Sentenza 9 febbraio 1981
Massime • 2
A seguito della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione, attiva o passiva, si trasmette agli eredi, i quali, indipendentemente dalla scindibilita o inscindibilita del rapporto sostanziale, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con la conseguenza che, in fase di appello, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, nei confronti dei coeredi pretermessi, salvo che questi ultimi si siano spontaneamente costituiti, dispiegando intervento. ( Conf 5231/80, mass n 409068; ( Conf 3863/80, mass n 407727; ( Conf 3504/79, mass n 399916).*
Il coniuge superstite del creditore, il quale abbia veste di usufruttuario ex lege, in base all'art 581 cod civ (nel testo e nel regime previgente alla legge 19 maggio 1975 n 151, sulla riforma del diritto di famiglia), e, ai sensi dell'art 1000 dello stesso codice, contitolare, insieme con l'erede, del diritto di credito, del de cuius, con la conseguente legittimazione concorrente, sul piano processuale, la quale, pur non impedendo a ciascuno dei due soggetti di agire in giudizio per la riscossione del credito, determina, in Mancanza dell'assenso dell'altro interessato alla prestazione ad esclusivo favore di colui che abbia agito, la necessita del litisconsorzio ex art 102 cod proc civ, dettata dall'opportunita di evitare giudicati contraddittori, e, di conseguenza, nel giudizio di appello, la integrazione del contraddittorio a termini dell'art 331 cod proc civ, anche con la spontanea Costituzione in giudizio in via di intervento. ( V 1439/74, mass n 369534; ( V 2325/72, mass n 359691).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1981, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1981 |
Testo completo
A seguito della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione, attiva o passiva, si trasmette agli eredi, i quali, indipendentemente dalla scindibilita o inscindibilita del rapporto sostanziale, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con la conseguenza che, in fase di appello, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, nei confronti dei coeredi pretermessi, salvo che questi ultimi si siano spontaneamente costituiti, dispiegando intervento. ( Conf 5231/80, mass n 409068; ( Conf 3863/80, mass n 407727; ( Conf 3504/79, mass n 399916).*