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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 600/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
DI Pt_2 Pt_3
All'udienza del 20/05/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Maria Auteri in sostituzione dell'avv. IMPEDUGLIA
VANESSA e per l'avv. Silvia Leone in sostituzione dell'avv. MARCEDONE Pt_2
IVANO che insiste in atti e deposita due pronunce di questa sezione che in fattispecie analoghe hanno rigettato il ricorso.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 20/05/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 600/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Impeduglia Vanessa, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito. Reddito di Emergenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 il signor ha dedotto che con Parte_1 nota raccomandata ricevuta il 5.10.2022 l' lo ha informato di avere corrisposto a titolo Pt_2 di reddito di emergenza (prestazione 30210278) di cui all'art. 36 del d.l. 73/2021 nel periodo dal 1.06.2021 al 30.09.2021 la complessiva somma di euro 2880,00, non spettante per mancanza dei requisiti di legge e ne ha richiesto la restituzione ed ha altresì dedotto che con raccomandata ricevuta in pari data del 5.10.222 l' lo ha informato di avere Pt_2
corrisposto a titolo di reddito di emergenza quote marzo, aprile e maggio 2021 per emergenza covid 19 – art 12 comma 1 del decreto lege 22 marzo 2021 n. 41 per la
2 complessiva somma di euro 2160 , non spettante per mancanza dei requisiti di legge, e ne ha richiesto la restituzione.
Ciò dedotto il ricorrente ha chiesto al tribunale di “accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti dell' e per l'effetto annullare i provvedimenti di Pt_2 indebito”. A sostegno del ricorso ha eccepito 1. la “illegittimità delle richieste dell' di Pt_2 restituzione dell'indebito per violazione del principio dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” evidenziando la tardività della richiesta rispetto alla data di erogazione della prestazione richiesta in restituzione, ed ha eccepito altresì 2. “illegittimità del provvedimento di indebito per incompletezza e genericità della pretesa creditoria”, e la violazione delle norme sul giusto procedimento sostenendo che nel provvedimento l' avrebbe dovuto indicare le Pt_2
ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.
Costituitosi ritualmente l' ha dedotto di avere appreso dalla trasmissione dei DMAG Pt_2
da parte del datore di lavoro che nel periodo di riferimento (cioè nel periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento del reddito di emergenza richiesto dal ricorrente con la prima domanda per RE 4 e con la seconda domanda RE 5) il ricorrente aveva percepito reddito da lavoro superiore all'importo percepito da RE , e che, pertanto, sulla base di quanto previsto nella legge istitutiva della misura e come specificato nel messaggio Hermes 24/06/2021 n. 2406 egli non aveva diritto a al riconoscimento del reddito di emergenza. Ha sostenuto pertanto la la sussistenza dell'indebito, la legittimità della richiesta restitutoria e la ripetibilità di quanto indebitamente erogato e la inapplicabilità dei principi di buona fede e di affidamento incolpevole al caso in esame e la irrilevanza della giurisprudenza citata dal ricorrente perché riguardante la diversa fattispecie di invalidità civile.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 82 del DL n. 34/2020 statuisce che << 1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande
3 per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio e' erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di
5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.>>
Al successivo comma 5 aggiunge: <
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.>>
4 L' ha revocato al ricorrente due prestazioni . La prima prestazione revocata è relativa Pt_2
alla misura RE 4 prevista dal DL 41 del 22 marzo 2021(art. 12), la quale prevedeva che la prestazione venisse riconosciuta solo se il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, fosse inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio incrementata (cfr. art. 12, lettera a : un valore del reddito familiare nel mese di febbraio
2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto- legge n. 34 del 2020).
La seconda misura revocata è quella relativa alla misura RE 5 prevista dal DL 73 del 25 maggio 2021(art. 36), la quale prevedeva che la prestazione venisse riconosciuta solo se il reddito familiare, con riferimento al mese di aprile 2021, fosse inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio incrementata (cfr. art. 36, comma 2: ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021).
Si deve rilevare che per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in caso di contestazione dell'indebito assistenziale incombe sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr. Cass. Sent.
N. 15550/2019; Cass. Sent. N. 2739/2016; Cass. Sent. N. 18046/2010) il possesso dei requisiti per percepire la prestazione di RE . Tuttavia, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere probatorio.
L' ha prodotto documentazione attestante i redditi da lavoro percepiti dal ricorrente e Pt_2
dichiarati dal datore di lavoro del ricorrente con i DMAG (denunce mensili trimestrali agricole) trasmessi. In tal modo ha provato che il ricorrente nel periodo in Pt_2
contestazione ha percepito reddito superiore a quello percepito e percepibile a titolo di reddito di emergenza e pertanto non possedeva i requisiti di legge.
A fronte delle affermazioni dell' e della documentazione allegata da attestante Pt_2 Pt_2
redditi che superano il limite di legge il ricorrente nulla ha contestato. Pertanto, deve ritenersi pacifico oltre che provato documentalmente che il ricorrente non aveva diritto a percepire il reddito di emergenza avendo un reddito superiore al limite previsto dalla normativa di settore.
5 Sussistendo l'indebito occorre accertare la fondatezza delle eccezioni del ricorrente di irripetibilità in base ai principi di affidamento e di irripetibilità per illegittimità della nota di comunicazione di indebito per carenza di motivazione e genericità.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Parte Dall'istruttoria è risultato provato che la prestazione di è stata corrisposta al ricorrente a seguito delle sue domande e sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese che però sono risultate in conflitto con il dato reale. Infatti, se egli avesse dichiarato di avere percepito le somme dichiarate dal suo datore di lavoro le sue domande non sarebbero state accolte.
Pertanto, sorvolando sull'applicabilità alla fattispecie in esame del principio irripetibilità per affidamento e buona fede del percipiente, deve evidenziarsi che il ricorrente era consapevole di avere percepito reddito di emergenza non spettante per mancanza del requisito reddituale e in particolare avendo egli percepito retribuzione superiore al limite fissato. Di tale mancanza di requisito l' ha potuto avere consapevolezza soltanto al Pt_2
dopo la trasmissione dei DMAG (denunce mensili trimestrali agricole) da parte del datore di lavoro. Pertanto, la prima eccezione del ricorrente è infondata non sussistendo nel caso in esame né affidamento incolpevole né buona fede.
Anche la seconda eccezione è infondata.
Infatti, la nota con cui l' ha informato dell'accertamento dell'indebito ha consentito al Pt_2
ricorrente di proporre ricorso e, a fronte della precisazione con la memoria difensiva dell' dei dati reddituali emersi , il ricorrente non ha dedotto o eccepito nulla di più di Pt_2
quanto già dedotto ed eccepito in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza esse sono tuttavia irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c. stante la dichiarazione di cui all'art. 42 comma 11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 , convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 resa dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 20/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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