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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1645/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Cuzzocrea del Foro di Imperia;
- Attore in riassunzione - contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Cavallotti n. 340, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella
Rizzo del Foro di Imperia;
- Convenuto in riassunzione
avente ad oggetto: divisione giudiziale fra coniugi.
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate all'udienza del 9.4.2025 le seguenti conclusioni: per l'attore in riassunzione come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica nelle note scritte autorizzate: “Dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate e conseguente estinzione del giudizio, per i motivi già esposti nelle note di trattazione in data 9.12.2024 con relativi documenti”; per il convenuto in riassunzione come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato depositato
1 in via telematica nelle note scritte autorizzate: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis;
nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, compreso ogni onere accessorio di legge, anche relativamente alla fase di giudizio svoltasi davanti al Tribunale di Asti, R.G. 2436/2020”.
*****
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ancorché applicabile soltanto ai processi civili successivi al 28.2.2022, a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione.
In via assorbente, va dichiarata la cessata materia del contendere nella causa in oggetto per gli argomenti di seguito illustrati, da cui consegue l'estinzione del giudizio con il regolamento delle spese di lite di cui al dispositivo.
Si osserva in proposito che la “cessata materia del contendere” costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite dovuta alla sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e che deve essere dichiarata dal giudice nell'ipotesi di caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia.
E' peraltro doveroso evidenziare che, salvo quanto si avrà modo di statuire in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, approfondendo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere rilevata dal Giudice e dichiarata con pronuncia in rito, in quanto essa elide la “necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”
(Cass. 2024, n. 21264; Cass. ord. 2018, n. 26537; Cass. ord. 2018, n. 1851).
Considerata in proposito la condivisa enunciazione per cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (v. Cass. 2021, n. 21757), il
Tribunale ritiene che le Parti, con le note difensive depositate in atti e le conclusioni formulate in via principale, abbiano confermato il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del presente giudizio
2 di divisione giudiziale: è stato infatti dichiarato che l'assetto degli interessi patrimoniali derivanti dalla separazione personale dei coniugi ( e ) e costituente l'oggetto del giudizio Parte_1 CP_1
de quo risultava integralmente regolato dal decreto emesso dal Tribunale di Imperia in data 25.3.2023 nel procedimento di volontaria giurisdizione NRG 1751/2022, introdotto con ricorso dall'attuale convenuto il 7.11.2022. Controparte_1
Premessa, dunque, la pacifica esistenza dei presupposti della cessata materia del contendere, a fronte della permanenza di profili di contrasto in ordine alla disciplina delle spese di lite, compete al
Tribunale pronunciarsi con riguardo a tale questione, che, come è noto, in ambito di cessata materia del contendere, oscilla tra il principio della soccombenza virtuale e la compensazione totale o parziale.
“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (su tutte, si veda Cass. 2016 n. 24234).
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono, tuttavia, ravvisabili plurime ragioni per la totale compensazione ex art. 92 c.p.c., in ossequio, in primo luogo, al criterio regolatore della disciplina delle spese nelle cause di divisione giudiziale, come quella al concreto vaglio, che è
l'imputazione delle stesse alla massa, con conseguente compensazione fra le Parti, e salve le spese conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, che diversamente sono informate al principio di attribuzione generale della condanna alle spese per la soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., (Cass. 2020, n. 1635; Trib. Savona 11.6.2020 in Trib. Roma sez VII 2023, n. 14200 Pt_2
in De Jure), e, in secondo luogo, in forza della soccombenza reciproca emersa nel giudizio, la quale deriva dalla non contestazione del rispetto quantomeno alla domanda della di CP_1 Parte_1 divisione giudiziale dei beni immobili, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c.
È infatti acquisito che l'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi determina una soccombenza reciproca rilevante ai sensi dell'art, 92 c.p.c. (Cass. S.U. 2022, n. 32061), ciò che si verifica nel caso di specie, si ripete, almeno per quanto attiene alla divisione del compendio immobiliare.
Merita poi osservare che, contrariamente agli assunti di parte convenuta , appare destituito CP_1 di fondatezza giuridica l'argomento di una soccombenza virtuale della in punto Parte_1
incompetenza per territorio, improcedibilità della domanda ex art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. n.
28/2010 (mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di divisione), e per l'asserita scorrettezza processuale (art. 88 c.p.c.), atteso che:
3 • da un lato, la competenza per territorio controversa va verificata all'atto della proposizione della domanda in riassunzione, e rispetto ad essa il Tribunale di Imperia era investito della competenza per quanto attiene al foro generale del convenuto ex art.18 c.p.c. ( è CP_1 infatti residente a [...], Imperia), e merita evidenziare che l'eccezione di incompetenza per territorio - che ha condotto alla declinatoria di competenza del primo giudice adito, il
Tribunale di Asti - in quanto eccezione derogabile ex art. 38 c.p.c., era stata accettata dal
, sicché, al momento dell'introduzione del ricorso per riassunzione davanti al CP_1
Tribunale di Imperia, la si deve ritenere rinunciata;
• dall'altro, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 non implica la chiusura anticipata del giudizio - e dunque di riflesso la verifica negativa immediata sulla fondatezza virtuale della pretesa - bensì solo impone al Giudice di invitare le Parti, entro un termine perentorio, a promuovere il tentativo di mediazione con rinvio delle stesse a comparire ad un'altra udienza, senza considerare che nella fattispecie concreta il G.I. con ordinanza del 18.11.2022, avvalendosi del potere di stimolare la c.d. mediazione discrezionale, aveva ordinato alle Parti di tentare la mediazione,
e tale invito era stato ottemperato, come si desume dalla documentazione in atti, ciò che basta per ritenere procedibile la domanda;
• non risultano infine condotte processuali scorrette imputabili alla astrattamente Parte_1 rilevanti né ai sensi dell'art. 88 c.p.c. né per constatarne la soccombenza in ordine alle spese divisionali, in deroga all'imputazione delle stesse alla massa: è infatti emerso dal compendio documentale prodotto (in particolare dal decreto del 25.3.2023, emesso nel procedimento a
NRV 1761/2022, nonché dalle osservazioni articolate nelle note di replica) che il procedimento di volontaria giurisdizione appena menzionato - da cui, si ricorda, è dipesa la cessata materia del contendere del presente giudizio n. 1645/2021 - era stato promosso proprio dal e successivamente alla notifica della citazione in riassunzione del CP_1 giudizio divisionale de quo, con l'effetto che non può ragionevolmente contestarsi alla di avere ritardato la definizione del giudizio di divisione n. 1645/2021, né meno Parte_1
validamente assumere che sia stato proprio il secondo procedimento introdotto dal CP_1
ad avere comportato ritardi e duplicazioni di spese;
• giova considerare, altresì, a detrimento della pretesa del di imputare alla CP_1 Parte_1
un comportamento processuale scorretto, di ritardo nella definizione del giudizio contenzioso, che, a seguito del decreto del 25.3.2023 (NRV 1761/2022), proprio parte chiedeva un rinvio lungo di almeno n. 8 mesi per dare esecuzione al provvedimento CP_1
4 assunto in V.G., a cui seguivano diversi rinvii imposti dalla nuova assegnazione tabellare del fascicolo processuale.
Le premesse prima svolte inducono all'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed alla compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non dovendo intervenire a modifica della disciplina delle spese di lite già autonomamente liquidate nel giudizio davanti al
Tribunale di Asti (N.R.G. 2436/2020) con l'ordinanza del 15.5.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessata materia del contendere, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
Dichiara estinto il giudizio e ne ordina la cancellazione dal ruolo.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 20.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Cuzzocrea del Foro di Imperia;
- Attore in riassunzione - contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Cavallotti n. 340, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella
Rizzo del Foro di Imperia;
- Convenuto in riassunzione
avente ad oggetto: divisione giudiziale fra coniugi.
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate all'udienza del 9.4.2025 le seguenti conclusioni: per l'attore in riassunzione come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica nelle note scritte autorizzate: “Dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate e conseguente estinzione del giudizio, per i motivi già esposti nelle note di trattazione in data 9.12.2024 con relativi documenti”; per il convenuto in riassunzione come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato depositato
1 in via telematica nelle note scritte autorizzate: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis;
nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, compreso ogni onere accessorio di legge, anche relativamente alla fase di giudizio svoltasi davanti al Tribunale di Asti, R.G. 2436/2020”.
*****
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ancorché applicabile soltanto ai processi civili successivi al 28.2.2022, a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione.
In via assorbente, va dichiarata la cessata materia del contendere nella causa in oggetto per gli argomenti di seguito illustrati, da cui consegue l'estinzione del giudizio con il regolamento delle spese di lite di cui al dispositivo.
Si osserva in proposito che la “cessata materia del contendere” costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite dovuta alla sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e che deve essere dichiarata dal giudice nell'ipotesi di caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia.
E' peraltro doveroso evidenziare che, salvo quanto si avrà modo di statuire in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, approfondendo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere rilevata dal Giudice e dichiarata con pronuncia in rito, in quanto essa elide la “necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”
(Cass. 2024, n. 21264; Cass. ord. 2018, n. 26537; Cass. ord. 2018, n. 1851).
Considerata in proposito la condivisa enunciazione per cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (v. Cass. 2021, n. 21757), il
Tribunale ritiene che le Parti, con le note difensive depositate in atti e le conclusioni formulate in via principale, abbiano confermato il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del presente giudizio
2 di divisione giudiziale: è stato infatti dichiarato che l'assetto degli interessi patrimoniali derivanti dalla separazione personale dei coniugi ( e ) e costituente l'oggetto del giudizio Parte_1 CP_1
de quo risultava integralmente regolato dal decreto emesso dal Tribunale di Imperia in data 25.3.2023 nel procedimento di volontaria giurisdizione NRG 1751/2022, introdotto con ricorso dall'attuale convenuto il 7.11.2022. Controparte_1
Premessa, dunque, la pacifica esistenza dei presupposti della cessata materia del contendere, a fronte della permanenza di profili di contrasto in ordine alla disciplina delle spese di lite, compete al
Tribunale pronunciarsi con riguardo a tale questione, che, come è noto, in ambito di cessata materia del contendere, oscilla tra il principio della soccombenza virtuale e la compensazione totale o parziale.
“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (su tutte, si veda Cass. 2016 n. 24234).
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono, tuttavia, ravvisabili plurime ragioni per la totale compensazione ex art. 92 c.p.c., in ossequio, in primo luogo, al criterio regolatore della disciplina delle spese nelle cause di divisione giudiziale, come quella al concreto vaglio, che è
l'imputazione delle stesse alla massa, con conseguente compensazione fra le Parti, e salve le spese conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, che diversamente sono informate al principio di attribuzione generale della condanna alle spese per la soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., (Cass. 2020, n. 1635; Trib. Savona 11.6.2020 in Trib. Roma sez VII 2023, n. 14200 Pt_2
in De Jure), e, in secondo luogo, in forza della soccombenza reciproca emersa nel giudizio, la quale deriva dalla non contestazione del rispetto quantomeno alla domanda della di CP_1 Parte_1 divisione giudiziale dei beni immobili, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c.
È infatti acquisito che l'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi determina una soccombenza reciproca rilevante ai sensi dell'art, 92 c.p.c. (Cass. S.U. 2022, n. 32061), ciò che si verifica nel caso di specie, si ripete, almeno per quanto attiene alla divisione del compendio immobiliare.
Merita poi osservare che, contrariamente agli assunti di parte convenuta , appare destituito CP_1 di fondatezza giuridica l'argomento di una soccombenza virtuale della in punto Parte_1
incompetenza per territorio, improcedibilità della domanda ex art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. n.
28/2010 (mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di divisione), e per l'asserita scorrettezza processuale (art. 88 c.p.c.), atteso che:
3 • da un lato, la competenza per territorio controversa va verificata all'atto della proposizione della domanda in riassunzione, e rispetto ad essa il Tribunale di Imperia era investito della competenza per quanto attiene al foro generale del convenuto ex art.18 c.p.c. ( è CP_1 infatti residente a [...], Imperia), e merita evidenziare che l'eccezione di incompetenza per territorio - che ha condotto alla declinatoria di competenza del primo giudice adito, il
Tribunale di Asti - in quanto eccezione derogabile ex art. 38 c.p.c., era stata accettata dal
, sicché, al momento dell'introduzione del ricorso per riassunzione davanti al CP_1
Tribunale di Imperia, la si deve ritenere rinunciata;
• dall'altro, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 non implica la chiusura anticipata del giudizio - e dunque di riflesso la verifica negativa immediata sulla fondatezza virtuale della pretesa - bensì solo impone al Giudice di invitare le Parti, entro un termine perentorio, a promuovere il tentativo di mediazione con rinvio delle stesse a comparire ad un'altra udienza, senza considerare che nella fattispecie concreta il G.I. con ordinanza del 18.11.2022, avvalendosi del potere di stimolare la c.d. mediazione discrezionale, aveva ordinato alle Parti di tentare la mediazione,
e tale invito era stato ottemperato, come si desume dalla documentazione in atti, ciò che basta per ritenere procedibile la domanda;
• non risultano infine condotte processuali scorrette imputabili alla astrattamente Parte_1 rilevanti né ai sensi dell'art. 88 c.p.c. né per constatarne la soccombenza in ordine alle spese divisionali, in deroga all'imputazione delle stesse alla massa: è infatti emerso dal compendio documentale prodotto (in particolare dal decreto del 25.3.2023, emesso nel procedimento a
NRV 1761/2022, nonché dalle osservazioni articolate nelle note di replica) che il procedimento di volontaria giurisdizione appena menzionato - da cui, si ricorda, è dipesa la cessata materia del contendere del presente giudizio n. 1645/2021 - era stato promosso proprio dal e successivamente alla notifica della citazione in riassunzione del CP_1 giudizio divisionale de quo, con l'effetto che non può ragionevolmente contestarsi alla di avere ritardato la definizione del giudizio di divisione n. 1645/2021, né meno Parte_1
validamente assumere che sia stato proprio il secondo procedimento introdotto dal CP_1
ad avere comportato ritardi e duplicazioni di spese;
• giova considerare, altresì, a detrimento della pretesa del di imputare alla CP_1 Parte_1
un comportamento processuale scorretto, di ritardo nella definizione del giudizio contenzioso, che, a seguito del decreto del 25.3.2023 (NRV 1761/2022), proprio parte chiedeva un rinvio lungo di almeno n. 8 mesi per dare esecuzione al provvedimento CP_1
4 assunto in V.G., a cui seguivano diversi rinvii imposti dalla nuova assegnazione tabellare del fascicolo processuale.
Le premesse prima svolte inducono all'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed alla compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non dovendo intervenire a modifica della disciplina delle spese di lite già autonomamente liquidate nel giudizio davanti al
Tribunale di Asti (N.R.G. 2436/2020) con l'ordinanza del 15.5.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessata materia del contendere, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
Dichiara estinto il giudizio e ne ordina la cancellazione dal ruolo.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 20.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
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