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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1003/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1 ricorrente
E appresentato e difeso dall'avv. GILORMO GIACOMO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° giugno 2020, l' ha proposto giudizio ordinario Pt_1 ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., a seguito del procedimento sommario di accertamento tecnico preventivo introdotto da per il riconoscimento del diritto Pt_2 all'assegno mensile di assistenza ai sensi della L. 118/1971.
2. Nel corso del procedimento monitorio era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il CTU aveva accertato, in modo motivato, una invalidità parziale
(75%) del ricorrente, in rapporto alle patologie denunciate.
1 3. Con il ricorso introduttivo della fase ordinaria, l' ha manifestato formale Pt_1 dissenso, deducendo l'intervenuta decadenza della domanda giudiziaria per il superamento del termine semestrale previsto dalla legge, e contestando le conclusioni del CTU per presunta incongruenza rispetto alla consulenza di parte, che stimava un'invalidità del 30%. In via subordinata, l' chiedeva la rinnovazione della CP_2 consulenza medico-legale.
4. Si costituiva , eccependo l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 decadenza, in quanto la reiezione della domanda amministrativa era stata comunicata all' in data 22 maggio 2018 e il ricorso era stato depositato il 12 novembre 2018, Pt_1 quindi entro il termine di sei mesi previsto dalla normativa.
5. Parte resistente contestava inoltre la richiesta di nuova consulenza, rilevando che l'Istituto non aveva allegato alcun elemento nuovo o sopravvenuto, limitandosi a richiamare le brevi note del proprio CTP, prive di confronto diagnostico sul quadro clinico descritto dal CTU.
6. Il ricorso è infondato.
7. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza: in base all'art. 445- bis, comma 3, c.p.c., il termine per proporre il ricorso ex art. 445-bis è di sei mesi dalla comunicazione del rigetto amministrativo, prorogato di ulteriori quattro mesi nel caso in cui il procedimento sia introdotto con accertamento tecnico preventivo.
8. Nel caso di specie, la comunicazione del rigetto risulta effettuata in data 22 maggio
2018, mentre il ricorso introduttivo del procedimento sommario risulta depositato in data 12 novembre 2018. Pertanto, la domanda è stata proposta nei termini previsti dalla legge.
9. Quanto alla richiesta di rinnovo della CTU, essa va disattesa.
10. Il giudice può disporre nuova consulenza solo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti, non considerati o non conoscibili al momento dell'accertamento originario, oppure qualora la CTU si presenti lacunosa o contraddittoria.
11. Nel caso in esame, il CTU ha espresso una valutazione esaustiva, coerente e scientificamente motivata in ordine al quadro clinico del ricorrente, con puntuale esposizione del nesso tra patologie e invalidità accertata. Le osservazioni formulate dal
2 CTP dell' , allegate in fase sommaria, si limitano a dissentire sulla Pt_1 quantificazione del grado invalidante, senza fornire elementi tecnici idonei a mettere in discussione le conclusioni peritali.
12. Pertanto, non sussistono le condizioni per disporre una nuova consulenza.
13. Nel merito, si dà atto che all'esito della CTU, omologata in sede di ATP, è stata riconosciuta la sussistenza dell'invalidità parziale (75%), con conseguente diritto del ricorrente alla prestazione richiesta, come già accertato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.; Pt_1
2. Conferma il diritto di all'assegno mensile di assistenza Controparte_1 ai sensi della L. n. 118/1971;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, Pt_1 che liquida la somma di € 2.600,00 – comprensiva delle spese di ATP - per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1003/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1 ricorrente
E appresentato e difeso dall'avv. GILORMO GIACOMO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° giugno 2020, l' ha proposto giudizio ordinario Pt_1 ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., a seguito del procedimento sommario di accertamento tecnico preventivo introdotto da per il riconoscimento del diritto Pt_2 all'assegno mensile di assistenza ai sensi della L. 118/1971.
2. Nel corso del procedimento monitorio era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il CTU aveva accertato, in modo motivato, una invalidità parziale
(75%) del ricorrente, in rapporto alle patologie denunciate.
1 3. Con il ricorso introduttivo della fase ordinaria, l' ha manifestato formale Pt_1 dissenso, deducendo l'intervenuta decadenza della domanda giudiziaria per il superamento del termine semestrale previsto dalla legge, e contestando le conclusioni del CTU per presunta incongruenza rispetto alla consulenza di parte, che stimava un'invalidità del 30%. In via subordinata, l' chiedeva la rinnovazione della CP_2 consulenza medico-legale.
4. Si costituiva , eccependo l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 decadenza, in quanto la reiezione della domanda amministrativa era stata comunicata all' in data 22 maggio 2018 e il ricorso era stato depositato il 12 novembre 2018, Pt_1 quindi entro il termine di sei mesi previsto dalla normativa.
5. Parte resistente contestava inoltre la richiesta di nuova consulenza, rilevando che l'Istituto non aveva allegato alcun elemento nuovo o sopravvenuto, limitandosi a richiamare le brevi note del proprio CTP, prive di confronto diagnostico sul quadro clinico descritto dal CTU.
6. Il ricorso è infondato.
7. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza: in base all'art. 445- bis, comma 3, c.p.c., il termine per proporre il ricorso ex art. 445-bis è di sei mesi dalla comunicazione del rigetto amministrativo, prorogato di ulteriori quattro mesi nel caso in cui il procedimento sia introdotto con accertamento tecnico preventivo.
8. Nel caso di specie, la comunicazione del rigetto risulta effettuata in data 22 maggio
2018, mentre il ricorso introduttivo del procedimento sommario risulta depositato in data 12 novembre 2018. Pertanto, la domanda è stata proposta nei termini previsti dalla legge.
9. Quanto alla richiesta di rinnovo della CTU, essa va disattesa.
10. Il giudice può disporre nuova consulenza solo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti, non considerati o non conoscibili al momento dell'accertamento originario, oppure qualora la CTU si presenti lacunosa o contraddittoria.
11. Nel caso in esame, il CTU ha espresso una valutazione esaustiva, coerente e scientificamente motivata in ordine al quadro clinico del ricorrente, con puntuale esposizione del nesso tra patologie e invalidità accertata. Le osservazioni formulate dal
2 CTP dell' , allegate in fase sommaria, si limitano a dissentire sulla Pt_1 quantificazione del grado invalidante, senza fornire elementi tecnici idonei a mettere in discussione le conclusioni peritali.
12. Pertanto, non sussistono le condizioni per disporre una nuova consulenza.
13. Nel merito, si dà atto che all'esito della CTU, omologata in sede di ATP, è stata riconosciuta la sussistenza dell'invalidità parziale (75%), con conseguente diritto del ricorrente alla prestazione richiesta, come già accertato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.; Pt_1
2. Conferma il diritto di all'assegno mensile di assistenza Controparte_1 ai sensi della L. n. 118/1971;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, Pt_1 che liquida la somma di € 2.600,00 – comprensiva delle spese di ATP - per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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