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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3073 2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SALINETTI Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ROSELLA SILVIA, CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2025 le parti, premesso che in data 20.07.2014 avevano contratto matrimonio in Roma e che dalla loro unione erano nati i figli (n. il Persona_1
18.01.2016); (n. il 02.07.2018) e (n. il 02.07.2018); adivano Parte_2 Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) I figli minori e sono affidati congiuntamente Persona_1 Parte_2 Parte_3 ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente presso la madre, che si trasferirà a vivere nel comune di Roma presso l'immobile in comunione tra i coniugi come appresso meglio specificato. Più in particolare le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche disgiuntamente.
3) Con riferimento ai minori si chiede l'approvazione del Piano Genitoriale allegato come doc. 16. In conformità al suddetto piano genitoriale si stabilisce altresì quanto segue. Nel rispetto dell'interesse e 1 delle esigenze primarie dei figli il padre potrà incontrarli anche oltre il seguente piano di visita, in accordo con l'altro genitore. In mancanza di diverso accordo il padre vedrà e terrà con sè i figli: (i) a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola, indicativamente alle ore 16:00, ovvero nel periodo di chiusura scolastica dal domicilio materno al medesimo orario o dal centro estivo, sino alla domenica sera, riaccompagnandoli presso la residenza familiare del domicilio materno alle ore 19.00, (ii) a settimane alterne (nella settimana in cui il padre avrà i figli nel week-end che sopraggiunge) il martedì, prelevandoli dalla scuola all'orario di uscita, indicativamente alle ore 16:00, ovvero nel periodo di chiusura scolastica dal domicilio materno al medesimo orario o dal centro estivo, riaccompagnandoli presso la residenza familiare del domicilio materno alle ore 21.00 del medesimo giorno, dopo cena, (iii)
a settimane alterne (nella settimana in cui il padre non avrà i figli nel week-end che sopraggiunge) il martedì, il mercoledì ed il venerdì, prelevandoli dalla scuola all'orario di uscita, indicativamente alle ore 16:00, ovvero nel periodo di chiusura scolastica dal domicilio materno al medesimo orario o dal centro estivo, riaccompagnandoli presso la residenza familiare del domicilio materno alle ore 21.00 di ciascun medesimo giorno, dopo cena. La IG.ra vedrà e terrà con sè i figli in tutti gli Parte_1 altri giorni ed orari. Il padre, previo consenso della madre collocataria, potrà vedere e tenere con se i figli anche in giorni ed orari diversi da quelli sopra stabiliti. Per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli tre settimane anche non consecutive, con relativi pernotti, da concordare entro il 30 maggio dell'anno di riferimento. Per le Vacanze Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro. Stesso principio dell'alternanza sarà rispettato i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre il giorno dell'Epifania del 6 gennaio sarà trascorso dai figli ad anni alterni con ciascuno genitore. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorre un periodo di almeno 7 giorni, anche non consecutivi con i figli. Durante il periodo delle festività pasquali, nei giorni di vacanza dalla scuola, ciascun genitore potrà trascorrere il medesimo numero di giorni con i figli.
4) La casa familiare viene consensualmente ritrasferita, per accordo dei coniugi, dall'immobile di proprietà esclusiva del IG. ubicato in Roma (RM) alla Via delle Naiadi n. 24, piano T, CP_1 interno 1, con annesso posto auto pertinenziale, all'immobile di proprietà comune dei coniugi sito in
Roma (RM) alla Via Alberobello n. 2, con annesso posto auto pertinenziale al piano T, interno 4, al piano
T. Il suddetto immobile sito in Roma (RM) alla Via della Naiadi n. 24 piano T, interno 1, con annesso posto auto pertinenziale sarà quindi liberato dalla IG.ra ed ivi rimarrà a vivere il IG. Parte_1
che potrà pertanto contare sull'aiuto della propria madre, che abita al piano CP_1 immediatamente superiore, per la gestione dei tre figli nei periodi di spettanza. Il IG. CP_1 quale esclusivo proprietario di tale immobile, ne sosterrà quindi in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie, nonché le spese condominiali tutte e facendosi carico delle rate presenti e future del mutuo acceso con BPER Banca S.p.A. per la ristrutturazione.
5) I beni mobili e gli arredi presenti all'interno del predetto immobile sito in Roma (RM) alla Via della
Naiadi n. 24 (fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra ) diverranno di Parte_1 esclusiva proprietà del IG. A titolo di conguaglio per il valore dei suddetti arredi e beni CP_1 mobili dell'appartamento, nonché a titolo di forfettario rimborso a saldo e stralcio delle quote di rate di mutuo pagate dalla IG.ra per la ristrutturazione del suddetto appartamento, e Parte_1 comunque sempre al fine di regolare il complesso delle questioni economiche tra i coniugi, il IG. CP_1
2 dovrà corrispondere alla IG.ra , entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento CP_1 Parte_1 di omologa della separazione consensuale, la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00).
6) La IG.ra si trasferirà a vivere, unitamente ai tre figli, presso la nuova casa familiare Parte_1
(già in comunione tra i coniugi e che resterà in comproprietà tra gli stessi anche dopo la separazione) sita in Roma (RM) alla Via Alberobello n. 2 (già snc), piano 1-2, interno 6, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 664, particella 7574, sub 16 e sub 28 graffato, zona cens. 6, cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani, rendita catastale Euro 340,86, con annesso posto auto pertinenziale al piano T, interno 4, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 664, particella 7574, sub 22, zona cens. 6, cat. C/6, classe 7, consistenza 11 mq, rendita catastale Euro 20,45. La IG.ra dovrà Parte_1 farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e di condominio per gestione ordinaria nonché di tutte le utenze, senza dover corrispondere alcun canone o indennità di occupazione al marito, mentre le spese di manutenzione straordinaria e di condominio per gestione straordinaria resteranno come per legge a carico dei due comproprietari per metà ciascuno. All'interno del suddetto appartamento la IG.ra potrà ospitare la di lei madre IG.ra , che aiuterà la figlia anche nella Parte_1 Parte_4 gestione dei bambini, stante anche il lavoro come operatrice ecologica della ricorrente che la porta ad uscire di casa nelle primissime ore del mattino. Il IG. rinunzia ad indennità o pretese CP_1 economiche per l'occupazione e l'utilizzo del predetto immobile, sia antecedente che successiva alla omologa del Tribunale, così come si impegna a non chiederne la divisione fintantoché tutti i figli della coppia non saranno divenuti economicamente indipendenti e vivranno con la madre. La IG.ra
[...]
potrà quindi abitare liberamente all'interno dell'immobile suddetto con i tre figli, fintantoché Parte_1
i medesimi non diverranno tutti economicamente indipendenti, ferma poi sin d'ora la possibilità della
IG.ra di trasferirsi in un altro appartamento più grande per il futuro, liberando l'immobile in Parte_1 comproprietà, che sarà poi disciplinato come per legge.
7) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi indipendenti economicamente.
8) Il IG. verserà – mediante bonifico bancario - alla IG.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_1 Parte_2 Parte_3 la complessiva somma di €. 700,00 (euro settecento/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal mese successivo alla omologa, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura dell'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il IG. concorrerà inoltre nella misura del 60% e la CP_1
IG.ra nella misura del 40% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il Parte_1
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma. A maggior precisazione ed anche in parziale deroga rispetto al predetto Protocollo saranno ripartite sempre al 60% a carico del IG. ed al CP_1
40% a carico della IG.ra le spese da sostenere per la scuola privata (incluse retta, Parte_1 mensa, materiali, abbigliamento e gite scolastiche), per il centro estivo (che si conviene sin d'ora sarà frequentato dai minori nel periodo estivo di chiusura delle scuole, escluse le settimane di vacanze con i genitori) e per l'attività sportiva dei figli (comprese le attrezzature).
9) L'assegno unico per i figli sarà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno.
10) Con l'omologa della separazione e lo scioglimento della comunione, l'autovettura Fiat Panda targata
FD169MS, immatricolata in Italia il 13/04/2016, del valore di circa Euro 5.500,00
3 (cinquemilacinquecento/00) diverrà di esclusiva proprietà della IG.ra , mentre Parte_1
l'autovettura Volkswagen Touran targata FR095KA, immatricolata in Italia il 27/06/2018, del valore indicativo di circa Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) diverrà di esclusiva proprietà del IG.
A titolo di conguaglio per le assegnazioni dei veicoli così come sopra statuite, il IG. CP_1 corrisponderà entro 60 giorni dalla omologa della separazione alla IG.ra CP_1 [...]
la somma di Euro 7.000,00 (settemila/00). I coniugi provvederanno a fare i passaggi di Parte_1 proprietà (per la rispettiva quota) dei veicoli entro il medesimo termine, sostenendo ognuno il costo del passaggio di proprietà per il veicolo che gli rimarrà in proprietà esclusiva. Le parti danno atto che i sopra indicati concordati trasferimenti di beni mobili registrati sono indispensabili e funzionali alla soluzione della crisi coniugale (per quanto applicabile anche ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999).
11) I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio o per quelli dei figli minori.
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 20/07/2014, alle condizioni CP_1 congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto 00033, parte 2, serie A05);
3. spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 28/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3073 2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SALINETTI Parte_1 C.F._1
PIERPAOLO con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ROSELLA SILVIA, CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2025 le parti, premesso che in data 20.07.2014 avevano contratto matrimonio in Roma e che dalla loro unione erano nati i figli (n. il Persona_1
18.01.2016); (n. il 02.07.2018) e (n. il 02.07.2018); adivano Parte_2 Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) I figli minori e sono affidati congiuntamente Persona_1 Parte_2 Parte_3 ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente presso la madre, che si trasferirà a vivere nel comune di Roma presso l'immobile in comunione tra i coniugi come appresso meglio specificato. Più in particolare le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche disgiuntamente.
3) Con riferimento ai minori si chiede l'approvazione del Piano Genitoriale allegato come doc. 16. In conformità al suddetto piano genitoriale si stabilisce altresì quanto segue. Nel rispetto dell'interesse e 1 delle esigenze primarie dei figli il padre potrà incontrarli anche oltre il seguente piano di visita, in accordo con l'altro genitore. In mancanza di diverso accordo il padre vedrà e terrà con sè i figli: (i) a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola, indicativamente alle ore 16:00, ovvero nel periodo di chiusura scolastica dal domicilio materno al medesimo orario o dal centro estivo, sino alla domenica sera, riaccompagnandoli presso la residenza familiare del domicilio materno alle ore 19.00, (ii) a settimane alterne (nella settimana in cui il padre avrà i figli nel week-end che sopraggiunge) il martedì, prelevandoli dalla scuola all'orario di uscita, indicativamente alle ore 16:00, ovvero nel periodo di chiusura scolastica dal domicilio materno al medesimo orario o dal centro estivo, riaccompagnandoli presso la residenza familiare del domicilio materno alle ore 21.00 del medesimo giorno, dopo cena, (iii)
a settimane alterne (nella settimana in cui il padre non avrà i figli nel week-end che sopraggiunge) il martedì, il mercoledì ed il venerdì, prelevandoli dalla scuola all'orario di uscita, indicativamente alle ore 16:00, ovvero nel periodo di chiusura scolastica dal domicilio materno al medesimo orario o dal centro estivo, riaccompagnandoli presso la residenza familiare del domicilio materno alle ore 21.00 di ciascun medesimo giorno, dopo cena. La IG.ra vedrà e terrà con sè i figli in tutti gli Parte_1 altri giorni ed orari. Il padre, previo consenso della madre collocataria, potrà vedere e tenere con se i figli anche in giorni ed orari diversi da quelli sopra stabiliti. Per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli tre settimane anche non consecutive, con relativi pernotti, da concordare entro il 30 maggio dell'anno di riferimento. Per le Vacanze Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro. Stesso principio dell'alternanza sarà rispettato i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre il giorno dell'Epifania del 6 gennaio sarà trascorso dai figli ad anni alterni con ciascuno genitore. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorre un periodo di almeno 7 giorni, anche non consecutivi con i figli. Durante il periodo delle festività pasquali, nei giorni di vacanza dalla scuola, ciascun genitore potrà trascorrere il medesimo numero di giorni con i figli.
4) La casa familiare viene consensualmente ritrasferita, per accordo dei coniugi, dall'immobile di proprietà esclusiva del IG. ubicato in Roma (RM) alla Via delle Naiadi n. 24, piano T, CP_1 interno 1, con annesso posto auto pertinenziale, all'immobile di proprietà comune dei coniugi sito in
Roma (RM) alla Via Alberobello n. 2, con annesso posto auto pertinenziale al piano T, interno 4, al piano
T. Il suddetto immobile sito in Roma (RM) alla Via della Naiadi n. 24 piano T, interno 1, con annesso posto auto pertinenziale sarà quindi liberato dalla IG.ra ed ivi rimarrà a vivere il IG. Parte_1
che potrà pertanto contare sull'aiuto della propria madre, che abita al piano CP_1 immediatamente superiore, per la gestione dei tre figli nei periodi di spettanza. Il IG. CP_1 quale esclusivo proprietario di tale immobile, ne sosterrà quindi in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie, nonché le spese condominiali tutte e facendosi carico delle rate presenti e future del mutuo acceso con BPER Banca S.p.A. per la ristrutturazione.
5) I beni mobili e gli arredi presenti all'interno del predetto immobile sito in Roma (RM) alla Via della
Naiadi n. 24 (fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra ) diverranno di Parte_1 esclusiva proprietà del IG. A titolo di conguaglio per il valore dei suddetti arredi e beni CP_1 mobili dell'appartamento, nonché a titolo di forfettario rimborso a saldo e stralcio delle quote di rate di mutuo pagate dalla IG.ra per la ristrutturazione del suddetto appartamento, e Parte_1 comunque sempre al fine di regolare il complesso delle questioni economiche tra i coniugi, il IG. CP_1
2 dovrà corrispondere alla IG.ra , entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento CP_1 Parte_1 di omologa della separazione consensuale, la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00).
6) La IG.ra si trasferirà a vivere, unitamente ai tre figli, presso la nuova casa familiare Parte_1
(già in comunione tra i coniugi e che resterà in comproprietà tra gli stessi anche dopo la separazione) sita in Roma (RM) alla Via Alberobello n. 2 (già snc), piano 1-2, interno 6, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 664, particella 7574, sub 16 e sub 28 graffato, zona cens. 6, cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani, rendita catastale Euro 340,86, con annesso posto auto pertinenziale al piano T, interno 4, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 664, particella 7574, sub 22, zona cens. 6, cat. C/6, classe 7, consistenza 11 mq, rendita catastale Euro 20,45. La IG.ra dovrà Parte_1 farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e di condominio per gestione ordinaria nonché di tutte le utenze, senza dover corrispondere alcun canone o indennità di occupazione al marito, mentre le spese di manutenzione straordinaria e di condominio per gestione straordinaria resteranno come per legge a carico dei due comproprietari per metà ciascuno. All'interno del suddetto appartamento la IG.ra potrà ospitare la di lei madre IG.ra , che aiuterà la figlia anche nella Parte_1 Parte_4 gestione dei bambini, stante anche il lavoro come operatrice ecologica della ricorrente che la porta ad uscire di casa nelle primissime ore del mattino. Il IG. rinunzia ad indennità o pretese CP_1 economiche per l'occupazione e l'utilizzo del predetto immobile, sia antecedente che successiva alla omologa del Tribunale, così come si impegna a non chiederne la divisione fintantoché tutti i figli della coppia non saranno divenuti economicamente indipendenti e vivranno con la madre. La IG.ra
[...]
potrà quindi abitare liberamente all'interno dell'immobile suddetto con i tre figli, fintantoché Parte_1
i medesimi non diverranno tutti economicamente indipendenti, ferma poi sin d'ora la possibilità della
IG.ra di trasferirsi in un altro appartamento più grande per il futuro, liberando l'immobile in Parte_1 comproprietà, che sarà poi disciplinato come per legge.
7) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi indipendenti economicamente.
8) Il IG. verserà – mediante bonifico bancario - alla IG.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_1 Parte_2 Parte_3 la complessiva somma di €. 700,00 (euro settecento/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal mese successivo alla omologa, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura dell'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il IG. concorrerà inoltre nella misura del 60% e la CP_1
IG.ra nella misura del 40% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il Parte_1
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma. A maggior precisazione ed anche in parziale deroga rispetto al predetto Protocollo saranno ripartite sempre al 60% a carico del IG. ed al CP_1
40% a carico della IG.ra le spese da sostenere per la scuola privata (incluse retta, Parte_1 mensa, materiali, abbigliamento e gite scolastiche), per il centro estivo (che si conviene sin d'ora sarà frequentato dai minori nel periodo estivo di chiusura delle scuole, escluse le settimane di vacanze con i genitori) e per l'attività sportiva dei figli (comprese le attrezzature).
9) L'assegno unico per i figli sarà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno.
10) Con l'omologa della separazione e lo scioglimento della comunione, l'autovettura Fiat Panda targata
FD169MS, immatricolata in Italia il 13/04/2016, del valore di circa Euro 5.500,00
3 (cinquemilacinquecento/00) diverrà di esclusiva proprietà della IG.ra , mentre Parte_1
l'autovettura Volkswagen Touran targata FR095KA, immatricolata in Italia il 27/06/2018, del valore indicativo di circa Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) diverrà di esclusiva proprietà del IG.
A titolo di conguaglio per le assegnazioni dei veicoli così come sopra statuite, il IG. CP_1 corrisponderà entro 60 giorni dalla omologa della separazione alla IG.ra CP_1 [...]
la somma di Euro 7.000,00 (settemila/00). I coniugi provvederanno a fare i passaggi di Parte_1 proprietà (per la rispettiva quota) dei veicoli entro il medesimo termine, sostenendo ognuno il costo del passaggio di proprietà per il veicolo che gli rimarrà in proprietà esclusiva. Le parti danno atto che i sopra indicati concordati trasferimenti di beni mobili registrati sono indispensabili e funzionali alla soluzione della crisi coniugale (per quanto applicabile anche ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999).
11) I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio o per quelli dei figli minori.
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 20/07/2014, alle condizioni CP_1 congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto 00033, parte 2, serie A05);
3. spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 28/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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