Sentenza 3 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10097/2025REG.PROV.COLL.
N. 01835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2025, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EP NG NA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00856/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NN De CT e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato il 27.2.2025 e depositato il 5.3.2025 il Ministero dell’economia e delle finanze impugna parzialmente, limitatamente al capo recante condanna alle spese, la sentenza del Tar Umbria 3.12.2024 n. 856 che, in relazione a un ricorso per l’ottemperanza del decreto della Corte di appello di Perugia n. 160/2020 recante condanna al pagamento di indennizzo per irragionevole durata del processo ex l. n. 89/2001, ha disposto la cessazione della materia del contendere e condannato l’Amministrazione a euro 500 di spese, oltre accessori di legge, sulla base della c.d. soccombenza virtuale.
2. La controparte non si è costituita in appello.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18.12.2025.
4. In via preliminare il Collegio ritiene di non dover disporre la sospensione del processo.
Invero, l’art. 5- sexies c. 12-bis, e c. 12-ter l. n. 89/2001, come da ultimo novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, dispone che
“ 12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza”.
Nella specie, non si disputa di un credito derivante da un decreto di condanna ex l. n. 89/2001, perché tale credito è stato interamente soddisfatto, ma solo di una pronuncia di condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, resa prima che entrasse in vigore la disciplina sulla sospensione ex lege . Inoltre, il presente giudizio non verte sulla fase di esecuzione della pronuncia di condanna alle spese, ma, a monte, sulla debenza o meno delle spese di lite. Non si è nell’ambito di un giudizio di esecuzione del capo di condanna alle spese, ma di un giudizio di cognizione sulla debenza o meno delle spese di lite.
5. Con l’unico mezzo di gravame il Ministero osserva che non ci sarebbe soccombenza virtuale, perché il debito derivante dal decreto n. 160/2020 era stato assolto in data 10.8.2022, prima della notifica e deposito del ricorso di ottemperanza, in data 5.7.2023.
6. L’appello è inammissibile e comunque infondato.
6.1. Il ricorso di primo grado fu notificato e depositato in data 5.7.2023.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero oggi appellante ha depositato una memoria in cui ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, e ha esibito due autorizzazioni di pagamento, una datata 10.8.2022 e una datata 18.7.2023.
Da tali atti si evince solo in che data è stato autorizzato il pagamento, non in che data è stato effettuato. Non vi è dunque in atti la prova che il pagamento sia avvenuto prima della notifica e deposito del ricorso di primo grado.
6.2. Lo stesso Ministero, in primo grado, non ha mai dedotto di aver pagato prima della data di notifica e deposito del ricorso di primo grado, il che avrebbe dovuto portare il Ministero a concludere per l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza, laddove il Ministero, in primo grado ha solo chiesto la cessazione della materia del contendere.
E’ evidente che, se il pagamento fosse avvenuto prima della proposizione del ricorso di ottemperanza, il ricorso sarebbe stato inammissibile, laddove, se il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso di primo grado, l’esito del giudizio è la cessazione della materia del contendere.
Il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta del Ministero resistente in primo grado.
6.3. Il Ministero non appella la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma solo la condanna alle spese. Il che è intrinsecamente contraddittorio, perché, in difetto di contestazione in appello, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è passata in giudicato. Essa implica un accertamento che il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, e non prima. E tale accertamento non può dunque essere più contestato, stante la forza del giudicato.
6.4. In ogni caso, l’appello è infondato nel merito, perché, come già osservato, dall’autorizzazione di pagamento in data 10.8.2022 non si evince affatto che in tale data il pagamento è stato effettuato.
7. In conclusione, l’appello va respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, Respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De CT, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN De CT |
IL SEGRETARIO