Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 2775/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 728/2018, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 4837/2005 in materia di: servitù, promossa da:
cf. , rappresentato e difeso in virtù di _1 C.F._1
mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Vincenzo Aliperti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Nola alla via Vivaldi n. 8
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2775/2018 R.G. – / _1
+ 1 Parte_2
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_2 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giovanni Foglia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 216
APPELLATO
e
, già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., cf. ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giulio Gomez D'Ayala, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Stendhal n. 23
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 728/2018, depositata il 13.04.2018 e resa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 4837/2005 - con la quale il Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dall'attore , aveva condannato alla rimozione Parte_2 _1
della tubazione di gas abusivamente apposta nel fondo del ed al ripristino Parte_2
immediato dello stato dei luoghi a sua cura e spese, rigettando la domanda riconvenzionale spiegata dalla e condannando il convenuto alla refusione delle spese di lite Controparte_3
in favore delle controparti - ha interposto appello _1
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità Parte_2
del gravame o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione, con la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio. Anche la si è costituita in giudizio, chiedendo la Controparte_1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2775/2018 R.G. – / _1
+ 1 Parte_2 dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
3. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se il gravame sia stato proposto tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
13.04.2018; b) è stata notifica il 20.04.2018; c) l'atto di impugnazione è stato notificato in data 18.05.2018 a: 1) , mediante invio di pec all'avv. Angelo Foglia, Parte_2
procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
2) alla società , mediante Controparte_1
invio di pec all'avv. Fulvio Piezzi, procuratore costituito in primo grado.
Ne deriva che il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 09-10.06.2006 conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Tribunale di Nola DA NE e la società ; premettendo Controparte_4
di essere proprietario di una villetta in Nola alla via San Francesco, II Traversa n. 27 e di aver stipulato nel gennaio 2002 con la un contratto di somministrazione per la Controparte_3
fornitura di gas metano, l'attore affermava che qualche tempo dopo la stipula del contratto,
gli addetti della società di fornitura e distribuzione gas, su richiesta di ed _1
avvalendosi del suo consenso, offerto confidando nella garantita provvisorietà dell'intervento,
avevano installato all'altezza dei contatori posti in prossimità del muro di confine un'altra tubazione per l'allaccio del gas all'immobile del detto convenuto.
Affermava l'attore che la sistemazione delle tubazioni innanzi indicata, assicurata come provvisoria, era rimasta invece inalterata per qualche tempo fino a quando, agli inizi dell'anno
2004, di prima mattina, lo stesso aveva modificato l'originario percorso delle _1
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+ 1 Parte_2 tubature, sostituendo la condotta già esistente con altra tubazione che, proseguendo in altezza lungo tutto il muro di confine all'interno della proprietà , si immetteva direttamente Parte_2
nel suo fondo.
L'attore aggiungeva di aver tentato di risolvere bonariamente la controversia con il _1
senza alcun esito positivo e di aver anche sollecitato la società alla Controparte_3
rimozione delle tubazioni apposte illegittimamente nel suo fondo, trovando invece disponibilità della società all'intervento richiesto.
Purtroppo, in occasione dell'incontro fissato per l'esecuzione dei lavori ad eseguirsi a cura e spese della società di distribuzione del gas, il convenuto aveva impedito l'accesso ai tecnici incaricati dell'intervento, costringendo così l'attore ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola Parte_2
al fine di ottenere la rimozione delle tubazioni, il ripristino dell'originario _1
stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio contestando ogni avverso assunto e chiedendo _1
il rigetto delle avverse domande e la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la società che, ribadendo di aver offerto Controparte_3
immediata disponibilità ad eseguire i lavori richiesti dall'attore, spiegava nei confronti del domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore _1
in conseguenza del suo comportamento ostativo.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali ed infine deciso con la sentenza impugnata,
nella quale il Tribunale adito, accogliendo le domande dell'attore, condannava il convenuto all'immediato rispristino dell'originario stato dei luoghi mediante la _1
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+ 1 Parte_2 rimozione a sue spese delle tubazioni apposte abusivamente nel fondo dell'attore, rigettando la domanda riconvenzionale della società e condannando il convenuto alla Controparte_3
refusione delle spese in favore delle altre parti di causa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello _1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, sostenendo che, nel disporre la condanna al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della tubazione apposta abusivamente, il giudice di prime cure abbia reso una pronuncia non richiesta, avendo l'attore proposto una domanda diretta ad ottenere esclusivamente la dichiarazione di illegittimo ed abusivo innesto di condutture di gas operato dai convenuti nel suo fondo;
domanda che avrebbe dovuto essere comunque rigettata, stante il consenso offerto dal al posizionamento dell'allaccio provvisorio nel suo fondo. Parte_2
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, mal interpretando le dichiarazioni rese dai testimoni, abbia ritenuto provata la modifica delle tubazioni ad opera sua, mentre invece la prova sul punto è risultata vaga, stante la mancata identificazione dei soggetti che hanno operato la modifica, nonché la mancata prova dello stato originario dei luoghi e della manomissione operata sule condotte.
8. Il gravame, come formulato, va dichiarato inammissibile per le ragioni che di seguito
si vanno ad illustrare.
Premesso che il giudizio di gravame ha natura di revisio prioris istantiae e non di novum
iudicium, il nostro ordinamento giuridico dispone che nel proporre l'impugnazione l'appellante debba necessariamente indicare gli specifici capi della sentenza appellata, i passaggi argomentativi che la sorreggono, le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo del Giudice di prime cure ed infine l'idoneità di tali ragioni a determinare le
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+ 1 Parte_2 modifiche della decisione censurata.
In tema di impugnazioni, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un., ord. 13.12.2022
n. 36481).
Nel richiamare il presupposto fondante del processo civile - in base al quale non può giammai essere pronunciata la nullità di un atto processuale, ove questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato - la giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito che, nel valutare l'ammissibilità o meno di una impugnazione, il giudicante non debba tenere conto del rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma guardare alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto (così Cass. ord n. 13535/2018); sulla scorta di quanto innanzi detto, deve dunque affermarsi che una valutazione positiva in ordine all'ammissibilità del gravame può dirsi raggiunta attraverso una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata,
che consenta al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica (così Cass. ord.
17.12.2021 n. 40560; Cass. ord 19.03.2019 n. 7675).
Applicando alla fattispecie i principi fondamentali e le pronunce giurisprudenziali rese in
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+ 1 Parte_2 subiecta materia, si rileva che l'atto di impugnazione introduttivo del presente giudizio non presenta i requisiti innanzi richiamati.
Ed invero, i vizi di ultrapetizione della sentenza e di erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, pur ripetutamente enunciati, appaiono privi di argomentazioni adeguate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice poiché l'appellante, dopo aver dichiarato apertamente di non condividere la decisione impugnata, non ha offerto valide ragioni sulle quali poter costruire una decisione di tenore diverso da quella precedentemente adottata.
Nessuna delle doglianze sollevate dall'appellante appare infatti supportata da elementi in fatto e diritti idonei a consentire una ricostruzione dei fatti di causa altrettanto valida ed alternativa a quella indicata dal giudice di prime cure.
Rammentato, peraltro, che nell'atto di impugnazione le doglianze mosse avverso la sentenza devono dialogare con quest'ultima, ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse (così Cass. ord. n. 24585 del 02.10.2019), nel caso di specie le doglianze risultano enunciate, ma non supportate da significativi elementi in fatto e diritto idonei a consentire al giudice del gravame di rivalutare il provvedimento impugnato in vista della sua riforma.
In altri termini, il tenore meramente assertivo delle critiche rivolte alla sentenza impugnata non consente di ravvisare nell'atto di impugnazione gli elementi essenziali ed imprescindibili per dichiarare l'ammissibilità del gravame;
il preteso accoglimento dell'impugnazione appare infatti sfornito degli elementi in fatto e diritto idonei a sostenere in maniera adeguata la richiesta del che non ha depositato in atti neppure gli scritti difensivi conclusionali _1
a sostegno delle proprie richieste.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità
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+ 1 Parte_2 dell'impugnazione per difetto dei requisiti di legge necessari alla sua proposizione.
10. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la soccombenza dell'appellante e la sua condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore di entrambe le parti appellate;
la liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ.
mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del grado e con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni
Foglia, procuratore di dichiaratosi anticipatario. Parte_2
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante,
in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da _1
avverso la sentenza n. 728/2018 del Tribunale di Nola, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile l'impugnazione;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore _1
della , come in atti rappresentata, che liquida in €. 1.984,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
3- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di _1
, che liquida in €. 1.984,00, oltre 15% spese generali, Iva e Cap Parte_2
come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giovanni Foglia, dichiaratosi anticipatario;
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+ 1 Parte_2
4- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 16.04.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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+ 1 Parte_2