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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20783/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANZETTA DASSANO MARIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
ATTORE contro
in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come memoria del 04.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale, chiedendo, anche preliminarmente in via cautelare, di ordinare al Comune di l'iscrizione della sig.ra CP_1 Pt_2
nell'anagrafe della popolazione residente del Comune medesimo, con inserimento nello stato di
[...]
famiglia del compagno, sig. , con conseguente rilascio del certificato di convivenza Parte_1
di fatto ex L. n. 76/2016.
Regolarmente citato, il non si è costituito. CP_1
*** *** ***
pagina 1 di 7 Deduce il ricorrente di aver instaurato una stabile relazione affettiva con la sig.ra a far Parte_2
data dal mese dal novembre 2023 e di aver iniziato, nel maggio 2024, a convivere con la stessa presso la sua abitazione sita in , via Battaglia n. 7; di aver sottoscritto in data 10.8.2024 un CP_1
contratto di convivenza avanti all'avv. Maria Franzetta, chiedendone la registrazione al Comune di con istanza del 16.8.2024; di aver il Comune di rifiutato, in data 23.08.2024, la CP_1 CP_1
registrazione del contratto di convivenza, mancando la previa iscrizione anagrafica nel territorio nazionale di priva di permesso di soggiorno, e richiamando, in tal senso, la Circolare n. Parte_2
78/2021 del Ministero dell'Interno.
Ribadito il diritto a ottenere le iscrizioni e le registrazioni domandate, anche sulla scorta di copiosa giurisprudenza formatasi in casi del tutto sovrapponibili, il ricorrente ha chiesto preliminarmente emettersi un provvedimento cautelare che ne ordini, almeno in via provvisoria, l'esecuzione.
In punto periculum, ha allegato che i tempi di un giudizio ordinario procurerebbero al ricorrente e alla sig.ra “gravi e irreparabili danni”. Parte_2
*** *** ***
Occorre preliminarmente rilevare che l'istanza cautelare risulta assorbita dalla presente decisione nel merito della causa, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, sulla scorta della documentazione già in atti, comportando la decisione la sola ricostruzione ed interpretazione dell'impianto normativo che disciplina la materia.
Il ricorso, nel merito, è fondato e merita accoglimento.
Occorre, al riguardo, svolgere una breve premessa in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si inscrive la presente vicenda. La normativa principale è costituita dalla legge 76/2016 (che ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), riassumibili – per quanto qui di interesse- nei seguenti termini:
− I “conviventi di fatto” sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (art. 1, comma 36, L. 76/2016);
− Per l'accertamento della stabile convivenza, deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1, comma 37, L. 76/2016);
pagina 2 di 7 − I conviventi di fatto hanno la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1, comma 50, L. 76/2016), da stipularsi con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e opponibile ai terzi (previa trasmissione di copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe nei successivi dieci giorni, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989).
Condivisibilmente, la giurisprudenza di merito chiamata ad interpretare l'art. 1, comma 37, della legge citata, ha chiarito, in maniera pressoché uniforme, che la dichiarazione anagrafica è soltanto uno strumento di prova e non è un elemento costitutivo della convivenza, il cui connotato essenziale è quello di costituire una situazione di “fatto” giuridicamente rilevante, la cui venuta ad esistenza non può essere condizionata da meri adempimenti formali. Nel definire le convivenze di fatto, il legislatore non ha dunque previsto, quale elemento costitutivo, né la dichiarazione anagrafica, né qualsivoglia altro adempimento burocratico, che rischierebbe di stravolgerne la stessa natura. Non solo. La copiosa giurisprudenza di merito ha altresì avuto modo di chiarire come la dichiarazione anagrafica non sia l'unico mezzo di prova, ben potendo la “stabile convivenza” essere individuata aliunde, a maggiore ragione laddove esistano – come nella specie- situazioni oggettive ostative alla previa formazione del presupposto anagrafico (ad es. assenza di un permesso di soggiorno): peraltro, tra le modalità di prova, rientra certamente il patto di convivenza ex art. 1, commi 50 e 51, L. 70/16, indicato in talune pronunce come “prova principe della stabile convivenza”, la cui validità è dal legislatore subordinata alla sola sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ne attesta la non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Si è altresì osservato che la registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici del Comune esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione, senza che tale attività vada ad interferire con gli accertamenti (rimessi in via esclusiva alla valutazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza) necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. sul punto l'ordinanza del Tribunale di Milano del
25.04.2021).
Ciò posto, nei casi come quello in esame (in cui uno dei conviventi non ha la cittadinanza italiana), occorre altresì fare riferimento alla direttiva comunitaria 2004/38/CE ed alla legge interna di pagina 3 di 7 recepimento costituita dal D.lgs. 30/2007.
La normativa si applica “a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari … che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo” (art. 3), ma anche “ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” (art. 23), ossia a prescindere che vengano in questione fattispecie di libera circolazione in altro Stato membro.
Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal D.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/2010 e 25661/2010). L'art. 3, comma 2, D.lgs. 30 cit. individua poi l'obiettivo di recepimento della Direttiva: “lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, … se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”. In attuazione della direttiva comunitaria, l'art. 9, comma 5 lett. c-bis, D.lgs. 30/2007 disciplina l'ipotesi di iscrizione anagrafica del familiare convivente privo di permesso di soggiorno, laddove fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata” con documentazione ufficiale e subordinando l'iscrizione anagrafica del partner di un cittadino comunitario alla (sola) esibizione di:
− un documento di identità o del passaporto in corso di validità;
− un attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
− una documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una “stabile relazione” con il cittadino dell'Unione.
In merito a quest'ultimo requisito, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 3876/2020, la quale ha chiarito che la stabile convivenza può essere accertata con ogni mezzo idoneo, in ragione della mancanza di una definizione espressa del requisito di “documentazione ufficiale” nel D.lgs.
30/2007 (interpretazione già valorizzata dalla sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 sul caso . Pt_3
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato che la “documentazione ufficiale” necessaria per il riconoscimento di una relazione stabile può essere anche diversa dal permesso di soggiorno pagina 4 di 7 poiché una diversa, riduttiva, interpretazione contrasterebbe con l'esigenza, prevalente, di interpretare la legge interna in modo conforme alla direttiva comunitaria (v. ordinanza del Tribunale di Milano del 25.04.2021).
Il quadro che emerge dalla disamina del D.lgs. 30/2007 è dunque quello di una normativa emanata allo scopo di favorire il più possibile il ricongiungimento dei familiari di cittadini degli Stati Membri anche laddove non vi siano relazioni sociali riconducibili alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio. Nella D.lgs. 30/2007, non vi è alcun riferimento al permesso di soggiorno richiesto dal
Comune, il quale non si atteggia come presupposto e condizione dell'iscrizione anagrafica, ma al più come effetto (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 30/2007, infatti, il familiare non avente cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione che intende accompagnare o raggiungere un cittadino dell'Unione per un periodo superiore a tre mesi, deve chiedere un permesso di soggiorno, per il cui rilascio si richiede ex art. 10 lett. c - tra gli altri requisiti -l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica di cui all'art. 9 co.
5 lett. b). Secondo il dettato dell'art. 2 n. 2 D.lgs n. 30/2007 rientra espressamente nella nozione di familiare anche il partner che abbia con il cittadino dell'Unione una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro.
È dunque la prova di una stabile relazione e quindi di un vincolo familiare a dar diritto alla iscrizione anagrafica, e poi, successivamente, al permesso di soggiorno ex art. 10 D.lgs n. 30/2007, e non già viceversa, se non a costo di rendere il permesso di soggiorno un elemento “costitutivo e/o di efficacia” del rapporto familiare oggetto di tutela, in aperta violazione dell'art. 2 Cost. e art. 8 CEDU. A diversa conclusione non induce il richiamo alla circolare n. 78/2021 del Ministero dell'Interno, che è normativa di fonte subordinata, e per questo irrilevante al fine di interpretare le disposizioni (il D.lgs.
30/2007) attuative di fonti comunitarie.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito all'anagrafe del Comune di tutti i CP_1
documenti richiesti dal citato art. 9 d.lgs n. 320/2007 ai fini di procedere all'iscrizione anagrafica e alla registrazione del contratto di convivenza con il sig. . Tra questi, è stato prodotto il patto di Pt_1
convivenza da ritenersi, alla luce delle considerazioni già esposte e mutuando identico indirizzo dalla giurisprudenza di merito che già si è pronunciata sul punto, “documentazione ufficiale attestante il vincolo famigliare” di cui alla lett. c) dell'art. 9 D.Lgs n. 30/2007, trattandosi dell'unico 'documento' di cui può dotarsi il convivente straniero non residente, che al contempo sia 'ufficiale' e che 'attesti' la stabile relazione. Non meritevole di accoglimento è altresì il rilievo per cui difetterebbe la prova che la pagina 5 di 7 convivenza delle parti sia effettiva e antecedente alla conclusione del contratto di convivenza. Posto che la stipulazione del relativo contratto è considerata dalla prevalente e numerosa giurisprudenza di merito come prova “principe” della convivenza di fatto e, qualora munito di sottoscrizione del pubblico ufficiale e attestazione di non contrarietà alle norme di diritto pubblico, perfettamente idoneo ad essere registrato, ritiene in ogni caso questo Giudice che il Comune ben avrebbe potuto attivarsi con le verifiche ex art. 18 bis D.P.R. 223/89 al fine di effettuare una compiuta istruttoria, anche eventualmente mediante accessi al domicilio dei ricorrenti.
Ciò – a quanto consta- non è avvenuto e la circostanza che, nella presente sede, il ricorrente hanno depositato l'accordo di convivenza, unitamente alla ulteriore documentazione allegata, costituisce prova sufficiente dell'esistenza di quel legame affettivo di coppia idoneo ad ottenere l'iscrizione anagrafica, mancando qualsivoglia prova contraria, che era onere dei convenuti fornire.
Peraltro, è lo stesso Comune che, nel caso in disamina, non ha dato seguito alle iscrizioni richieste sulla base del solo dato formale dell'assenza di previa iscrizione anagrafica della sig.ra e Parte_2
del permesso di soggiorno.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda dei ricorrenti risulta fondata e, per l'effetto, deve ordinarsi al di procedere alle iscrizioni richieste dal ricorrente, nei Controparte_1
termini di cui dispositivo.
Nulla in punto spese, avuto riguardo alla complessa disciplina normativa che regola la materia in esame (ae tenuto conto che, in tale ambito, la posizione del è stata in Controparte_1
prevalenza fondate sulle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie dalla prevalente giurisprudenza di merito) e stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Ordina al Sindaco pro-tempore del , nella sua qualità di Ufficiale di Governo Controparte_1
responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere all'iscrizione di nata in Parte_2
Albania il 04.06.1994, nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di ed al suo CP_1
inserimento nello stato di famiglia di , nato a [...] il [...], residente Parte_1
in , via Battaglia n. 7, con annotazione del relativo contratto di convivenza ai sensi della L. CP_1
pagina 6 di 7 76/2016.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino il 1 luglio 2025.
Il Giudice
Valentina Giuditta Soria
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20783/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANZETTA DASSANO MARIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
ATTORE contro
in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come memoria del 04.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale, chiedendo, anche preliminarmente in via cautelare, di ordinare al Comune di l'iscrizione della sig.ra CP_1 Pt_2
nell'anagrafe della popolazione residente del Comune medesimo, con inserimento nello stato di
[...]
famiglia del compagno, sig. , con conseguente rilascio del certificato di convivenza Parte_1
di fatto ex L. n. 76/2016.
Regolarmente citato, il non si è costituito. CP_1
*** *** ***
pagina 1 di 7 Deduce il ricorrente di aver instaurato una stabile relazione affettiva con la sig.ra a far Parte_2
data dal mese dal novembre 2023 e di aver iniziato, nel maggio 2024, a convivere con la stessa presso la sua abitazione sita in , via Battaglia n. 7; di aver sottoscritto in data 10.8.2024 un CP_1
contratto di convivenza avanti all'avv. Maria Franzetta, chiedendone la registrazione al Comune di con istanza del 16.8.2024; di aver il Comune di rifiutato, in data 23.08.2024, la CP_1 CP_1
registrazione del contratto di convivenza, mancando la previa iscrizione anagrafica nel territorio nazionale di priva di permesso di soggiorno, e richiamando, in tal senso, la Circolare n. Parte_2
78/2021 del Ministero dell'Interno.
Ribadito il diritto a ottenere le iscrizioni e le registrazioni domandate, anche sulla scorta di copiosa giurisprudenza formatasi in casi del tutto sovrapponibili, il ricorrente ha chiesto preliminarmente emettersi un provvedimento cautelare che ne ordini, almeno in via provvisoria, l'esecuzione.
In punto periculum, ha allegato che i tempi di un giudizio ordinario procurerebbero al ricorrente e alla sig.ra “gravi e irreparabili danni”. Parte_2
*** *** ***
Occorre preliminarmente rilevare che l'istanza cautelare risulta assorbita dalla presente decisione nel merito della causa, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, sulla scorta della documentazione già in atti, comportando la decisione la sola ricostruzione ed interpretazione dell'impianto normativo che disciplina la materia.
Il ricorso, nel merito, è fondato e merita accoglimento.
Occorre, al riguardo, svolgere una breve premessa in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si inscrive la presente vicenda. La normativa principale è costituita dalla legge 76/2016 (che ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), riassumibili – per quanto qui di interesse- nei seguenti termini:
− I “conviventi di fatto” sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (art. 1, comma 36, L. 76/2016);
− Per l'accertamento della stabile convivenza, deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1, comma 37, L. 76/2016);
pagina 2 di 7 − I conviventi di fatto hanno la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1, comma 50, L. 76/2016), da stipularsi con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e opponibile ai terzi (previa trasmissione di copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe nei successivi dieci giorni, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989).
Condivisibilmente, la giurisprudenza di merito chiamata ad interpretare l'art. 1, comma 37, della legge citata, ha chiarito, in maniera pressoché uniforme, che la dichiarazione anagrafica è soltanto uno strumento di prova e non è un elemento costitutivo della convivenza, il cui connotato essenziale è quello di costituire una situazione di “fatto” giuridicamente rilevante, la cui venuta ad esistenza non può essere condizionata da meri adempimenti formali. Nel definire le convivenze di fatto, il legislatore non ha dunque previsto, quale elemento costitutivo, né la dichiarazione anagrafica, né qualsivoglia altro adempimento burocratico, che rischierebbe di stravolgerne la stessa natura. Non solo. La copiosa giurisprudenza di merito ha altresì avuto modo di chiarire come la dichiarazione anagrafica non sia l'unico mezzo di prova, ben potendo la “stabile convivenza” essere individuata aliunde, a maggiore ragione laddove esistano – come nella specie- situazioni oggettive ostative alla previa formazione del presupposto anagrafico (ad es. assenza di un permesso di soggiorno): peraltro, tra le modalità di prova, rientra certamente il patto di convivenza ex art. 1, commi 50 e 51, L. 70/16, indicato in talune pronunce come “prova principe della stabile convivenza”, la cui validità è dal legislatore subordinata alla sola sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ne attesta la non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Si è altresì osservato che la registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici del Comune esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione, senza che tale attività vada ad interferire con gli accertamenti (rimessi in via esclusiva alla valutazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza) necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. sul punto l'ordinanza del Tribunale di Milano del
25.04.2021).
Ciò posto, nei casi come quello in esame (in cui uno dei conviventi non ha la cittadinanza italiana), occorre altresì fare riferimento alla direttiva comunitaria 2004/38/CE ed alla legge interna di pagina 3 di 7 recepimento costituita dal D.lgs. 30/2007.
La normativa si applica “a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari … che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo” (art. 3), ma anche “ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” (art. 23), ossia a prescindere che vengano in questione fattispecie di libera circolazione in altro Stato membro.
Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal D.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/2010 e 25661/2010). L'art. 3, comma 2, D.lgs. 30 cit. individua poi l'obiettivo di recepimento della Direttiva: “lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, … se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”. In attuazione della direttiva comunitaria, l'art. 9, comma 5 lett. c-bis, D.lgs. 30/2007 disciplina l'ipotesi di iscrizione anagrafica del familiare convivente privo di permesso di soggiorno, laddove fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata” con documentazione ufficiale e subordinando l'iscrizione anagrafica del partner di un cittadino comunitario alla (sola) esibizione di:
− un documento di identità o del passaporto in corso di validità;
− un attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
− una documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una “stabile relazione” con il cittadino dell'Unione.
In merito a quest'ultimo requisito, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 3876/2020, la quale ha chiarito che la stabile convivenza può essere accertata con ogni mezzo idoneo, in ragione della mancanza di una definizione espressa del requisito di “documentazione ufficiale” nel D.lgs.
30/2007 (interpretazione già valorizzata dalla sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 sul caso . Pt_3
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato che la “documentazione ufficiale” necessaria per il riconoscimento di una relazione stabile può essere anche diversa dal permesso di soggiorno pagina 4 di 7 poiché una diversa, riduttiva, interpretazione contrasterebbe con l'esigenza, prevalente, di interpretare la legge interna in modo conforme alla direttiva comunitaria (v. ordinanza del Tribunale di Milano del 25.04.2021).
Il quadro che emerge dalla disamina del D.lgs. 30/2007 è dunque quello di una normativa emanata allo scopo di favorire il più possibile il ricongiungimento dei familiari di cittadini degli Stati Membri anche laddove non vi siano relazioni sociali riconducibili alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio. Nella D.lgs. 30/2007, non vi è alcun riferimento al permesso di soggiorno richiesto dal
Comune, il quale non si atteggia come presupposto e condizione dell'iscrizione anagrafica, ma al più come effetto (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 30/2007, infatti, il familiare non avente cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione che intende accompagnare o raggiungere un cittadino dell'Unione per un periodo superiore a tre mesi, deve chiedere un permesso di soggiorno, per il cui rilascio si richiede ex art. 10 lett. c - tra gli altri requisiti -l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica di cui all'art. 9 co.
5 lett. b). Secondo il dettato dell'art. 2 n. 2 D.lgs n. 30/2007 rientra espressamente nella nozione di familiare anche il partner che abbia con il cittadino dell'Unione una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro.
È dunque la prova di una stabile relazione e quindi di un vincolo familiare a dar diritto alla iscrizione anagrafica, e poi, successivamente, al permesso di soggiorno ex art. 10 D.lgs n. 30/2007, e non già viceversa, se non a costo di rendere il permesso di soggiorno un elemento “costitutivo e/o di efficacia” del rapporto familiare oggetto di tutela, in aperta violazione dell'art. 2 Cost. e art. 8 CEDU. A diversa conclusione non induce il richiamo alla circolare n. 78/2021 del Ministero dell'Interno, che è normativa di fonte subordinata, e per questo irrilevante al fine di interpretare le disposizioni (il D.lgs.
30/2007) attuative di fonti comunitarie.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito all'anagrafe del Comune di tutti i CP_1
documenti richiesti dal citato art. 9 d.lgs n. 320/2007 ai fini di procedere all'iscrizione anagrafica e alla registrazione del contratto di convivenza con il sig. . Tra questi, è stato prodotto il patto di Pt_1
convivenza da ritenersi, alla luce delle considerazioni già esposte e mutuando identico indirizzo dalla giurisprudenza di merito che già si è pronunciata sul punto, “documentazione ufficiale attestante il vincolo famigliare” di cui alla lett. c) dell'art. 9 D.Lgs n. 30/2007, trattandosi dell'unico 'documento' di cui può dotarsi il convivente straniero non residente, che al contempo sia 'ufficiale' e che 'attesti' la stabile relazione. Non meritevole di accoglimento è altresì il rilievo per cui difetterebbe la prova che la pagina 5 di 7 convivenza delle parti sia effettiva e antecedente alla conclusione del contratto di convivenza. Posto che la stipulazione del relativo contratto è considerata dalla prevalente e numerosa giurisprudenza di merito come prova “principe” della convivenza di fatto e, qualora munito di sottoscrizione del pubblico ufficiale e attestazione di non contrarietà alle norme di diritto pubblico, perfettamente idoneo ad essere registrato, ritiene in ogni caso questo Giudice che il Comune ben avrebbe potuto attivarsi con le verifiche ex art. 18 bis D.P.R. 223/89 al fine di effettuare una compiuta istruttoria, anche eventualmente mediante accessi al domicilio dei ricorrenti.
Ciò – a quanto consta- non è avvenuto e la circostanza che, nella presente sede, il ricorrente hanno depositato l'accordo di convivenza, unitamente alla ulteriore documentazione allegata, costituisce prova sufficiente dell'esistenza di quel legame affettivo di coppia idoneo ad ottenere l'iscrizione anagrafica, mancando qualsivoglia prova contraria, che era onere dei convenuti fornire.
Peraltro, è lo stesso Comune che, nel caso in disamina, non ha dato seguito alle iscrizioni richieste sulla base del solo dato formale dell'assenza di previa iscrizione anagrafica della sig.ra e Parte_2
del permesso di soggiorno.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda dei ricorrenti risulta fondata e, per l'effetto, deve ordinarsi al di procedere alle iscrizioni richieste dal ricorrente, nei Controparte_1
termini di cui dispositivo.
Nulla in punto spese, avuto riguardo alla complessa disciplina normativa che regola la materia in esame (ae tenuto conto che, in tale ambito, la posizione del è stata in Controparte_1
prevalenza fondate sulle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie dalla prevalente giurisprudenza di merito) e stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Ordina al Sindaco pro-tempore del , nella sua qualità di Ufficiale di Governo Controparte_1
responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere all'iscrizione di nata in Parte_2
Albania il 04.06.1994, nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di ed al suo CP_1
inserimento nello stato di famiglia di , nato a [...] il [...], residente Parte_1
in , via Battaglia n. 7, con annotazione del relativo contratto di convivenza ai sensi della L. CP_1
pagina 6 di 7 76/2016.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino il 1 luglio 2025.
Il Giudice
Valentina Giuditta Soria
pagina 7 di 7