Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 5.02.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1902/2020 R.G.L. TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Sala Consilina (SA), alla Via Parte_1
Trinità n. 67, P.I. , rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. P.IVA_1
Antonio Santarsier elett.te domicilia, come in atti;
OPPONENTE E
, nato in [...] il [...], C.F. , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1 la memoria di costituzione dall'avv. n il quale elett.te domicilia, come in atti;
OPPOSTO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato il 30.11.2020, la in persona del suo legale rapp.te p.t., Parte_1 adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2020, emesso il 13.10.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 1676/2020, notificatogli il 19.10.2020, per la somma pari ad euro 606,83, di cui 125,83 per TFR, oltre rivalutazione e interessi, a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierno convenuto, Controparte_1
A sostegno della proposta opposizione, parte ricorrente, pur non contestando lo svolgimento del rapporto lavorativo, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata avendo il lavoratore causato, con il suo comportamento negligente, tempestivamente contestato, un esborso all'azienda pari ad euro 309,12, consistente nel mancato pagamento del pedaggio autostradale con veicolo della società da lui condotto, come da verbali di vario importo elevati dalla Polizia Stradale. Chiedeva, quindi, disporsi la compensazione del credito con le somme dovute dal dipendente a titolo di sanzione disciplinare, con accoglimento dell'opposizione e revoca del provvedimento monitorio, ritenuto infondato. In via istruttoria formulava prova per testi e chiedeva deferirsi l'interrogatorio formale alla parte opposta sulle circostanze articolate. A seguito dell'iscrizione a ruolo, veniva fissata udienza di discussione del 28.09.2021.
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in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718: Cassazione 7 giugno 2013 n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, avente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Occorre, innanzitutto, rilevare che, nel caso di specie, non sussiste contestazione in ordine al mancato pagamento della somma ingiunta. Parte opponente, infatti, riconosce l'esistenza di un credito non soddisfatto in favore del lavoratore ma sostiene la legittimità del proprio inadempimento sulla base del comportamento negligente da questi adottato, che ha determinato per la società una perdita in termini economici, quantificata in euro 309,12, per la quale l'opponente formula eccezione di compensazione. Deduce, altresì, di aver provveduto tempestivamente alla contestazione della violazione (cfr. comunicazioni del 20.02.2020 e del 10.03.2020). Parte opposta non ritiene condivisibile tale ricostruzione dei fatti e respinge qualsiasi addebito, fornendo motivazioni a sostegno del proprio assunto, tra le quali il mancato utilizzo di un mezzo aziendale. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2104 c.c. “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende". Sulla scorta di tale previsione, il contenuto dell'obbligo di diligenza si sostanzia, secondo pacifica giurisprudenza, non solo nell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell'esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all'interesse del datore di lavoro ad un'utile prestazione;
in particolare, l'obbligo di diligenza ha carattere oggettivo poiché, secondo quanto previsto dalla predetta disposizione, l'adeguatezza della prestazione deve essere valutata in relazione all'interesse del datore di lavoro e non già all'impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore (ex multis, Cass., 26 marzo 2010, n. 7398).
2 In particolare, sotto il profilo processuale, giova evidenziare che ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta;
solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (ex multis, Cass., 23 agosto 2006, n. 18375; Cass. 19 luglio 1997 n. 6645). Orbene, nel caso di specie, la società opponente - sulla quale, come detto, grava ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio - se da un lato ha allegato di aver subito, a causa dell'irrogazione di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del codice della strada imputata al lavoratore, un esborso economico (da qui l'applicazione della sanzione disciplinare), dall'altro non ha dimostrato in giudizio l'ascrivibilità di tale condotta negligente e del danno ad essa correlato al dipendente. Sul punto, va altresì precisato, per mera completezza espositiva, che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure a mezzo della prova per testi articolata in ricorso, atteso che la stessa era finalizzata a fornire dimostrazione del contenuto di documentazione non depositata in atti. Ed invero, la società opponente ha ritenuto di non allegare copia dei verbali di violazione, dai quali avrebbe potuto speditamente evincersi il luogo dell'infrazione, rinunciando così ad avvalorare, mediante una fonte documentale, la tesi esposta e a legittimare il proprio rifiuto al pagamento delle spettanze retributive ancora dovute. Inoltre, l'assunto di parte convenuta circa lo svolgimento delle mansioni di contabile, estranee alla conduzione di automezzi, è avvalorata dal contenuto della comunicazione datata 08.01.2020, allegata al ricorso in opposizione, nella quale la chiede al dipendente, Parte_1 all'esito della risoluzione del rapporto lavorativo, informazioni documentazione a cui ha lavorato”. A nulla rileva la mancata presentazione dello alla udienza fissata per il raccoglimento CP_1 dell'interrogatorio formale, considerato che l'assenza ova in ordine alle circostanze dedotte dall'opponente e le discordanze tra quanto narrato e quanto documentato non può orientare il convincimento del giudice verso la verità dei fatti ivi dedotti. Né tale carenza avrebbe potuto essere colmata mediante l'emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, lo strumento istruttorio disciplinato dall'art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato al fine di sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei soggetti che partecipano al giudizio (cfr. Cassazione civile Sez. II 09 aprile 1987 n. 3499: “il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, né l'istanza dell'altra parte, cui è subordinato l'esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sé, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 c.c.”; conforme: Cass. n° 9126 del 1990; Cassazione civile Sez. lav. 01 marzo 1983 n. 1522: “anche nel nuovo rito del lavoro, la sollecitazione, fatta dalla parte al giudice del merito, dell'esercizio del potere di disporre d'ufficio l'acquisizione di atti della controparte o della pubblica amministrazione non è sostitutiva dell'onere che alla parte medesima incombe di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso;
né, in sede di legittimità, è comunque censurabile, anche se del tutto immotivato, il mancato esercizio del potere discrezionale anzidetto”; conforme: Cass. n° 7468 del 1998). La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale,
3 ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990) - Cass. civ. n. 38062/2021. Nel rito del lavoro, infatti, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale - quale caratteristica precipua del rito speciale - consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte (Cass. civ. n. 23605/2020). Nel caso di specie la documentazione in esame ben avrebbe potuto essere prodotta dall'odierna ricorrente senza alcuna necessità di emissione di un ordine di esibizione da parte del Tribunale poiché rientrante nella sua piena disponibilità, essendogli stata, per sua stessa ammissione, notificata in data 12.02.2020. Pertanto, non essendo provata l'addebitabilità allo di un comportamento negligente, nei termini CP_1 descritti dalla debitrice, e mancando qualsiasi contes e in ordine all'avvenuto pagamento, l'eccezione di compensazione sollevata non può essere accolta. Del resto, seppure una prova in tal senso fosse stata fornita, non avrebbe potuto operarsi la compensazione tra il credito del lavoratore per la corresponsione delle differenze retributive e del TFR, indubbiamente derivante dal rapporto di lavoro subordinato intercorso, ed il debito del medesimo lavoratore verso la società derivante dall'applicazione di una sanzione disciplinare. La compensazione presuppone, infatti, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione): “Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass. SS. UU., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Ne consegue, dunque – in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma due c.c. – che “la compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005). Alla luce di questo condivisibile principio – dal quale non vi è motivo di doversi discostare – è di palmare evidenza che il controcredito eccepito dall'opponente semmai ne fosse stata dimostrata l'esistenza, non avrebbe potuto condurre a far ritenere estinta l'obbligazione di pagamento delle differenze retributive, difettando dei presupposti di certezza ed esigibilità richiesti. Anche per tale concorrente ragione, la eccezione di compensazione non può trovare ingresso in questa sede. Con riferimento alla sanzione disciplinare applicata, si evidenzia, infine, premessa la mancata dimostrazione di una condotta negligente del lavoratore, che parte ricorrente non ha fornito alcuna idonea prova di aver provveduto alla contestazione dell'illecito e alla irrogazione della sanzione, in quanto le comunicazioni indirizzate al resistente datate 20.02.2020 e 10.03.2020, peraltro mancanti della firma del datore di lavoro, non contengono alcuna indicazione circa la data di ricezione, a differenza di quella relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro dell' 08.01.2020. Per tutte le ragioni fin qui esposte, l'opposizione va interamente respinta ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente integralmente. Si procede alla liquidazione come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, sulla scorta del valore del giudizio parametrato alla somma per cui viene emessa condanna: nella liquidazione deve tenersi conto del concreto impegno difensivo profuso, sicché il compenso si liquida nella misura di cui al dispositivo.
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PQM
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 81/2020, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 13.10.2020;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 640,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge al 15%. Lagonegro, 6.02.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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