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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio,
composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti - Presidente-
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi - Giudice relatore-
Dott.ssa Luisa Bettio - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2745/2025 R.G.
Promossa con ricorso congiunto depositato il 14.03.2025
Da
Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. FANTIN VALENTINA, come da Parte_2
procura in atti;
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte parti ricorrenti:
“chiedono
che l'intestato Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio
stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n. 344/2013 pubblicata il 7.2.2013, 2
così come modificata dal decreto del 7.3.2023, reso nel procedimento n. 9646/22
R.G.V.G., accogliendo le seguenti
conclusioni
Revocare l'obbligo del Sig. di corrispondere il contributo al Parte_1
mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di marzo 2025 Parte_2
incluso.
Compensi e spese del presente procedimento interamente a carico del Sig. Parte_1
.”
[...]
Conclusioni P.M.: “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e
conclude per l'accoglimento del ricorso”.
*** ***
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i ricorrenti e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità e conforme all'interesse del figlio Pt_2
diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
si prende atto dello stesso.
Stando alla natura del giudizio e considerato che le parti risultano patrocinale dallo stesso legale, nulla va disposto sulle spese.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
così decide:
- in parziale modifica della sentenza n. 344/2013, pubblicata il 07.02.2013, così
come modificata dal decreto del 07.03.2023, prende atto delle condizioni di cui all'accordo riportato nel ricorso congiunto, depositato il 14.03.2025, 3
disponendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio a Pt_2
decorrere dal mese di marzo 2025 incluso;
- nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella camera di Consiglio dell'08.04.25
Giudice Relatore
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti