.
5.2. Certo è che, una volta ottenuta la liquidazione del compenso relativamente alle fasi di studio e decisoria a carico della BCC Gestione Crediti S.p.A. (mandataria) e non della
[...]
(mandante e parte sostanziale del giudizio), non può ora il professionista CP_6
chiedere la liquidazione del compenso per la fase decisoria anche a carico della parte sostanziale.
5.3. Dall'esame degli atti risulta che la procura alle liti relativamente al giudizio di primo grado fu rilasciato (con conferimento di poteri “in ogni stato e grado”) dalla parte convenuta in quel giudizio (AGRILEASING – Banca per il Leasing delle Banche di Credito
Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane S.p.A.) all'avv. Stefano AT unitamente e disgiuntamente all'avv. . Parte_1 In forza di tale procura l'avv. AT e l'avv. si sono poi costituiti nel giudizio di Parte_1
secondo grado, promosso dalla controparte, spiegando anche appello incidentale nell'interesse dell'appellata ( già AGRILEASING – Banca Controparte_2
per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane S.p.A.).
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 14.12.2017, a seguito alla rinuncia al mandato da parte dell'avv. Stefano AT, si costituiva nel giudizio di appello per l'appellata (rappresentata dalla mandataria BCC Controparte_2
Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti) l'avv. Gianluigi Iannetti (in sostituzione dell'avv. Stefano AT) unitamente e disgiuntamente all'avv. , il tutto Parte_1 in forza di procura rilasciata dalla BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti
S.p.A. “nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, in nome e per conto di
[...]
. Controparte_2
5.4. A fronte di tali risultanze, privo di pregio risulta l'assunto del ricorrente secondo cui la
BCC Gestione Crediti S.p.A. sarebbe stata condannata nel procedimento n. 518/2021
R.G.C. “al pagamento in proprio delle competenze da lei dovute dal momento della sua costituzione in giudizio per l'incarico da lei affidato al difensore”, mentre nel presente giudizio si chiederebbe alla (già il pagamento “delle Controparte_6 Controparte_16 competenze da questa dovute e relative all'intero giudizio di appello dal suo inizio fino al termine, giudizio nel quale la , difesa dall'avv. , si era Controparte_17 Parte_1
costituita e dopo la costituzione della BCC Gestione Crediti S.p.A. non è stata estromessa né ha revocato all'avv. l'incarico difensivo;
segno che il mandato difensivo Parte_1 dell' con l'avv. è rimasto distinto ed in vigore fino al termine CP_4 Parte_1 dell'appello”.
Se, come già evidenziato, nel giudizio n. 518/2021 R.G.C. sono state liquidate a carico della
BCC Gestione Crediti S.p.A. le competenze “dovute dal momento della sua costituzione in giudizio” (risalente al dicembre 2017 quando già c'era stata la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale), non può ora chiedersi in separato giudizio anche al soggetto rappresentato il pagamento di quelle stesse competenze.
Neanche può operarsi una distinzione delle posizioni tra rappresentata e rappresentante, atteso che il soggetto appellato costituito in giudizio è rimasto unico ed ha partecipato al giudizio per un periodo direttamente e per un restante periodo attraverso la propria mandataria, sicché non pertinente risulta il riferimento da parte della ricorrente alla mancata estromissione (che può avere luogo nella diversa ipotesi di costituzione in giudizio della cessionaria del rapporto) dal giudizio della rappresentata. 5.5. Va invece operata la ripartizione, rispetto al complessivo credito del professionista relativamente all'intera attività professionale svolta nel giudizio n. 22/2016 R.G.C, del debito del cliente nei confronti del professionista tra la rappresentata, relativamente al periodo in cui è stata personalmente presente in giudizio, e la rappresentante (conferente autonoma procura, anche se come detto in nome e per conto della rappresentata) per il periodo in cui la rappresentata è stata in giudizio tramite la rappresentante.
5.6. Avendo l'avv. già ottenuto con la sentenza n. 1700/2022 di questa Corte la Parte_1
liquidazione delle competenze relativamente alla fase di studio e decisione, rientranti nell'attività professionale svolta su incarico della BCC Gestione Crediti S.p.A. (condannata al pagamento del compreso per dette fasi), non resta che procedere alla liquidazione delle competenze relative alla fase introduttiva, e della precedente fase di studio, rientrante invece nell'attività professionale svolta su incarico della (ora Controparte_15 [...]
. CP_6
5.7. Venendo alla liquidazione del compenso spettante all'avv. per la fase Parte_1
introduttiva del giudizio di appello n. 22/2026 e di quella (a questa antecedente) di studio, vanno subito disattese le contestazioni formulate dalla resistente sul rilievo non dimostrato
(ed anzi smentito dalle risultanze della procura e dal tenore dell'atto introduttivo e dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei due legali) che l'avv. sarebbe stato Parte_1
officiato come domiciliatario e si sarebbe limitato a partecipare a due udienze, nonché sull'ulteriore non dimostrato rilievo che l'avv. avrebbe sottoscritto la Parte_1
convenzione Legali del gruppo (in base alla quale gli sarebbe spettato un CP_2 compenso di € 1.500,00), circostanze che -smentite (quanto all'essere stato l'avv.
officiato unicamente come domiciliatario ed al non avere predisposto atti Parte_1 difensivi) o non riscontrate (quanto all'avvenuta sottoscrizione di convenzione per i compensi) dalle risultanze documentali- non possono essere dimostrate attraverso le dedotte prove orali (da ritenersi inammissibili).
5.8. Per il resto si rileva che, tenuto conto del valore della causa, compreso tra €
4.000.000,00 ed € 8.000.000,00 ed applicando i parametri minimi (in ragione della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione) del D.M. 55/2014, all'avv.
spetta per la fase di studio l'importo di € 5.969 e per la fase introduttiva l'importo Parte_1 di € 3.471,00, il tutto per complessivi € 9.440,00 a oltre rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
5.9. Sulla somma così stabilita dovuta a titolo di compenso sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla formale messa in mora (nella specie avvenuta con pec del 31.08.2022) e non dalla liquidazione come chiarito dalla Suprema Corte secondo cui: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.Lvo n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. n. 24973/2022; Cass. n.
17705/2023).
6. Venendo al regolamento delle spese della presente procedura si rileva come le stesse debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate in base al decisum con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. A fronte dell'esito del giudizio (di accoglimento della domanda nella misura di meno di ¼ rispetto dalla richiesta) non sussistono evidentemente i presupposti per l'accoglimento della richiesta avanzata ex art. 96 c.p.c. dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso LIQUIDA in favore dell'avv. Parte_1
ed a carico della a titolo di compensi per l'attività
[...] Controparte_6
difensiva svolta dal primo su incarico della seconda nel procedimento n. 22/2016
R.G.C. Appello, l'importo di complessivi € 9.940,00 oltre rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con gli interessi legali sulla predetta somma
31.08.2022 al saldo.
2) CONDANNA la resistente al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese Parte_1 della presente procedura che liquida in complessivi € 3.397,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 17.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'IL, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott.ssa Andrea Dell'Orso Consigliere
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 941/2024 R.G.C., passata in decisione ex artt. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. all'udienza del 15.04.2025, vertente
TRA
AVV. , rappresentato e difeso da sé stesso, il quale dichiara Parte_1
di voler ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi fax 085-413890 e posta certificata giusta procura in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE
E
B.C.C. LEASING. già denominata e ancor prima CP_1 Controparte_2
e, Controparte_3 quindi, già ), e, per essa –in suo nome e conto- Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliata Controparte_5 in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, presso e nello studio dell'avv. Gianluigi Iannetti che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso ex art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. - Prestazione
d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“ conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia -- liquidare il credito professionale del ricorrente per le attività svolte nella causa di appello in questione n. 22/2016 Reg. Gen. nei confronti della (già Controparte_6 CP_4
e ) e condannare la in persona del
[...] Controparte_7 Controparte_6
suo legale rappresentante pro-tempore .IVA al pagamento in favore CP_8 P.IVA_1 dell'Avv. , per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 38.730 Parte_1
o altra minore che sarà ritenuta di ragione o di giustizia, con la maggiorazione del 15 % per rimborso spese forfettarie e accessori di legge e con gli interessi di mora speciali ex art. 2 lett. a) e c) L. 231/2002 dal 30.9.2020 o in subordine altra data e condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 I° co. cpc in misura da liquidarsi in via equitativa.
Con la più ampia riserva e salvezza”.
Per la resistente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'IL adita, contraris reiiectis:
- IN VIA PRELIMINARE: CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE dell'Udienza:
18/02/2025.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il ricorso avverso, per violazione del giudicato e/o del principio del ne bis in idem, atteso che il medesimo oggetto del presente giudizio è stato già deciso con sentenza emessa dalla Corte di
Appello di L'IL n. 1700/2022 passata in giudicato;
IN SUBORDINE E NEL MERITO: rigettare integralmente il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto e non provato per i motivi esposti in atti.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli più avanti enumerati
e interrogatorio formale di parte ricorrente Avv. sui medesimi capitoli: Parte_1
1- vero che l'Avv. (CF ) di Pescara è un legale Parte_1 C.F._1
esterno al gruppo bancario che, sino dall'anno 2000, è stato inserito nella CP_9
Convenzione degli avvocati domiciliatari del gruppo bancario Convenzione Legali CP_9
) di cui fanno parte già e già ? CP_2 CP_6 Controparte_10 CP_4
2- vero che tutti i legali fiduciari del gruppo compresi i domiciliatari e quindi compreso CP_9
l'avv. hanno a suo tempo sottoscritto una Convenzione Legali con tariffe fisse Parte_1
per ogni tipologia di Giudizio da loro patrocinato e/o anche per la mera domiciliazione professionale? 3- vero che per la causa oggetto di giudizio, in primo grado, (contro il - RG CP_11
22/2016 CdA L'IL) l'Avv. è stato originariamente officiato come Parte_1
domiciliatario dell'avv. Stefano AT di Roma?
4- vero che l'Avv. Stefano AT ha successivamente rinunciato a tutti gli incarichi professionali conferiti dal CP_9
Contr 5- vero che nel giudizio contro il Fallimento - RG 22/2016 CdA L'IL, successivamente alla rinuncia dell'Avv. AT, l'Avv. è stato nominato Parte_1
procuratore domiciliatario nel Giudizio de quo disgiuntamente all'Avv. Gianluigi Iannetti, quest'ultimo quale “dominus” nell'ambito del rapporto convenzionale con il CP_9
6- vero che nel Giudizio CdA L'IL (RG 22/2016) l'Avv. ha partecipato a due Parte_1
sole udienze (8 giugno 2016 e 8 gennaio 2020) e che tutti gli atti giudiziari depositati in
Giudizio sono stati redatti prima dall'Avv. AT (atto introduttivo) e poi dall'Avv. Iannetti
(comparsa di costituzione di nuovo difensore, comparsa conclusionale e replica)?
7- vero che ai sensi della Convenzione Legali del gruppo bancario ( all'Avv. CP_2 CP_9
spettano per le due udienze cui ha partecipato Euro 750,00 per ogni udienza Parte_1
per un totale di Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA?
Si indicano quali testi: Dott. Dott.ssa Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Avv. Felicia Taormina Avv. Francesca Congedo , tutti dipendenti (all'epoca dei fatti)
[...]
del gruppo bancario gruppo bancario cooperativo ) con sede a Roma in Via CP_9 CP_2
Lucrezia Romana 41 - 47 di cui fa parte la già denominata CP_6 CP_10
e ancora nonché n.q. di mandataria di
[...] CP_12 CP_4 CP_13 [...]
; nonché CP_6
- l'Avv. Stefano AT, legale con sede a Roma all'origine officiato come dominus della causa
contro
RG 22/2016) e che ha nominato quale domiciliatario a Controparte_14
Pescara l'Avv. ; Parte_1
- il sottoscritto Avv. Gianluigi Iannetti quale legale in sostituzione dell'Avv. AT. Sugli stessi capitoli si chiede ammettersi l'interrogatorio formale dell'Avv. . Parte_1
Con riserva di integrare e dedurre nei termini di legge. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con condanna per lite temeraria della controparte ricorrente Avv. da Parte_1 versare a favore di un Istituto caritatevole.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avv. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte ex art. 14 D.L.vo 150/2011 Parte_1
e 281 decies c.p.c., onde ottenere la liquidazione delle competenze a lui spettanti per l'attività di rappresentanza e difesa svolta nella causa (rubricata al n. 22/2016 R.G.C. della Corte di Appello di L'IL) avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2129/2015 del Tribunale di Pescara, attività prestata in favore della appellata/appellante incidentale poi ora Controparte_15 Controparte_2 Controparte_6
1.1. Ha esposto di aver difeso la predetta parte nei confronti della appellante principale nell'ambito di una controversia in cui era Parte_2
stato chiesto che venissero dichiarati nulli i due contratti di leasing back di compravendita riguardanti 3 immobili acquistati dall' per Notar a Pescara il CP_2 Persona_1
9/5/2005 rep. n. 154165 ed il 26.10.2006 rep. n. 160648 ed in subordine che venissero revocati nei confronti della gli stessi atti di trasferimento Parte_2 dell' con condanna dei resistenti al pagamento dei relativi importi. Controparte_4
1.2. Ha rappresentato che il valore della controversia deve essere identificato in quello degli immobili in contestazione per i quali nel primo grado di quel giudizio stata svolta dettagliata
CTU che aveva stimato il valore dei tre immobili in complessivi € 4.703.914,50.
1.3. Ha spiegato di essere stato officiato con facoltà di appellare per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, precisando che nel giudizio di appello ha: - redatto la comparsa di costituzione e risposta, resistendo all'appello principale e proponendo appello incidentale;
- provveduto a costituirsi in cancelleria;
- partecipato alle udienze dell'8.06.2016 e dell'8.01.2020 (di p.c.); - ricevuto la comunicazione del deposito della sentenza e la notificazione da parte del difensore avversario (in data 31.08.2020), alla quale è seguito ricorso per cassazione da parte di . a mezzo di altro CP_6 CP_2
difensore.
1.4. Ha lamentato di non essere stato retribuito per l'attività svolta nonostante plurime richieste avanzate, da ultimo con pec del 31.08.2022 di sollecito al pagamento ed invito alla negoziazione assistita.
1.5. Ha rappresentato che, applicando i parametri di legge, nella misura media avuto riguardo allo scaglione di riferimento, ha diritto all'importo complessivo di € 38.730,00 (di cui
€ 11.938,00 per fase studio;
€ 6.941,00 per fase introduttiva ed € 19.851,00 per fase decisionale).
2. La resistente si è costituita nel presente procedimento ed ha contrastato la pretesa avversaria, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. La resistente ha in primo luogo esposto: - che il mandato difensivo con riferimento al giudizio n. 22/2016 era stato conferito dalla (oggi ) Controparte_7 CP_6 all'avv. fiduciario di avv. Stefano AT, associando ad esso nella rappresentanza CP_2
e difesa l'avv. di Pescara, quale legale domiciliatario convenzionato Parte_1 del gruppo con studio in Pescara;
- che nel corso del giudizio di appello l'avv. CP_2
AT aveva rinunciato al mandato;
- che a seguito della riorganizzazione societaria delle società del gruppo la BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti CP_2
S.p.A., aveva rilasciato, in nome e per conto della , mandato difensivo all'avv. CP_6
Iannetti ed al legale domiciliatario avv. , spendendo il nome di Parte_1 [...]
(oggi ) quale mandante;
- che pertanto l'avv. aveva CP_2 CP_6 Parte_1
assistito esclusivamente , in quanto officiato dalla BCC Gestione Crediti S.p.A., CP_6
non in proprio, ma nella sua qualità di mandataria con rappresentanza della suddetta
[...]
; - che per prassi tutti i legali inseriti nell'elenco dei fiduciari della hanno CP_6 CP_10
aderito ad una convenzione Legali con la quale, per le diverse tipologie di attività legali da svolgersi, sono stati predeterminati i relativi compensi prefissati;
- che, una volta definito, sfavorevolmente per la , il giudizio di appello n. R.G.C. 22/2016, l'avv. CP_6
, non ritenendo congruo il compenso previsto nella Convenzione Legali Parte_1 CP_2 aveva deciso di agire (anno 2021) davanti alla Corte di Appello di L'IL (con giudizio ex art. 14 D.Lgs 150/2011 iscritto al n. R.G. 518/21), per la liquidazione delle competenze professionali maturate nell'ambito del giudizio n. 22/2016 RGC contro il;
- CP_11 che, nell'ambito di tale procedimento, la convenuta BCC Gestione Crediti S.p.A. non si era costituita per un disguido legato al problema tecnico della propria casella di posta;
- che all'esito di tale procedimento la Corte di Appello aveva condannato la BCC Gestione Crediti, in proprio, a pagare all'avv. la somma di € 26.792,00 oltre accessori e interessi Parte_1 legali;
- che la BCC Gestione Crediti S.p.A., ritenendo ingiusta tale sentenza che l'aveva condannata in proprio (senza alcun riferimento alla sua qualità di mandataria con rappresentanza della ) l'aveva impugnata davanti alla Corte di Cassazione, la CP_6
quale con ordinanza del n. 11947/2024 aveva rigettato il ricorso;
- che avverso tale ordinanza la BCC Gestione Crediti S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione, denunciando la confusione, anche in detto provvedimento, fra i due soggetti BCC Gestione Crediti S.p.A.
e (oggi ), e il loro ruolo processuale e sostanziale;
- che il ricorso CP_6 CP_6
per revocazione era stato rigettato, ma che, nelle more della definizione del relativo procedimento, l'avv. ha presentato nuova richiesta di liquidazione dei compensi Parte_1
questa volta nei confronti di Controparte_6
2.2. Tanto ricostruito, la resistente ha eccepito: - l'inammissibilità del ricorso per palese violazione dell'art. 2909 c.c. (violazione del giudicato ovvero ne bis in idem) per identità tra l'oggetto del ricorso n. 518/2021 (titolo giudiziale definitivo per competenze professionali spettanti all'avv. relativamente all'attività svolta nell'ambito del giudizio n. Parte_1 22/2016 R.G.C.) e l'oggetto del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento n. 941/2024
(sempre avente ad oggetto la liquidazione delle competenze spettanti all'avv. Parte_1 relativamente all'attività svolta nell'ambito del giudizio n. 22/2016 R.G.C.); - contestato nel merito la pretesa dell'avv. di conseguire compensi maggiori rispetto a quelli Parte_1 previsti nella CONVENZIONE LEGALI per l'attività legale di procuratore CP_2
domiciliatario svolta nel giudizio di appello n. 22/2026 R.G.C.; - sostenuto, ad ogni modo,
l'abnormità delle richieste formulate dall'avv. relativamente all'attività Parte_1
professionale consistita nella partecipazione a sole due udienze.
3. All'esisto della prima udienza del giorno 18.2.2025, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 20.2.2025, ha rinviato la causa per la discussione e decisione ex artt. 350 bis c.p.c. e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione alle parti del termine fino al 24.03.2025 per il deposito di note conclusionali.
A seguito di istanza del 24.02.2025, avanzata dal difensore della parte resistente, di trattazione orale dell'udienza di discussione del 15.04.2025, questo Collegio, con ordinanza del 25.2.2025, ha revocato la precedente ordinanza ed ha fissato per la discussione e decisione, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., l'udienza in presenza del 15.04.2025, sempre con assegnazione del termine fino al 24.03.2025 per il deposito di note conclusionali scritte.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, al deposito delle note conclusionali.
Nel corso dell'udienza in presenza del giorno 15.04.2025 i procuratori delle parti hanno provveduto a discutere la causa ed il Collegio ha, con ordinanza resa all'esito della discussione, riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni (siccome consentito dall'art. 281 sexies c.p.c.)
4. Ritiene il Collegio di dover in primo luogo esaminare e disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo è sufficiente rilevare che il precedente procedimento, definito da questa Corte di
Appello con sentenza n. 1700/22, ha avuto come parte resistente la BCC Gestione Crediti
S.p.A. soggetto diverso rispetto alla resistente nel presente giudizio. Controparte_6
5. Ciò detto si rileva che il ricorso è meritevole di accoglimento nei soli limiti che verranno di seguito precisati.
5.1. Il ricorso, come sottolineato dalla società resistente, ha ad oggetto il compenso dell'attività professionale dedotta anche nell'ambito del proc. n. 518/2021 svoltosi presso Contr questa Corte, conclusosi con sentenza n. 1700/22 con la quale la Gestione Crediti
S.p.A. è stata condannata al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di € Parte_1
26.792,00 quale compenso per l'attività svolta nel giudizio d'appello n. 22/2016 R.G.C. in favore della resistente.
Con tale sentenza, che risulta essere passata in giudicato, tuttavia l'avv. si è Parte_1 visto riconoscere giudizialmente il compenso a lui spettante per l'attività svolta nell'ambito del giudizio di appello n. 22/2016 R.G.C. limitatamente a quella prestata successivamente alla costituzione della BCC Gestioni Crediti S.p.A. riguardante la sola fase di studio e quella decisoria, non la fase introduttiva (essendo la costituzione avvenuta successivamente), né la fase di trattazione/istruttoria (non svolta nel giudizio di appello).
Detto compenso (riguardante le fasi successive alla costituzione della BCC Gestione Crediti
S.p.A. quale mandataria della è stato posto, come richiesto dall'avv. Controparte_6
, a carico della BCC Gestione Crediti S.p.A. in proprio. Parte_1
La predetta sentenza è passata in giudicato, sicché non può essere rimessa in discussione in questa sede la questione relativa alla legittimazione passiva della parte sostanziale (
[...]
o della mandataria (BCC Gestione Crediti S.p.A.) relativamente al credito CP_6
azionato nel procedimento n. 518/2021.
Al riguardo la Suprema Corte ha dapprima (con ordinanza n. 11947/2024) rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 1700/2022 poi (con ordinanza n. Controparte_6
1200/2025) rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso l'ordinanza n. 11947/2024, ribadendo il principio secondo cui dal mandato o procura alle liti (che investe della rappresentanza in giudizio il difensore) si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte che dà origine all'obbligo di pagamento del compenso.
5.2. Certo è che, una volta ottenuta la liquidazione del compenso relativamente alle fasi di studio e decisoria a carico della BCC Gestione Crediti S.p.A. (mandataria) e non della
[...]
(mandante e parte sostanziale del giudizio), non può ora il professionista CP_6
chiedere la liquidazione del compenso per la fase decisoria anche a carico della parte sostanziale.
5.3. Dall'esame degli atti risulta che la procura alle liti relativamente al giudizio di primo grado fu rilasciato (con conferimento di poteri “in ogni stato e grado”) dalla parte convenuta in quel giudizio (AGRILEASING – Banca per il Leasing delle Banche di Credito
Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane S.p.A.) all'avv. Stefano AT unitamente e disgiuntamente all'avv. . Parte_1 In forza di tale procura l'avv. AT e l'avv. si sono poi costituiti nel giudizio di Parte_1
secondo grado, promosso dalla controparte, spiegando anche appello incidentale nell'interesse dell'appellata ( già AGRILEASING – Banca Controparte_2
per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane S.p.A.).
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 14.12.2017, a seguito alla rinuncia al mandato da parte dell'avv. Stefano AT, si costituiva nel giudizio di appello per l'appellata (rappresentata dalla mandataria BCC Controparte_2
Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti) l'avv. Gianluigi Iannetti (in sostituzione dell'avv. Stefano AT) unitamente e disgiuntamente all'avv. , il tutto Parte_1 in forza di procura rilasciata dalla BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti
S.p.A. “nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, in nome e per conto di
[...]
. Controparte_2
5.4. A fronte di tali risultanze, privo di pregio risulta l'assunto del ricorrente secondo cui la
BCC Gestione Crediti S.p.A. sarebbe stata condannata nel procedimento n. 518/2021
R.G.C. “al pagamento in proprio delle competenze da lei dovute dal momento della sua costituzione in giudizio per l'incarico da lei affidato al difensore”, mentre nel presente giudizio si chiederebbe alla (già il pagamento “delle Controparte_6 Controparte_16 competenze da questa dovute e relative all'intero giudizio di appello dal suo inizio fino al termine, giudizio nel quale la , difesa dall'avv. , si era Controparte_17 Parte_1
costituita e dopo la costituzione della BCC Gestione Crediti S.p.A. non è stata estromessa né ha revocato all'avv. l'incarico difensivo;
segno che il mandato difensivo Parte_1 dell' con l'avv. è rimasto distinto ed in vigore fino al termine CP_4 Parte_1 dell'appello”.
Se, come già evidenziato, nel giudizio n. 518/2021 R.G.C. sono state liquidate a carico della
BCC Gestione Crediti S.p.A. le competenze “dovute dal momento della sua costituzione in giudizio” (risalente al dicembre 2017 quando già c'era stata la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale), non può ora chiedersi in separato giudizio anche al soggetto rappresentato il pagamento di quelle stesse competenze.
Neanche può operarsi una distinzione delle posizioni tra rappresentata e rappresentante, atteso che il soggetto appellato costituito in giudizio è rimasto unico ed ha partecipato al giudizio per un periodo direttamente e per un restante periodo attraverso la propria mandataria, sicché non pertinente risulta il riferimento da parte della ricorrente alla mancata estromissione (che può avere luogo nella diversa ipotesi di costituzione in giudizio della cessionaria del rapporto) dal giudizio della rappresentata. 5.5. Va invece operata la ripartizione, rispetto al complessivo credito del professionista relativamente all'intera attività professionale svolta nel giudizio n. 22/2016 R.G.C, del debito del cliente nei confronti del professionista tra la rappresentata, relativamente al periodo in cui è stata personalmente presente in giudizio, e la rappresentante (conferente autonoma procura, anche se come detto in nome e per conto della rappresentata) per il periodo in cui la rappresentata è stata in giudizio tramite la rappresentante.
5.6. Avendo l'avv. già ottenuto con la sentenza n. 1700/2022 di questa Corte la Parte_1
liquidazione delle competenze relativamente alla fase di studio e decisione, rientranti nell'attività professionale svolta su incarico della BCC Gestione Crediti S.p.A. (condannata al pagamento del compreso per dette fasi), non resta che procedere alla liquidazione delle competenze relative alla fase introduttiva, e della precedente fase di studio, rientrante invece nell'attività professionale svolta su incarico della (ora Controparte_15 [...]
. CP_6
5.7. Venendo alla liquidazione del compenso spettante all'avv. per la fase Parte_1
introduttiva del giudizio di appello n. 22/2026 e di quella (a questa antecedente) di studio, vanno subito disattese le contestazioni formulate dalla resistente sul rilievo non dimostrato
(ed anzi smentito dalle risultanze della procura e dal tenore dell'atto introduttivo e dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei due legali) che l'avv. sarebbe stato Parte_1
officiato come domiciliatario e si sarebbe limitato a partecipare a due udienze, nonché sull'ulteriore non dimostrato rilievo che l'avv. avrebbe sottoscritto la Parte_1
convenzione Legali del gruppo (in base alla quale gli sarebbe spettato un CP_2 compenso di € 1.500,00), circostanze che -smentite (quanto all'essere stato l'avv.
officiato unicamente come domiciliatario ed al non avere predisposto atti Parte_1 difensivi) o non riscontrate (quanto all'avvenuta sottoscrizione di convenzione per i compensi) dalle risultanze documentali- non possono essere dimostrate attraverso le dedotte prove orali (da ritenersi inammissibili).
5.8. Per il resto si rileva che, tenuto conto del valore della causa, compreso tra €
4.000.000,00 ed € 8.000.000,00 ed applicando i parametri minimi (in ragione della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione) del D.M. 55/2014, all'avv.
spetta per la fase di studio l'importo di € 5.969 e per la fase introduttiva l'importo Parte_1 di € 3.471,00, il tutto per complessivi € 9.440,00 a oltre rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
5.9. Sulla somma così stabilita dovuta a titolo di compenso sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla formale messa in mora (nella specie avvenuta con pec del 31.08.2022) e non dalla liquidazione come chiarito dalla Suprema Corte secondo cui: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.Lvo n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. n. 24973/2022; Cass. n.
17705/2023).
6. Venendo al regolamento delle spese della presente procedura si rileva come le stesse debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate in base al decisum con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. A fronte dell'esito del giudizio (di accoglimento della domanda nella misura di meno di ¼ rispetto dalla richiesta) non sussistono evidentemente i presupposti per l'accoglimento della richiesta avanzata ex art. 96 c.p.c. dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso LIQUIDA in favore dell'avv. Parte_1
ed a carico della a titolo di compensi per l'attività
[...] Controparte_6
difensiva svolta dal primo su incarico della seconda nel procedimento n. 22/2016
R.G.C. Appello, l'importo di complessivi € 9.940,00 oltre rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con gli interessi legali sulla predetta somma
31.08.2022 al saldo.
2) CONDANNA la resistente al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese Parte_1 della presente procedura che liquida in complessivi € 3.397,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 17.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)