Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3222
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Sentenza 2 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Torino nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria, riguarda una controversia tra un ricorrente e un Comune, il quale non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha richiesto l'iscrizione anagrafica della propria compagna, priva di permesso di soggiorno, sostenendo di aver instaurato una stabile convivenza e di aver stipulato un contratto di convivenza. La questione centrale verte sulla legittimità del rifiuto del Comune di procedere all'iscrizione anagrafica, basato sulla mancanza di un permesso di soggiorno.

Il Giudice ha accolto le richieste del ricorrente, argomentando che la legge 76/2016 non prevede la dichiarazione anagrafica come elemento costitutivo della convivenza, ma la considera un mero strumento di prova. Ha evidenziato che la registrazione del contratto di convivenza è un diritto del convivente, e che la mancanza di un permesso di soggiorno non può ostacolare l'iscrizione anagrafica, in quanto la normativa europea e nazionale favorisce il ricongiungimento familiare. Pertanto, il Tribunale ha ordinato al Comune di procedere con l'iscrizione richiesta, ritenendo sufficiente la documentazione presentata dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3222
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 3222
    Data del deposito : 2 luglio 2025

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