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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5314/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5314/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 novembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. VOLPE ETTORE e l'avv. ARDIZZONE FABRIZIO Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. Fabrizio Ardizzone C.F._1
Per l'avv. DE SANTIS DARIO , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5314/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. VOLPE ETTORE e dell'avv. ARDIZZONE FABRIZIO
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
PASCULLI 12 90100 PALERMO presso il difensore avv. VOLPE ETTORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE SANTIS DARIO , elettivamente domiciliato in VIA DANTE
N. 119 PALERMO presso il difensore avv. DE SANTIS DARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 Con atto di citazione notificato in data 16.04.2024 a mezzo pec Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il
[...] [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore e, premesso che in Controparte_2 data 8.03.2024 le veniva notificato ai sensi dell'art.143 cpc il decreto ingiuntivo n.
342/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.01.2024, con il quale le veniva intimato di corrispondere in favore del istante la somma di € 22.272,14, CP_1 oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali per le opere di straordinaria manutenzione relativi all'immobile sito in Palermo, alla via Giuseppe D'Alessi n. 5, proponeva opposizione, allegando di essere stata proprietaria dell'immobile sito nel
de quo, sino alla data del 02.12.2020, di aver corrisposto tutti gli oneri CP_1 afferenti l'immobile fino alla data del trasferimento della proprietà in favore di Per_1
, così come indicato all'art. 4 del contratto di compravendita stipulato in notar
[...] in data 4.12.2020, che con le delibere dell'8.03.2019 e del 22.11.2019 Persona_2 venivano deliberati rispettivamente i lavori di messa in sicurezza e in variante di copertura del tetto per i quali aveva corrisposto le somme di € 5941,65 e di €1012,31, che successivamente alla compravendita dell'immobile venivano deliberate ulteriori opere di manutenzione in data 6.08.2021 e 20.07.2023 relative a opere di consolidamento, che tali somme non potevano essere imputate alla stessa in quanto non più proprietaria alla data della delibera.
Eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poiché nella notifica del 24.01.2024 era apposto solo il timbro dell'ufficiale giudiziario senza alcuna indicazione circa la mancata consegna dell'atto a cui seguiva la notifica ai sensi del 143 cpc in data 14.02.2024 in assenza dei presupposti di legge,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato nel termine di sessanta giorni e nel merito contestava l'infondatezza della pretesa creditoria del istante, poiché CP_1 le successive opere di consolidamento i cui costi erano oggetto del decreto impugnato erano state deliberate in epoca successiva alla compravendita e dunque non imputabili alla stessa che non era legittimata passivamente relativamente a tale richiesta.
Contestava, infine, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto nel consuntivo non erano indicate le voci di spesa ai fini della determinazione del credito e chiedeva, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel pagina 3 di 9 merito, la revoca dello stesso, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendone il rigetto.
Allegava che l'edificio abbisognava di urgenti opere di messa in sicurezza, così come intimato nell'ordinanza sindacale 158 del 26.04.2013 e che l'assemblea condominiale aveva incaricato l'Arch. di redigere una relazione sullo stato dei luoghi e CP_3 degli interventi da porre in essere unitamente al preventivo di spesa, successivamente approvati dal condominio all'adunanza del 26 ottobre 2018 in merito alle opere di messa in sicurezza e consolidamento nonché nell'adunanza del 22 novembre 2019 per le opere di rifacimento della copertura dello stabile, contestava l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica, poiché infondata e, nel merito, allegava che l'obbligazione di contribuire alle spese per le opere di consolidamento dell'edificio era sorta con la delibera del 2018 e che le successive delibere del 2021 e del 2023, successive alla compravendita dell'immobile dell'opponente, non avevano ad oggetto nuove opere di manutenzione, ma il mero adeguamento dei lavori già deliberati in funzione delle varianti in corso d'opera resesi necessarie a seguito dei carotaggi e verifiche eseguite durante l'esecuzione dei lavori, così come previsto nel contratto d'appalto.
Contestava, dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente e chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'opponente, di dichiarare la legittimità della pretesa creditoria del , la CP_1 conferma del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 6.10.2024 veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
In primo luogo va affrontata l'eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità della pagina 4 di 9 notifica del decreto ingiuntivo n 342/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data
23.01.2024.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Cass. Civ. 28573/2021)
Nel caso di specie, dall'esame della relata di notifica del decreto opposto non è dato evincere che la notifica ai sensi del 143 cpc, eseguita dall'ufficiale giudiziario in data
16.02.2024, sia stata preceduta dal tentativo di eseguire la notifica presso la residenza della convenuta, né dall'esito di tale tentativo, con conseguente nullità della stessa, non potendosi configurare la diversa ipotesi di mancanza materiale dell'atto.
Ne consegue che, trattandosi di notifica nulla, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo non è stato notificato nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 cpc a pena di inefficacia dello stesso. Ciò ha determinato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, poiché, parte opponente, costituendosi in opposizione, ha rilevato l'inefficacia del decreto opposto.
Va, però, rilevato che come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di pagina 5 di 9 ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Alla luce di quanto detto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e valutata nel merito la domanda creditoria introdotta dal con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
Parte opponente ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente agli oneri ingiunti, poiché relativi a nuove opere di manutenzione e consolidamento deliberate, a dire dell'opponente, successivamente alla compravendita dell'immobile stipulata in data 4.12.2020 in notar Per_2
Il convenuto, contestando le ragioni dell'opposizione, ha sostenuto che non CP_1 di nuove opere si tratterebbe, ma di mero adeguamento dei lavori già deliberati nel 2018 in funzione delle varianti in corso d'opera resesi necessarie a seguito dei carotaggi e verifiche eseguite durante l'esecuzione dei lavori, così come previsto nel contratto d'appalto.
Ciò detto, va ricordato che “la delibera condominiale in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con
l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa.
Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. In ogni caso, l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato.”
(Corte di Cassazione -Ordinanza n. 4430 del 21 febbraio 2017).
Orbene, sulla scorta dei suddetti principi il convenuto ha prospettato la sua CP_1 tesi difensiva, allegando che le opere deliberate nel 2021 e nel 2023, ossia successivamente al trasferimento da parte del della proprietà dell'immobile Pt_1
pagina 6 di 9 facente parte del condominio, siano delle varianti delle opere di consolidamento deliberate nel 2018, anche dallo stesso allora proprietario. Pt_1
Invero, la tesi del è fondata. CP_1
Infatti, dall'esame della produzione allegata alla comparsa di risposta si evince che con delibera del 26.10.2019 (all. 7) l'assemblea ha approvato i lavori di messa in sicurezza individuati dall'arch. ed il relativo quadro economico pari ad € 149.986,30 , CP_3 riservandosi di valutare in fase esecutiva e con successiva delibera del 22.11.2019
(all.8) gli ulteriori lavori a carattere di urgenza della copertura dell'immobile di proprietà , che con delibera del 18.09.2020 ha approvato la variante dei lavori Parte_2 sulla copertura dell'edificio e la relativa spesa e con delibera del 20.07.2023 gli allegati computi metrici aventi ad oggetto le opere di consolidamento dell'edificio , resesi necessari in corso d'opera ed il relativo quadro economico.
Trattandosi, dunque, di varianti del progetto originario di messa in sicurezza approvato già in data 26.10.2019, ossia prima del trasferimento della proprietà dell'immobile da parte del , l'obbligazione di pagamento è sorta in capo alla , condomina Pt_1 Pt_1 all'epoca della delibera fonte dell'obbligazione.
va, indi, condannata a corrispondere in favore del condominio Parte_1 dell'edificio sito in Palermo, , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, l'importo di € 22.272,14.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in € 3387,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge
(valore €22272,14, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 9 revoca il decreto opposto;
condanna a corrispondere in favore del condominio Parte_1 dell'edificio sito in Palermo, , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, l'importo di € 22.272,14;
rigetta le ulteriori domande;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5314/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 novembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. VOLPE ETTORE e l'avv. ARDIZZONE FABRIZIO Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. Fabrizio Ardizzone C.F._1
Per l'avv. DE SANTIS DARIO , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5314/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. VOLPE ETTORE e dell'avv. ARDIZZONE FABRIZIO
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
PASCULLI 12 90100 PALERMO presso il difensore avv. VOLPE ETTORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE SANTIS DARIO , elettivamente domiciliato in VIA DANTE
N. 119 PALERMO presso il difensore avv. DE SANTIS DARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 Con atto di citazione notificato in data 16.04.2024 a mezzo pec Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il
[...] [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore e, premesso che in Controparte_2 data 8.03.2024 le veniva notificato ai sensi dell'art.143 cpc il decreto ingiuntivo n.
342/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.01.2024, con il quale le veniva intimato di corrispondere in favore del istante la somma di € 22.272,14, CP_1 oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali per le opere di straordinaria manutenzione relativi all'immobile sito in Palermo, alla via Giuseppe D'Alessi n. 5, proponeva opposizione, allegando di essere stata proprietaria dell'immobile sito nel
de quo, sino alla data del 02.12.2020, di aver corrisposto tutti gli oneri CP_1 afferenti l'immobile fino alla data del trasferimento della proprietà in favore di Per_1
, così come indicato all'art. 4 del contratto di compravendita stipulato in notar
[...] in data 4.12.2020, che con le delibere dell'8.03.2019 e del 22.11.2019 Persona_2 venivano deliberati rispettivamente i lavori di messa in sicurezza e in variante di copertura del tetto per i quali aveva corrisposto le somme di € 5941,65 e di €1012,31, che successivamente alla compravendita dell'immobile venivano deliberate ulteriori opere di manutenzione in data 6.08.2021 e 20.07.2023 relative a opere di consolidamento, che tali somme non potevano essere imputate alla stessa in quanto non più proprietaria alla data della delibera.
Eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poiché nella notifica del 24.01.2024 era apposto solo il timbro dell'ufficiale giudiziario senza alcuna indicazione circa la mancata consegna dell'atto a cui seguiva la notifica ai sensi del 143 cpc in data 14.02.2024 in assenza dei presupposti di legge,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato nel termine di sessanta giorni e nel merito contestava l'infondatezza della pretesa creditoria del istante, poiché CP_1 le successive opere di consolidamento i cui costi erano oggetto del decreto impugnato erano state deliberate in epoca successiva alla compravendita e dunque non imputabili alla stessa che non era legittimata passivamente relativamente a tale richiesta.
Contestava, infine, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto nel consuntivo non erano indicate le voci di spesa ai fini della determinazione del credito e chiedeva, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel pagina 3 di 9 merito, la revoca dello stesso, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendone il rigetto.
Allegava che l'edificio abbisognava di urgenti opere di messa in sicurezza, così come intimato nell'ordinanza sindacale 158 del 26.04.2013 e che l'assemblea condominiale aveva incaricato l'Arch. di redigere una relazione sullo stato dei luoghi e CP_3 degli interventi da porre in essere unitamente al preventivo di spesa, successivamente approvati dal condominio all'adunanza del 26 ottobre 2018 in merito alle opere di messa in sicurezza e consolidamento nonché nell'adunanza del 22 novembre 2019 per le opere di rifacimento della copertura dello stabile, contestava l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica, poiché infondata e, nel merito, allegava che l'obbligazione di contribuire alle spese per le opere di consolidamento dell'edificio era sorta con la delibera del 2018 e che le successive delibere del 2021 e del 2023, successive alla compravendita dell'immobile dell'opponente, non avevano ad oggetto nuove opere di manutenzione, ma il mero adeguamento dei lavori già deliberati in funzione delle varianti in corso d'opera resesi necessarie a seguito dei carotaggi e verifiche eseguite durante l'esecuzione dei lavori, così come previsto nel contratto d'appalto.
Contestava, dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente e chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'opponente, di dichiarare la legittimità della pretesa creditoria del , la CP_1 conferma del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 6.10.2024 veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
In primo luogo va affrontata l'eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità della pagina 4 di 9 notifica del decreto ingiuntivo n 342/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data
23.01.2024.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Cass. Civ. 28573/2021)
Nel caso di specie, dall'esame della relata di notifica del decreto opposto non è dato evincere che la notifica ai sensi del 143 cpc, eseguita dall'ufficiale giudiziario in data
16.02.2024, sia stata preceduta dal tentativo di eseguire la notifica presso la residenza della convenuta, né dall'esito di tale tentativo, con conseguente nullità della stessa, non potendosi configurare la diversa ipotesi di mancanza materiale dell'atto.
Ne consegue che, trattandosi di notifica nulla, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo non è stato notificato nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 cpc a pena di inefficacia dello stesso. Ciò ha determinato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, poiché, parte opponente, costituendosi in opposizione, ha rilevato l'inefficacia del decreto opposto.
Va, però, rilevato che come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di pagina 5 di 9 ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Alla luce di quanto detto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e valutata nel merito la domanda creditoria introdotta dal con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
Parte opponente ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente agli oneri ingiunti, poiché relativi a nuove opere di manutenzione e consolidamento deliberate, a dire dell'opponente, successivamente alla compravendita dell'immobile stipulata in data 4.12.2020 in notar Per_2
Il convenuto, contestando le ragioni dell'opposizione, ha sostenuto che non CP_1 di nuove opere si tratterebbe, ma di mero adeguamento dei lavori già deliberati nel 2018 in funzione delle varianti in corso d'opera resesi necessarie a seguito dei carotaggi e verifiche eseguite durante l'esecuzione dei lavori, così come previsto nel contratto d'appalto.
Ciò detto, va ricordato che “la delibera condominiale in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con
l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa.
Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. In ogni caso, l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato.”
(Corte di Cassazione -Ordinanza n. 4430 del 21 febbraio 2017).
Orbene, sulla scorta dei suddetti principi il convenuto ha prospettato la sua CP_1 tesi difensiva, allegando che le opere deliberate nel 2021 e nel 2023, ossia successivamente al trasferimento da parte del della proprietà dell'immobile Pt_1
pagina 6 di 9 facente parte del condominio, siano delle varianti delle opere di consolidamento deliberate nel 2018, anche dallo stesso allora proprietario. Pt_1
Invero, la tesi del è fondata. CP_1
Infatti, dall'esame della produzione allegata alla comparsa di risposta si evince che con delibera del 26.10.2019 (all. 7) l'assemblea ha approvato i lavori di messa in sicurezza individuati dall'arch. ed il relativo quadro economico pari ad € 149.986,30 , CP_3 riservandosi di valutare in fase esecutiva e con successiva delibera del 22.11.2019
(all.8) gli ulteriori lavori a carattere di urgenza della copertura dell'immobile di proprietà , che con delibera del 18.09.2020 ha approvato la variante dei lavori Parte_2 sulla copertura dell'edificio e la relativa spesa e con delibera del 20.07.2023 gli allegati computi metrici aventi ad oggetto le opere di consolidamento dell'edificio , resesi necessari in corso d'opera ed il relativo quadro economico.
Trattandosi, dunque, di varianti del progetto originario di messa in sicurezza approvato già in data 26.10.2019, ossia prima del trasferimento della proprietà dell'immobile da parte del , l'obbligazione di pagamento è sorta in capo alla , condomina Pt_1 Pt_1 all'epoca della delibera fonte dell'obbligazione.
va, indi, condannata a corrispondere in favore del condominio Parte_1 dell'edificio sito in Palermo, , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, l'importo di € 22.272,14.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in € 3387,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge
(valore €22272,14, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 9 revoca il decreto opposto;
condanna a corrispondere in favore del condominio Parte_1 dell'edificio sito in Palermo, , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, l'importo di € 22.272,14;
rigetta le ulteriori domande;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9