Articolo 25 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 24Articolo 26
Versione
20 gennaio 1957
Art. 25.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello, della nascita.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957