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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 50/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2431/2023 depositata in data 14/12/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gioele Melella, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Eboli (SA) via Ceffato n. 127–
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1
Severino, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pagani
(SA) via Taurano n. 29 - Appellata
1 - già – Appellata Controparte_2 Controparte_3
contumace
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 2431/2023 depositata il
14/12/2023 - resa nell'ambito del giudizio promosso dalla società Parte_1
nei confronti della società e della società Controparte_1 [...]
– ha così provveduto: a) ha rigettato l'opposizione Controparte_3
proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha rigettato la domanda di manleva;
c) ha condannato la società opponente al pagamento delle spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 11/1/2024; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La società costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
resistito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali con attribuzione al difensore antistatario.
1.3. La società già Controparte_4 Controparte_3
non si è costituita.
2. Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata il 10/7/2025, emessa all'esito della celebrazione dell'udienza del 3/7/2025 in forma scritta, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2 3. In primis va dichiarata la contumacia della società Controparte_4
già giacché l'appellata, regolarmente citata in Controparte_3
giudizio, non si è costituita.
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che il procedimento va dichiarato estinto,
previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter comma IV c.p.c., il quale così dispone: “Se nessuna delle parti
deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine
perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In particolare dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le udienze sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; b) le parti non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza dell' 8/5/2025
né rispetto alla successiva udienza del 3/7/2025.
Ne consegue che – come già anticipato- va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
3 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2431/2023 depositata il
14/12/2023, così provvede:
1. dichiara la contumacia della società già Controparte_2 [...]
Controparte_3
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 23/7/ 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
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