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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2024, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Angela DI GIROLAMO Presidente
Mariangela MASTRO Giudice rel.
Luca BORDIN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2024 promossa da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATTEO NARDINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE), Via Bramante, 4;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quater c.c. e 473 bis 12 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia con proprio decreto motivato disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Sig.ra mentre rimangono confermati tutti gli altri patti e condizioni come disposte dal Parte_1
Provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori di L'Aquila in data 11.10.2010.”
1 I fatti di causa, per come prospettati nel ricorso introduttivo, possono essere compendiati come segue:
- e avevano intrattenuto una relazione more uxorio dalla Parte_1 Controparte_1 quale era nato il figlio minore (a Sant'Omero il 16.5.2009). riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori;
- la ricorrente, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia con particolare riguardo all'incompatibilità caratteriale che spesso degenerava in vere e CP_ proprie forme di violenze verbale e fisica del Sig. nei suoi confronti, aveva deciso nel mese di marzo del 2010 di cessare la propria convivenza;
- in data 11.10.2010, il Tribunale dei minori di L'Aquila aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio a entrambi genitori con collocamento presso la madre e aveva determinato in € CP_ 300,00 il contributo mensile per il figlio dovuto dal da corrispondersi entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate;
CP_
- con sentenza del 4.7.2013 il era stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p.; CP_
- nonostante plurime denunce e continue richieste della ricorrente, il non aveva mai provveduto a corrispondere la somma pattuita a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio e nel contempo aveva sempre dimostrato un perdurante disinteresse nei Per_1 confronti dell'istruzione, educazione e mantenimento del proprio figlio, con il quale aveva mantenuto una frequentazione solo sporadica, sicché si rendeva necessario disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 25.6.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di
, e la ricorrente è stata autorizzata, in via provvisoria a far intraprendere al figlio un Controparte_1 percorso di psicoterapia individuale.
All'udienza del 20.11.2024, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, gli atti del procedimento sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
***
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo
154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
2 A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Deve ritenersi, pertanto, che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato che “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono ravvisabili profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre.
Soluzione, questa, suggerita anzitutto dalla sostanziale acquiescenza del resistente alla richiesta avanzata dalla sua ex compagna di vita;
costui, infatti, non costituendosi in giudizio né opponendosi alla domanda, ha vieppiù dimostrato di non essere in alcun modo interessato a partecipare attivamente all'educazione ed alle scelte di vita più importanti che riguardano suo figlio;
costui è rimasto ingiustificatamente e completamente assente con una condotta processuale concludente, rivelatrice e rilevante ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 116 comma 2 c.p.c.
Appare significativo, poi, ai fini del decidere, che sia stato condannato per il reato di Controparte_1 CP_ cui all'art. 570 c.p. con sentenza n. 490/2013 (allegato n. 2) nella quale espressamente si dà atto che il si era sottratto ai suoi obblighi di padre, senza neanche allegare una eventuale situazione di indigenza
3 CP_ economica assoluta e incolpevole, essendosi il anche in quella sede, sottratto al contraddittorio per libera scelta (cfr. pag. 4 della sentenza).
Alla luce di tali considerazioni, e stante l'incapacità del padre di assumere con fermezza e senso di responsabilità il suo ruolo di genitore, il Collegio ritiene quindi di provvedere conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, e di disporre, pertanto, l'affido esclusivo in favore della madre con collocamento privilegiato del minore presso la madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il figlio, provvedendo in via esclusiva al suo mantenimento e assicurandone la crescita.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al minore, anche quelle di maggiore interesse relative alle scelte scolastiche, mediche, inerenti la residenza abituale, e alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
In considerazione del regime di affidamento esclusivo, come delineato nel presente provvedimento, la madre potrà adottare autonomamente ogni decisione in merito alla effettuazioni delle spese straordinarie, chiedendone il rimborso della quota dovuta al padre previa esibizione della relativa documentazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività svolta, dello svolgimento del processo, utilizzando come scaglione di riferimento quello di valore indeterminabile a complessità bassa, considerata la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
734/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. dispone che figlio della coppia genitoriale e CP_2 Parte_1 [...]
, sia affidata in via esclusiva alla madre con collocamento privilegiato dello CP_1 stesso presso la madre;
2. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente liquida in complessivi €
2.336,00 oltre IVA e CPA come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali.
Così deciso, in Teramo, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
IL GIUDICE rel.
Mariangela Mastro
IL PRESIDENTE
Angela Di Girolamo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Angela DI GIROLAMO Presidente
Mariangela MASTRO Giudice rel.
Luca BORDIN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2024 promossa da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATTEO NARDINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE), Via Bramante, 4;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quater c.c. e 473 bis 12 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia con proprio decreto motivato disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Sig.ra mentre rimangono confermati tutti gli altri patti e condizioni come disposte dal Parte_1
Provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori di L'Aquila in data 11.10.2010.”
1 I fatti di causa, per come prospettati nel ricorso introduttivo, possono essere compendiati come segue:
- e avevano intrattenuto una relazione more uxorio dalla Parte_1 Controparte_1 quale era nato il figlio minore (a Sant'Omero il 16.5.2009). riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori;
- la ricorrente, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia con particolare riguardo all'incompatibilità caratteriale che spesso degenerava in vere e CP_ proprie forme di violenze verbale e fisica del Sig. nei suoi confronti, aveva deciso nel mese di marzo del 2010 di cessare la propria convivenza;
- in data 11.10.2010, il Tribunale dei minori di L'Aquila aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio a entrambi genitori con collocamento presso la madre e aveva determinato in € CP_ 300,00 il contributo mensile per il figlio dovuto dal da corrispondersi entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate;
CP_
- con sentenza del 4.7.2013 il era stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p.; CP_
- nonostante plurime denunce e continue richieste della ricorrente, il non aveva mai provveduto a corrispondere la somma pattuita a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio e nel contempo aveva sempre dimostrato un perdurante disinteresse nei Per_1 confronti dell'istruzione, educazione e mantenimento del proprio figlio, con il quale aveva mantenuto una frequentazione solo sporadica, sicché si rendeva necessario disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 25.6.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di
, e la ricorrente è stata autorizzata, in via provvisoria a far intraprendere al figlio un Controparte_1 percorso di psicoterapia individuale.
All'udienza del 20.11.2024, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, gli atti del procedimento sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
***
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo
154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
2 A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Deve ritenersi, pertanto, che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato che “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono ravvisabili profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre.
Soluzione, questa, suggerita anzitutto dalla sostanziale acquiescenza del resistente alla richiesta avanzata dalla sua ex compagna di vita;
costui, infatti, non costituendosi in giudizio né opponendosi alla domanda, ha vieppiù dimostrato di non essere in alcun modo interessato a partecipare attivamente all'educazione ed alle scelte di vita più importanti che riguardano suo figlio;
costui è rimasto ingiustificatamente e completamente assente con una condotta processuale concludente, rivelatrice e rilevante ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 116 comma 2 c.p.c.
Appare significativo, poi, ai fini del decidere, che sia stato condannato per il reato di Controparte_1 CP_ cui all'art. 570 c.p. con sentenza n. 490/2013 (allegato n. 2) nella quale espressamente si dà atto che il si era sottratto ai suoi obblighi di padre, senza neanche allegare una eventuale situazione di indigenza
3 CP_ economica assoluta e incolpevole, essendosi il anche in quella sede, sottratto al contraddittorio per libera scelta (cfr. pag. 4 della sentenza).
Alla luce di tali considerazioni, e stante l'incapacità del padre di assumere con fermezza e senso di responsabilità il suo ruolo di genitore, il Collegio ritiene quindi di provvedere conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, e di disporre, pertanto, l'affido esclusivo in favore della madre con collocamento privilegiato del minore presso la madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il figlio, provvedendo in via esclusiva al suo mantenimento e assicurandone la crescita.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al minore, anche quelle di maggiore interesse relative alle scelte scolastiche, mediche, inerenti la residenza abituale, e alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
In considerazione del regime di affidamento esclusivo, come delineato nel presente provvedimento, la madre potrà adottare autonomamente ogni decisione in merito alla effettuazioni delle spese straordinarie, chiedendone il rimborso della quota dovuta al padre previa esibizione della relativa documentazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività svolta, dello svolgimento del processo, utilizzando come scaglione di riferimento quello di valore indeterminabile a complessità bassa, considerata la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
734/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. dispone che figlio della coppia genitoriale e CP_2 Parte_1 [...]
, sia affidata in via esclusiva alla madre con collocamento privilegiato dello CP_1 stesso presso la madre;
2. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente liquida in complessivi €
2.336,00 oltre IVA e CPA come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali.
Così deciso, in Teramo, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
IL GIUDICE rel.
Mariangela Mastro
IL PRESIDENTE
Angela Di Girolamo
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