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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2516/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2023, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luca Liucci (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Bonaventura Zumbini n. 27 Portici, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 13
, P.I. , rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_2 P.IVA_1
Salvio De Lucia (c.f. ) ed elett. domiciliata in Caserta al Corso C.F._4
Trieste n. 257, ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del suo proc.re
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
Con conveniva in giudizio e la dinanzi a
[...] Controparte_1 Controparte_2
questo Tribunale deducendo che il giorno 14/2/2020, alle ore 10,15 circa, in Melito di pagina 2 di 13 Napoli, alla Via S. di Giacomo, veniva investito dall'auto Citroen tg. EA441WL di
, condotta da , assicurata presso la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Deduceva ancora l'attore che, mentre era fermo appoggiato di schiena
[...]
ad un veicolo fermo in sosta lungo il margine di Via Salvatore di Giacomo, nei pressi del “Supermercato SG”, veniva improvvisamente investito alle gambe, dalla parte anteriore dell'auto Citroen tg. EA441WL il cui conducente, nel percorrere la detta strada, perdeva il controllo del veicolo non riuscendo ad arrestarlo, urtando l'attore fermo nella descritta posizione. Deduceva infine il di aver riportato Pt_1
gravissime lesioni per cui faceva ricorso alle cure dell'ASL Napoli 2 Nord P.O. “San
Giovanni di Dio”, di Frattamaggiore (NA) e precisamente: “frattura chiusa tibia e perone gamba destra e frattura di tibia sinistra”.
Si costituiva la spa convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo che, in ogni caso, era stata corrisposta in via pregiudiziale un'offerta pari alla somma di euro 62.300,00, incassata dal da ritenersi Pt_1
satisfattiva di ogni sua pretesa.
Questioni preliminari
Preliminarmente va rilevato che non si costituiva la convenuta , Controparte_1
ritualmente citata e non comparsa, di cui va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice,
riscontrata dall'istruttoria della , come eccepito in comparsa di Controparte_2 pagina 3 di 13 costituzione dacché, dopo aver intrapreso i contatti con il danneggiato, lo sottoponeva ai rituali accertamenti medici, sfociati nell'offerta formulata e trattenuta in conto dall'attore.
An debeatur
Ciò posto in fatto, dagli atti di causa nonché dalle risultanze della prova per testi svolta con la sola teste indicata ed escussa in istruttoria a cura di parte attrice, la domanda risulta essere parzialmente fondata e, come tale, va accolta.
Le dichiarazioni rese dalla teste , infatti, lasciano non pochi Testimone_1
dubbi circa la dinamica descritta in citazione e soprattutto in merito alla conferma dell'accadimento del fatto storico, senza possibilità di dedurre indicazioni utili per risalire alla responsabilità esclusiva dello stesso.
Dalle dichiarazioni rese dalla teste, infatti, non si evince la responsabilità
esclusiva del conducente del veicolo Citroen tg. EA441WL assicurato , Controparte_2
anzi traspaiono profili di corresponsabilità del danneggiato.
Nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone,
la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce da sempre la possibilità
che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito.
Anche il comportamento dei pedoni rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e pagina 4 di 13 prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice
della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la fluidità del traffico automobilistico.
La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità anche in tema di responsabilità aquiliana della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ.,
affermando il principio in virtù del quale non è dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n. 21686 del
9.11.2005,). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum, del fatto colposo del terzo al caso fortuito.
Anche in materia di investimento del pedone, pertanto, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità
fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A tal fine, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità del conducente è
esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia pagina 5 di 13 tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006).
Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile, ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In tema di circolazione dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1 Cod. Civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore.
Assunta, dalla deposizione della teste escussa come imprudente e non adeguata allo stato dei luoghi, la manovra operata dal conducente del veicolo assicurato (la
teste “…Il veicolo improvvisamente all'altezza del sig. si spostò Tes_1 Pt_1
investendo nelle gambe il predetto che era fermo appoggiato ad un'altra auto.
L'investimento avvenne frontalmente ed il non ebbe nemmeno il tempo per Pt_1
spostarsi ed evitare l'impatto) la dichiarazione della teste chiarisce anche il pagina 6 di 13 comportamento tenuto dal nello svolgersi della dinamica dei fatti. E cioè Pt_1
che egli fosse appoggiato ad un'auto con la schiena, situazione che presuppone che il non stesse approcciando alcuna manovra di attraversamento della strada;
Pt_1
inoltre, tale statica posizione tenuta dal pedone, dal lato della carreggiata, al momento del sinistro, come descritta dalla teste, presuppone che lo stesso non avesse nemmeno intrapreso un'azione di salita sul veicolo cui egli si era appoggiato.
La dinamica del sinistro, come dichiarata della teste indotta dall'attore, Tes_2
non lascia alcun dubbio in merito al fatto che il si poneva, una volta assunta Pt_1
la descritta posizione, in modo trasgressivo del dettato del Cds in tema di comportamento dei pedoni, presentandosi, aldilà della manovra contravvenzionale dell'auto Citroen tg. EA441WL investitrice, come vero e proprio intralcio per la circolazione stradale, mettendo a repentaglio la sua incolumità in condizione di vero e proprio pericolo.
Tale risultando la ricostruzione giudiziale dei fatti, va dichiarata la concorrente responsabilità del nella responsabilità del sinistro, nella misura pari a quella Pt_1
del conducente del veicolo investitore, con le conseguenze ad essa correlate.
Quantum debeatur
Circa il danno fisico subito dall'attore, risulta provato il nesso di causalità
evento-lesioni, così come si ricava dalla documentazione medico-sanitaria, che è stata prodotta dall'attore ed è stata esaminata dal C.T.U. dott. Invero Persona_1
l'ausiliario del Giudice nella consulenza depositata il 23.9.2024, con motivazione pagina 7 di 13 pienamente condivisibile, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha esaminato la documentazione medica messa a sua disposizione.
Alla fine, il consulente ha affermato che l'attore a seguito dell'incidente,
presentava “frattura scomposta pluriframmentaria 3 prossimale tibia e perone dx
intrarticolare e frattura scomposta 1/3 prossimale e 1/3 medio di gamba sx”, con una
invalidita' temporanea totale (ITT) 90 (novanta giorni) al 100%; una invalidita'
temporanea parziale (ITP) 90 (novanta giorni) al 50%; una invalidita' temporanea
parziale (ITP) 60 (sessanta giorni) al 25% . Sono residuati postumi, valutabili come
Danno Biologico, nella misura del 28% (ventotto per cento)”.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dall'attore, tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura superiore al 9%, e che quindi non può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico
(danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi pagina 8 di 13 rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). La liquidazione va effettuata alla attualità, per cui lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella di Milano anno
2024 in quanto ritenuta applicabile.
In proposito, l'attore, all'epoca del sinistro aveva 56 anni.
Lo scrivente ritiene equo liquidare in suo favore a titolo di danno biologico l'importo complessivo di euro € 154.892,00 così determinandola:
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Danno non patrimoniale risarcibile € 139.367,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale generale: € 154.892,00
Le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, assunto riferimento temporale quale data per il passaggio in decisone del giudizio, risultano comprensive pagina 9 di 13 del danno morale, sicchè la personalizzazione opera nel solo caso di allegazione e prova di pregiudizi morali non riconducibili agli standard medi considerati da tali tabelle. In altri termini, la liquidazione del danno morale è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle che, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n.
26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato. Con
espresso riguardo alla fattispecie in esame, la specifica peculiarità non risulta essere pagina 10 di 13 concretamente esistente per giustificare una “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata, con il conseguente aumento dei valori suddetti.
Dalla prova per testi non è emerso se all'attore, in conseguenza delle lesioni riportate e del successivo decorso di convalescenza, risultassero compromesse funzioni essenziali, in modo da impedire le ordinarie attività quotidiane, fatto per cui,
un'eventuale personalizzazione non troverebbe alcun fondamento.
Infine, va liquidato a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1.348,11
stante la documentata alcuna spesa per visite ed accertamenti diagnostici.
Il danno così liquidato va ridotto nel 50% per il dichiarato pari concorso nella responsabilità della sua produzione, detratto ulteriormente dell'importo di euro
62.300,00 già corrisposto in sede stragiudiziale dalla all'attore. Controparte_2
Il tutto, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo liquidato dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
Sussistono fondati elementi per ritenere compensate tra le parti le spese di giudizio.
Vanno poste altresì in solido tra le parti, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 11 di 13 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e della , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
a) dichiara la pari responsabilità dell'attore e del conducente del veicolo Citroen
tg. EA441WL nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) per effetto del dichiarato pari concorso di colpa e dell'avvenuto incasso da parte dell'attore dell'offerta di euro 62.300,00 fatta in sede pregiudiziale dalla spa
Con convenuta costituita, condanna e la in solido al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della residua somma di euro 15.146,00 in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata, alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo liquidato dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c) per effetto del dichiarato pari concorso di colpa, condanna e Controparte_1
la spa in solido al pagamento della somma di euro 674,05 in favore di Controparte_2
a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre interessi dalla Parte_1
data di documentazione del singolo esborso;
d) dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra le parti;
e) Pone a carico delle parti in solido fra di loro, e per la metà a carico dei convenuti in solido fra di loro, le spese di CTU al lordo dell'acconto già
eventualmente versato. pagina 12 di 13 Aversa lì 15.3.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 13 di 13