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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1552/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Siderno, Parte_1 C.F._1
via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'avv. Monica SCOLERI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI /
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 03.06.2024, ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del Parte_1
riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l.
n. 118/1971 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. Per_1
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
[...]
Pag. 1 a 6 Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
21.01.2025, l' non si è costituito e all'udienza del 22.01.2025 ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente non è affetto da patologie tali da renderlo totalmente inabile al lavoro, accertando una percentuale di invalidità pari al
83,5%.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, laddove le patologie sono state valutate in maniera restrittiva, ed in particolare non è stato oggetto di valutazione il
“disturbo ansioso con componenti depressivi” accertato con referto rilasciato dal dipartimento di salute mentale dell'ASP di Reggio Calabria in data 10.10.2022.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_1
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le
Pag. 2 a 6 patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che il ricorrente è affetto da: “- Cardiopatia ipertensiva con iniziali segni di disfunzione distolica del ventricolo sinistro. In atto Classe NYHA II. Cod. 6442 pari al 50% - Spondiloartrosi lombosacrale con ernie discali L4-L5, L5-S1, lombalgia persistente con episodi ricorrenti di sciatalgia lombare.
Presente parestesie lombo-sacrali con limitazione antalgica dei movimenti del tronco sul bacino, riferisce parestesie diffuse ai 4 arti, gonalgia sx da meniscopatia con lesioni del corno posteriore, spalla dolorosa dx da tendinopatia della cuffia dei rotatori, coxalgia sx in paziente con esiti di morbo di perthes, morbo di dupuytren mano sx. An Cod. 7004 pari al 55% -
Broncopatia asmatiforme. Cod. 6407 pari al 45%”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Con la valutazione delle infermità poste in diagnosi, tenuto conto delle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità (D.M. 5-02-1992) risulta una valutazione finale del 83,5% infatti la capacità lavorativa del Sig. è ridotta in maniera permanente in misura non Parte_1 inferiore al 74%. La decorrenza è da fare risalire dalla data della visita da me effettuata, settembre 2023”.
Rispetto alle conclusioni peritali - non oggetto di osservazioni ai sensi dell'art. 195
c.p.c. - dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Parte ricorrente, altresì, nel corso del presente giudizio ha prodotto nuova documentazione medica, ovvero: certificato medico del 16.1.2025 rilasciato dalla clinica
Pag. 3 a 6 Villa del Sole e certificato medico visita ortopedica del 30.10.2024 rilasciato dalla clinica
Ipazia di Catanzaro. Tale documentazione è di per sé sovrapponibile a quella versata in atti in corso di ATPO ed inoltre afferisce all'accertamento della sindrome del tunnel carpale già trattata chirurgicamente alla mano sinistra e in attesa di intervento per la mano destra. Inoltre, quanto all'omessa valutazione della patologia psichiatrica, circostanza tra l'altro non oggetto di osservazioni alla bozza peritale in fase di ATPO, è opportuno precisare che consta agli atti un solo certificato medico diagnostico risalente all'anno 2022, con la relativa prescrizione terapeutica, e che non vi sono ulteriori referti dai quali poter desumere se la parte ricorrente è ancora in cura e se assume farmaci.
La documentazione medica prodotta in corso di causa non dà luogo quindi all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie.
In tale sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente
Pag. 4 a 6 si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 12.03.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6