Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2024, n. 22674
CASS
Sentenza 12 agosto 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all'ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un'azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. e) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità.

Commentario1

  • 1I fabbricati rurali
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 settembre 2024

    In riferimento ai fabbricati rurali, la Cassazione con l'ordinanza n. 22674 del 12 agosto 2024, ha precisato che il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale IMU. In particolare la Corte si è così espressa: "Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI (ma altrettanto vale anche in tema di IMU), ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2024, n. 22674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22674
Data del deposito : 12 agosto 2024

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