Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2541/2023 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. D. Aita, come da procura in atti
RECLAMANTE E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Giustiniani, come da procura in atti
RECLAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.10.2023, proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, l. Parte_1
n. 92/12 avverso la sentenza n. 5377/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.9.2023 la quale rigettava l'opposizione proposta dall'odierna reclamante confermando l'ordinanza emessa in fase sommaria che aveva dichiarato legittimo il licenziamento irrogato dalla società con Controparte_1
La reclamante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provato gli addebiti formulati a suo carico, ritenendo che, in realtà, non aveva assolto CP_1 all'onere probatorio su di essa gravante;
con altro motivo di censura impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il procedimento disciplinare prodromico al licenziamento fosse esente dai vizi formali. Per tali ragioni chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio la reclamata Controparte_1 la quale deduceva l'infondatezza dell'avverso reclamo con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa, trattata con modalità cartolare, veniva riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
Per comprendere appieno la fattispecie in esame bisogna ricostruire brevemente le circostanze di fatto della vicenda.
Con nota del 20.7.2021, la società comunicava alla CP_1 la sospensione cautelare dal servizio, con effetto Pt_1 immediato;
successivamente, con nota del 06.08.2021, comunicata alla reclamante in data 11.08.2021, formulava a carico CP_1 della stessa una contestazione disciplinare con la quale le veniva addebitato: di aver sostituito, all'insaputa del cliente Per_1
il suo libretto di risparmio con altro libretto avente numero
[...] economale diverso;
di aver prelevato da tale nuovo libretto di risparmio l'importo complessivo di € 45.658,75, nel periodo compreso dal 7 al 14 luglio 2021; di aver apposto direttamente la firma falsa del cliente sulle ricevute delle richieste di prelevamento. La società datrice di lavoro, nella medesima lettera di contestazione esponeva che in seguito alla segnalazione del (poi Per_1 divenuta formale denuncia) del 15.7.2021 - con la quale egli lamentava degli ammanchi sul proprio libretto postale pari a circa € 50.000,00 - veniva avviata un'indagine condotta dalla Funzione
Fraud Management Security Intelligence (FMSI) presso l'Ufficio Postale di Napoli succ. 2, dove lavorava la all'esito di tale Pt_1 indagine emergeva che le suddette operazioni (sostituzione libretto, prelievi denaro dal libretto) erano state fatte proprio dalla postazione di lavoro e con l'utenza assegnata all'odierna reclamante. Quest'ultima, in seguito alla contestazione ricevuta, in data 15.8.2021, rendeva per iscritto le proprie giustificazioni;
all'esito del procedimento disciplinare la società con nota del CP_1
8.9.2021 irrogava alla lavoratrice il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 54 del CCNL di settore.
Questa la cronologia degli eventi.
La impugnava il licenziamento intimatole per vizi formali Pt_1 del procedimento disciplinare: violazione dei principi di immediatezza e specificità della contestazione, evidenziando che le era stato impossibile esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, non essendo stata ascoltata e non avendo potuto esaminare la documentazione sottostante il procedimento disciplinare.
Denunciava l'illegittimità del licenziamento per la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 c.c.n.l. richiamato, in quanto i fatti posti a fondamento dello stesso erano estranei alle mansioni espletate;
nonché per la violazione del principio di proporzionalità tra condotta e sanzione.
In fase sommaria il Giudice adito rigettava il ricorso presentato dalla ritenendo insussistenti i denunciati vizi formali del Pt_1 procedimento disciplinare;
nel merito, rilevava che attraverso i documenti prodotti fosse stata data prova dei fatti contestati alla lavoratrice. Tale provvedimento era confermato anche nella fase d'opposizione, nel corso della quale veniva espletata anche la prova orale.
Nel presente giudizio di reclamo, la con il primo motivo Pt_1 contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che avesse assolto Controparte_1 all'onere della prova in ordine ai fatti posti a sostegno del licenziamento, così come addebitati alla lavoratrice nella lettera di contestazione disciplinare. Nella sostanza riteneva errata la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal primo Giudice. La reclamante poneva l'accento sulla mancata produzione del report relativo all'indagine interna svolta dalla società datrice di lavoro;
evidenziava, inoltre, che dall'istruttoria sarebbe emerso il coinvolgimento nella vicenda anche di altri soggetti e che gli addebiti erano stati formulati solo ed esclusivamente su prove indiziarie.
Il motivo di censura è infondato.
A differenza di quanto sostenuto dalla reclamante i fatti contestati posti a base del licenziamento risultano siano stati adeguatamente e sufficientemente provati dalla società , sia attraverso CP_1 le produzioni documentali sia mediante la prova testimoniale espletata nel giudizio di opposizione.
Come esposto sopra la società datrice di lavoro addebitava alla odierna reclamante la sostituzione di un libretto postale all'insaputa del legittimo titolare, nonché vari prelievi dal Persona_1 medesimo, sempre all'insaputa del cliente, con apposizione di firma sulle relative ricevute di prelievo.
Gli addebiti risultano provati.
Invero, la società reclamata depositava vari documenti da cui si evincono gli addebiti formulati a carico della lavoratrice. Nella specie, con il documento n. 8 depositato in primo grado da risulta che in data 7.7.2021 il libretto postale avente CP_1 economale n. 1064072570, intestato al cliente Persona_1 veniva sostituito con altro libretto avente economale n. 1199985530. Tale operazione, così come i successivi prelievi effettuati dal nuovo libretto postale aperto all'insaputa del cliente, risultavano effettuati dalla postazione di lavoro (PDL) presidiata dalla nonché Pt_1 dall'utenza (user-id LUCENTEM) a lei attribuita. Tale circostanza emerge in maniera chiara ed evidente dal documento attestante tutte le operazioni compiute dal PDL e dall'user-id della odierna reclamante con indicazione specifica anche della data e dell'ora di effettuazione (cfr. in tal senso documento n. 9 produzione primo grado ). CP_1
Dello stesso tenore il documento attestante la lista dei movimenti effettuati sul libretto postale intestato al (cfr. documento n. Per_1
7 produzione primo grado ), dal quale risultano che tutti i CP_1 prelievi effettuati dopo la sostituzione dello stesso erano stati compiuti dalla postazione e dall'utenza della reclamante. Le succitate operazioni venivano tutte disconosciute dal cliente il quale provvedeva anche a disconoscere le relative firme Per_1 apposte sulle ricevute di prelievo. Sull'operazione di sostituzione del libretto, il teste Tes_1 dichiarava che: “quando il cliente richiede la sostituzione del libretto postale, quello in suo possesso viene ritirato ed archiviato”. Dunque, nel caso in esame, l'operazione si appalesava anomala, in quanto il libretto sostituito si trovava ancora nella disponibilità materiale del legittimo titolare e tra l'altro dalla cui copia risultava che l'ultima operazione compiuta – e riconosciuta dal cliente stesso
- risaliva al 3.11.2020; inoltre, dalla consultazione del libretto in argomento risultava che sullo stesso vi era ancora spazio per annotare altre operazioni. Proprio su tale circostanza viene in rilievo una delle censure mosse dalla parte reclamante alla valutazione degli esiti istruttori compiuta dal Giudice di prime cure. Infatti, sempre in merito alla sostituzione del libretto il teste Tes_1 dichiarava che: “per poter emettere un nuovo libretto, come ho detto, è necessaria la forzatura delle righe che può essere effettuata solo con il profilo del direttore dell'ufficio postale;
in tale ipotesi la forzatura è stata effettuata con il profilo del direttore”. Secondo parte reclamante tale passaggio della deposizione smontava l'intero castello accusatorio della società datrice di lavoro, in quanto era prova che la lavoratrice non avrebbe potuto compiere tale operazione. Orbene, in realtà tale deposizione non escludeva la commissione dell'illecito disciplinare da parte della essendo Pt_1 documentato che sia la sostituzione del libretto del cliente, sia i successivi prelievi erano stati effettuati dalla postazione della lavoratrice e dall'utenza della lavoratrice.
Tale materiale probatorio non è stato in alcun modo smentito sul piano probatorio dalla parte reclamante, la quale si è limitata solo a paventare la possibilità che altri potessero aver compiuto le operazioni contestate. Pertanto, sul punto, appare del tutto condivisibile l'iter argomentativo adoperato dal Giudice di prime cure, il quale rilevava che pur se le condotte addebitate alla fossero state Pt_1 compiute con l'ausilio di un terzo soggetto, ciò non escludeva comunque l'estraneità della stessa in merito a tali eventi. Del resto, le evidenze documentali conducono sicuramente a ritenere responsabile di tali operazioni l'odierna reclamante, a prescindere dal coinvolgimento e/o della collaborazione di altri all'interno della vicenda. Dunque, a fronte di siffatta documentazione, ed in assenza di elementi contrari alle evidenze documentali, parte reclamante non può invocare il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla società datrice di lavoro che, invece, appare pienamente soddisfatto. Infatti, dalla documentazione prodotta emerge senz'altro la riconducibilità delle operazioni di sostituzione libretto e dei successivi prelievi in capo alla odierna reclamante, atteso che le medesime venivano compiute dalla sua postazione di lavoro e con l'utenza assegnata alla stessa. Non è revocabile in dubbio la circostanza che, nell'ambito di un'organizzazione aziendale, l'assegnazione di una postazione di lavoro, nonché di una specifica utenza digitale sia volta proprio a garantire la possibilità di ricondurre al titolare delle medesime le operazioni eseguite nell'ambito della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne la prova testimoniale esperita in fase di opposizione si rileva che veniva escusso il già citato teste Tes_2
il quale era l'impiegato del servizio Fraud Management
[...]
Security Intelligence, che aveva svolto l'indagine interna in merito ai fatti oggetto di giudizio. Le sue dichiarazioni sostanzialmente confermavano l'indagine svolta così come narrata dalla società
nella contestazione disciplinare formulata a carico della CP_1 reclamante. Infatti egli dichiarava che:“ADR la documentazione da me utilizzata per l'indagine era rappresentata, per quanto interessa, dalla nota del direttore dell'ufficio postale del 16 luglio (allegato 4, prod. Poste che lei mi mostra). Successivamente, ho effettuato, tramite applicativi ad uso a italiane, la lista movimenti del CP_1 libretto postale del sig. (cfr. all. n. 7 prod. Poste che lei mi Per_1 mostra). ADR ho riscontrato un'anomalia temporale nei prelievi effettuati tra il 7 ed il 14 luglio 2021 di un certo importo. Peraltro, dal dettaglio lista movimenti (cfr. all. n. 8) si evince che tali prelievi sono stati effettuati dalla postazione della sig.ra Pt_1 dopo aver effettuato una forzatura delle righe ancora disponibile del predetto libretto, portandolo da riga 9 a riga 28, seguito dall'emissione di un nuovo libretto avente un nuovo numero economale che è quello corrispondente ai predetti prelievi effettuati. ADR per poter emettere un nuovo libretto, come ho detto,
è necessaria la forzatura delle righe che può essere effettuata solo con il profilo del direttore dell'ufficio postale;
in tale ipotesi la forzatura è stata effettuata con il profilo del direttore”. L'altra deposizione raccolta nel giudizio d'opposizione è stata quella del marito della reclamante, sig. , anch'egli Testimone_3 dipendente delle , in servizio presso altro ufficio postale con CP_1 mansioni quadro II Livello. Egli dichiarava: “ADR non mi sono recato presso l'ufficio postale sito all'interno di Castel Capuano quando si sono verificati i fatti contestati a mia moglie. ADR non ho preso parte direttamente al procedimento disciplinare che riguarda mia moglie. ADR prima del licenziamento di mia moglie avevo notato un suo comportamento consistente in sbalzi di umore, una certa irascibilità, un uso smodato dello smartphone. ADR All'epoca avevo associato tali comportamenti alle tensioni lavorative connesse al periodo del lockdown. ADR vedevo che giocava con il cellulare, ma solo successivamente alla contestazione disciplinare, ho ricollegato tali sue condotte alla ludopatia per la quale ha iniziato un percorso il 19.7.2021 che è tutt'ora in atto. Prima del 19 luglio mia moglie non si era rivolta a nessuna struttura per tale patologia che le è stata poi formalmente diagnostica a seguito di tests, esami e valutazioni, nel novembre 2021 circa. ADR mia moglie è seguita da tre psicologi in struttura pubblica, due psichiatri in gruppi terapeutici svolti in Ponticelli, presso il Centro Lilliput” Le dichiarazioni rese dal non introducono elementi utili ad Tes_3 escludere la sussistenza del fatto, né tantomeno la commissione degli stessi da parte della reclamante;
tra l'altro, l'asserita patologia da cui risulterebbe affetta la lavoratrice non può ritenersi essere un'esimente; ed anzi evidenzia che la TE si trovava in momento particolarmente critico. D'altra parte, tale patologia è stata documentata in epoca successiva ai fatti di causa ed il percorso iniziava in data 19.7.2021, ovvero quando la era stata già informata di essere persona Pt_1 indagata dalla Polizia (nel parallelo procedimento penale), nonché dopo il compimento dei fatti addebitati. In ogni caso, deve rilevarsi che la odierna reclamante durante il procedimento disciplinare, nulla aveva dedotto in sede di giustificazioni ove si era limitata ad una generica contestazione dei fatti, così come nel corso dei giudizi d'impugnazione.
Con altro motivo di censura, l'odierna reclamante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il procedimento disciplinare prodromico al licenziamento fosse esente dai vizi formali. Nello specifico, l'appellante contestava il vizio della procedura disciplinare, in quanto non aveva mai fornito alla CP_1 lavoratrice il Report delle indagini svolte dalla stessa, comprimendo, pertanto, il suo diritto di difesa.
Anche tale doglianza non appare fondata.
Seppur vero che il report relativo all'indagine non è stato depositato dalle , è altrettanto vero che tutto il CP_1 materiale documentale sul quale detta indagine si è fondato è stato depositato e, tra l'altro, è stato analiticamente indicato nella lettera di contestazione formulata a carico della ove erano Pt_1 indicate date e giorni di ogni singolo avvenimento. Pertanto, così come afferma il Giudice di prime cure, il procedimento disciplinare non può dirsi viziato, anche in considerazione del fatto che non sussiste alcun obbligo in capo alla società datrice di lavoro di consentire al lavoratore di accedere al report del procedimento disciplinare, i cui risultati sono stati comunque trasfusi nella lettera di contestazione. Tra l'altro parte reclamante lamentava che la mancata esibizione della documentazione d'indagine aveva leso il suo diritto di difesa non avendole potuto consentire di consultare le date e gli orari in cui sarebbero avvenute le operazioni contestate.
Tale rilievo è privo di fondamento, in quanto dalla consultazione del documento attestante tutte le operazioni compiute dalla postazione di lavoro e dall'utenza della (cfr. doc. 9 Pt_1 produzione primo grado ), si evince l'ora esatta ed il giorno in CP_1 cui è stata compiuta ogni singola operazione ivi riportata ed oggetto di contestazione. Pertanto, l'asserita mancata esibizione della documentazione, degli atti e degli accertamenti sottostanti il procedimento disciplinare è infondata.
Per i motivi esposti, il reclamo va, pertanto, interamente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo.
- Condanna parte reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Dott.ssa Raffaella Genovese