TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 52 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA MAINONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza condizioni, tra i coniugi , nato a [...]
NO NT (Vi) il 31.01.1966 (cod. fisc. ) e , nata a [...]F._1 Controparte_1
RA (Venezuela) il 18.04.1962, (cod. fisc. ), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile C.F._2 del Comune di Porlezza, ove il matrimonio è stato trascritto (Anno 2003, parte II, numero 9, serie C), di procedere alla annotazione/trascrizione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 9.1.2023, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto in Miami (Florida) in data 27.6.2000 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Porlezza - anno 2003, atto n. 9, parte II, serie C) con
[...]
, dalla quale si era separato con sentenza di separazione n. 413/2021, emessa dal Controparte_1 Per_ Tribunale di Como in data 16.4.2021. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore
(nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni madre-figlia come dallo stesso proposto, nonché di porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto della minore nei tempi di spettanza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Como, ponendo invece a carico del padre la retta scolastica, le spese del convitto e di trasporto da e per Bergamo.
All'udienza presidenziale del 26.9.2024, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito la sola parte ricorrente, la quale ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il Per_ profilo economico. In particolare, ha riferito: Vivo con mia figlia nella casa di che è di mia Parte_2 esclusiva proprietà e per la quale pago un mutuo con rata di 515€ al mese (scadenza 2033 o 2034). Lavoro come domestico guadagnando circa 3.350 chf netti al mese;
mi sono licenziato, finirò lunedì e andrò un periodo Per_ negli Stati Uniti con mia figlia, cui ho trovato lavoro. Non percepisco più l'assegno familiare da giugno. ha terminato gli studi (scuola di pasticceria a Bergamo) e si trasferirà in Florida dal 23 ottobre dove lavorerà in pasticceria. Mia moglie vive negli Stati Uniti, dove lavora come massaggiatrice e insegnante di yoga;
sente Per_ regolarmente che va là tutti gli anni. (cfr. verbale udienza).
Il Presidente delegato ha quindi confermato i provvedimenti resi con la sentenza di separazione personale dei Per_ coniugi quanto al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nominato la dott.ssa Manenti quale Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione il giorno
28.3.2025, autorizzando in quella sede il ricorrente, in ipotesi di mancata costituzione della resistente, alla precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice istruttore, rilevato che parte resistente, pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza presidenziale (come da relata di notifica depositata in telematico, raccomandata ritirata in data 5.2.2025) non si era costituita con memoria difensiva, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e rimesso la causa al Collegio per la decisione, attesa la rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini 190 c.p.c.
La domanda di divorzio Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Miami (Florida) in data 27.6.2000.
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza di separazione n. 413/2021, emessa dal Tribunale di Como in data 16.4.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo il signor ato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi Pt_1 previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale Per_
Nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne. Pertanto, nulla deve disporsi in punto di responsabilità genitoriale, come già statuito in sede presidenziale.
Il contributo al mantenimento della figlia Per_ Nelle more, la figlia si è trasferita negli USA, dove lavora come pasticcera con stipendio mensile di circa
1.600 $ ed è quindi divenuta economicamente indipendente. Pertanto, nulla deve disporsi sul punto.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Miami (Florida) in data 27.6.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Porlezza - anno 2003, atto n. 9, parte II, serie C);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porlezza, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 4.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA MAINONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza condizioni, tra i coniugi , nato a [...]
NO NT (Vi) il 31.01.1966 (cod. fisc. ) e , nata a [...]F._1 Controparte_1
RA (Venezuela) il 18.04.1962, (cod. fisc. ), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile C.F._2 del Comune di Porlezza, ove il matrimonio è stato trascritto (Anno 2003, parte II, numero 9, serie C), di procedere alla annotazione/trascrizione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 9.1.2023, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto in Miami (Florida) in data 27.6.2000 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Porlezza - anno 2003, atto n. 9, parte II, serie C) con
[...]
, dalla quale si era separato con sentenza di separazione n. 413/2021, emessa dal Controparte_1 Per_ Tribunale di Como in data 16.4.2021. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore
(nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni madre-figlia come dallo stesso proposto, nonché di porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto della minore nei tempi di spettanza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Como, ponendo invece a carico del padre la retta scolastica, le spese del convitto e di trasporto da e per Bergamo.
All'udienza presidenziale del 26.9.2024, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito la sola parte ricorrente, la quale ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il Per_ profilo economico. In particolare, ha riferito: Vivo con mia figlia nella casa di che è di mia Parte_2 esclusiva proprietà e per la quale pago un mutuo con rata di 515€ al mese (scadenza 2033 o 2034). Lavoro come domestico guadagnando circa 3.350 chf netti al mese;
mi sono licenziato, finirò lunedì e andrò un periodo Per_ negli Stati Uniti con mia figlia, cui ho trovato lavoro. Non percepisco più l'assegno familiare da giugno. ha terminato gli studi (scuola di pasticceria a Bergamo) e si trasferirà in Florida dal 23 ottobre dove lavorerà in pasticceria. Mia moglie vive negli Stati Uniti, dove lavora come massaggiatrice e insegnante di yoga;
sente Per_ regolarmente che va là tutti gli anni. (cfr. verbale udienza).
Il Presidente delegato ha quindi confermato i provvedimenti resi con la sentenza di separazione personale dei Per_ coniugi quanto al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nominato la dott.ssa Manenti quale Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione il giorno
28.3.2025, autorizzando in quella sede il ricorrente, in ipotesi di mancata costituzione della resistente, alla precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice istruttore, rilevato che parte resistente, pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza presidenziale (come da relata di notifica depositata in telematico, raccomandata ritirata in data 5.2.2025) non si era costituita con memoria difensiva, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e rimesso la causa al Collegio per la decisione, attesa la rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini 190 c.p.c.
La domanda di divorzio Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Miami (Florida) in data 27.6.2000.
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza di separazione n. 413/2021, emessa dal Tribunale di Como in data 16.4.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo il signor ato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi Pt_1 previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale Per_
Nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne. Pertanto, nulla deve disporsi in punto di responsabilità genitoriale, come già statuito in sede presidenziale.
Il contributo al mantenimento della figlia Per_ Nelle more, la figlia si è trasferita negli USA, dove lavora come pasticcera con stipendio mensile di circa
1.600 $ ed è quindi divenuta economicamente indipendente. Pertanto, nulla deve disporsi sul punto.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Miami (Florida) in data 27.6.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Porlezza - anno 2003, atto n. 9, parte II, serie C);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porlezza, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 4.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao