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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 41921/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza dell'11.3.3035, aperto il verbale alle ore 14,00, per l'opponente è presente l'Avvocata
Andreana Verdelocco la quale si riporta agli scritti di parte ed alle note conclusive depositate.
Per l'opposta è presente l'Avvocata Daniela Gori la quale si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive depositate;
insiste per la riforma dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.5.2024,
nella parte in cui viene dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata il 22.3.2024.
L'Avvocata Verdelocco si oppone.
Il Giudice,
ritenuto che, in ordine alla richiesta di riforma dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del
7.5.2024, non emergono elementi di novità, rigetta l'istanza;
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,10.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 41921/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
41921/2020, tra il Parte_1 in persona dell'amministratore pro-tempore
(Avvocato Alessandro Avvesani ed Avvocata Andreana Verdelocco);
- opponente - e la Controparte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-
tempore (Avvocata Daniela Gori);
-opposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza dell'11.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione - quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, l'opponente ha dedotto:
a) di essere venuta a conoscenza, il 16.7.2020, dell'ingiunzione a seguito della notifica di un secondo precetto, con consegna presso lo stabile condominiale;
b) che presso l'edificio sarebbe avvenuta anche la notifica del primo precetto, unitamente al decreto ingiuntivo;
c) che, non essendovi nello stabile locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale, la notifica del provvedimento monitoro sarebbe stata nulla, atteso che si sarebbe dovuta eseguire presso lo studio dell'amministratrice.
Sul punto, l'opposta non ha contestato l'affermazione secondo cui la notificazione sarebbe avvenuta presso il fabbricato condominiale, ritenendola comunque valida.
Ora, al riguardo, occorre osservare che la notifica al Parte_1 va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari;
di talché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario,
soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e segg. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (cfr. Cass. civ., ord. 29.12.2016, n.27352; Cass. civ., 16.5.2007, n.11303; Cass. civ., 2.8.2005, n.16141; Cass. civ.,
7.7.2004, n.12460).
Poiché appare pacifica l'inesistenza, all'interno dell'edificio condominiale, di locali destinati allo svolgimento dell'attività comune, la notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso lo stabile deve considerarsi quale è - nulla.
Ne deriva l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non avendo l'opposta dedotto di aver esperito alcun atto di esecuzione, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.650, III comma, c.p.c..
2. Ciò posto, ai fini della definizione della presente causa, appare opportuno riportare il contenuto dell'ordinanza in data 13.4.2021 con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
"considerato che la debenza delle somme inerenti ad asserite anticipazioni è stata contestata;
rilevato che l'opposta ha fondato la propria pretesa (anche) sul documento inerente al passaggio delle consegne tra l'opposta medesima, amministratrice condominiale uscente, e l'amministratore subentrante (doc.6 del fascicolo del ricorrente nella fase monitoria);
ritenuto che il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore;
considerato, quindi, che l'accettazione del passaggio delle consegne non costituisce prova idonea del debito nei confronti dell'amministratore uscente da parte dei condòmini, spettando, invece,
all'assemblea condominiale approvare il conto consuntivo onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate per iniziativa del precedente amministratore
(cfr. Cass. civ., ord. 23.7.2020, n.15702; Cass. civ., 28.5.2012, n.8498; Cass. civ., 4.6.1999,
n.5449);
rilevato che non sussiste una delibera approvativa della spesa oggetto della pretesa monitoramente azionata;
ritenuto, pertanto che non risulta che l'asserito credito dell'opposta sia stato approvato dall'assemblea condominiale, la cui relativa delibera soltanto può costituire atto ricognitivo dell'eventuale debito, secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale;
p.q.m.
visto l'art.649 c.p.c., accoglie la richiesta di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
assegna i termini ex art.183, VI comma, c.p.c.:
-di trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.1);
- di ulteriori trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.2);
- di ulteriori venti giorni per gli incombenti previsti dal n.3);
rinvia per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del 26 ottobre 2021, ore 12,30".
3. Non risultando alcun elemento di novità sul punto, deve confermarsi il contenuto di detta ordinanza.
4. Ed infatti, a fronte delle contestazioni dell'opponente in ordine alla debenza delle somme pretese cui consegue l'inefficacia, sul piano probatorio, della fattura prodotta dalla Controparte_1
- l'accettazione del passaggio delle consegne tra gli amministratori condominiali,
[...]
come è noto, non costituisce prova idonea della ricognizione di debito nei confronti del Parte_1
essendo necessaria una delibera assembleare di approvazione delle spese affrontate per iniziativa del precedente amministratore (cfr. Cass. civ., ord. 23.7.2020, n.15702 cit.; Cass. civ., 28.5.2012,
n.8498 cit.; Cass. civ., 4.6.1999, n.5449 cit.).
5. Ciò posto, deve osservarsi che, al di là della sorte del decreto ingiuntivo opposto, la domanda proposta in via monitoria riveste valenza di pretesa avanzata in un giudizio ordinario, secondo la disciplina di quest'ultimo.
Si rammenta, infatti, che, come è noto, l'opposizione al provvedimento monitorio dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale viene accertata la fondatezza delle pretese avanzate dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, prescindendo dalla legittimità o meno dell'emissione del decreto ingiuntivo stesso e rilevando, semmai, tale ultimo aspetto solo ai fini delle spese processuali (cfr. Cass. civ., 23.7.2014, n.16767; Cass. civ., 8.3.2012, n.3649; Cass.
civ., 15.7.2005, n.15037).
6. Questo giudicante, pertanto – in funzione del fine sopra ora evidenziato - ha disposto una C.T.U.
di natura contabile sulla documentazione versata in atti diretta ad accertare:
a) se, dall'esame dei rendiconti prodotti sia nella fase monitoria che in quella di opposizione e regolarmente approvati dall'assemblea (con puntuale riscontro, dunque, della presenza in atti delle relative delibere approvative), risultino dovute all'opposta somme a titolo di compenso,
quantificandone l'eventuale entità;
b) se, sulla base della documentazione in atti, tali importi siano già stati corrisposti ed,
eventualmente, in quale misura;
c) se, dall'esame della documentazione versata in atti, risultino anticipazioni effettuate dall'opposta nell'interesse del condominio opponente, con verifica che le relative spese, alle quali si riferiscano dette anticipazioni, risultino regolarmente approvate dall'assemblea (con puntuale riscontro, dunque, della presenza in atti delle relative delibere approvative),
quantificandone l'eventuale entità;
d) se, sulla base della documentazione in atti, tali anticipazioni siano già state restituite ed,
eventualmente, in quale misura.
7. L'Ausiliaria Dottoressa Persona_1 con relazione esaustiva, ben motivata e scevra da vizi logici, ha proceduto ad effettuare un'attenta e minuziosa analisi della documentazione versata in atti, al fine di verificare la sussistenza di un riscontro della stessa rispetto alla pretesa avanzata dall'opposta in via monitoria (cfr. pagine da 9 a 16 comprese dell'elaborato depositato il
28.9.2023).
A seguito dell'espletamento delle operazioni peritali, la Dottoressa Per_1 ha potuto accertare che l'importo complessivo di euro 6.060,06.=, di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione - dei quali 1.729,83.= per presunti compensi ed euro 4.330,23.= per asserite anticipazioni di cassa non trova giustificazione alcuna nella documentazione depositata (cfr. pagina 28 dell'elaborato depositato il 28.9.2023).
8. Da quanto fin qui accertato deriva, per un verso, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per altro verso, il rigetto di qualsiasi pretesa avanzata dalla Controparte_1
[...]
9. Le spese di lite comprese quelle di C.T.U. seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione svolta dal Parte_1 in persona dell'amministratore pro-tempore;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.22884/2019, reso dal Tribunale di Roma in data 17
- 25.11.2019;
,in persona del rigetta ogni altra richiesta avanzata dalla Controparte_1
liquidatore e legale rappresentante pro-tempore;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della Controparte_1 in
,
persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore;
in persona del liquidatore e legale condanna, infine, la Controparte_1
,
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Parte_1
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 130,15.= per esborsi ed euro 4.200,00.- per compensi,
oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 11 marzo 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza dell'11.3.3035, aperto il verbale alle ore 14,00, per l'opponente è presente l'Avvocata
Andreana Verdelocco la quale si riporta agli scritti di parte ed alle note conclusive depositate.
Per l'opposta è presente l'Avvocata Daniela Gori la quale si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive depositate;
insiste per la riforma dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.5.2024,
nella parte in cui viene dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata il 22.3.2024.
L'Avvocata Verdelocco si oppone.
Il Giudice,
ritenuto che, in ordine alla richiesta di riforma dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del
7.5.2024, non emergono elementi di novità, rigetta l'istanza;
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,10.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 41921/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
41921/2020, tra il Parte_1 in persona dell'amministratore pro-tempore
(Avvocato Alessandro Avvesani ed Avvocata Andreana Verdelocco);
- opponente - e la Controparte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-
tempore (Avvocata Daniela Gori);
-opposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza dell'11.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione - quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, l'opponente ha dedotto:
a) di essere venuta a conoscenza, il 16.7.2020, dell'ingiunzione a seguito della notifica di un secondo precetto, con consegna presso lo stabile condominiale;
b) che presso l'edificio sarebbe avvenuta anche la notifica del primo precetto, unitamente al decreto ingiuntivo;
c) che, non essendovi nello stabile locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale, la notifica del provvedimento monitoro sarebbe stata nulla, atteso che si sarebbe dovuta eseguire presso lo studio dell'amministratrice.
Sul punto, l'opposta non ha contestato l'affermazione secondo cui la notificazione sarebbe avvenuta presso il fabbricato condominiale, ritenendola comunque valida.
Ora, al riguardo, occorre osservare che la notifica al Parte_1 va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari;
di talché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario,
soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e segg. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (cfr. Cass. civ., ord. 29.12.2016, n.27352; Cass. civ., 16.5.2007, n.11303; Cass. civ., 2.8.2005, n.16141; Cass. civ.,
7.7.2004, n.12460).
Poiché appare pacifica l'inesistenza, all'interno dell'edificio condominiale, di locali destinati allo svolgimento dell'attività comune, la notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso lo stabile deve considerarsi quale è - nulla.
Ne deriva l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non avendo l'opposta dedotto di aver esperito alcun atto di esecuzione, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.650, III comma, c.p.c..
2. Ciò posto, ai fini della definizione della presente causa, appare opportuno riportare il contenuto dell'ordinanza in data 13.4.2021 con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
"considerato che la debenza delle somme inerenti ad asserite anticipazioni è stata contestata;
rilevato che l'opposta ha fondato la propria pretesa (anche) sul documento inerente al passaggio delle consegne tra l'opposta medesima, amministratrice condominiale uscente, e l'amministratore subentrante (doc.6 del fascicolo del ricorrente nella fase monitoria);
ritenuto che il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore;
considerato, quindi, che l'accettazione del passaggio delle consegne non costituisce prova idonea del debito nei confronti dell'amministratore uscente da parte dei condòmini, spettando, invece,
all'assemblea condominiale approvare il conto consuntivo onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate per iniziativa del precedente amministratore
(cfr. Cass. civ., ord. 23.7.2020, n.15702; Cass. civ., 28.5.2012, n.8498; Cass. civ., 4.6.1999,
n.5449);
rilevato che non sussiste una delibera approvativa della spesa oggetto della pretesa monitoramente azionata;
ritenuto, pertanto che non risulta che l'asserito credito dell'opposta sia stato approvato dall'assemblea condominiale, la cui relativa delibera soltanto può costituire atto ricognitivo dell'eventuale debito, secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale;
p.q.m.
visto l'art.649 c.p.c., accoglie la richiesta di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
assegna i termini ex art.183, VI comma, c.p.c.:
-di trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.1);
- di ulteriori trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.2);
- di ulteriori venti giorni per gli incombenti previsti dal n.3);
rinvia per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del 26 ottobre 2021, ore 12,30".
3. Non risultando alcun elemento di novità sul punto, deve confermarsi il contenuto di detta ordinanza.
4. Ed infatti, a fronte delle contestazioni dell'opponente in ordine alla debenza delle somme pretese cui consegue l'inefficacia, sul piano probatorio, della fattura prodotta dalla Controparte_1
- l'accettazione del passaggio delle consegne tra gli amministratori condominiali,
[...]
come è noto, non costituisce prova idonea della ricognizione di debito nei confronti del Parte_1
essendo necessaria una delibera assembleare di approvazione delle spese affrontate per iniziativa del precedente amministratore (cfr. Cass. civ., ord. 23.7.2020, n.15702 cit.; Cass. civ., 28.5.2012,
n.8498 cit.; Cass. civ., 4.6.1999, n.5449 cit.).
5. Ciò posto, deve osservarsi che, al di là della sorte del decreto ingiuntivo opposto, la domanda proposta in via monitoria riveste valenza di pretesa avanzata in un giudizio ordinario, secondo la disciplina di quest'ultimo.
Si rammenta, infatti, che, come è noto, l'opposizione al provvedimento monitorio dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale viene accertata la fondatezza delle pretese avanzate dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, prescindendo dalla legittimità o meno dell'emissione del decreto ingiuntivo stesso e rilevando, semmai, tale ultimo aspetto solo ai fini delle spese processuali (cfr. Cass. civ., 23.7.2014, n.16767; Cass. civ., 8.3.2012, n.3649; Cass.
civ., 15.7.2005, n.15037).
6. Questo giudicante, pertanto – in funzione del fine sopra ora evidenziato - ha disposto una C.T.U.
di natura contabile sulla documentazione versata in atti diretta ad accertare:
a) se, dall'esame dei rendiconti prodotti sia nella fase monitoria che in quella di opposizione e regolarmente approvati dall'assemblea (con puntuale riscontro, dunque, della presenza in atti delle relative delibere approvative), risultino dovute all'opposta somme a titolo di compenso,
quantificandone l'eventuale entità;
b) se, sulla base della documentazione in atti, tali importi siano già stati corrisposti ed,
eventualmente, in quale misura;
c) se, dall'esame della documentazione versata in atti, risultino anticipazioni effettuate dall'opposta nell'interesse del condominio opponente, con verifica che le relative spese, alle quali si riferiscano dette anticipazioni, risultino regolarmente approvate dall'assemblea (con puntuale riscontro, dunque, della presenza in atti delle relative delibere approvative),
quantificandone l'eventuale entità;
d) se, sulla base della documentazione in atti, tali anticipazioni siano già state restituite ed,
eventualmente, in quale misura.
7. L'Ausiliaria Dottoressa Persona_1 con relazione esaustiva, ben motivata e scevra da vizi logici, ha proceduto ad effettuare un'attenta e minuziosa analisi della documentazione versata in atti, al fine di verificare la sussistenza di un riscontro della stessa rispetto alla pretesa avanzata dall'opposta in via monitoria (cfr. pagine da 9 a 16 comprese dell'elaborato depositato il
28.9.2023).
A seguito dell'espletamento delle operazioni peritali, la Dottoressa Per_1 ha potuto accertare che l'importo complessivo di euro 6.060,06.=, di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione - dei quali 1.729,83.= per presunti compensi ed euro 4.330,23.= per asserite anticipazioni di cassa non trova giustificazione alcuna nella documentazione depositata (cfr. pagina 28 dell'elaborato depositato il 28.9.2023).
8. Da quanto fin qui accertato deriva, per un verso, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per altro verso, il rigetto di qualsiasi pretesa avanzata dalla Controparte_1
[...]
9. Le spese di lite comprese quelle di C.T.U. seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione svolta dal Parte_1 in persona dell'amministratore pro-tempore;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.22884/2019, reso dal Tribunale di Roma in data 17
- 25.11.2019;
,in persona del rigetta ogni altra richiesta avanzata dalla Controparte_1
liquidatore e legale rappresentante pro-tempore;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della Controparte_1 in
,
persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore;
in persona del liquidatore e legale condanna, infine, la Controparte_1
,
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Parte_1
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 130,15.= per esborsi ed euro 4.200,00.- per compensi,
oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 11 marzo 2025
Il G.O.P. Simone Tablò