Art. 25.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello, della nascita.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello, della nascita.