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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Oreste De Angelis, presso il cui studio in Benevento, Via Almerico Meomartini 33, è elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4.03.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' (d'ora in poi, ) al fine di sentire revocare il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 59/2024 – con cui gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
4.300,78, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di oneri previdenziali per contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro ex art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012 (c.d. ticket licenziamento) – e condannare l'ente opposto per lite temeraria e/o per abuso del processo, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
A sostegno della domanda ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo in quanto per legge la procedura monitoria non è più ammissibile per la riscossione dei crediti contributivi dell' , essendo CP_1 consentita unicamente l'iscrizione a ruolo del credito, allo stato non più esperibile per l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999, accertata giudizialmente con sentenza n. 308/23 emessa dal Tribunale di Benevento Sezione Lavoro e passata in giudicato.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1 La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e disposto rinvio per la discussione, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Prima di esaminare il merito della controversia va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto un debito contributivo del dott. per complessivi € 4.300,78, accertato con sentenza Parte_1
n. 308/23 del Tribunale di Benevento Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.3.2023 e passata in giudicato, riguardo al quale, in ricorso, non è stata sollevata alcuna contestazione.
Ciò posto, osserva il giudicante che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'eccezione di parte ricorrente secondo cui l' non avrebbe potuto azionare il suo credito CP_1 contributivo per il tramite del procedimento per ingiunzione è del tutto infondata. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che l' previdenziale, per richiedere i CP_1 contributi non pagati, può ricorrere tanto all'emissione di un avviso di addebito quanto alle ordinarie azioni, con possibilità quindi di richiedere un decreto ingiuntivo.
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del D.Lgs. n.
46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle «entrate», che sono individuate specificamente «nei contributi o premi dovuti» e non versati, «unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive», dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali” (Cass.
Civ., Sezioni Unite, Sentenza n. 5680 del 10 marzo 2011).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – nello stabilire, con sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016, che le pretese dell' e dell' si prescrivono nel termine di cinque anni, in virtù del CP_1 CP_2 disposto dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, e ciò anche nel caso in cui la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 – hanno evidenziato che l'unica eccezione, in cui opera il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si ha nei casi in cui la sussistenza del credito è stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo, con ciò evidenziando ancora una volta la facoltà dell' e degli altri enti previdenziali di ricorrere per il CP_1 recupero dei loro crediti, in alternativa all'emissione dell'avviso di addebito, all'azione ordinaria esperibile anche attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche più di recente la S.C. ha ribadito che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'Istituto CP_1 agisca nelle forme ordinarie. Coerentemente, “un eventuale vizio formale della cartella a il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Il
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale”
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 19708 dell'8 agosto 2017, e Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n.
3486 del 23 febbraio 2016, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/03/2018, n. 5963, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/06/2019, n. 16307, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 29/04/2021, n. 11346).
Diversamente da quanto opinato dall'opponente nelle note autorizzate, i principi dianzi enunciati sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza.
2 Da ultimo la Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha riaffermato che “La decadenza prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99 riguarda l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale e ha carattere processuale, non sostanziale. Essa non impedisce all' di agire giudizialmente per il CP_1 riconoscimento e la riscossione del proprio credito con mezzi alternativi” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 10/01/2025, n. 607, emessa proprio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall' per il recupero di contributi accertati in un verbale ispettivo). CP_1
Si legge nella richiamata ordinanza: “questa Corte (ex multis Cass. n. 26044 del 2018) ha affermato, con orientamento consolidato, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'istituto previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che esso agisca nelle forme ordinarie e che, coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza ed ammontare del proprio credito. L'art. 25
D.Lgs. n 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale, come è dimostrato dal tenore testuale della norma, che fa riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non alla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. La ratio dell'introduzione dello strumento della riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo è, infatti, quella di fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non già di rendere più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
5. L'orientamento, a cui si intende dare continuità, consente, da un lato, di escludere la decadenza dalla pretesa dell'ente previdenziale di esigere i propri crediti ancorché non iscritti a ruolo nei termini dell'art. 25 D.Lgs. 46/99, dall'altro di non ritenere violata la disposizione dell'art. 17 cit.
D.Lgs. se l'iscrizione non v'è stata, non essendo impedita all'ente creditore la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie a tutela del proprio credito;
e non risultano preclusioni al raggiungimento di tale obiettivo mediante decreto ingiuntivo e susseguente opposizione, tenuto conto che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 II co. c.p.c. sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso ente creditore che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale giudizio di opposizione (cfr. sent. n. 15208/2014)”.
La scadenza dei termini di cui all'articolo 25 del d.lgs. 46/1999 comporta dunque che l' decada CP_1 solo dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo, sistema più favorevole all'ente impositore, rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del codice di procedura civile, entro i termini di prescrizione del credito;
vale a dire che l' può proporre ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo, oppure un ricorso ordinario ex artt. 414 e 442 c.p.c. per l'accertamento e la condanna del debitore al pagamento dei contributi omessi.
Ne consegue che il decreto impugnato risulta legittimamente emesso sulla base del titolo costituito dalla sentenza n. 308/23 del Tribunale di Benevento Sezione Lavoro, passata in giudicato, la quale espressamente “accerta che la ditta opponente è obbligata a pagare in favore dell' l'importo CP_1 portato dall'avviso di addebito, esclusi i compensi di riscossione e le spese di notifica ivi indicati”.
Deve, inoltre, rilevarsi che il decreto opposto è stato legittimamente emesso anche ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., norma che per quanto attiene ai crediti, qual è quello oggetto di controversia, derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali, rende comunque prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo “gli accertamenti eseguiti…da funzionari degli enti”; risulta
3 infatti che veniva prodotta nell'ambito del procedimento monitorio l'attestazione di credito emessa dal dirigente della sede di Benevento. CP_1
Va quindi disattesa l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente, potendo l' decidere, come ha CP_1 fatto, di agire con procedura monitoria.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 59/2024 confermato nella sua integralità.
Alla luce di quanto su motivato, questo Giudicante ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. così come richiesto dalla stessa.
Tale norma ha introdotto un meccanismo che è non solo e non tanto risarcitorio, ma anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema), come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c.) alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese
21-22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010;
Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009).
L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo (ossia quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. quando la condotta processuale del soccombente è stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis,
Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487: “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato”; nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”).
Ebbene, nel caso di specie alla soccombenza totale dell'opponente si aggiunge la circostanza che lo stesso ha tenuto un comportamento processuale connotato da colpa grave e quindi da temerarietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., opponendosi al decreto ingiuntivo pur nella consapevolezza di essere debitore dell'importo ingiunto (senza sollevare alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa, cristallizzata, del resto, all'interno di una sentenza passata in giudicato)
4 e sulla scorta di eccezioni – l'inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria e l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza – palesemente infondate e contrastanti con granitici orientamenti giurisprudenziali.
In particolare, ci si trova dinanzi ad una tesi giuridica insostenibile, con vero e proprio abuso dello strumento processuale, perpetrato da una parte che non poteva non avere piena coscienza dell'assoluta infondatezza delle proprie prospettazioni (ampiamente confutate dalla stessa sentenza dichiarativa della decadenza dall'iscrizione a ruolo e accertativa della sussistenza del credito contributivo) e della natura pretestuosa dell'azione.
Tutto ciò è sintomo di un utilizzo dilatorio dello strumento processuale che giustifica l'adozione della sanzione prevista dal citato art. 96 ult. co. c.p.c., che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l'altrui iniziativa temeraria.
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che parametra il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (cfr.
Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
“somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”).
Nel caso di specie, l'importo dovuto può essere equitativamente determinato in una somma pari alla metà delle spese legali liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24649 del 2019).
Per quanto riguarda le spese di giudizio essa vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell'opponente e liquidate, in favore dell'ente opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri minimi fissati, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 59/2024 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell' della somma di € 656,00 quale CP_1 risarcimento danni ex art. 96, III comma, c.p.c., oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ombretta Schiavone, in tirocinio quale aspirante alla nomina di GOP.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Oreste De Angelis, presso il cui studio in Benevento, Via Almerico Meomartini 33, è elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
Silvio Garofalo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4.03.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' (d'ora in poi, ) al fine di sentire revocare il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 59/2024 – con cui gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
4.300,78, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di oneri previdenziali per contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro ex art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012 (c.d. ticket licenziamento) – e condannare l'ente opposto per lite temeraria e/o per abuso del processo, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
A sostegno della domanda ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo in quanto per legge la procedura monitoria non è più ammissibile per la riscossione dei crediti contributivi dell' , essendo CP_1 consentita unicamente l'iscrizione a ruolo del credito, allo stato non più esperibile per l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999, accertata giudizialmente con sentenza n. 308/23 emessa dal Tribunale di Benevento Sezione Lavoro e passata in giudicato.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1 La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e disposto rinvio per la discussione, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Prima di esaminare il merito della controversia va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto un debito contributivo del dott. per complessivi € 4.300,78, accertato con sentenza Parte_1
n. 308/23 del Tribunale di Benevento Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.3.2023 e passata in giudicato, riguardo al quale, in ricorso, non è stata sollevata alcuna contestazione.
Ciò posto, osserva il giudicante che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'eccezione di parte ricorrente secondo cui l' non avrebbe potuto azionare il suo credito CP_1 contributivo per il tramite del procedimento per ingiunzione è del tutto infondata. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che l' previdenziale, per richiedere i CP_1 contributi non pagati, può ricorrere tanto all'emissione di un avviso di addebito quanto alle ordinarie azioni, con possibilità quindi di richiedere un decreto ingiuntivo.
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del D.Lgs. n.
46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle «entrate», che sono individuate specificamente «nei contributi o premi dovuti» e non versati, «unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive», dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali” (Cass.
Civ., Sezioni Unite, Sentenza n. 5680 del 10 marzo 2011).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – nello stabilire, con sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016, che le pretese dell' e dell' si prescrivono nel termine di cinque anni, in virtù del CP_1 CP_2 disposto dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, e ciò anche nel caso in cui la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 – hanno evidenziato che l'unica eccezione, in cui opera il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si ha nei casi in cui la sussistenza del credito è stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo, con ciò evidenziando ancora una volta la facoltà dell' e degli altri enti previdenziali di ricorrere per il CP_1 recupero dei loro crediti, in alternativa all'emissione dell'avviso di addebito, all'azione ordinaria esperibile anche attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche più di recente la S.C. ha ribadito che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'Istituto CP_1 agisca nelle forme ordinarie. Coerentemente, “un eventuale vizio formale della cartella a il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Il
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale”
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 19708 dell'8 agosto 2017, e Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n.
3486 del 23 febbraio 2016, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/03/2018, n. 5963, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/06/2019, n. 16307, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 29/04/2021, n. 11346).
Diversamente da quanto opinato dall'opponente nelle note autorizzate, i principi dianzi enunciati sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza.
2 Da ultimo la Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha riaffermato che “La decadenza prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99 riguarda l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale e ha carattere processuale, non sostanziale. Essa non impedisce all' di agire giudizialmente per il CP_1 riconoscimento e la riscossione del proprio credito con mezzi alternativi” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 10/01/2025, n. 607, emessa proprio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall' per il recupero di contributi accertati in un verbale ispettivo). CP_1
Si legge nella richiamata ordinanza: “questa Corte (ex multis Cass. n. 26044 del 2018) ha affermato, con orientamento consolidato, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'istituto previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che esso agisca nelle forme ordinarie e che, coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza ed ammontare del proprio credito. L'art. 25
D.Lgs. n 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale, come è dimostrato dal tenore testuale della norma, che fa riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non alla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. La ratio dell'introduzione dello strumento della riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo è, infatti, quella di fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non già di rendere più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
5. L'orientamento, a cui si intende dare continuità, consente, da un lato, di escludere la decadenza dalla pretesa dell'ente previdenziale di esigere i propri crediti ancorché non iscritti a ruolo nei termini dell'art. 25 D.Lgs. 46/99, dall'altro di non ritenere violata la disposizione dell'art. 17 cit.
D.Lgs. se l'iscrizione non v'è stata, non essendo impedita all'ente creditore la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie a tutela del proprio credito;
e non risultano preclusioni al raggiungimento di tale obiettivo mediante decreto ingiuntivo e susseguente opposizione, tenuto conto che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 II co. c.p.c. sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso ente creditore che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale giudizio di opposizione (cfr. sent. n. 15208/2014)”.
La scadenza dei termini di cui all'articolo 25 del d.lgs. 46/1999 comporta dunque che l' decada CP_1 solo dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo, sistema più favorevole all'ente impositore, rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del codice di procedura civile, entro i termini di prescrizione del credito;
vale a dire che l' può proporre ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo, oppure un ricorso ordinario ex artt. 414 e 442 c.p.c. per l'accertamento e la condanna del debitore al pagamento dei contributi omessi.
Ne consegue che il decreto impugnato risulta legittimamente emesso sulla base del titolo costituito dalla sentenza n. 308/23 del Tribunale di Benevento Sezione Lavoro, passata in giudicato, la quale espressamente “accerta che la ditta opponente è obbligata a pagare in favore dell' l'importo CP_1 portato dall'avviso di addebito, esclusi i compensi di riscossione e le spese di notifica ivi indicati”.
Deve, inoltre, rilevarsi che il decreto opposto è stato legittimamente emesso anche ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., norma che per quanto attiene ai crediti, qual è quello oggetto di controversia, derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali, rende comunque prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo “gli accertamenti eseguiti…da funzionari degli enti”; risulta
3 infatti che veniva prodotta nell'ambito del procedimento monitorio l'attestazione di credito emessa dal dirigente della sede di Benevento. CP_1
Va quindi disattesa l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente, potendo l' decidere, come ha CP_1 fatto, di agire con procedura monitoria.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 59/2024 confermato nella sua integralità.
Alla luce di quanto su motivato, questo Giudicante ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. così come richiesto dalla stessa.
Tale norma ha introdotto un meccanismo che è non solo e non tanto risarcitorio, ma anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema), come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c.) alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese
21-22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010;
Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009).
L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo (ossia quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. quando la condotta processuale del soccombente è stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis,
Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487: “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato”; nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”).
Ebbene, nel caso di specie alla soccombenza totale dell'opponente si aggiunge la circostanza che lo stesso ha tenuto un comportamento processuale connotato da colpa grave e quindi da temerarietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., opponendosi al decreto ingiuntivo pur nella consapevolezza di essere debitore dell'importo ingiunto (senza sollevare alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa, cristallizzata, del resto, all'interno di una sentenza passata in giudicato)
4 e sulla scorta di eccezioni – l'inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria e l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza – palesemente infondate e contrastanti con granitici orientamenti giurisprudenziali.
In particolare, ci si trova dinanzi ad una tesi giuridica insostenibile, con vero e proprio abuso dello strumento processuale, perpetrato da una parte che non poteva non avere piena coscienza dell'assoluta infondatezza delle proprie prospettazioni (ampiamente confutate dalla stessa sentenza dichiarativa della decadenza dall'iscrizione a ruolo e accertativa della sussistenza del credito contributivo) e della natura pretestuosa dell'azione.
Tutto ciò è sintomo di un utilizzo dilatorio dello strumento processuale che giustifica l'adozione della sanzione prevista dal citato art. 96 ult. co. c.p.c., che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l'altrui iniziativa temeraria.
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che parametra il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (cfr.
Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
“somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”).
Nel caso di specie, l'importo dovuto può essere equitativamente determinato in una somma pari alla metà delle spese legali liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24649 del 2019).
Per quanto riguarda le spese di giudizio essa vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell'opponente e liquidate, in favore dell'ente opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri minimi fissati, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 59/2024 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell' della somma di € 656,00 quale CP_1 risarcimento danni ex art. 96, III comma, c.p.c., oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ombretta Schiavone, in tirocinio quale aspirante alla nomina di GOP.
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